Matrimonio di diritto straniero
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La prima argomentazione riguarda la controindicazione di esimenti o attenuanti "culturali" sul piano della prevenzione generale e speciale (39). La
consapevolezza della possibilità di sfuggire in tutto o in parte ai rigori della legge penale nazionale in ragione della propria appartenenza ad una minoranza
culturale finirebbe per pregiudicare tanto la funzione deterrente di talune norme incriminatrici (e dunque i loro effetti di prevenzione generale negativa
(40)), quanto la funzione di orientamento culturale di queste ultime (prevenzione generale positiva (41)): tali funzioni risulterebbero intimamente
condizionate ad una indefettibile e uniforme vigenza delle norme in questione nei confronti di tutti i soggetti che si muovono nel territorio nazionale.
Inoltre, dal punto di vista della prevenzione generale positiva, occorre sottolineare che l'idea stessa di poter contare su esimenti culturali potrebbe
disincentivare talune minoranze etniche dalla conoscenza della legislazione nazionale, con conseguente impossibilità per quest'ultima di svolgere la sua
funzione precettiva. Infine, un'eventuale verifica post factum del riconoscimento attribuito in sede processuale alla propria appartenenza culturale
implicherebbe anche un pregiudizio per la funzione rieducativa della law in action. Tale funzione, infatti, non potrebbe prescindere dall'applicazione della
pena qualitativamente e quantitativamente ritenuta necessaria a risocializzare gli autori di determinati reati, e dunque a far loro acquisire modelli
comportamentali in sintonia con i principi e i valori dello Stato d'accoglienza.
Il secondo argomento, intimamente connesso al primo, fa leva sul fatto che il riconoscimento in sede penale del fattore culturale tende a sacrificare, in
nome d'indefiniti "diritti collettivi culturali" (in quanto appartenenti alla comunità o al gruppo minoritario) ben precisi beni giuridici individuali meritevoli di
tutela penale, quali la vita, la salute, l'autodeterminazione sessuale, la libertà, la dignità, ecc.
Ancora, il punire meno severamente o addirittura il ritenere esenti da pena taluni reati ove commessi sotto l'influsso del "fattore culturale" implicherebbe
irragionevoli disparità di trattamento fra i consociati in palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in base al quale «
tutti i cittadini (...) sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di (...) razza, lingua, di religione... ».
L'ultimo argomento fa infine leva sul principio di legalità penale nella sua articolazione di tassatività-determinatezza (42): prevedere disposizioni
esplicitamente attributive di rilievo penale al fattore culturale implicherebbe un sacrificio inaccettabile della chiarezza-precisione delle prescrizioni legali e
delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla loro violazione a causa del prepotente ingresso nel sistema penale di meccanismi indulgenziali
necessariamente ambigui e imprecisi quanto al loro ambito applicativo. Al riguardo si è osservato che i confini di tale fattore sono necessariamente
sfuggenti, data la difficoltà, tra l'altro, di precisare quali motivi possano presentare un fondamento culturale; di appurare quali gruppi di immigrati possano
beneficiare del fattore culturale in ragione della loro originaria diversità di costumi; di stabilire per quanto tempo, a partire dal momento d'ingresso nel
Paese d'accoglienza gli appartenenti ai suddetti gruppi possano invocare, quale esimente o attenuante, il fattore culturale.
Ciò detto, è necessario sottolineare che anche l'adozione di politiche di stampo assimilazionista non è scevra di aspetti negativi. Analizzando i più evidenti
di tali aspetti, giova innanzitutto ricordare che una politica criminale ispirata all'ideologia assimilazionista, dunque incentrata su un rigido principio di
eguaglianza davanti alla legge, rischia anch'essa di porre in crisi qualsivoglia funzione della pena applicata in relazione ai reati culturali realizzati dagli
appartenenti a minoranze etniche. Così, dal punto di vista della prevenzione generale negativa delle norme incriminatrici, se è vero che tale funzione tende
a risentire di un'applicazione differenziata di suddette norme, è altresì vero che la portata intimidatrice della pena viene vanificata dall'eventuale ignoranza
della norma penale, ovvero dall'adesione culturalmente motivata a valori differenti o addirittura opposti a quelli tutelati dall'ordinamento. Inoltre, anche la
funzione di prevenzione generale positiva rischia, in taluni casi, di venire delegittimata qualora il suo effetto di convalida dei valori tutelati implichi la
negazione di tradizioni e comportamenti diversi da quelli condivisi dalla maggioranza. Ciò emerge particolarmente allorché la decisione di punire fatti
diversi da quelli tradizionalmente condivisi dalla maggioranza dei consociati non discende da un'impossibile coesistenza tra gli uni e gli altri, ma derivi
piuttosto dalla convinzione di una mera preferibilità dei canoni comportamentali recepiti dalle minoranze.
