Diritto privato - Appunti
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(sia esso di buona o mala fede) e spetta anche al detentore. L' azione si prescrive in 1
anno.
2-AZIONI DI MANUTENZIONE: la finalità è quella di reintegrare nel possesso chi
ha subito uno spoglio non violento o clandestino facendo cessare le molestie.
La legittimazione spetta al possessore di un'immobile, di un'universalità di beni mobili
o di un diritto reale su un immobile a condizione che ne sia possessore da 1 anno.
Non al detentore.
DIRITTI REALI DI GODIMENTO:
Attribuiscono al loro titolare il potere di utilizzare determinati beni pur non
essendone proprietari.
Essi sono:
1.SUPERFICIE: consiste nel diritto di costruire al di sopra del suolo altrui un'opera
di cui il superficiario acquista la proprietà , o di mantenere una costruzione già
esistente di cui si acquista il diritto di proprietà (mentre la proprietà del suolo resta
al concedente).
Il superficiario ha la piena disponibilità sul bene poiché la sua è una proprietà a
tutti gli effetti:
Se la costruzione non esiste, il diritto di superficie viene visto come un diritto reale
su cosa altrui ed è soggetto a prescrizione di 20 anni;
Se la costruzione già esiste, il diritto viene configurato come proprietà della
costruzione separata da quella del suolo.
Il diritto di superficie si acquista: per contratto, per testamento, per usucapione.
2.ENFITEUSI: attribuisce al titolare lo stesso diritto di godimento che spetta al
proprietario con l'obbligo però di apportare migliorie e di pagare al proprietario un
canone periodico.
L'enfiteuta a differenza dell'usufruttuario, può mutare la destinazione economica del
fondo (ad es. da fondo artigianale lo trasforma in garage).
All'enfiteuta spetta il dominio utile, al proprietario del bene il dominio diretto(canone)
I modi di acquisto dell'enfiteusi sono: contratto, testamento, usucapione.
3.USUFRUTTO: è il diritto di godere della cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la
destinazione economica.
L'usufrutto deve avere necessariamente durata temporanea o se nulla è
specificato, vale per tutta la vita dell'usufruttuario. Se a favore di una persona
giuridica,la durata non può essere superiore a 30 anni.
Oggetto dell'usufrutto è qualsiasi bene ad eccezione di quelli consumabili; se
vengono concessi beni consumabili si ha il quasi usufrutto il cui quasi usufruttuario
assume l obbligo di restituire “lo stesso ammontare di generi della stessa qualità”.
POTERI DELL'USUFRUTTUARIO:
potere di godimento del bene (possesso, acquisto dei frutti),
potere di disposizione del diritto di usufrutto (può cederlo ad altri, non il diritto di
proprietà),
potere di disposizione del godimento del bene (può concedere la casa in locazione).
OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO :
-usare la diligenza del buon padre di famiglia
-non modificare la destinazione economica della cosa
-fare l'inventario e prestare garanzia quindi è tenuto alle spese di manutenzione
ordinaria, di amministrazione e di custodia della cosa.
MODI D'ACQUISTO DELL'USUFRUTTO:legge, contratto, testamento, usucapione,
provvedimento del giudice
ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO:
-per scadenza del termine o morte dell'usufruttuario
-per prescrizione estintiva ventennale
-per totale perimento della cosa
-per consolidazione (riunione dell'usufrutto e della nuda proprietà nella stessa
persona)
-per abuso del diritto (alienazione o deterioramento dei beni).
4.USO E ABITAZIONE : sono diritti personalissimi legati alla persona che li ha
acquistati, perciò non possono essere ceduti: l'uso è il diritto di servirsi di un bene
e di raccogliere i frutti per i bisogni della propria famiglia;
l'abitazione è il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni della propria
famiglia.
5.SERVITU': consiste in un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro
fondo appartenente ad un altro proprietario.
