Appunti di Diritto AMMINISTRATIVO (IUS/10)
Facoltà UNIPEGASO
Corso di Laurea – L18
Autore: @WIXARD
Contenuti:
CAPITOLO 1 : Fonti del diritto
CAPITOLO 2: Gli enti pubblici e l’esercizio privato delle pubbliche funzioni
CAPITOLO 3: Principio di trasparenza
CAPITOLO 1: L’attività amministrativa
CAPITOLI 1 e 6: Procedimento amministrativo
CAPITOLO 7: Atto amministrativo
CAPITOLO 8: Atti e provvedimenti
CAPITOLO 9: il Silenzio
CAPITOLO 10: Potestà amministrativa
CAPITOLI 11 e 12: Pubblico Impiego
CAPITOLO 13 – COMUNICAZIONE PUBBLICA
CAPITOLO 15 – ATTIVITA’ CONTRTTUALE DELLA PA
CAPITOLO 16 – AUTOTUTELA E SANATORIA
CAPITOLO 17 – SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
CAPITOLO 18 – ATTI ABLATIVI
CAPITOLO 19 – BENI PUBBLICI
CAPITOLO 20 – DIRITTI REALI
CAPITOLO 21 – PROCESSO CAUTELARE
Disclaimer
Il seguente documento è tratto da appunti presi durante le video lezioni universitarie del corso di laurea L18 per la
materia “Diritto Amministrativo”. Le informazioni fornite dai professori sono state integrate da ricerche fatte tramite
internet ed attraverso consultazioni di libri specializzati. Pertanto, i contenuti di questo documento NON sono da
considerarsi come dei validi sostituti dei libri di testo o delle dispense ufficiali ma solo un buon riassunto da cui trarre
spunti di approfondimento per la materia di studio. Infine, si declina qualsiasi responsabilità circa possibili errori ed
omissioni assolutamente involontari.
Si fa divieto assoluto di trarre profitto da questa documentazione.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
CAPITOLO 1 – FONTI DEL DIRITTO
è ogni fatto o atto idoneo a produrre diritto nell’ordinamento giuridico una norma
FONTE DEL DIRITTO:
giuridica.
La presenza nell’ambito di uno stesso ordinamento di una pluralità di fonti che di continuo si evolvono e si
sovrappongono presuppone lo studio e la conoscenza delle fonti dl diritto e delle possibili antinomie che
possono crearsi tra le stesse.
atti o fatti che innovano il diritto oggettivo
FONTI DI PRODUZIONE: atti che disciplinano i procedimenti formativi delle fonti di produzione
FONTI SULLA PRODUZIONE:
atti che aiutano la conoscenza delle norme create dalle fonti.
FONTI DI COGNIZIONE:
- come mezzi di conoscenza privilegiata tra cui annoveriamo: Gazzetta Ufficiale della
UFFICIALI:
Repubblica Italiana, bollettini ufficiali della regione, Gazzetta ufficiale dell’UE, raccolta degli atti
normativi, testi unici compilativi
- mezzi di conoscenza promanati da pubbliche autorità
NON UFFICIALI:
fonti scritte e contegno una manifestazione di volontà
FONTE ATTO: non scritte. Comportamenti umani (consuetudine)
FONTE FATTO: a seconda se le norme giuridiche si formano all’interno dello stato italiano o da
FONTI INTERNE ED ESTERNE
organi esterni allo Stato italiano.
ANTINOMIE: contrasti tra le norme, si applicano i seguenti criteri:
si applica a norme di pari grado, effetti: abrogazione espressa, tacita o implicita
CRITERIO CRONOLOGICO:
della norma più antica che opera solo per il futuro, ex nune(cessazione dell’efficacia)
norme di diverso grado, effetti: annullamento dell’atto impugnato innanzi al giudice
CRITERIO GERARCHICO:
con efficacia retroattiva ex tune limitata
in rapporto di genere, effetti: deroga alla norma a seconda della scelta
CRITERIO DI SPECIALITA’:
dell’interprete con effetto ex nune, che pur se non applicata al caso concreto rimane valida ed efficace. In
alcuni casi è però proprio il legislatore a decidere la prevalenza di una norma speciale.
LA FONTE SECONDARIA è SERVENTE, STRUMENTALE E FUNZIONALE VERSO LA FONTE PRIMARIA .
1. Le fonti costituzionali: LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI
È la legge fondamentale dello Stato italiano ed è al vertice nella gerarchia delle fonti di diritto è:
scritta, rigida, votata, democratica (1948). È composta da 139 articoli 4 sezioni. Principi fondamentali
(art. 1-12) Parte Prima: diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54) Parte seconda: ordinamento della
Repubblica (art. 55-139) Disposizione transitorie e finali (disposizioni I-XVIII).
