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I rapporti contrattuali di fatto

Per rapporti contrattuali di fatto si intendono i rapporti modellati secondo il contenuto di un determinato contratto tipico, che non scaturiscono però da atti di autonomia privata ma sono adattati socialmente rilevanti. Nella nozione di contratti di fatto si comprendono alcuni rapporti (società di fatto, lavoro subordinato di fatto, gestione di fatto) svoltisi come se costituiti su base negoziale, ma che tale fonte non hanno per non essere state osservate norme cogenti (relative al concorso di elementi determinati) richiesti a pena di nullità: in tali casi, il contratto regolare non si costituisce, ma l'ordinamento intende salvare determinate situazioni costituitesi per effetto del rapporto svoltosi di fatto che stabilisce che, sulla base della specifica attività tenuta nell'ambito di un rapporto di fatto adeguantesi a quello giuridico, nasca una corrispondente obbligazione. Questa obbligazione pertanto deriva non da un contratto ma da un fatto idoneo a produrla in conformità dell'ordinamento giuridico: quindi si determina l'esigenza di stabilire caso per caso se nell'ordinamento si trovi una norma che stabilisca, in relazione alla concreta attività svolta, il costituirsi di un'obbligazione con contenuto analogo a quello dell'obbligazione ex contractu.

Origine storica

Da un punto di vista storico l'origine della dottrina dei rapporti contrattuali di fatto è nata in Germania nell'era nazista e nacque come una sorta di denunzia della crisi della concezione individualista dell'ordinamento (espressa dal contratto) e dalla affermazione della forza dei fatti sociali quale fonte generale dei rapporti interprivati. Tuttavia, in questi termini la dottrina dei rapporti contrattuali di fatto ebbe vita breve anche perché la dottrina prevalente non fu disposta ad accettare lo svilimento del valore, del ruolo dell'autonomia privata sia perché fu piuttosto facile contestare la generale idoneità dei fatti a creare rapporti di contenuto patrimoniale.

Tuttavia, la dottrina dei rapporti contrattuali di fatto ha continuato ad avere un certo seguito nel caso dei rapporti contrattuali di massa come ad esempio nel caso dei servizi pubblici in particolare l'esempio può essere quello di chi sale su un autobus e perciò stesso è tenuto a pagare il biglietto. In questi rapporti, una parte della dottrina, ha affermato che non vi è una vera e propria fattispecie contrattuale perché ciò che pone in essere il rapporto in questi casi non è tanto uno scambio di consensi mai fatto obiettivo della utilizzazione della prestazione a pagamento.

Le parti

Per parte del contratto o contraente in senso sostanziale si intende il titolare del rapporto contrattuale, cioè il soggetto cui è direttamente imputato l’insieme degli effetti giuridici del contratto. Parte del contratto o contraente in senso formale è l'autore del contratto, cioè il soggetto che emette le dichiarazioni contrattuali costitutive. In generale si può affermare che le due figure, quella di contraente in senso sostanziale e quella di contraente in senso formale, coincidono; tuttavia, è possibile che si verifichi uno scollamento tra di esse.

Ciò, ad esempio, avviene nell’ipotesi di rappresentanza diretta, dove il rappresentante è parte formale in quanto concorre con la propria dichiarazione di volontà alla formazione del contratto, mentre il rappresentato è il contraente in senso sostanziale in quanto su di lui si riverseranno gli effetti del contratto.

Il contratto plurilaterale

Il contratto plurilaterale è il contratto costituito da più parti in senso sostanziale. Secondo l'opinione comune della dottrina per parte deve intendersi il centro di interessi; pertanto, la nozione di parte prescinde dai soggetti e debba, piuttosto, essere identificata nella posizione di interesse che si contrappone a un'altra posizione di interesse. Tale opinione è supportata dalla lettera della legge che, a differenza della formulazione del codice abrogato, parla di parti e non più di persone, proprio in virtù del fatto che i contratti non sono necessariamente stipulati tra persone, ma da una parte può esserci una singola persona e dall'altra un gruppo di persone.

