Diritto pubblico
La costituzione è quel complesso di regole che esprimono un sistema unitario ed i principi e gli istituti fondamentali dell'assetto di un gruppo sociale. Si dice:
- Scritta se i principi e gli istituti sono espressi in un documento per l'individuazione e la differenziazione dalle norme ordinarie.
- Consuetudinaria se non esiste un documento in cui viene racchiusa la maggior parte delle norme costituzionali. Esistono singole leggi in materia costituzionale che regolano particolari rapporti ed enunciano alcune regole istituzionali ed organizzative, tali norme sono espresse dalla collettività che le riconosce tramite il loro consenso.
- Rigida se per modificare e abrogare norme costituzionali è necessario un procedimento aggravato.
- Flessibile se per modificare e abrogare norme costituzionali è necessario un procedimento ordinario.
- Formale se si limitano a disciplinare materie strettamente costituzionali.
- Lunghe se disciplinano anche altre materie.
- Formale (o concessa) se in regime monarchico il sovrano concede una costituzione scritta ai suoi sudditi.
- Votata (o di emanazione popolare) se viene approvata dai rappresentanti del popolo riuniti in assemblea costituente.
- Ordinata se promana da un'unica forza politica.
Gerarchia delle fonti
Nella gerarchia delle fonti le costituzioni rigide assumono un grado superiore rispetto alle leggi ordinarie mentre quelle flessibili sono di pari grado. Se una legge ordinaria è in contrasto con una norma costituzionale:
- Costituzione rigida → sono costituzionalmente illegittime e potranno essere sottoposte al controllo di costituzionalità e dichiararne l'invalidità.
- Costituzione flessibile → cede la norma costituzionale trattandosi di una successione nel tempo di norme aventi la stessa forza formale.
La costituzione-bilancio è rivolta al presente e ha come fine quello di dare forma giuridica a una realtà sociale già esistente. Mentre la costituzione-programma si propone di promuovere trasformazioni di una realtà sociale già esistente indicando gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti idonei.
La Costituzione italiana è:
- Scritta
- Rigida
- Votata
- Convenzionale
L'art. 138 della Costituzione disciplina le leggi costituzionali e si dice che è convenzionale perché le forze politiche che l'hanno redatta e approvata (1947) erano in contrasto e hanno proceduto a reciproche concessioni.
Tappe costituzione italiana
- 25 luglio 1943: Gran consiglio del fascismo vota la sfiducia nei confronti di Mussolini.
- Successivamente, Re Vittorio Emanuele III revoca Mussolini da capo di governo e nomina Badoglio come sostituto.
- 2 agosto 1943: Viene soppresso il partito nazionale fascista con due decreti e sciolta la camera dei fasci, la milizia volontaria viene incorporata all'esercito.
- 8 settembre 1943: Badoglio firma l'armistizio provocando l'invasione della Germania con la fondazione della Repubblica Sociale Italiana con a capo Mussolini.
- Aprile 1944: Viene stipulato il patto di Salerno che prevedeva la partecipazione dei partiti al governo in rappresentanza del comitato nazione di liberazione, l'abdicazione del re con la nomina di un sostituto.
- 25 giugno 1944: Emanato un decreto-legge che stabiliva le regole di decisione popolare delle forme istituzionali, elette a suffragio universale diretto e segreto e la determinazione di un'assemblea costituente.
- 16 marzo 1946: Si decise che la forma istituzionale dello stato fosse stabilita dal popolo tramite referendum nazionale.
- 2 giugno 1946: Si svolgono le votazioni con la vittoria della repubblica.
- 25 giugno 1946: Prima seduta dell'assemblea costituente.
- 28 giugno 1946: Enrico De Nicola viene eletto capo dello stato provvisorio.
- 15 luglio 1946: Nomina di una commissione atta a elaborare in tre mesi un progetto di costituzione.
- 31 gennaio 1947: Il progetto viene presentato.
- 4 marzo 1947: Inizia la discussione.
- 22 dicembre 1947: Si concluse la discussione con la votazione dell'intera costituzione a scrutinio segreto.
- 27 dicembre 1947: Enrico De Nicola promulga la Costituzione.
