Concetti Chiave
- I candidati eletti sono proclamati in base al maggior numero di voti ottenuti in ciascun collegio uninominale, secondo la formula maggioritaria plurality.
- La cifra elettorale delle liste e coalizioni è calcolata sommando i voti ottenuti nei collegi plurinominali, escludendo le liste con meno dell'1% dei voti a livello nazionale.
- Le soglie di sbarramento sono fissate al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste, con eccezioni per le minoranze linguistiche in regioni speciali.
- Il riparto dei seggi si basa sulle cifre elettorali nazionali per la Camera e regionali per il Senato, utilizzando una formula proporzionale.
- Il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti viene impiegato per assegnare i seggi, distribuiti in base ai voti validi e ai resti non utilizzati.
Proclamazione dei candidati eletti
Per l’assegnazione dei seggi si procede innanzitutto a proclamare eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio uninominale (formula maggioritaria plurality).
Successivamente si procede a determinare a livello nazionale la cifra elettorale delle liste e delle coalizioni di liste, cioè la somma complessiva dei voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascuna coalizione nei collegi plurinominali di ogni circoscrizione. Nella cifra elettorale delle coalizioni non si computano però i voti delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale meno dell’1% dei voti.
Soglie di sbarramento e riparto
A questo punto si deve tenere conto delle soglie di sbarramento per individuare le coalizioni e le liste che partecipano al riparto dei seggi: la soglia è pari al 10% dei voti per le coalizioni e al 3% dei voti per le liste (solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute in regioni speciali la soglia è il 20% dei voti a livello circoscrizionale, o almeno due eletti nei collegi uninominali della circoscrizione). In Parlamento, tutto ciò vale per l’elezione di entrambe le Camere: anche al Senato le soglie di sbarramento sono calcolate a livello nazionale come alla Camera (al Senato sono inoltre ammesse tutte le liste che abbiano conseguito il 20% dei voti in almeno una regione).
Individuato chi ha superato le soglie di sbarramento, si stabilisce quanti seggi spettino complessivamente a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole ammesse al riparto, sulla base delle rispettive cifre elettorali nazionali, alla Camera, e delle rispettive cifre elettorali regionali, al Senato dove il riparto è effettuato regione per regione (formula proporzionale). Allo stesso modo si stabilisce quanti seggi spettano a ciascuna delle liste collegate in coalizione. Per il riparto dei seggi viene utilizzato il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti (consiste nel dividere il totale dei voti validi per il totale dei seggi e nell’assegnare a ogni coalizione e lista tanti seggi quante volte il quoziente così calcolato è contenuto nella rispettiva cifra elettorale; i seggi rimasti non assegnati vanno alle coalizioni e liste con il maggior numero di voti non utilizzati).
Domande da interrogazione
- Come vengono proclamati i candidati eletti nelle elezioni?
- Quali sono le soglie di sbarramento per le coalizioni e le liste?
- Come avviene il riparto dei seggi tra le coalizioni e le liste?
I candidati eletti sono quelli che ottengono il maggior numero di voti in ciascun collegio uninominale, secondo la formula maggioritaria plurality.
La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni e del 3% per le liste, mentre per le liste rappresentative di minoranze linguistiche in regioni speciali è del 20% a livello circoscrizionale.
Il riparto dei seggi si basa sulle cifre elettorali nazionali per la Camera e regionali per il Senato, utilizzando il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti per assegnare i seggi.