Pertanto, il contratto plurilaterale si caratterizza, anzitutto, per la presenza di più centri di interesse. Pertanto, a determinare in un contratto la pluralità non vale tanto il numero assoluto dei soggetti che vengono il rapporto tra loro, quanto i centri di interesse intorno ai quali i singoli soggetti si raggruppano. Di conseguenza, non devono considerarsi contratti plurilaterali i contratti in cui partecipa una pluralità di persone riconducibili a due contrapposti centri di interesse (esempio: vendita dello stesso bene da parte di una pluralità di comproprietari). Tali contratti sono chiamati, infatti, a parte complessa.

Vi sono due specie di contratto plurilaterale: la specie più comune è quella formata dai contratti caratterizzati dallo scopo comune che le diverse parti del contratto intendono perseguire. Sono di questo tipo: i contratti societari, consortili, quelli di associazione. Un principio generale valido per questi tipi di contratto è che il vizio che colpisce il vincolo partecipativo di uno dei contraenti non si estende all'intero contratto (come invece accadrebbe nei contratti bilaterali) salvo però che il vincolo debba considerarsi, secondo le circostanze, essenziale per la vita del contratto stesso (si tratta di nullità parziale in senso soggettivo). In applicazione, infatti, del principio di conservazione del contratto la legge considera valido il contratto quando, prescindendo dalla partecipazione di quel soggetto, sia comunque possibile il raggiungimento dello scopo.

L'altra specie di contratti plurilaterali, peraltro non numerosi, è formata da quelli caratterizzati non dallo scopo comune in quanto ciascun contraente è spinto alla conclusione del contratto da un interesse proprio, distinto rispetto a quello degli altri contraenti. Proprio in considerazione di ciò si esclude che nei confronti di questa tipologia di contratto possa trovare applicazione il principio prima esposto.

Esempio di questa tipologia di contratti caratterizzati non dallo scopo comune sono: il contratto divisorio (art.1111) cioè il contratto che si stipula tra i titolari di un bene in comunione e che ha per oggetto lo scioglimento della stessa e dopo del quale ciascuno dei contitolari diventa proprietario della porzione del bene attribuitagli. Altro contratto è la cessione del contratto che si verifica quando una parte di un contratto a prestazioni corrispettive trasferisce, con il consenso della sua controparte, la propria posizione contrattuale ad un terzo soggetto cessionario.

Il contratto sotto falso nome e sotto nome altrui

Per contratto sotto falso nome si intende il contratto che la parte stipula assumendo una falsa identità giuridica. La circostanza che una parte stipula sotto falso nome è priva di importanza nei contratti a soggetto indifferente, dove l'identità giuridica di una delle parti è irrilevante per l'altra, di regola ciò avviene nei contratti di massa aventi ad oggetto servizi e beni di consumo.

Nei contratti a rilevanza personale (cioè quei contratti in cui le qualità personali o patrimoniali della parte rilevano ai fini dell'esatto adempimento) l'assunzione di un falso nome non impedisce il sorgere del vincolo contrattuale in capo al contraente falsamente denominatosi. La falsa denominazione giuridica non esclude, infatti, che la parte sia esattamente identificata, ad esempio, nella sua identità fisica o professionale. Pertanto, il contratto del quale una delle parti usi un nome diverso da quello risultante dei registri anagrafici non è nullo né annullabile, ma semplicemente viziato da errore materiale suscettibile di rettifica. Infatti, non solo l'accordo è stato raggiunto tra parti fisicamente presenti ed individuate, ma l'uso di un nome fittizio non ha determinato un errore sull'identità dell'altro contraente.

Diversa si presenta la questione se il contraente stipula il contratto sotto nome altrui, cioè usurpando il nome altrui. In tal caso, la controparte può far valere l'error in personae, sempre che l'errore sia essenziale, cioè determinante ai fini del consenso. Fermo restando che tale contratto non produce alcun effetto per il soggetto il cui nome è stato usurpato, si discute se esso produce effetti per l'usurpatore. Una corrente di pensiero riferisce il contratto alla persona di cui il contraente assume il nome ma (ovviamente) lo reputa nullo per mancanza del consenso, in quanto la parte cui il contratto si riferisce non ha manifestato alcuna volontà negoziale.