Le servitù prediali, appartenendo alla categoria dei diritti reali, costituiscono un
numero chiuso; non sono quindi ammesse servitù irregolari ovvero quelle servitù il cui
servizio è prestato da un fondo a favore di una persona.
CARATTERI DELLA SERVITU':
“Servitus in faciendo consistere nequit”: non può consistere in un facere da
1. parte del proprietario del fondo servente, ma solo in un suo non facere in base
al principio.
2. “Nemini res sua servit”: i fondi devono appartenere a diversi proprietari.
3. “Praedia vicina esse debent”: la vicinanza tra i fondi
Il sacrificio sul fondo servente deve essere il minore possibile.
COSTITUZIONE DELLA SERVITU':
-Obbligo di legge
-Contratto, testamento, usucapione
-Destinazione padre di famiglia
FIGURE DI SERVITU' LEGALI:
-Acquedotto, Elettrodo o Passaggio coattivo.
ESTINZIONE DELLA SERVITU':
-per rinuncia da parte del titolare per iscritto
-per scadenza del termine
-per confusione (quando il titolare del fondo dominante diventa titolare del fondo
servente).
-per prescrizione estintiva (non uso) per 20 anni.
TUTELA DELLA SERVITU': si esercita mediante l' AZIONE CONFESSORIA
attraverso la quale si chiede un accertamento giudiziale del proprio diritto, una
condanna alla cessazione degli impedimenti esercitati da terzi e un diritto al
risarcimento del danno.
L'attore dell'actio confessoria deve dimostrare la prova dell'esistenza della servitù.
4°SLIDES :LE OBBLIGAZIONI
RAPPORTO OBBLIGTORIO
DEFINIZIONE : con il termine obbligazione si intende il rapporto tra due soggetti in
forza del quale il primo (debitore) è tenuto nei confronti del secondo (creditore) ad
una determinata prestazione;
il creditore, titolato di una situazione giuridica soggettiva attiva, ha un diritto
relativo che esercita nei confronti del debitore, in capo al quale sussiste invece, una
situazione passiva, tenuto ad eseguire un obbligo che gli impone di tenere un certo
comportamento ( un fare o un non fare).
I soggetti del rapporto obbligatorio devono essere determinati o determinabili.
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
Ai sensi dell'art.1173 del libro IV del c.c. Le fonti dell'obbligazione sono :
1- contratto (fonte principale del rapporto giuridico)
2-fatto illecito
3-ogni altro fatto o atto idoneo a produrle
OBBLIGAZIONE NATURALE:
Le obbligazioni naturali non si fondano su specifici titoli costitutivi ma traggono
origine da doveri sociali e morali. In tal caso l'adempimento non è coercibile ma il
pagamento effettuato nell'adempimento (di contenuto patrimoniale) del dovere
sociale non è soggetto a ripetizione se eseguito :
spontaneamente;
– da un soggetto capace di eseguire la prestazione
– nei limiti della proporzionalità.
–
Quindi ricapitolando i caratteri distintivi dell'obbligazione naturale sono
1. l'incoercibilità nel senso che nessuno può essere costretto giudizialmente ad
→
eseguire la prestazione;
2. l'irripetibilità una volta che la prestazione è stata eseguita non è possibile
→
farsi restituire ciò che si è spontaneamente prestato ( c.d soluti retentio)
Esempi di obbligazione naturale sono:
debito prescritto
– debito di gioco
–
I SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO:
Devono essere determinabili o determinati, ossia deve essere almeno stabilito un
criterio che consenta la loro identificazione;
OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE:
I soggetti del rapporto obbligatorio possono essere anche più di due, nel caso in cui
una delle parti del rapporto, o entrambe, sia formata da più soggetti.
Si distinguono in : solidarie e parziarie.
OBBLIGAZIONI SOLIDARIE: sono caratterizzate da più soggetti dal lato passivo o
attivo, ciascuno dei quali è tenuto o ha diritto alla prestazione per l'intero ammontare.
