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La ragionevolezza nella giustizia costituzionale

Il giudizio costituzionale

Il giudizio costituzionale è concepito come rivolto alla composizione della tensione tra legislazione e Costituzione, al fine di rendere la prima conforme o non incompatibile con la seconda. Tuttavia, questo controllo può essere condotto per mezzo di strumenti assai diversi.

Si è detto che la ragionevolezza sia propriamente la logica dei valori, anche perché la Costituzione contiene principi e che i principi sono cosa ben diversa dalle regole.

Principi e regole

"I principi sono proposizioni normative d'un grado di generalità così elevato che di regola non possono essere applicate senza l'aggiunta di ulteriori premesse normative e subiscono per lo più limitazioni da parte di altri principi". A differenza delle regole, essi o avanzano una pretesa indeterminata di validità oppure sono limitati al loro ambito applicativo solo da condizioni molto generali e comunque bisognose di interpretazione.

Mentre un conflitto tra regole può risolversi o perché viene introdotta una clausola d’eccezione oppure se una delle due figure contrastanti viene dichiarata invalida, un conflitto tra principi non soggiace alla regola del tutto o niente, poiché il principio volta a volta pertinente prenderà il sopravvento, ma non per questo i principi che passano in secondo piano perdono la loro validità. A seconda del caso che si tratti di decidere, un certo principio passa davanti agli altri. Per ogni singolo caso si crea un diverso ordine transitivo dei principi, senza però che la loro validità ne risulti compromessa.

Logica formale e logica dei valori

Alla logica formale è stata contrapposta la logica dei valori; alla ragione classica la ragionevolezza. La ragionevolezza non ha una connotazione concettuale autonoma rispetto alla ragione, ma può descriversi come una sorta di "ragione attenuata" o "modulata". Quindi può ragionarsi di due logiche distinte e talora interferenti.

Gli strumenti di controllo propri della ragionevolezza non sono strutturati come quelli riconducibili alla logica formale classica; e gli stessi criteri ermeneutici tradizionali sono stati affiancati da altri criteri di più varia natura, come quello di verifica della capacità delle prescrizioni normative di realizzare i fini proposti, della ragionevole congruità o adeguatezza dei mezzi ai fini.

La non difformità è cosa diversa dalla conformità, anche sul piano logico. Nelle condizioni in cui attualmente si svolge, il giudizio costituzionale assume dunque non tanto i caratteri di un controllo negativo sull'assenza di contrasto tra legge e Costituzione, quanto quelli di un riscontro positivo circa la sussistenza di quella dose minima di adeguatezza, congruenza, proporzionalità rispetto al fatto che la scelta politica deve incorporare per essere considerata come legittimo esercizio della funzione legislativa.

Il ruolo della Corte

La Corte si è sempre più avvicinata al legislatore ripercorrendo le sue scelte, per poterle raffrontare non già ad un parametro superiore ed esterno, ma per giudicarne la corrispondenza ad un’interna ragionevolezza e plausibilità. La ragionevolezza ha potuto imporsi come canone totalizzante e omnicomprensivo, e sostanziarsi in declinazioni di giudizio così diverse da aver perso l’attitudine a qualificare un peculiare tipo di sindacato.

L’attuale controllo di costituzionalità è connotato dal metodo di ragionevolezza: è un controllo di ragionevolezza.

Che cos'è la ragionevolezza? Da principio a metodo

La ragionevolezza è intesa come "logica dei valori" o come "autentica razionalità rispetto al valore". Si può riconoscere che la ragionevolezza nella prima ipotesi rappresenti e sia il portato della logica retorica, topica, persuasiva, probabilistica, storicamente agganciata ad un certo modo di intendere la "ragione"; e, nella seconda ipotesi, sia risolvibile in quella "ragione comunicativa" fondata su presupposizioni trascendentali ma non deontiche.

Una caratterizzazione effettivamente autonoma della "ragionevolezza" non sembra sia stata conseguita, proprio perché non è stato mai veramente spezzato il "cordone ombelicale" che la unisce alla ragione. Tuttavia, la sua incisiva e crescente presenza nel discorso e nel ragionamento pratico è ormai indubitabile e per quel che qui più interessa, nelle asserzioni e nei ragionamenti della giurisprudenza costituzionale.

