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INTRODUZIONE AL DIRITTO COSTITUZIONALE Dr. Cosimo Di Buduo

: I. La Costituzione italiana e i suoi valori fondamentali. - II. Gli organi

S

OMMARIO

costituzionali.- 2.1 La divisione dei poteri. - 2.2 Funzioni e poteri. - 2.3 Il ruolo dei partiti. -

2.4 il Presidente della Repubblica. - 2.5 La Corte costituzionale. - 2.6 - Il Parlamento. - 2.7

Il Governo.- 2.8 Il Presidente del Consiglio. - 2.9 I Ministri. - 2.10 Il Consiglio dei Ministri. -

2.11 La Magistratura. - III. Le autonomie

può essere definito come

Lo Stato “ordinamento giuridico a fine generali che esercita il potere

sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad essi

appartenenti”.

Elementi Costitutivi

Lo stato si compone di tre elementi o caratteri o presupposti costitutivi ed essenziali: un elemento

personale (POPOLO), un elemento spaziale (TERRITORIO) e un elemento organizzativo

(SOVRANITA’).

è la potestà di governo assoluta, esclusiva e originaria che fa capo allo Stato e che

La Sovranità

viene esercitata sul suo territorio.

è la comunità di individui ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di

Il Popolo

cittadino, vale a dire l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che pongono i cittadini in

relazione esclusiva con l’apparato autoritario. Esempio: il cittadino italiano gode del diritto di

votare, ma deve adempiere ad alcuni doveri come quello di essere fedele alla Repubblica o di

concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Il comprende la terraferma; il mare territoriale; la piattaforma continentale; lo spazio

Territorio

aereo; il territorio fluttuante.

in genere, tendono verso due massimi sistemi:

Le forme di Stato,

1 La nella quale,nel pieno rispetto dei diritti dell’uomo, gli organi di vertice,

democrazia

attraverso le elezioni democratiche, sono liberamente scelti dalla collettività e controllati

attraverso una legale ed effettiva opposizione politica;

2 L’autocrazia nella quale, a prescindere da una reale investitura della collettività, le elitè

politiche che gestiscono uno o più organi costituzionali affermano il loro potere cancellando

ogni forma di opposizione con l’uso della forza fisica o della persuasione più o meno occulta

e attraverso la propaganda e l’uso monopolistico dei media mantengono in piedi i sistemi

che comunque non sono espressione della volontà popolare;

.

I LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI VALORI FONDAMENTALI

1.1. La Costituzione è intesa come insieme di norme che fondano un ordinamento giuridico di tipo

statale. Essa poggia su valori metagiuridici, quali il rispetto della dignità umana e della libertà

dell’individuo, sentiti come principi generali di orientamento dell'azione della comunità dei

cittadini.

La Costituzione italiana che è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 ha voluto affermare che:

il popolo italiano si è voluto organizzare secondo una forma di governo di tipo repubblicano;

ha ripudiato il modello autoritario-dittatoriale con cui era stato governato per scegliere un

modello liberal-democratico fondato su libere elezioni, sul pluralismo dei partiti e sulla tutela

dell'inviolabilità dei diritti di libertà.

Con tale Costituzione l'Italia si è quindi dotata di un sistema di governo pluralista di tipo

democratico-occidentale.

1.2. L'art. 2 Cost. accanto ai diritti inviolabili richiede l'adempimento dei "doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale". Ogni soggetto dell'ordinamento deve esercitare i propri

diritti e difendere le proprie libertà nel rispetto dei diritti e della libertà altrui.

Si rende indispensabile, pertanto, che ciascun cittadino adempia a quei doveri di solidarietà che

sono necessari per il rispetto della altrui sfera di autonomia e per assicurare la pacifica convivenza

tra i cittadini.