Infine, sotto il profilo specialpreventivo, occorre sottolineare che una politica criminale refrattaria alle istanze pluraliste verrebbe a snaturare la funzione
rieducativo-risocializzativa della pena nei confronti dei soggetti immigrati culturalmente diversi. In effetti, laddove, in deroga al principio di extrema ratio,
venissero sottoposti a sanzione penale fatti non già lesivi di beni giuridici irrinunciabili, ma semplicemente espressivi di costumi non pienamente in linea col
comune sentire, la pena finirebbe col pretendere di modificare i parametri culturali dell'autore, imponendogli di convertirsi a regole, al contempo, non
indispensabili e non sue. In ogni sistema penale di matrice liberale (dunque ispirato all'idea di tolleranza e di pacifica convivenza) la funzione
specialpreventiva della pena dovrebbe invece consentire innanzitutto al condannato di riappropriarsi dei valori di base della propria cultura maggioritaria o
minoritaria che sia, disincentivandolo dal tenere solo quei comportamenti culturalmente motivati che compromettano irrimediabilmente la stabilità sociale
in ragione del loro insanabile contrasto con i valori e principi espressi dall'ordinamento nazionale.
Un ulteriore aspetto negativo correlato ad una politica criminale tesa all'applicazione in chiave formale del principio di uguaglianza consiste poi nel fatto che
essa implica il sacrificio dell'autore, del cui personale background non si tiene conto in tutto o in parte. Ciò comporta una lesione del principio di
uguaglianza in chiave sostanziale, traducendosi in un'inaccettabile violazione del principio di colpevolezza posto che quando « i valori tutelati non sono
necessariamente omogenei e condivisi, l'ignoranza inevitabile della legge costituisce la massima espressione della discolpa, con la conseguenza che la
conoscenza rappresenta il cuore della colpevolezza e la punizione in sua assenza un intollerabile arbitrio » (43). Per altro verso, poi, il suddetto approccio
tende ad ignorare la possibile applicabilità delle circostanze correlate alla personalità dell'agente e ai fattori criminogenetici di matrice socio-ambientale. Si
finisce in tal modo col sacrificare il principio di proporzione della risposta sanzionatoria, ormai inscindibilmente correlato non solo alla gravità oggettiva e
soggettiva del fatto, ma anche alle caratteristiche personologiche dell'autore.
Posto dunque che tanto le politiche criminali a carattere multiculturale quanto quelle a carattere assimilazionista presentano numerose controindicazioni,
ciò che varia da uno Stato all'altro e ciò che spiega le differenti opzioni di volta in volta prescelte, è il peso specifico attribuito nei singoli Paesi a ciascuna
delle conseguenze negative in precedenza passate in rassegna. Peso che può mutare anche all'interno di ogni Paese col succedersi di governi di diverso
orientamento politico-ideologico o sulla scia di situazioni o fatti di cronaca capaci di modificare, al contempo, l'opinione dei cittadini e dei loro pubblici
rappresentanti. Un'attenta analisi delle politiche nazionali in materia d'immigrazione consente non di rado di cogliere in esse significativi momenti di
evoluzione, finanche di revirement espressivi degli ondivaghi punti di vista delle maggioranze parlamentari su tali difficili questioni. Si può quindi dire che
al riguardo nessuno dei grandi Paesi occidentali si è rivelato immune da mutamenti di rotta più o meno marcati, pur nel tendenziale mantenimento del
rispetto delle opzioni di fondo.
Giova comunque evidenziare che in tutti i Paesi, e particolarmente in quelli tesi a privilegiare l'opzione assimilazionista, la questione concernente il
significato attribuibile sul piano penale al fattore culturale viene affrontata non solo a livello legislativo ma anche a molti altri livelli, tra i quali spicca quello
relativo agli interventi dell'ordine giudiziario.