Paladin e la ragionevolezza nella giustizia costituzionale

Paladin: "un principio di ragionevolezza non esiste e l’espressione in esame finisce sempre per ridursi a una formula verbale, ossia ad una denominazione riassuntiva di tecniche o di criteri valutativi assai diversi: sia per le loro promesse di ordine costituzionale, sia per la natura dei giudizi in questione."

Ma che cos’è la ragionevolezza nella giustizia costituzionale? Paladin riconosce:

  • Che il sindacato di ragionevolezza non è più strettamente collegato al solo principio costituzionale di eguaglianza.
  • Vengono in rilievo le più varie necessità di bilanciamento e di valutazione della legittimità costituzionale dei limiti legislativamente imposti ai più vari diritti fondamentali.
  • Viene in rilievo l’applicazione delle più varie clausole elastiche contenute nella nostra Costituzione, da quella della capacità contributiva a quella del giusto indennizzo.
  • Viene in rilievo lo stesso art.117 della Costituzione quanto al riparto delle competenze fra stato e regioni e quanto ai rapporti tra potere centrale e poteri locali.

Il ricorso alla ragionevolezza tende ad assicurare alla Corte margini di elasticità nelle sue valutazioni, più ampi di quelli che invece comporterebbe una tecnica di applicazione stretta di determinate clausole della Costituzione; appunto per questo assume un grande rilievo la peculiarità del singolo caso del quale si tratta di decidere.

Pur nella varietà dei piani e dei casi e della diversa natura dei giudizi in questione, il richiamo alla "ragionevolezza" abbia pur un suo comune e univoco senso- e questo senso si trova nel metodo dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni costituzionali che, in contesti diversi, vengono in considerazione.

La ragionevolezza come metodo ermeneutico

Se un principio di ragionevolezza non esiste, non è detto che non esista un metodo ermeneutico, problematico, flessibile, probabilistico che può comprensivamente nominarsi di ragionevolezza. Comunque il ragionamento della Corte deve rimanere pur sempre giuridico e quindi controllabile da parte dei giuristi in genere e dei costituzionalisti in particolare e che occorre quindi che la Corte faccia sempre uso, anche quando tratta di ragionevolezza, dei parametri costituzionali.

La riscoperta o la sottolineatura di un Metodo Interpretativo che non è affatto nuovo, ma che forse nell’epoca del predominio era stato oscurato dai metodi classici ed usuali, un metodo cioè risultante da elementi sistematici, storico-evolutivi e casistici, e che oggi si riscopre e si battezza come Metodo Problematico dell’Interpretazione (Metodo Ermeneutico).

La ragionevolezza non è un principio Costituzionale ma è un modo per l’applicazione del principio costituzionale di uguaglianza, inteso come divieto di discriminazioni arbitrarie ed ingiuste. Essa quindi si identifica come un metodo di interpretazione del diritto esistente: con riferimento all’uguaglianza, "qualsiasi distinzione che voglia essere giustificata sulla base del sesso, ma non possa trovare oggettiva giustificazione in base al sesso in quanto tale, deve ritenersi vietata e quindi illegittima".

Il problema della ragionevolezza, una volta distinto da quello dell’uguaglianza, riguarda qualsiasi disciplina adottata dal legislatore, ma attiene al modo di intendere il rapporto tra norme legislative e norme o principi costituzionali e all’interpretazione delle disposizioni legislative (oggetto del giudizio costituzionale) e di quelle costituzionali (parametro).

La ragionevolezza è sempre e solo un metodo d’interpretazione fondato su tendenza alla conformità piena ai parametri costituzionali. I parametri costituzionali che la Corte applica sono quelli che la stessa ha concepito e li concepisce nel continuum della sua giurisprudenza. Nel concepire i parametri, ossia nell’interpretare le disposizioni costituzionali, la Corte non possa non adoprare, tra i metodi ermeneutici, anche e soprattutto quello della c.d. ragionevolezza, proprio per la natura o struttura degli enunciati costituzionali.

L’individuazione delle norme da principi ricavabili non può non essere condotta secondo canoni ermeneutici, tra i quali va ricompreso proprio il canone della ragionevolezza.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Bertolini Francesco Saverio.
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