Nella costituzione troviamo esplicitato il contenuto di tali doveri negli articoli:

- art. 52, che definisce "sacro" il dovere di difendere la patria imponendo poi ai cittadini il

servizio militare obbligatorio;

- art. 53 che obbliga i cittadini e gli stranieri (che hanno interessi economici in Italia) a

concorrere alle spese dello Stato in ragione della capacità contributiva di ognuno di essi;

- art. 54 dove viene prescritto a tutto i cittadini il "dovere di essere fedeli alla Repubblica e di

osservarne la Costituzione e le leggi".

.

II GLI ORGANI COSTITUZIONALI

Si devono considerare organi costituzionali dello Stato quegli organi che partecipano alla

funzione politica: cioè prendono parte all'individuazione dei fini che lo Stato è chiamato a

perseguire. Tali organi sono direttamente disciplinati dalla Costituzione ed una modifica degli stessi

porta all’emanazione di norme costituzionali.

Essi sono: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, composto da Camera dei Deputati e

Senato, il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’intero Governo, l’organismo della Magistratura, gli

Enti territoriali autonomi.

Gli organi di rilievo costituzionale sono, invece, quelli che, pur non partecipando alla funzione

politica, ne' essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, sono elencati, ma non

direttamente disciplinati dalla Costituzione, che rinvia alla legge ordinaria la disciplina della loro

organizzazione, struttura ed attività.

Gli organi di rilievo costituzionale sono: il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL),

il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio

Supremo di Difesa.

2.1. La divisione dei poteri

La struttura statale, quale si è semplicemente delineata, ha vari compiti nei confronti del gruppo

sociale, del popolo che ha eletto il suo Governo. Questi compiti possono essere riassunti in tre

funzioni fondamentali.

La funzione legislativa: attraverso le leggi lo Stato definisce le regole per il raggiungimento dei

fini da parte del gruppo sociale.

La funzione amministrativa (o esecutiva): attraverso gli organi amministrativi lo Stato cura gli

interessi dei cittadini nei campi dove il singolo componente della comunità o gruppi privati non

avrebbero i mezzi e l'organizzazione per ottenere i risultati migliori (secondo il principio di

sussidiarietà). Nella funzione amministrativa lo Stato si comporta come soggetto pubblico, con

capacità giuridiche diverse rispetto ai singoli soggetti privati.

Le funzioni amministrative più importanti sono la Difesa del territorio, la Pubblica Sicurezza

interna, la Sanità pubblica, l'educazione, l'organizzazione del territorio, l'Ambiente.

La funzione giudiziaria: attraverso la funzione giudiziaria lo Stato risolve i conflitti d'interesse

tra i propri cittadini, le questioni riguardo i diritti, i conflitti tra lo Stato stesso ed i cittadini che si

ritengono lesi dall'azione pubblica in un loro diritto soggettivo od interesse legittimo.

Inoltre, lo Stato determina le pene per chi commette infrazioni alle sue regole. Tali infrazioni

possono essere contro regole (leggi) penali, o contro regole (leggi) amministrative. La gravità

dell'infrazione determina l'entità della pena.

2.2. Funzioni e poteri

In uno Stato che ha un modello di governo liberal-democratico le tre funzioni non sono

concentrate di fatto o di diritto in un unico soggetto come nei sistemi dittatoriali o totalitari. Esse si

dividono tra più organismi ( che quindi controllano democraticamente il potere dell'altro perché non

scada nell'arbitrio) che hanno il potere di organizzare e di rendere effettiva tale funzione.

In Italia la funzione legislativa si divide tra il Parlamento e il Governo, mentre a livello regionale

è detenuta dal Consiglio Regionale; la funzione amministrativa è gestita a livello di Governo

secondo l'organizzazione dei Ministeri; la funzione giudiziaria è garantita attraverso l'opera della

Magistratura.

2.3 Il ruolo dei partiti.

Tutta l'attività di organizzazione e determinazione delle scelte principali di uno Stato, che si

esprime attraverso le principali funzioni costituzionali, come attività politica. Al fine di permettere

di selezionare le idee e i soggetti migliori per questa attività sono nate nell''800 specifiche

associazioni di tipo pri

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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