6. Il "multiculturalismo" nella giurisprudenza italiana ed europea. - I reati "culturali" o "culturalmente orientati", che si potrebbero a tutta prima pensare
quali appartenenti a realtà esotiche o a vicende realizzatesi oltreoceano e che in quei contesti sono stati affrontati dai giudici mediante l'elaborazione di
soluzioni giuridiche peculiari (le "cultural defenses") ancora sconosciute alla nostra giurisprudenza, sono ormai diventati una realtà anche nella prassi
giudiziaria italiana ed europea.
Come già qui più volte evidenziato, a seguito dei massicci flussi migratori di cui l'Italia e l'Europa sono destinatarie, anche negli Stati europei, ormai da
decenni, sono presenti gruppi etnici di minoranza, formati da immigrati i quali, oltre alla loro forza lavoro, stanno importando sul suolo europeo anche la
loro "differenza culturale". Tale differenza in alcune occasioni può portare l'immigrato a scontrarsi con la legge penale del Paese in cui viene ospitato
allorché egli, per conformarsi alla cultura, alla mentalità e alle tradizioni del suo gruppo di appartenenza, commetta un fatto qualificato illecito dalla legge
del paese di accoglienza.
I giudici italiani e di altri paesi europei sono stati più volte chiamati a giudicare fatti commessi dagli immigrati per vere o presunte motivazioni culturali,
sicché oggi il fenomeno dei reati culturalmente motivati commessi in Europa dagli immigrati non può esser considerato una quantité négligeable(44). Si è
trattato di fatti di reato in cui l'imputato ha richiesto (o il giudice ha ritenuto opportuna) un'estensione della cognizione processuale anche al suo
background culturale al fine di addivenire ad una più corretta ricostruzione dei fatti e, quindi, nelle aspettative dell'imputato, ad una decisione più
favorevole.
Assai vasto risulta il campionario di reati (violenze in famiglia, reati contro la libertà sessuale, reati contro l'onore, mutilazioni genitali e c.d.
"scarificazioni", reati in materia di sostanze stupefacenti, per citarne alcuni) su cui la giurisprudenza italiana ed europea è stata chiamata a pronunciarsi e
rispetto alla cui commissione potrebbe aver giocato un ruolo significativo la differenza culturale, la diversità di costumi, usi e mentalità tra il luogo di
origine dell'imputato straniero ed il paese ospitante.
Un'attenta analisi della giurisprudenza in tali Paesi, in cui il sistema penale sembra ispirato a concezioni di matrice assimilazionista, consente di riscontrare
che, accanto a molti casi in cui i giudici si sono mostrati pressoché insensibili al dato culturale (o addirittura - come in Olanda - hanno dimostrato una
tendenza ad incrementare il livello di afflittività della risposta punitiva normalmente prescelto per fatti di analoga gravità), si collocano pronunce ispirate ad
un atteggiamento di notevole e talora straordinaria comprensione nei confronti dei reati determinati o favoriti dal fattore culturale, a dimostrazione del
fatto che talora le soluzioni verosimilmente suggerite in base al sistema penale sostanziale e processuale dello Stato risultano addirittura rovesciate.
Da quanto sopra detto è possibile affermare che in tale materia un esame della giurisprudenza non consente di rintracciare una linea comune. Così ad
esempio in Francia, patria indiscussa dell'ideologia assimilazionista, la pratica dell'escissione è stata giudicata per lungo tempo con estrema indulgenza,
grazie specialmente al generoso riconoscimento dell'assenza dell'elemento soggettivo, ovvero alla presenza di scriminanti o di circostanze attenuanti atte a
comportare un vistosissimo abbattimento della risposta punitiva (45).
Eclatante poi la decisione dei giudici tedeschi del 14 marzo 2006 con la quale il tribunale ha tenuto in grande considerazione il particolare ambiente di
provenienza dell'imputato - un giovane ragazzo sardo - beneficiandolo di una consistente diminuzione di pena per aver egli sottoposto a sequestro,
violenze e lesioni personali la propria fidanzata lituana sospettata di tradimento. Il giudicante ha in tal caso ritenuto che « la concezione del ruolo della
donna e dell'uomo » diffusa in Sardegna e alla quale l'imputato era ancora legato « quantunque non possa valere come scusante dev'essere presa in
considerazione al fine di una riduzione della pena » (46).