- 1 gennaio 1948: La costituzione entra in vigore.
- 31 gennaio 1948: Venne emanata la legge per l'elezione del senato, gli statuti delle regioni a regime differenziato ed una legge sulle disposizioni della stampa.
Ordinamento statale e tipi di Stato
Un ordinamento si dice statale quando è indipendente, una società politica si dice indipendente se ha la capacità di disciplinare gli interessi giuridicamente rilevanti facendo da mediatore nei conflitti individuali, collettivi o generali e che il suo apparato autoritario assuma una posizione di supremazia. Lo Stato è un ordinamento giuridico originario a fini generali ed a base territoriale, dotato di un apparato autoritario supremo.
Tipi di Stato
- Stato feudale: Non esiste una demarcazione tra diritto privato e pubblico, il territorio è patrimonio del sovrano e dei feudatari. Il sovrano impersona l'unità dei rapporti di vassallaggio in un ordinamento costituito da una pluralità di comunità politiche autonome e non coordinate tra loro, ergo non esiste un interesse generale.
- Stato assoluto: Crea un apparato autoritario con a capo il monarca come fonte unica di potere politico.
- Stato moderno: Assume principi di eguaglianza formale, tutela i diritti fondamentali, legittima l'autorità con il consenso dei governanti e si dà costituzioni scritte.
- Stato di diritto: Indica la soggezione dei pubblici poteri alle norme giuridiche.
- Stato di polizia: Promuove il benessere dei sudditi, eliminando ogni forma di partecipazione al governo dello stato. Il monarca garantisce la tutela giurisdizionale dei loro diritti nei confronti dello Stato come fisco limitatamente al campo patrimoniale.
- Stato socialista: Il potere appartiene ai lavoratori rappresentati dai deputati o dallo stato autoritario che esalta la collettività nazionale ma non la ritiene capace di autogovernarsi politicamente, rendendo necessario un capo che la guidi.
- Stato sociale (welfare state): I pubblici poteri promuovono il benessere dei cittadini mediante interventi programmati nelle attività economiche-sociali e nella protezione sociale.
- Stato unitario: Il potere sovrano è attribuito dall'ordinamento ad un unico ente.
- Stato composto: Il potere è suddiviso tra stato centrale e più enti con la caratteristica dello stato.
- Stato federale: Più stati si uniscono in un ordinamento statale conservando la propria identità, al quale conferiscono determinati poteri sovrani relativi alle relazioni internazionali, allo sviluppo economico e alle comunicazioni, oppure quando uno stato unitario si trasforma in stato federale, composto da stati membri assoggettati da uno stato centrale supremo al fine di adottare un indirizzo unitario in campi importanti.
Lo stato unitario si trasforma da rigidamente accentrato, in cui i tre poteri fondamentali sono esercitati da organi dello Stato-soggetto, in stato decentrato, in cui vengono potenziate e garantite le autonomie locali e si crea un ente (regione) al quale vengono conferiti poteri amministrativi e legislativi in determinate materie (stato regionale). L'art 5 della Costituzione italiana dichiara lo stato come unitario “la repubblica è una e indivisibile”.
Più Stati possono unirsi tra loro conservando la loro sovranità per formare unioni di stati quali l'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), che persegue fini di sicurezza internazionale ed il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e la collaborazione tra gli Stati. La NATO è un'unione di Stati che promuove la difesa comune verso l'esterno.
La confederazione di Stati è costituita da un trattato da Stati che conservano la loro sovranità e si associano per migliorare la propria difesa verso l'esterno, di assicurare la libertà dei trattati e degli scambi e di mantenere un regime politico-sociale all'interno degli stati.
Tipi di governo
- Governo parlamentare: Svolge attività politiche con la fiducia delle camere da mantenere per rimanere in carica. Il parlamento controlla l'attività politico-amministrativa e finanziaria del governo, fa inoltre valere la responsabilità politica del governo mediante voto di sfiducia. In seguito a tale voto il governo è obbligato a dimettersi. La co-direzione politica dello Stato è affidata al governo e alle camere, questo si concreta nell'esercizio di ciascun potere oltre alla funzione attribuita istituzionalmente con funzioni proprie di altri poteri.