(N.B: questa tipologia di obbligazione è generalmente indivisibile).
1.solidarietà attiva: più creditori; ciascun creditore può esigere la prestazione dal
debitore per l'intero e il debitore, adempiendo a uno dei creditori, si libera dal vincolo
obbligatorio verso tutti i creditori.
2.solidarietà passiva: più debitori; il creditore vede notevolmente rafforzato il
vincolo obbligatorio in quanto può ottenere da ciascuno dei debitori l'intera
prestazione
PRESUNZIONE DI SOLIDARIETA' PASSIVA: nel rapporto obbligatorio con pluralità
di debitori, sussiste una presunzione di solidarietà passiva (art.1294) la cui ratio è
quella di tutelare il creditore affinchè quest'ultimo ottenga il massimo profitto col
minimo sforzo.
Nel rapporto obbligatorio con pluralità di creditori NON sussiste ,per contro, alcuna
presunzione di solidarietà ( questa ricorre solo nelle ipotesi previste dalla legge o dal
titolo).
OBBLIGAZIONI PARZIARIE: sono caratterizzate dalla divisione della prestazione
tra i vari debitori o creditori, per cui ciascuno è portatore di un diritto o un obbligo
“parziale”.
1.parziarietà attiva: quando vi sono più creditori, ciascuno può esigere solo la sua
parte;
2.parziarietà passiva: quando vi sono più debitori, ciascuno è obbligato solo per la sua
parte.
OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI: per tali si intendono le obbligazioni non suscettibili
di adempimento parziale, per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle
parti contraenti.
OBBLIGAZIONI DIVISIBILI: l'obbligazione è divisibile quando è possibilie
l'adempimento parziale senza alterare la destinazione economica.
OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE: LA PRESTAZIONE
Oggetto del rapporto obbligatorio è la prestazione; la prestazione consiste nel
comportamento del debitore e deve possedere delle caratteristiche specifiche.
La prestazione deve essere:
suscettibile di valutazione economica;
– deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore;
– possibile, lecita, determinabile o determinata.
–
E consiste in un : -dare (es. pagare una somma di denaro, consegnare un bene)
-fare ( obbligazioni di mezzi e di risultato)
- non fare (obbligazioni negative es. patto di non concorrenza).
→
CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE :
1)OBBLIGAZIONI DI MEZZI: quando l'oggetto dell'obbligazione è un
comportamento diligente, cioè l'impiego diligente di mezzi idonei ad eseguire una
prestazione, ma non il conseguimento della prestazione stessa.
2)OBBLIGAZIONI DI RISULTATO: quando l'oggetto dell'obbligazione non è
l'attività, ma il raggiungimento di un determinato risultato.
3)OBBLIGAZIONI FUNGIBILI: l'oggetto della prestazione può essere sostituito
con altro identico o di equivalente valore (es. denaro).
4)OBBLIGAZIONI INFUNGIBILI: oggetto dell'obbligazione è un bene insostituibile
con'un altro;
5)OBBLIGAZIONI SEMPLICI: hanno ad oggetto “un'unica prestazione” che il
debitore è tenuto senz'altro ad eseguire;
6)OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE: hanno ad oggetto “due o più prestazioni”, ma il
debitore si libera eseguendone una sola;
7)OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE: hanno ad oggetto “una sola prestazione” , ma il
debitore ha facoltà di liberarsi eseguendone un'altra.
8)OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: il debitore è tenuto a dare al creditore una somma
di denaro (bene divisibile e fungibile).
Poiché il “valore reale” della moneta (cioè il suo potere d'acquisto) tende sempre a variare nel
tempo, si pone il problema se nelle obbligazioni pecuniarie in cui la prestazione deve essere
eseguita dopo un certo intervallo di tempo, il debitore debba prestare tanti pezzi monetari quanti
erano originariamente previsti, ovvero tanti pezzi monetari quanti sono necessari per assicurare al
creditore quel medesimo potere di acquisto che avrebbe conseguito al sorgere del credito;
PRINCIPIO NOMINALISTICO:
in proposito, l'art.1277 del cod. civ. Codifica il c.d
secondo cui il debitore si libera pagando, alla scadenza, la medesima quantità
inizialmente fissata. In questo modo il rischio di deprezzamento monetario grava
sul creditore.