Altra dottrina ritiene, invece, che possa applicarsi lo schema della rappresentanza senza potere ogni qualvolta che, dalla interpretazione del contratto, risulti che la controparte ha contrattato con l'usurpatore solo a causa del nome speso e che, a sua volta, l'usurpatore ha utilizzato il nome altrui con tale consapevolezza. L'usurpatore sarebbe, infatti, da considerare come un rappresentante del vero portatore del nome. In realtà, punto debole di quest'opinione rimane il fatto che chi contrae in proprio sotto nome altrui riferisce comunque il contratto a se medesimo quale autore della dichiarazione. L'ipotesi di contratto riferito esclusivamente alla persona di cui il contraente assume il nome è stata ravvisata nella conclusione del contratto tra assenti. Infatti, in questo caso l'unico elemento che si offre al destinatario per l'identificazione della sua controparte contrattuale è il nome indicato, speso e il contratto sarà pertanto riferibile soltanto al portatore del nome.

Può tuttavia obiettarsi che neppure tale circostanza (la lontananza dei contraenti) vale a escludere il riferimento alla persona del contraente come colui che emette (comunicandola per posta o con altri mezzi) la dichiarazione contrattuale. Di ciò contratti conferma dal rilievo che chi contrae a distanza assume pur sembra il vincolo contrattuale quale autore della proposta o dell'accettazione anche se ricorre ad un nome di fantasia. È, infatti, l'emissione della dichiarazione contrattuale che identifica obiettivamente l'autore del contratto.

Sul piano degli interessi la posizione della controparte prova adeguata tutela nella scelta tra l'esecuzione del contratto nei confronti del contraente che ha contratto sotto non altrui e l'annullamento del contratto per errore essenziale sulla persona se ne ricorrono gli estremi. Colui che ha usurpato il nome non merita alcuna protezione e per il principio di autoresponsabilità risponde comunque dell'impegno assunto.

La rappresentanza

Nozione generale di rappresentanza

La rappresentanza è il potere di un soggetto (detto rappresentante) di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (detto rappresentato). Questa nozione concerne propriamente la c.d. Rappresentanza diretta. Infatti, accanto alla rappresentanza diretta si pone la rappresentanza indiretta (detta anche rappresentanza di interessi) che indica la legittimazione del soggetto ad agire in nome proprio nell'interesse altrui.

Quindi, nella rappresentanza diretta il rappresentante agisce nel nome e per conto della rappresentato; quindi sue caratteristiche sono:

  • La spendita del nome altrui (c.d. contemplatio domini). Tuttavia, occorre precisare, che l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato purché il comportamento delle rappresentante, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente nella sfera giuridica di un altro soggetto. Se l'atto, non appare compiuto dell'esercizio del potere di rappresentanza, il rappresentante rimane personalmente impegnato nei confronti del terzo. Il rappresentato, dal canto suo, può giovarsi degli effetti dell'atto secondo la regola valevole per la rappresentanza indiretta.
  • Il verificarsi degli effetti del negozio direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato. Il rappresentante che stipula in nome del rappresentato è parte formale del contratto, parte in senso sostanziale è il rappresentato che assume la titolarità del rapporto negoziale.

Nella rappresentanza indiretta il rappresentante agisce per conto ma non anche nel nome della rappresentato; quindi sue caratteristiche sono:

  • L'agire in nome proprio.
  • Il realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentante; per cui sarà necessario il compimento di un’ulteriore attività, affinché tali effetti possono riversarsi definitivamente in capo al rappresentato.

Rappresentanza legale e rappresentanza volontaria e rispettive funzioni

Affinché si realizzino gli effetti propri della rappresentanza occorre una fonte idonea a poterli produrre. Il potere rappresentativo può derivare o direttamente dalla legge o dallo stesso interessato. Si distingue, pertanto, tra rappresentanza legale (ad esempio quella dei genitori esercenti la potestà sui figli minori) e rappresentanza volontaria. La differenza tra rappresentanza legale e rappresentanza volontaria, oltre che alla fonte, attiene alla funzione che esse reciprocamente assolvono.