Non occorre tuttavia spostarsi oltre i confini nazionali per rinvenire pronunce in cui il fattore culturale ha acquisito una qualche rilevanza sull'an della
comminazione della pena. Così il Tribunale di Torino ha ritenuto di chiudere con un decreto di archiviazione la procedura relativa a un fatto di escissione
organizzato in Italia (seppur materialmente realizzato all'estero) da parte di una coppia di nigeriani in danno della figlia, in base alla considerazione che
questi ultimi avevano « inteso sottoporre la figlia a pratiche di mutilazione genitale, pienamente accettate dalle tradizioni locali (e, parrebbe, dalle leggi)
del loro Paese » (47), mentre l'impiego di minori nell'accattonaggio non è stato considerato « lesivo dell'interesse del minore, come lo sarebbe in una
famiglia italiana » (48).
Anche l'istituto dell'errore di diritto inevitabile è stato a più riprese proficuamente utilizzato in Italia nei confronti di immigrati che avevano infranto talune
norme concernenti illeciti il cui disvalore non risulta di difficile percezione sociale. Così, ad esempio, in relazione all'utilizzazione abusiva di una radio
ricetrasmittente, i giudici hanno ritenuto concretamente impossibile per un minore straniero la percezione dell'antigiuridicità del fatto ascrittogli (49).
Tra le più recenti pronunce nell'ambito della giurisprudenza italiana può altresì ricordarsi la decisione della Corte di Cassazione nella quale gli ermellini,
confermando la sentenza del giudice di merito, hanno giustificato condotte di maltrattamenti in famiglia motivati dal fattore culturale (50) ritenendo
insussistenti, nel caso di specie, sia l'elemento oggettivo del delitto contestato che il dolo richiesto per la configurabilità della fattispecie criminosa.
In ultimo, con riferimento ad un fatto contestato in Italia ad un cittadino italiano ma pur sempre influenzato dal fattore culturale, basterà ricordare la
recentissima sentenza della Cassazione n. 28720/2008 con la quale gli ermellini hanno giustificato la detenzione di ben 90 grammi di marijuana da parte di
un rastafariano per finalità religiose affermando che « secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti di tale religione di origine
ebraica la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale, ma anche come "erba meditativa", come tale possibile apportatrice dello stato psicofisico
inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che "l'erba sacra" sia cresciuta sulla tomba di re Salomone, chiamato il Re saggio e
da esso ne tragga la forza, come si evince da notizie di testi che indicano le caratteristiche di detta religione » (51).
7. Prospettive de iure condendo. - Come emerge dai variegati approcci sopra riportati può affermarsi che talora, a determinate scelte di chiusura politica
nei confronti del riconoscimento del fattore culturale, corrispondono opposte scelte interpretative in funzione quasi correttiva delle prime. Comunque, fino
a quando la cultural defense non verrà formalizzata e puntualmente disciplinata, le soluzioni giurisprudenziali continueranno a restare prive di un indirizzo
comune, ad oscillare cioè tra accoglimento e rigetto del dato culturale.
Ora, è indubbio che gli atteggiamenti ondivaghi della giurisprudenza trovano innanzitutto la loro causa nella intrinseca difficoltà di offrire la giusta risposta
penale a taluni episodi pesantemente condizionati dal fattore culturale. Risulta tuttavia del pari indubitabile l'enorme costo che - specie nei sistemi di civil
law - tutto ciò presenta in termini di certezza giuridica e di alterazione del sistema penale nel suo complesso. La peculiare adattabilità al caso concreto
propria dei rimedi in via interpretativa svela così - quando di essi si abusa - l'altra faccia di questi ultimi: la loro attitudine a implicare lo stravolgimento
degli istituti di parte generale e delle stesse fattispecie di parte speciale in funzione di mete prescelte dal singolo giudice e ricche di risvolti politico-
ideologici. Mete consistenti, a seconda dei casi, nell'affermazione di un modello penale multiculturale tendenzialmente non previsto dal legislatore o,
all'opposto, nel disconoscimento dell'efficacia scusante del dato culturale all'interno di sistemi tendenzialmente caratterizzati da una marcata sensibilità a
tale dato.
Potrebbe allora sorgere il dubbio che, in relazione a taluni specifici comportamenti illeciti di matrice culturale ovvero a talune situazioni ricorrenti
nell'ambito degli illeciti culturalmente orientati, possa rivelarsi utile percorrere la via delle riforme, nel tentativo (arduo!) di offrire una risposta adeguata
agli episodi criminali realizzati in un contesto nel quale le responsabilità individuali si legano a una sorta di responsabilità collettiva del gruppo culturale cui
l'autore appartiene (52).