Ma il principio nominalistico non trova applicazione a tutte le obbligazioni pecuniarie,
bensì a quelle sole obbligazioni c.d. “di valuta” = aventi fin dall'origine ad oggetto
una somma di danaro (determinata).
Le obbligazioni “di valore”, invece, avendo ad oggetto originariamente una
prestazione diversa dalla dazione di una somma di denaro, non trovano applicazione a
questo principio poiché il rischio di deprezzamento non grava sul creditore dato che il
giudice rivaluta in termini economici un'obbligazione di carattere indeterminabile.
GLI INTERESSI: sono una particolare obbligazione pecuniaria di carattere
(percentuale, periodico, pecuniario) accessorio rispetto all'obbligazione principale che
il creditore solitamente pattuisce per tutelarsi contro le oscillazioni di valore della
moneta;
La fonte (ossia il titolo) da cui deriva l'interesse può essere :
-legale qualora venga stabilita dalla legge
-convenzionale quando viene stabilita dalle parti.
Esistono diversi tipi di interessi (la ragione per cui si applicano) :
1- corrispettivi: dovuti al creditore sui capitali lasciati nella disponibilità di terzi;
2-compensativi: per le obbligazioni di valore (decorrono anche se il credito non è
ancora esigibile).
3-moratori: dovuti dal debitore in mora
4-usurari: sono gli interessi il cui saggio supera il 50 % ,cioè la percentuale stabilita
dalla legge rispetto agli interessi medi praticati dalle banche. La clausola che appone
interessi usurari è nulla.
E' AMMISSIBILE LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI (anatocismo)?
Gli interessi non possono produrre a loro volta nuovi interessi, però può accadere il fenomeno
dell'anatocismo, secondo il quale “gli interessi entrano a far parte del capitale affinchè
producono a loro volta nuovi interessi insieme al capitale originario”; ma questo fenomeno può
avvenire solo quando gli interessi primari siano scaduti da almeno 6 mesi e quando il
pagamento dell'interesse sia stato richiesto con apposita domanda giudiziale, e infine quando
è stata apposita convenzione tra le parti dopo il termine di scadenza degli interessi primari.
MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO
OBBLIGATORIO
La successione nel lato attivo del rapporto non richiede il consenso del debitore
dal momento che per questi è indifferente pagare all'uno o all'altro creditore è
soprattutto poiché esso è un soggetto meramente passivo.
La successione nel credito può avvenire o a titolo universale (es. testamento,
delegazione attiva) o a titolo particolare (es. cessione del credito).
CESSIONE DEL CREDITO: è un contratto mediante il quale il creditore
(cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di
credito; vi sono però ipotesi in cui il credito non può essere ceduto, e ciò vale
per i crediti strettamente personali (es. assegno alimenti) o per i crediti il cui
trasferimento è vietato dalla legge
L'obbligazione rimane inalterata poiché il credito viene trasferito al
cessionario con i privilegi e le garanzie personali e reali. Il debitore può quindi
opporre le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, ma non la
compensazione qualora abbia accettato la cessione.
MODALITA' DI CESSIONE DEL CREDITO la cessione del credito può
→
avvenire:
-a titolo oneroso: il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito, ma
non la solvibilità del debitore (pro soluto) e in questo caso si ha la liberazione
del cedente nei confronti del cessionario; tuttavia è possibile convenire, con
apposita clausola, una garanzia sulla solvenza del debitore (pro solvendo), ed in
questo caso il cedente si libererà solo ad avvenuta riscossione del credito da
parte del cessionario ( non si garantisce solo l'esistenza del credito, ma anche
che quest'ultimo verrà pagato).