- Governo presidenziale: La funzione esecutiva, legislativa e giurisdizionale sono svolte senza interferenze da parte di organi appartenenti a poteri diversi. L'indirizzo politico è determinato dal capo dello stato e dai segretari come coadiutori. Non esiste un organo collegiale come il governo e le camere non hanno influenza diretta nella determinazione dell'indirizzo politico se non per alcuni atti, per altri è richiesto l'intervento o di entrambe o del solo senato. Negli USA il congresso non può far cadere il presidente tranne in accuse mosse dalla camera dei rappresentanti per gravi reati o per alto tradimento. Il congresso condiziona in modo decisivo l'indirizzo politico presidenziale mediante la manovra finanziaria non approvando o riducendo gli stanziamenti dei fondi necessari al suo svolgimento. Il presidente segnala al congresso l'adozione di provvedimenti, pone il veto all'entrata in vigore delle leggi superabile con una votazione del congresso a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
- Governo direttoriale: Prevede un consiglio federale composto da 7 membri, eletto per 4 anni alle camere in assemblea federale che rappresenta la suprema autorità di governo della confederazione (Svizzera). Il presidente della confederazione, al tempo stesso presidente del consiglio federale, è eletto per un anno fra i membri del consiglio. Le funzioni di governo sono svolte dai componenti del consiglio federale ed il potere esecutivo appare come emanazione diretta del potere legislativo. L'elezione dei componenti del consiglio da parte dell'assemblea federale non instaura un rapporto fiduciario fra i due organi, infatti il consiglio rimane in carica per 4 anni indipendentemente dal successivo orientamento politico delle assemblee legislative.
Norme giuridiche
Le norme giuridiche determinano e specificano gli interessi per il cui soddisfacimento il gruppo si è costituito e le procedure per la loro composizione. La norma è inserita in un sistema atto a garantirne l'osservanza mediante procedure dirette ad accertare e dichiarare l'inosservanza della norma applicando al trasgressore una sanzione. Le norme giuridiche evidenziano gli interessi del gruppo, determinano i modi ed i limiti con i quali i soggetti possono o devono perseguire per accertare e dichiarare l'inosservanza delle prescrizioni, oltre a stabilire le sanzioni da applicare. I destinatari delle norme sono tutti i consociati o alcuni di essi, individuabili da alcune caratteristiche, non escludendo i singoli individui o gli organi dello stato apparato.
Le norme possono limitarsi ad enunciare i valori del gruppo costituito. I caratteri generali sono:
- Positività
- Coattività
- Esteriorità
- Generalità ed astrattezza
Positiva significa che la norma enuncia un interesse vigente nella comunità o predispone gli strumenti (organi e procedure) necessari per il suo soddisfacimento e la sua tutela. L'effettività è intesa come concreta efficacia della norma. La norma è coattiva nel senso che l'ordinamento appresta gli strumenti (sanzioni) affinché il precetto normativo sia eseguito anche contro la volontà del destinatario. L'esteriorità consiste nel disciplinare la vita di relazione e ne organizza i modi di svolgimento. La generalità consiste nell'attitudine della norma a regolare categorie di fatti o di comportamenti senza riferimento a situazioni o soggetti determinati. La norma si dice astratta perché disciplina categorie e dispone in via preventiva uno schema logico in base al quale si verificano degli eventi.
L'aspetto formale significa che la norma è posta in essere da una procedura (legge, decreto-legge), l'aspetto sostanziale è il contenuto della norma (disposizione). La norma giuridica è desumibile dai due aspetti degli atti. Le fonti normative sono gli atti ed i fatti mediante i quali vengono poste le norme giuridiche. La fonte è lo strumento tecnico predisposto dall'ordinamento che produce il diritto oggettivo (sistema normativo), sono quindi fonti produttive che determinano organi e procedure di formazione del diritto. Dette fonti sono contenute nella costituzione per il rilievo formale e sostanziale che assumono.
