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Diritto costituzionale 1 – primo semestre

Lezione 1 – Nascita delle costituzioni e concetti di "codice", "diritto", "giustizia"

I principali codici si dividono in: penale, civile, procedura penale e civile. Il termine indica una legge molto complessa composta da molti articoli che disciplina un vasto settore dell'ordinamento. Non si può avere tutto nei quattro codici. La denominazione è di origine storica e risale a Napoleone in seguito alla rivoluzione francese (Codice napoleonico). Riguardavano l’abolizione del feudalesimo, del maggiorascato, del tribunale della chiesa, ecc. È la prima volta in cui compare il principio di eguaglianza. Il codice, in senso colloquiale, invece, è una raccolta di leggi che si riferiscono a un certo settore.

Il diritto è il prodotto di una comunità di persone che deve regolare i propri rapporti, dunque è una materia sociale. Le risposte, dunque, non sono sempre le medesime e cambiano nella storia in quanto frutto di una comunità viva. Influiscono valori, condizioni climatiche, condizioni tecniche di un determinato periodo o popolo. I valori possono essere connessi alla religione e possono riguardare il matrimonio, i figli, ecc. Mentre la tecnica dipende dall'esistenza di determinate cose, ad esempio non servivano i limiti di velocità quando non c'era il motore a scoppio.

La regola giuridica non è l'unica regola che si applica, ma forse l'ultima in quanto nei rapporti tra privati prevalgono altri sistemi di accordo. Quindi di base ci sono le regole di convivenza civile assistite dalle regole giuridiche. Spesso una determinata norma giuridica va in conflitto con una determinata società.

Lo studio del diritto costituzionale verte sulla legittimità non sulla giustizia, non interessa cosa sia giusto moralmente o culturalmente, ma solo cosa sia legittimo a livello giuridico. È preferibile il principio di legittimità in quanto il principio di giustizia è soggetto alle singole persone, alla società, ai valori dei singoli.

Anche da individui non inseriti in una società si possono applicare delle regole personali, ma non giuridiche in quanto queste si basano sulla molteplicità degli individui. La regola giuridica implica il rapporto con gli altri: ubi societas ibi ius! Una società non può stare insieme se non ha regole di tipo giuridico, altrimenti degenera in dinamiche di tipo anarchico.

Lo stato è l'ente garante delle regole giuridiche, dunque la giustizia personale viene esclusa. Parliamo di ordinamento e non di legge in quanto ci riferiamo a un sistema complesso. Un aspetto caratteristico del diritto...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tirillo94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Pizzetti Francesco.
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