- Principio di legalità: esprime l’esigenza che l’attività dei pubblici poteri trovi il proprio fondamento
nella legge e che l’agere della PA sia svolto in conformità alla legge.
- Principio di imparzialità: art. 97 Cost. esprime l’equidistanza dai soggetti con cui la PA entra in
rapporto.
- Principio di buon andamento: esprime l’esigenza che la PA agisca efficientemente, efficacemente,
rapidamente creando minor danno ai destinatari.
- Autonomia e decentramento: art.5
- Principio di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione: regolano il
conferimento delle funzioni amministrative.
2. FONTI PRIMARIE:
si distinguono leggi ordinarie del Parlamento che disciplinano materie riservate allo Stato
Le leggi:
ex art. 117 della costituzione, Leggi Regionali e Leggi della Provincia di Treno e Bolzano.
sono espressione del potere normativo del Governo sono limitati nel tempo
I Decreti legge:
(60giorni) che se non convertiti in Legge decadono del tutto.
sono espressione del potere legislativo del Governo emanati in base a leggi
I decreti legislativi:
delega del Palamento
3. FONTI SECONDARIE:
atto formalmente amministrativo (emanato da organi del potere esecutivo), ma
Regolamenti:
sostanzialmente normativo (astrattezza, generalità, innovatività). È fonte del diritto
Non può mai contrastare con la costituzione, no contrasto con fonti comunitarie, no principio di
irretroattività, no sanzioni penali.
sono fonti del diritto (carattere normativo) impongono ordini e possono anche creare
Ordinanze:
obblighi o divieti, non sono definite dal legislatore è un concetto ampio che varia anche dal punto di
vista del soggetto che le emana:
lo statuto di un ente locale tende a dare le linee fondamentali che l’Ente
Statuti degli Enti Pubblici:
deve seguire nell’esercizio dell’attività amministrativa e molto discussa è la loro qualificazione e
collocazione nella gerarchia delle fonti
4. fonte non scritta: reiterazione di un determinato comportamento, obbligatorio
CONSUETUDINE
ripetizione di atti volontari
USI: insieme dei comportamenti della PA ma non è fonte del diritto
PRASSI AMMINISTRATIVA:
non sono fonti del diritto ma norme interne
CIRCOLARI (EUROPEO): disciplinano i rapporti fra UE e singolo stato membro e fra
DIRITTO AMM. VO COMUNITARIO
cittadino e Stato membro avendo le norme di diritto comunitario un effetto diretto e anche una primazia
rispetto alle norme di diritto interno
1 . : diritto originario i trattati della comunità europea
fonti di primo grado
2. diritto derivato: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri
fonti di secondo grado:
è un atto legislativo non direttamente applicabile che vincola lo Stato o gli stati membri su un
DIRETTIVA:
obiettivo che devono realizzare ma ciascun paese può però decidere come procedere in riferimento alla
forma o ai mezzi idonei a conseguirlo (obbligo di risultato)
portata individuale e sono obbligatorie in tutti i loro elementi
DECISIONI: esortazioni a compiere determinati atti
RACCOMANDAZIONI:
espressioni di un opinione da parte della comunità europea.
PARERTI:
CAPITOLO 2 – GLI ENTI PUBBLICI E L’ESERCIZIO PRIVATO DELLE PUBBLICHE FUNIZIONI
PLURALISMO AMMINISTRATIVO.
Molteplicità delle organizzazioni pubbliche:Formali: il legislatore regolamenta espressamente la vita di questi
enti , necessarie: l’ente pubblico deve esistere per curare gli interessi generali della comunità, indisponibili:
solo il legislatore ne puo disporre.
