INTRODUZIONE AL DIRITTO COSTITUZIONALE Dr. Cosimo Di Buduo
: I. La Costituzione italiana e i suoi valori fondamentali. - II. Gli organi
S
OMMARIO
costituzionali.- 2.1 La divisione dei poteri. - 2.2 Funzioni e poteri. - 2.3 Il ruolo dei partiti. -
2.4 il Presidente della Repubblica. - 2.5 La Corte costituzionale. - 2.6 - Il Parlamento. - 2.7
Il Governo.- 2.8 Il Presidente del Consiglio. - 2.9 I Ministri. - 2.10 Il Consiglio dei Ministri. -
2.11 La Magistratura. - III. Le autonomie
può essere definito come
Lo Stato “ordinamento giuridico a fine generali che esercita il potere
sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad essi
appartenenti”.
Elementi Costitutivi
Lo stato si compone di tre elementi o caratteri o presupposti costitutivi ed essenziali: un elemento
personale (POPOLO), un elemento spaziale (TERRITORIO) e un elemento organizzativo
(SOVRANITA’).
è la potestà di governo assoluta, esclusiva e originaria che fa capo allo Stato e che
La Sovranità
viene esercitata sul suo territorio.
è la comunità di individui ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di
Il Popolo
cittadino, vale a dire l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che pongono i cittadini in
relazione esclusiva con l’apparato autoritario. Esempio: il cittadino italiano gode del diritto di
votare, ma deve adempiere ad alcuni doveri come quello di essere fedele alla Repubblica o di
concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.
Il comprende la terraferma; il mare territoriale; la piattaforma continentale; lo spazio
Territorio
aereo; il territorio fluttuante.
in genere, tendono verso due massimi sistemi:
Le forme di Stato,
1 La nella quale,nel pieno rispetto dei diritti dell’uomo, gli organi di vertice,
democrazia
attraverso le elezioni democratiche, sono liberamente scelti dalla collettività e controllati
attraverso una legale ed effettiva opposizione politica;
2 L’autocrazia nella quale, a prescindere da una reale investitura della collettività, le elitè
politiche che gestiscono uno o più organi costituzionali affermano il loro potere cancellando
ogni forma di opposizione con l’uso della forza fisica o della persuasione più o meno occulta
e attraverso la propaganda e l’uso monopolistico dei media mantengono in piedi i sistemi
che comunque non sono espressione della volontà popolare;
.
I LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI VALORI FONDAMENTALI
1.1. La Costituzione è intesa come insieme di norme che fondano un ordinamento giuridico di tipo
statale. Essa poggia su valori metagiuridici, quali il rispetto della dignità umana e della libertà
dell’individuo, sentiti come principi generali di orientamento dell'azione della comunità dei
cittadini.
La Costituzione italiana che è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 ha voluto affermare che:
il popolo italiano si è voluto organizzare secondo una forma di governo di tipo repubblicano;
ha ripudiato il modello autoritario-dittatoriale con cui era stato governato per scegliere un
modello liberal-democratico fondato su libere elezioni, sul pluralismo dei partiti e sulla tutela
dell'inviolabilità dei diritti di libertà.
Con tale Costituzione l'Italia si è quindi dotata di un sistema di governo pluralista di tipo
democratico-occidentale.
1.2. L'art. 2 Cost. accanto ai diritti inviolabili richiede l'adempimento dei "doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale". Ogni soggetto dell'ordinamento deve esercitare i propri
diritti e difendere le proprie libertà nel rispetto dei diritti e della libertà altrui.
Si rende indispensabile, pertanto, che ciascun cittadino adempia a quei doveri di solidarietà che
sono necessari per il rispetto della altrui sfera di autonomia e per assicurare la pacifica convivenza
tra i cittadini.
