Ascolta
00:00 00:00

Concetti Chiave

  • La riconsegna delle merci prevede tre prestazioni: messa a disposizione, emissione di avviso e trasmissione di missive dal mittente.
  • Il vettore è responsabile della perdita o avaria delle merci fino alla consegna al destinatario, salvo prova di cause non imputabili.
  • Il termine "avaria" si riferisce a qualsiasi alterazione delle merci che ne diminuisce il valore, mentre la perdita può essere totale o parziale.
  • Oltre alla responsabilità per perdita o avaria, il vettore può anche essere responsabile per ritardo o mancata esecuzione del trasporto.
  • In caso di ritardo o mancata esecuzione, il vettore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno.

Responsabilità del vettore

Articolo 1693 del Codice civile

La riconsegna delle merci consta di tre prestazioni diverse:

- la messa a disposizione delle cose trasportate nel luogo ed entro i termini indicati dal contratto (se la consegna avviene nelle mani del destinatario));

- l’emissione del pronto avviso, rivolto al destinatario, relativo alla consegna delle merci (se la consegna non avviene nelle mani del destinatario);

- la trasmissione al destinatario dell’eventuale lettera o missiva predisposta dal mittente (al cui interno sono elencate le caratteristiche delle merci trasportate e le regolarità del trasporto).

L’articolo 1693 del codice civile stabilisce che il vettore è responsabile della perdita o della avaria delle merci fino al momento in cui non le consegna al destinatario, fatta salva la prova di cause a lui non imputabili. La suddetta norma pone dunque a carico del vettore una forma di responsabilità presunta, basata sul solo fatto della consegna.

Definizione di avaria e perdita

Con il termine «avaria» si indica una qualsiasi alterazione sostanziale delle merci trasportate che ne diminuisca il valore. La perdita, invece, può essere totale o parziale. Essa può essere interna (evaporazione dei beni) o esterna (dovuta a un incendio, al furto o alla sostituzione delle merci con altri prodotti). Nel concetto di perdita, dunque, rientrano non solo eventi naturalistici, ma anche la mancanza del raggiungimento dell’interesse del destinatario.

Altre responsabilità del vettore

L’articolo 1693 disciplina la responsabilità del vettore solo per perdita o avaria delle merci. Esistono tuttavia altre fattispecie che possono far sorgere responsabilità in capo al vettore, quali il ritardo nel trasporto o la sua mancata esecuzione (che rientrano nella disciplina dettata dall’articolo 1218).

In generale, esso disciplina la responsabilità del debitore, al quale spetta il risarcimento del danno fatta salva la prova di cause a lui non imputabili.

Ai sensi dell’articolo 1218, in cui ricadono le ipotesi di ritardo nel trasporto o la sua mancata esecuzione, il vettore (debitore) è tenuto a risarcire il danno salvo che egli riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare che questo si verificasse, diversamente, l’articolo 1693 implica una presunzione di responsabilità in capo al vettore, la quale può essere superata solo dimostrando l’esatta causa del danno (essendo a suo carico anche le cosiddette «prove ignote»).

Studia con la mappa concettuale

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le tre prestazioni che compongono la riconsegna delle merci da parte del vettore?
  2. La riconsegna delle merci comprende: la messa a disposizione delle merci nel luogo e nei termini contrattuali, l'emissione di un avviso al destinatario se la consegna non avviene direttamente, e la trasmissione di eventuali lettere del mittente riguardanti le caratteristiche delle merci (Art. 1693).

  3. Qual è la responsabilità del vettore in caso di perdita o avaria delle merci?
  4. Il vettore è responsabile della perdita o avaria delle merci fino al momento della consegna al destinatario, salvo prova di cause a lui non imputabili, secondo quanto stabilito dall'Art. 1693 del Codice civile.

  5. Quali altre responsabilità può avere il vettore oltre a quella per perdita o avaria delle merci?
  6. Oltre alla responsabilità per perdita o avaria, il vettore può essere responsabile per ritardi nel trasporto o per la mancata esecuzione del servizio, come previsto dall'Art. 1218, che richiede il risarcimento del danno salvo prova di misure preventive adottate.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community