A tal proposito potrebbero prospettarsi due tipologie d'interventi di riforma nell'esperimento d'introdurre una nuova e più consona disciplina per gli illeciti
di matrice culturale. La prima consisterebbe nell'introduzione di apposite figure di reato fondate sul fattore culturale; la seconda si esprimerebbe
rivitalizzando o riplasmando talune categorie dogmatiche in modo tale da offrire ai giudici strumenti capaci di rendere più convincenti - e più uniformi - le
decisioni da essi adottate.
In merito alla possibilità di creare fattispecie penali ad hoc in materia di illeciti culturali, è chiaro che interventi riformistici di questo tipo risultano opportuni
solo laddove essi abbiano ad oggetto non già generiche condotte di matrice culturale (ad esempio quelle configurabili quali abusi o maltrattamenti), bensì
quando essi intervengano in relazione a specifiche pratiche culturalmente motivate (si pensi ad esempio alle mutilazioni genitali o alle deformazioni
corporee a carattere ornamen tale). Tali fattispecie di nuovo conio potrebbero assolvere a differenti scopi: si pensi in via esemplificativa al fine di offrire un
quadro normativo adeguato a sanzionare fatti altrimenti difficilmente riconducibili all'interno di altre fattispecie previste dall'ordinamento nazionale; ovvero
allo scopo di adeguare la pena all'eventuale, minore coefficiente di colpevolezza dell'autore e dei suoi concorrenti, in quanto soggettivamente condizionati
dal fattore culturale.
Quanto alla possibilità di rivitalizzare o riplasmare taluni istituti e categorie dogmatiche in modo tale da conferire in via generale congrua rilevanza al
fattore culturale, la questione appare più complessa. Limitando l'analisi a poche e schematiche osservazioni a riguardo, cinque categorie finitime appaiono
prima facie utilizzabili: antigiuridicità, imputabilità, inesigibilità, colpevolezza in senso ampio e punibilità.
L'antigiuridicità potrebbe giocare un significativo ruolo nell'ambito dei reati culturali se, in prospettiva de iure condendo, si decidesse di attribuire specifici
effetti giuridici alle c.d. "situazioni quasi scriminanti" (53), nelle quali rientrano quelle ipotesi in cui gli estremi di una causa di giustificazione sussistono in
maniera "incompleta". Ad esempio, potrebbe versare in stato di difesa "quasi-legittima" il marito di fede islamica che reagisse con estrema violenza nei
confronti di chi sollevasse il velo posto sul viso della sua sposa, così da causargli lesioni gravi e dunque da non rispettare il requisito tra difesa e offesa
(valutato in relazione ad una gerarchia di beni giuridici stabilita in base all'ordinamento del luogo di commissione del fatto). Non sfugge tuttavia l'estrema
problematicità di istituti giuridici capaci di trasporre sul piano sanzionatorio un livello di antigiuridicità del fatto materiale tipico graduabile su base
culturale, sino a pervenire a forme di rinuncia alla pena in caso di sopravvalutazione delle ragioni fondate su tradizioni estranee all'ordinamento in cui esse
finirebbero per incidere.
In merito all'imputabilità si potrebbe pervenire, sulla scia degli apporti delle scienze sociali, ad un ampliamento delle cause ritenute idonee ad escludere o
quantomeno a diminuire la capacità di comprensione del mondo esteriore, dunque di orientamento dei propri comportamenti conformemente alle regole di
una data collettività. Fra queste cause potrebbero essere ricomprese quelle forme di estraniamento dal generale contesto sociale derivanti
dall'appartenenza a particolari minoranze culturali. Peraltro, non si è mancato di osservare come una norma tesa all'ampliamento delle cause incidenti
sull'imputabilità implicherebbe la valorizzazione di fenomeni psichici difficilmente afferrabili, comportando il rischio di forti incertezze e disparità applicative
(54).