Nella costituzione troviamo esplicitato il contenuto di tali doveri negli articoli:
- art. 52, che definisce "sacro" il dovere di difendere la patria imponendo poi ai cittadini il
servizio militare obbligatorio;
- art. 53 che obbliga i cittadini e gli stranieri (che hanno interessi economici in Italia) a
concorrere alle spese dello Stato in ragione della capacità contributiva di ognuno di essi;
- art. 54 dove viene prescritto a tutto i cittadini il "dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi".
.
II GLI ORGANI COSTITUZIONALI
Si devono considerare organi costituzionali dello Stato quegli organi che partecipano alla
funzione politica: cioè prendono parte all'individuazione dei fini che lo Stato è chiamato a
perseguire. Tali organi sono direttamente disciplinati dalla Costituzione ed una modifica degli stessi
porta all’emanazione di norme costituzionali.
Essi sono: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, composto da Camera dei Deputati e
Senato, il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’intero Governo, l’organismo della Magistratura, gli
Enti territoriali autonomi.
Gli organi di rilievo costituzionale sono, invece, quelli che, pur non partecipando alla funzione
politica, ne' essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, sono elencati, ma non
direttamente disciplinati dalla Costituzione, che rinvia alla legge ordinaria la disciplina della loro
organizzazione, struttura ed attività.
Gli organi di rilievo costituzionale sono: il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL),
il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio
Supremo di Difesa.
2.1. La divisione dei poteri
La struttura statale, quale si è semplicemente delineata, ha vari compiti nei confronti del gruppo
sociale, del popolo che ha eletto il suo Governo. Questi compiti possono essere riassunti in tre
funzioni fondamentali.
La funzione legislativa: attraverso le leggi lo Stato definisce le regole per il raggiungimento dei
fini da parte del gruppo sociale.
La funzione amministrativa (o esecutiva): attraverso gli organi amministrativi lo Stato cura gli
interessi dei cittadini nei campi dove il singolo componente della comunità o gruppi privati non
avrebbero i mezzi e l'organizzazione per ottenere i risultati migliori (secondo il principio di
sussidiarietà). Nella funzione amministrativa lo Stato si comporta come soggetto pubblico, con
capacità giuridiche diverse rispetto ai singoli soggetti privati.
Le funzioni amministrative più importanti sono la Difesa del territorio, la Pubblica Sicurezza
interna, la Sanità pubblica, l'educazione, l'organizzazione del territorio, l'Ambiente.
La funzione giudiziaria: attraverso la funzione giudiziaria lo Stato risolve i conflitti d'interesse
tra i propri cittadini, le questioni riguardo i diritti, i conflitti tra lo Stato stesso ed i cittadini che si
ritengono lesi dall'azione pubblica in un loro diritto soggettivo od interesse legittimo.
Inoltre, lo Stato determina le pene per chi commette infrazioni alle sue regole. Tali infrazioni
possono essere contro regole (leggi) penali, o contro regole (leggi) amministrative. La gravità
dell'infrazione determina l'entità della pena.
2.2. Funzioni e poteri
In uno Stato che ha un modello di governo liberal-democratico le tre funzioni non sono
concentrate di fatto o di diritto in un unico soggetto come nei sistemi dittatoriali o totalitari. Esse si
dividono tra più organismi ( che quindi controllano democraticamente il potere dell'altro perché non
scada nell'arbitrio) che hanno il potere di organizzare e di rendere effettiva tale funzione.
In Italia la funzione legislativa si divide tra il Parlamento e il Governo, mentre a livello regionale
è detenuta dal Consiglio Regionale; la funzione amministrativa è gestita a livello di Governo
secondo l'organizzazione dei Ministeri; la funzione giudiziaria è garantita attraverso l'opera della
Magistratura.
2.3 Il ruolo dei partiti.
Tutta l'attività di organizzazione e determinazione delle scelte principali di uno Stato, che si
esprime attraverso le principali funzioni costituzionali, come attività politica. Al fine di permettere
di selezionare le idee e i soggetti migliori per questa attività sono nate nell''800 specifiche
associazioni di tipo pri
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