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La vicenda procedurale

La vicenda procedurale ha origine da una notitia criminis, che è acquisita o perviene ai soggetti attivi dell’indagine preliminare (pm o pg).

Indagini preliminari

Le indagini preliminari sono una fase del procedimento penale precedente all'eventuale processo. Sono disciplinate dagli art. 326 e ss. cpp e sono coperte dal segreto investigativo per gli atti compiuti durante le indagini.

L’art. 326 CPP stabilisce che il pubblico ministero e la polizia g. svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Le indagini preliminari sono quindi condotte dal pm, con l’ausilio della polizia g. nei confronti di un soggetto che non è ancora imputato ma è definito semplicemente investigato, e sono strumentali alle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Pm e polizia g. devono svolgere quelle indagini necessarie per stabilire se ci sono i presupposti per l’esercizio dell’azione penale da parte del pm, per stabilire se un cittadino debba o no essere portato davanti a un giudice per essere condannato.

In tale fase pm e polizia g. devono acquisire elementi sia a carico che a favore dell’indagato (art. 358 cpp). Al termine della fase investigativa, il pm si determina in ordine all’esercizio o meno dell’azione penale; in caso negativo, se la notizia di reato è infondata, il pm chiede l’archiviazione al giudice per le indagini preliminari (GIP), in caso positivo dà inizio al processo, formulando l’imputazione a carico dell’indagato, esercitando quindi l’azione penale, che diviene così imputato.

L'art. 405 cpp precisa che il pm, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando l’imputazione ovvero con richiesta di rinvio a giudizio (compendio).

Udienza preliminare

Segue di norma l’udienza preliminare innanzi al giudice dell’udienza preliminare (GUP) che esamina l’accusa, definendo il corso del processo con sentenza di non luogo a procedere ovvero facendolo proseguire innanzi al giudice dibattimentale, disponendo la celebrazione del giudizio. Si svolge quindi l’udienza pubblica dibattimentale dinanzi al giudice, monocratico o collegiale. Il giudizio contempla le formalità degli atti introduttivi, della costituzione delle parti, delle questioni preliminari. Inizia poi l’istruzione dibattimentale con l’esame incrociato delle parti e dei testimoni, seguono la discussione e la deliberazione della sentenza.

Valore probatorio delle indagini preliminari

Oggi le indagini preliminari non hanno valore probatorio (salvo quanto disposto per l’incidente probatorio): gli atti delle indagini preliminari non sono utilizzabili nel dibattimento (salvo eccezioni). Nelle indagini preliminari si acquisiscono solo elementi di prova per stabilire se esercitare o meno l’azione penale. Se così non fosse, si consentirebbe la formazione della prova fuori dalla dialettica dibattimentale introducendo nel processo atti scritti preconfezionati senza contraddittorio. Gli atti confluiscono nel fascicolo del pm non nel fascicolo del dibattimento perché il giudice nel dibattimento, per essere terzo e imparziale, non deve essere contaminato da elementi di prova che raccoglie il pm. Il giudice non deve partecipare al momento investigativo. Non deve sapere niente. Chiaramente ciò che confluisce nel fascicolo del pm non andrà disperso, verrà utilizzato ma non possono mai diventare prova o comunque non direttamente. Questo in linea generale, e quindi fascicolo del pm e fascicolo del dibattimento rimangono distinti.

Gli atti delle indagini preliminari costituiscono però fonti di prova, cioè capaci di divenire prova in dibattimento (es. la dichiarazione di una persona informata resa nelle indagini, che è una fonte di prova, può divenire prova quando la stessa è sentita in dibattimento come testimone).

La polizia giudiziaria

Va innanzitutto detto che in Italia non esiste un corpo autonomo di polizia giudiziaria, ma piuttosto una funzione di polizia giudiziaria, esercitata sempre dai soggetti appartenenti alle principali forze di polizia italiane ma che interviene quando si è verificata la violazione di una norma che è punita con una sanzione di carattere penale. Al contrario dell’ordinaria funzione di polizia delle forze dell’ordine, l’attività di polizia giudiziaria non ha un ruolo preventivo, ma agisce quando il crimine è stato già commesso.

La polizia giudiziaria è quindi una prosecuzione dell’attività di polizia di sicurezza: quando durante l’ordinaria attività amministrativa e di controllo (dette anche attività di polizia di sicurezza, che si sostanzia in attività di osservazione, informazione e vigilanza), ci si imbatte nella violazione di una norma di carattere penale, la polizia di sicurezza diventa polizia giudiziaria, quindi inizierà a svolgere funzioni di polizia giudiziaria e di conseguenza potrà applicare le norme del codice di procedura penale.

D: Quali sono le norme di carattere penale? Il reato penale qual è? (Il reato è penale quando c'è una norma che è punita con una delle sanzioni previste dal Codice Penale, ergastolo, reclusione, multa e ammenda).

Alla polizia g. sono dedicati gli artt. 55-59 cpp. All’art. 57 Ufficiali e agenti di P.G., il codice di procedura penale indica i soggetti cui sono ordinariamente attribuite le funzion.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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