Le organizzazioni pubbliche, a differenza di quelle private, sono costituite per legge per il perseguimento di
interessi a carattere collettivo. sono plurimi gli interessi pubblici primari affidati agli enti.(3 modi)
PLURALISMO ORGANIZZATIVO:
1. Pluralismo organizzativo dei pubblici poteri, accanto allo Stato vi sono organizzazioni chiamate ad
esprimere un indirizzo politico
2. Pluralismo dell’organizzazione statale, all’interno dello stato
3. Pluralismo organizzativo degli enti pubblici
Ente pubblico: applicazione di norme e principi (legalità. Imparzialità, economicità)
- Previsto dalla legge: “nessun nuovo ente pubblico può essere costituito se non per legge”
- Persegue un fine pubblico
- Gestione da parte dello stato
- Utilizza denaro pubblico
- Teorie oggettive: interesse perseguito dal soggetto (interesse pubblico)e soggettive: collegamento
con il potere pubblico (vigilanza e controllo a favore dello stato)
Conseguenze:
- Diminuzione della capacità (indisponibilità della propria esistenza)
- Posizioni di privilegio: sottraggono l’ente al’applicazione di determinate norme di diritto comune
Ente pubblico economico (impresa ente pubblico):
- Personalità giuridica
- Proprio capitale
- Propria struttura organizzativa
- Senza poteri
- Non sottratto al regime fallimentare
Ente pubblico non economico:
- Fini pubblici
- Titolarità di poteri autoritativi
- Contributi pubblici
- Controllo poteri pubblici
- sottratto al regime fallimentare
CAPITOLO 3 – PRINCIPIO DI TRASPARENZA
Quando si parla del principio di trasparenza nel diritto amministrativo si fa riferimento a quel principio che
da contenuto al rapporto tra PA e privato, da sempre sbilanciato, in favore della PA tendente alla
parificazione.
L’eterno problema del legislatore è creare un equilibrio tra segretezza e accessibilità.
riguarda i rapporti tra PA e privati.
TRASP. ORIZZONTALE:
intercorre tra due PA in rapporto di gerarchia.
TRASP. VERTICALE: i documenti amministrativi erano tendenzialmente SEGRETI. L’art. 15 del DPR n.3 del
ANTE LEGGE 241/90
1957 rubricato “segreto d’ufficio”, disponeva che “ L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio”. Non vi
era un bilanciamento con l’esigenza del privato che richiedeva l’accesso. In prima linea c’erano l’esigenze
della PA.
Il Formalismo del sistema amministrativo portava ad affermare che:
- La PA non sbaglia, presunzione di legittimità dell’atto amministrativo;
- Alla PA non potevano le norme in materia di responsabilità precontrattuale
- La PA è istituzionalmente pensata per raggiungere pubblici obiettivi, quindi non poteva che essere
corretta (inapplicabilità delle norme sulla nullità delle clausole vessatorie)
- Di riflesso il giudizio amministrativo era tutto proteso sull’atto sul provvedimento amministrativo
non sul rapporto.
Questa segretezza violava il diritto di difesa ex art. 24, e art. 97 norma precettiva.
POST LEGGE 241/90
- Motivazione del provvedimento
- La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
- Il preavviso di rigetto
- Diritto di accesso ai documenti amministrativi
OBIETTIVO dell’introduzione del diritto di accesso ai documenti amministrativi i possesso della PA; rendere
concreta l’applicazione del principio di trasparenza; dai limiti al diritto di accesso non sembra questa
l’intenzione del legislatore. Dare armi al privato per difendersi meglio.
Art. 22 solo gli interessati possono accedere al documento in possesso dalla PA,
Art. 21 non annullabilità del provvedimento qualora violi norme sulla trasparenza.
la PA deve rendere pubblici gli atti a tutti.
TRASPARENZA PURA:
è di diritto soggettivo quando si chiede l’accesso a dati ordinari, perché la PA non ha
TEORIA MISTA
discrezionalità, l’atto è vincolato; mentre quando il diritto d’accesso incontra il diritto alla riservate alla
diventa interesse legittimo, perché passa attraverso la mediazione del provvedimento amministrativo
da diritto di accedere agli atti, alle delibere dell’ente di riferimento per
Accesso dei consiglieri comunali:
finalità pubblicistiche, senza motivazione, Il Consigliere comunale è il rappresentante della comunità dei
cittadini e il diritto di accesso è uno strumento che il legislatore utilizza per rendere l’azione amministrativa
trasparente pubblica indipendente da ragioni difensive e private. La richiesta non deve essere motivata, e
solo per interessi pubblici (no privati: accesso ordinario ai documenti amministrativi)
chiunque, non deve essere motivata la richiesta, documenti e/o
Accesso in materia ambientale:
informazioni. Interesse serio concreto ed attuale.
richiesta negata solo se la richiesta va ad un ufficio diverso. Infondata o generica. Pregiudizievole
Limitazioni:
per l’attività pubblica.