Quanto alla previsione di una clausola generale d'inesigibilità (55) valevole per gli illeciti connotati dal fattore culturale, tale da attribuire al giudice
l'accertamento in concreto del processo motivazionale e delle circostanze su di esso influenti (ovvero laddove lo stesso legislatore elevasse a causa
d'inesigibilità in relazione a ben precise figure di reato il movente culturale), è noto che siffatta clausola generale si porrebbe in insanabile conflitto con il
principio di legalità formale. È inoltre palese la difficoltà, a livello tecnico-legislativo e politico-criminale, d'introdurre fattispecie penali caratterizzate
dall'esplicita rilevanza scusante del fattore culturale. Non si è poi mancato di sottolineare come l'inesigibilità potrebbe abbracciare solo scopi e motivazioni
apprezzabili in base ai criteri di valore recepiti dalla cultura maggioritaria e dall'ordinamento giuridico che la esprime, essendo impossibile attribuire
efficacia esimente a scelte di valore diverse rispetto alla logica complessiva del sistema (56).
Riguardo alla colpevolezza giovi la considerazione che taluni reati per noi "naturali" possono risultare "artificiali" per soggetti appartenenti ad altre culture
(si tratta degli illeciti di mera creazione legislativa). Non si vede il motivo per cui rispetto a tali reati debba aprioristicamente escludersi la possibilità
d'invocare l'ignoranza inevitabile dell'illiceità del fatto in chiave di esclusione della colpevolezza. Oppure, la considerazione del fattore culturale potrebbe
influire, se non in vista dell'esclusione della colpevolezza, ai fini di una maggiore e più realistica graduazione della stessa, specie in sede di commisurazione
giudiziale della pena (57).
In ultimo, e con riferimento alla punibilità vista nell'ottica dell'esistenza di un'alternativa in merito all'opportunità o inopportunità dell'applicazione della
pena nei confronti di un fatto antigiuridico e colpevole, si potrebbe esser portati all'introduzione d'istituti implicanti una rinuncia alla pena o, in subordine,
una sospensione di quest'ultima o la sua sostituzione con misure meno afflittive nei casi in cui l'autore del reato abbia realizzato l'illecito sotto l'influsso del
fattore culturale tale da rendere più difficile l'ottemperanza al precetto penale.
8. Considerazioni conclusive. - Il diritto penale è il luogo per eccellenza in cui sono destinate a comporsi le istanza multiculturaliste e assimilazioniste al
fine di dar vita a forme accettabili di convivenza sociale (58). Esso è strumento per stabilire i limiti di ammissibilità delle tradizioni delle minoranze. Al
riguardo, esiste un generalizzato consenso sul fatto che non possano essere comunque legittimate condotte che, in nome di una data cultura, attentino ai
diritti fondamentali dell'individuo così come sviluppati nel nostro ordinamento e in quello dei vari Paesi. Tuttavia è necessario prendere atto del fatto che
innumerevoli sono i casi dubbi, per la soluzione dei quali risultano decisive le opzioni del legislatore e della giurisprudenza; opzioni largamente condizionate
da una maggiore o minore apertura alle culture "diverse".
In tale contesto, più che in ogni altro, il diritto penale dovrebbe davvero costituire l'extrema ratio dell'intervento pubblico. Parallelamente, mai come in
questo ambito la concezione gradualistica del reato potrebbe risultare utile al fine di offrire una giusta risposta agli illeciti provocati da una
contrapposizione tra le scelte comportamentali imposte dalle leggi vigenti e quelle indotte dal proprio patrimonio culturale.
Proprio perché l'odierna realtà, al contempo globalizzata e frammentata, sembra evocare un annunciato e temuto scontro di civiltà, sarebbe oltremodo
inopportuno rafforzare ulteriormente le istanze politico-criminali tendenti all'affermazione di valori forzatamente unitari all'interno di ciascun Paese in nome
di un'assoluta fedeltà ai modelli di vita fatti propri dalle maggioranze presenti all'interno di ciascuno Stato. Ciò implicherebbe un'inaccettabile rinuncia agli
stessi valori dell'Unione Europea, tra i quali primeggia il rispetto dei diritti delle minoranze. Al contempo è però innegabile che gli strumenti giuridici atti a
riconoscere le ragioni delle culture minoritarie vadano concepiti e maneggiati con estrema cautela, per evitare conseguenze drammatiche e di portata
incalcolabile.