Difatti, la rappresentanza legale mira a rendere possibile a soggetti legalmente incapaci (nelle forme della potestà e della tutela dei minori e degli interdetti) o diversamente impediti il compimento di atti che altrimenti sarebbero loro preclusi. La funzione della rappresentanza volontaria, invece, è strettamente legata ai criteri di opportunità e di convenienza del singolo, che ritiene più proficuo agire per mezzo di sostituto. Infatti, spesso varie circostanze (quali la lontananza, malattie ecc.) richiedono che la persona si avvalga di sostituti per lo svolgimento della vita di relazione. Il ricorso poi ai rappresentanti diventa necessario, indispensabile nell'esercizio dell'attività imprenditoriale quanto la complessità e la molteplicità degli affari non ne consentono una trattazione diretta da parte dell'imprenditore.

Le norme dettate in materia di rappresentanza volontaria si applicano, nei limiti della compatibilità, anche alla rappresentanza legale.

Il nuncio

Dalla figura di rappresentante va distinta quella del nuncio o mero messaggero, il quale non emette una propria dichiarazione di volontà ma si limita a trasmettere, a riferire ad una parte la volontà dell'altra, svolgendo, pertanto, una funzione analoga a quella di una lettera o di un telegramma. Il nuncio, pertanto, non è parte del contratto non è semplicemente il tramite attraverso il quale l'atto di volontà di una parte viene portato a conoscenza dell'altra. L'atto del nuncio allora può essere qualificato come atto comunicativo.

Il soggetto che si avvale del nuncio, rispetto ai terzi, sopporta il rischio della divergenza tra il contenuto della volontà a lui affidata e il contenuto della volontà realmente comunicata. Ciò trova conferma non soltanto nella regola dettata in tema di errore nella trasmissione della dichiarazione di volontà ma più in generale nel principio di autoresponsabilità.

Oggetto della rappresentanza

Di regola tutti i negozi si prestano ad essere oggetto di rappresentanza. A questa regola si sottraggono i negozi personalissimi quali, ad esempio, il testamento (e di conseguenza la revoca dello stesso) e in genere i negozi familiari. Invero, per il matrimonio è prevista eccezionalmente la possibilità di una celebrazione per procura, ma in realtà il procuratore non è nient'altro che un nuncio, un messaggero in quanto si limita a trasmettere il consenso al matrimonio.

Il rappresentante può anche limitarsi a ricevere atti o prestazioni in nome del rappresentato, in questo caso si parla di rappresentanza passiva. Il rappresentante volontario o legale può avere anche la rappresentanza sostanziale nel processo cioè il potere di agire o di essere convenuto in nome del rappresentato. Questa rappresentanza è indicata come sostanziale per distinguerla da quella processuale, quale potere del difensore di rappresentare la parte in giudizio.

La rappresentanza processuale è una rappresentanza tecnica che può essere esercitata esclusivamente dall'avvocato iscritto nell'albo professionale ed ha per oggetto gli atti del processo. Si discute in dottrina se la rappresentanza processuale possa ricondursi alla generale figura di rappresentanza. La soluzione negativa muove principalmente dal rilievo che l'avvocato non sostituisce la parte, in quanto, compie atti che il rappresentante non è di massima autorizzato a compiere direttamente.

In realtà anche se di massima la parte non può compiere o ricevere direttamente gli atti del processo, si tratta pur sempre di atti che l'avvocato compie in nome della parte e i suoi effetti sono imputati a quest'ultima secondo il principio fondamentale della rappresentanza. Infine, la rappresentanza processuale non deve essere confusa con la legittimazione processuale, quale competenza del soggetto ad esercitare o ad essere destinatario di una data azione.

La rappresentanza organica

Il potere di rappresentanza può anche conseguire da una situazione organica attinente ad una persona giuridica. La rappresentanza organica indica il potere rappresentativo che compete gli organi esterni di un ente giuridico. Bisogna affermare che l'organo è, in generale, l'ufficio competente ad esercitare le funzioni di un ente giuridico.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Grassi Ugo.
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