La PA nega l’informazione il cittadino ha diritto di essere informato del rifiuto entro 30 gg dalla presentazione
della richiesta, dalle motivazioni , dalla possibilità di ricorrere.
tale tipo di accesso nella struttura non si distingue
Accesso nelle autorità amministrative indipendenti:
molto dall’accesso ai documenti amministrativi. Peculiarità: abbiamo sempre a che fare con diritti
costituzionalmente cautelati. Le autorità si inseriscono nei settori sensibili (concorrenza, mercato,
informazione) in cui vengono in rilievo diritti costituzionalmente tutelati. La Legge 241/90 rinvia ai singoli
regolamenti dettati dalle Autorità in materia di accesso ai propri documenti.
accessibilità totale senza alcun limite, informazioni e documenti. Scatta quando la PA non
ACCESSO CIVICO:
ha ottemperato all’obbligo di pubblicazione delle informazioni sui siti internet.
1- L’obbligo di pubblicità preesiste e prescinde dalla richiesta dell’interessato,
2- La richiesta puo essere avanzata da chiunque e senza motivazione
3- Garantire forme di controllo pubblico, utilizzare il privato come strumento di controllo;
LA trasparenza viene utilizzata nn come strumento per garantire l’interesse del privato, ma secondo il suo
significato come valore irrinunciabile in se. Si prevede l’accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni non c’è il limite del documento preesistente e
l’obiettivo è dichiarato: controllare la PA questo è il senso della riforma.
D.lgs 33 del 2013 trasparenza assoluta
Diritto pubblico, espressione di azione popolare. (vedi capitolo3 pag 28)
Giurisdizione amministrativa soggettiva: il Giudice Amministrativo si scomoda solo se può tutelare una
determinata posizione giuridica soggettiva.
Giurisdizione amministrativa oggettiva: il legislatore utilizza prima il privato, poi il giudice per imporre alla PA
la pubblicazione delle informazioni.
CAPITOLO 4 – L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
di tutte le attività poste in essere da una pubblica amministrazione, nell’esercizio della propria
Complesso
funzione, a cura degli interessi pubblici ad essa affidati. È una attività vincolata nel fine, la PA è tenuta a
perseguire quel determinato fine pubblico alla cui cura essa è preposta.
e caratterizzata da una discrezionalità più limitata rispetto a quella che
La discrezionalità amministrativa
contrassegna la funzione politica, la quale incontra l’unico limite delle previsioni costituzionali, infatti la
funzione amministrativa deve essere svolta non solo nel rispetto dei principi costituzionali, ma anche in
armonia con la legge ordinaria e gli atti equiparati, e nell’esercizio di tale funzione i soggetti pubblici emanano
gli atti amministrativi.
viene realizzata attraverso atti politici o di governo che per loro natura sono gli atti di
La funzione politica
suprema direzione dello Stato, liberi nel fine e non assimilabili alla categoria degli atti amministrativi.
L’attività amministrativa nel perseguire il suo fine istituzionale incontra e I primo
limiti positivi limiti negativi.
sono diretti al mantenimento dell’attività stessa nell’ambito dei fini pubblici che l’amministrazione deve
perseguire. I secondi sono quelli volti a conservare l’attività stessa nei limiti della liceità. Possono essere fissati
in modo preciso e puntuale ovvero in maniera più elastica così da lasciare alla PA un certo ambito di
valutazione. Nel primo caso l’attività dell’amministrazione si dice vincolata nella seconda discrezionale. Tale
distinzione si coglie sul piano del diverso rapporto che corre tra la legge e azione amministrativa.
Quando è lasciato all’amministrazione il compito di specificarne la portata e di integrarne le lacune a livello
operativo, conferendole un certo margine di apprezzamento e di scelta, l’attività dell’amministrazione è
discrezionale, ciò si verifica allorché il settore di interferenza amministrativa sia coperto da una riserva
relativa di legge. La facoltà di scelta in cui si estrinseca la scelta discrezionale può concernere l’anno (se
emanare o meno il provvedimento) il quid (qual contenuto darvi) il quomodo (con quale forma e
procedimento e metterlo).
L’attività della PA pur essendo assolutamente discrezionale si muove in confini ben circoscritti dalla legge,
per cui non può essere accostata ad un’attività completamente libera, La Legge prevede infatti due limiti
sempre immanenti alla sua attività il Qualora
fine pubblico da perseguire e la causa giustificativa del potere.
questi due limiti non siano previsti neppure in via implicita dalla legge, l’attività non è amministrativa ma
politica caratterizzata cioè della assoluta libertà dai fini pubblici da perseguire. La dottrina tradizionale
definisce la come la facoltà di scelta fra più componenti giuridicamente leciti per il
discrezionalità
soddisfacimento dell’
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Riassunto Diritto Commerciale L18 Unipegaso
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Diritto amministrativo riassunto
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Riassunto Diritto Amministrativo
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