La questione della rilevanza della diversità culturale in ambito penale si pone al crocevia del difficile rapporto tra multiculturalismo e diritti fondamentali: la
sentenza in commento ne costituisce dimostrazione (59). A tal proposito un interrogativo sorge spontaneo: il fattore culturale va sempre valorizzato o non
è piuttosto destinato a soccombere di fronte all'esigenza della tutela penale dell'incolumità personale e, soprattutto, al fondamentale principio
costituzionale di uguaglianza? Sembra che l'importanza rivestita all'interno del nostro ordinamento da taluni principi e diritti detti "fondamentali", proprio
perché considerati insiti nella natura umana, non possa essere "adombrata" dalla necessità di riconoscere esplicita rilevanza giuridica a elementi di
carattere culturale.
NOTE
(1) Sul delitto di violenza sessuale v., in generale e senza alcuna pretesa di esaustività, A .V ., Commentario delle norme contro la violenza sessuale e
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all'epilogo di un travagliato cammino legislativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1163 ss.; A. C -F. S -G. Z , Commentario breve al codice
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(2) In dottrina P. B , La violenza carnale nel rapporto tra coniugi, in Cass. pen., 1978, 74 ss. e, più recentemente, V. P , Matrimonio, lo "jus in
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corpus" è sepolto. È reato coartare la libertà del coniuge, in DeG, 2005, 57 e ss. e A. S , Quando lo stupro è legale: la « marital rape exemption », in
ZEGO
Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 853 e ss. Numerosi i riferimenti giurisprudenziali. V., tra le ultime pronunce, Cass. pen. sez. III, 11 luglio 2006 n. 35242, De
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DI RESCO
con nota di S. M .
ANTOVANI
(3) Sulla vasta tematica del multiculturalismo v., nell'ambito della letteratura penalistica di lingua italiana, F. B , Premesse per uno studio sui rapporti
ASILE
tra diritto penale e società multiculturale. Uno sguardo alla giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente orientati, in Riv. it. dir. proc. pen., Milano,
2008, fasc. 1, 149 ss.; A. B , Modelli penali e società multiculturale, Torino, 2006; I ., Società multiculturale e « reati culturali ». Spunti per una
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riflessione, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 45 ss. V. inoltre A. B (a cura di), Multiculturalismo, diritti umani, pena, Atti del
ERNARDI
convegno in occasione del conferimento della laurea h.c. a Mireille Delmas-Marty, Milano, 2006; E. C , Il multiculturalismo come forma sociale del
ANIGLIA
postmoderno, Roma, 2003, 23 ss.; E. C , Le società multiculturali, Roma, 2002; C. M , Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano, in
OLOMBO DE AGLIE
Scritti per Federico Stella, Milano, 2007, 3 ss.; A. F , I diritti nell'Europa multiculturale, Roma-Bari, 2001; B. P -L. L , Multiculturalismo e
ACCHI ASTORE ANZA
giurisdizione penale, Torino, 2008. In giurisprudenza, tra le ultime pronunce in tema di reati culturali, v. Cass. pen. sez. V, 2 agosto 2007 n. 31510,
Didone, in Dir. pen. e proc., 2008, fasc. 4, 498 ss. con nota di C. G .
RANDI
(4) Per approfondimenti v. anche C. F , L'ipotesi di "minore gravità" nella violenza sessuale, in Dir. pen. proc., 2001, 73 ss.; In giurisprudenza,
OLADORE
Cass. pen. sez. III, 20 gennaio 2006 n. 6329, in DFP, 2006 fasc. 3, 1049-1060, con nota di G. R .
IZZO
(5) Sul punto, in dottrina, v. tra gli altri, G. F , Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: "prima lettura" della sentenza
IANDACA
364/88, in Foro it., 1988, vol. I, 1386 e D. P , Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 686.
ULITANÒ
(6) Sia consentito in merito un rinvio a G. V , Corso di diritto penale, I, Torino, 2004, 324 ss. ed agli Autori ivi citati.
DE ERO
(7) Cass. pen. sez. I, 22 novembre 1988 n. 11243, Camerini, in Riv. pen., 1990, 565, con nota di R. V .
OLTA
(8) Questo può valere per tutte le ipotesi, salva la sottofattispecie della violenza sessuale per costrizione mediante abuso di autorità e forse quella di
violenza sessuale per induzione mediante abuso delle condizioni d'inferiorità fisica o psichica. A tal proposito v. A. . Vv., Commentario, a cura di A. C ,
A ADOPPI
cit., 495-496.
(9) P. B , La violenza carnale, cit., 74 ss.