Le fonti sono:
- Fonti-atti: Sono manifestazioni di volontà espresse da un organo dello stato-soggetto o di altro ente legittimato dalla costituzione, formulate in un testo normativo.
- Fonti-fatti: Consistono in un comportamento oggettivo (consuetudine) o in atti di produzione giuridica esterni al nostro ordinamento.
- Dirette: Sono previste e regolate nello stesso ordinamento.
- Indirette: Sono disciplinate in un ordinamento esterno a quello dello stato, queste devono essere recepite o rese efficaci nell'ordinamento in cui le si vogliono applicare.
L'abrogabilità delle fonti comporta che una norma prodotta da una fonte non può essere non abrogata da una futura manifestazione della stessa fonte essendo impossibile per un un potere attribuirsi un'efficacia che esso originariamente non possiede. Fanno eccezione le norme poste da poteri normativi conclusi e non rinnovabili, ossia la forma repubblicana e la sua costituzione nel suo complesso derivante dal potere costituente. Una norma non è abrogabile o modificabile per esaurimento della fonte, le determinazioni fondamentali ed essenziali, mentre il potere costituito di revisione costituzionale può modificare le regole applicative di queste determinazioni.
L'abrogazione può essere espressa o tacita in quanto i suoi effetti circoscrivono nel tempo l'efficacia regolativa della norma abrogata dal momento dell'entrata in vigore della norma abrogativa. La norma non dispone che per l'avvenire ed è quindi irretroattiva pur non essendo costituzionalizzato ed essendo derogabile da parte del legislatore ordinario. Questo costituisce un principio generale dell'ordinamento le cui deroghe sono sottoposte ad un sindacato di ragionevolezza tutte le fonti devono rispettare la costituzione. La costituzione è la fonte fondamentale dello stato ed è prodotta dal potere costituente, ovvero politico assoluto sovrano e concentrato, il quale è straordinario e irripetibile. Il testo costituzionale è formato da un contenuto essenziale e una costituzione strumentale modificabile dal potere di revisione. Vi sono norme costituzionali ad efficacia diretta ed indiretta che si dividono in:
- Norme ad efficacia differita
- Norme di principio
- Norme programmatiche che rappresentano un vincolo negativo per il legislatore.
Le norme di principio e programmatiche costituiscono la base definita della costituzione perciò sono sottratte dal dibattito politico. Le norme giuridiche poste in essere dalle camere sono contenute in atti formali dotati di efficacia e di innovazione dell'ordine legislativo, sia integrando nuove norme, sia modificandolo tramite l'abrogazione di norme precedenti o sostituendole. L'efficacia può essere attiva con prevalenza gerarchica sugli atti subordinati o passiva tramite resistenza. La forza di legge si distingue dal suo valore dato dal regime giuridico della legge sottoposta a legittimità costituzionale. Le leggi in senso formale sono gli atti deliberati dalle camere o da un organo al quale la costituzione attribuisce la funzione legislativa, possono essere norme giuridiche o leggi-provvedimenti. Le leggi materiali sono atti che contengono norme giuridiche e la legge formale è anche materiale se ha contenuto della legge come fonte di diritto. La legge formale è un atto complesso alla cui formazione partecipano le camere mediante manifestazione di volontà che si concreta nell'approvazione del testo. Il procedimento di formazione è diviso in 3 fasi:
- Iniziativa legislativa (introduttiva)
- Approvazione delle camere (costitutiva)
- Promulgazione e pubblicazione (integrativa)
L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una delle due camere, prodotto dal governo, da una camera o dal popolo. L'iniziativa governativa valuta direttamente e attraverso l'amministrazione periferica l'opportunità o la necessità di interventi in vari campi, sono più facili da approvare dato l'appoggio della maggioranza parlamentare. Si esercita con l'approvazione del consiglio dei ministri di un disegno di legge per la cui presentazione necessita di un decreto di autorizzazione del presidente della Repubblica. L'iniziativa parlamentare è esercitata dai membri delle camere che presentano una proposta di legge alla camera cui appartengono. L'iniziativa popolare è esercitata mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa del consiglio regionale è esercitata individualmente o da più consigli congiuntamente che deve avere per oggetto materie che interessano le regioni.
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