RIGNONE
(10) La "marital rape exemption" è tutt'oggi riscontrabile in alcune giurisdizioni degli Stati Uniti d'America (Alaska, Illinois, Kansas, Oklahoma, South
Dakota, Texas, Vermont, West Virginia). In tali contesti l'exemption è ritenuta operante fin quando i coniugi non abbiano ottenuto una sentenza di
divorzio. Originariamente, l'exemption era prevista con un contenuto pieno, cioè senza limiti temporali di efficacia e senza esclusione di condotte
determinate, a favore del solo marito, sulla base di due teorie. La prima, espressa da Hale, sosteneva che, poiché elemento costitutivo dello stupro è
l'assenza del consenso della vittima, e dal momento che con il matrimonio la moglie acconsente, a priori, ad ogni atto sessuale che avrà luogo, in futuro,
tra lei e il marito, l'atto sessuale che si consuma tra coniugi non potrà mai, per definizione, qualificarsi come stupro, perché ad esso la donna ha
preventivamente consentito. La seconda teoria partiva dalla considerazione che, nel XVIII secolo, se una donna si sposava i suoi beni venivano incorporati
nel patrimonio del marito, per cui con una finzione giuridica si sosteneva che con il matrimonio la moglie perdesse la sua individualità per acquistare quella
del marito. Marito e moglie diventavano un soggetto giuridico unico, pertanto non era possibile che l'uomo commettesse stupro su se stesso. Nonostante le
due teorie oggi non abbiano alcun fondamento logico, prima che giuridico, la "marital rape exemption" resta in vigore, e viene giustificata con altre
impostazioni. Il primo degli argomenti a favore della marital exemption è quello secondo cui la violenza sessuale tra coniugi non costituirebbe un problema
così grave da richiedere l'intervento risolutivo del diritto penale. Ciò per due ordini di motivi: perché quantitativamente il fenomeno non è così rilevante, e
perché qualitativamente il fenomeno non è così grave come nel caso di violenza sessuale compiuta da un aggressore sconosciuto. Ambedue le affermazioni
sono però criticabili. Infatti, in primo luogo il fenomeno è quantitativamente molto rilevante, anche se viene alla luce soltanto quando si hanno anche
denunce per maltrattamenti e lesioni. In secondo luogo, i danni fisici e psichici che seguono ad una violenza sessuale perpetrata dal coniuge sono spesso
assai gravi, sia per la vittima che per la società. Quando una donna viene violentata dal marito, non può trovare sicurezza e conforto a casa. Essa può
soltanto scegliere di andarsene o di convivere con ciò che è accaduto. Scegliere di andarsene significa affrontare il trauma di un divorzio, e dei conseguenti
mutamenti economici, sociali e psicologici. Ma rimanere significa esporsi al rischio di nuove violenze, cosicché se si accetta la violenza la prima volta, si
finisce per accettarla anche le volte successive. Il fenomeno che si verifica è analogo a quello che colpisce le donne maltrattate: essere picchiate e
violentate dal proprio marito determina, pian piano, la perdita progressiva della stima di sé. E minore è la stima di sé, maggiore è la difficoltà di fermare gli
abusi o di abbandonare il marito. Si crea così un circolo vizioso che può condurre alla follia o al suicidio. Pertanto, l'exemption andrebbe abolita, non fosse
altro che per queste conseguenze negative. I sostenitori della marital exemption ritengono, in secondo luogo, che il diritto penale non costituisca lo
strumento idoneo per risolvere il problema della violenza sessuale coniugale. Questo approccio è assolutamente acritico, in quanto il diritto penale non può
fermarsi di fronte ai confini della famiglia. Tali confini vengono infatti varcati quando si tratta di sanzionare comportamenti che integrino i maltrattamenti,
DESCRIZIONE DISPENSA
La dispensa fa riferimento alle lezioni di Diritto Islamico e Sistemi Giuridici Occidentali, tenute dalla Prof. ssa Silvia Larizza nell'anno accademico 2011.
Il documento riporta un articolo della Dott. ssa Ambra Gentile con riflessioni relative a una pronuncia della Corte di Cassazione in merito a un fenomeno di violenza sessuale avvenuta tra una coppia sposata secondo il diritto marocchino, ma residente in Italia.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Islamico e Sistemi Giuridici Occidentali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pavia - Unipv o del prof Larizza Silvia.
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