-a titolo gratuito: il cedente garantisce la verità del credito solo in caso di
apposito patto.
DELEGAZIONE ATTIVA: consiste in un accordo in forza del quale il creditore
delega il debitore ad impegnarsi ad effettuare la prestazione al terzo; a
differenza della cessione del credito qui c'è un accordo con il debitore.
MODIFICAZION DEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO
Trattandosi del soggetto passivo e non attivo occorre chiarire che per il creditore non
è affatto indifferente chi sia il debitore, perciò la sostituzione del debitore è
possibile solo con l'espressa volontà del creditore.
Il Codice Civile prevede tre casi di modificazione del lato passivo del rapporto
obbligatorio:
1-Delegazione passiva
2-Espromissione
3-Accollo
1.DELEGAZIONE PASSIVA: si ha delegazione quando il debitore originario
(delegante) ordina ad un altro soggetto (delegato), di assumersi un debito o di
effettuare un pagamento verso un suo creditore. Si distingue in:
-delegazione a promettere (di debito): negozio trilaterale in cui il debitore delega un
terzo ad obbligarsi ad effettuare un determinato pagamento nei confronti del
creditore; in questo schema il debitore originario non si libera dal debito con il
debitore.
-delegazione di pagamento: ricorre quando il delegante incarica il delegato non ad
assumersi un debito, ma direttamente ad eseguire il pagamento. Questa è una
funzione immediatamente solutoria in cui il debitore originario si libera seduta stante.
2.ESPROMISSIONE: è un accordo bilaterale tra creditore e terzo con il quale
quest'ultimo si impegna nei confronti del primo a pagare il debito del debitore
originario.
A differenza della delegazione promissoria, nella espromissione, l'espromittente
assume spontaneamente (senza cioè un ordine del debitore originario) l'iniziativa .
Il terzo subentra nella stessa posizione del debitore originario.
3.ACCOLLO: è un accordo tra debitore e terzo, con il quale il terzo assume a proprio
carico l'onere di procurare al creditore il pagamento del debito del primo.
Si distingue tra:
-accollo interno: quando il creditore rimane esterno al rapporto; in tal caso
inter partes
l'efficacia del contratto di accollo rimane circoscritta ;
-accollo esterno: si ha quando il creditore aderisce alla convenzione; con
l'accettazione egli rende irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'accollo esterno può a sua volta essere di carattere “cumulativo” ( quando il creditore
non libera il debitore originario il quale rimane obbligato in solido con il terzo che si è
accollato il debito) oppure di carattere “liberatorio” (qualora il creditore dichiari
espressamente di liberare il debitore originario, e in questo caso, il terzo accollante
può opporre tutte le eccezioni che poteva opporre il debitore).
ADEMPIMENTO
L'adempimento consiste nell'esatta esecuzione della prestazione dovuta che estingue,
in via diretta e contemporanea, sia l'obbligo del debitore che il diritto del creditore.
Tenuto all'adempimento è, ovviamente, il debitore. Se però, la prestazione da
effettuare è fungibile e dunque il creditore non ha specifico interesse a che il
debitore adempia personalmente, la prestazione stessa può essere effettuata da un
terzo (il creditore può rifiutare una prestazione diversa o non esatta).
Il destinatario dell'adempimento è il creditore, il quale deve essere capace di
intendere e di volere affinchè il pagamento stesso sia liberatorio per il debitore; se il
debitore paga a persona diversa non si libera dell'obbligazione (salvo che il creditore
ratifichi o ne profitti). Un'unica eccezione è quella del pagamento effettuato in buona
fede a favore del creditore apparente, ossia un soggetto che obiettivamente (in base
a una serie di circostanze non equivoche) appariva essere il creditore.
Il LUOGO dell'adempimento può essere liberamente fissato dalle parti, ma in
mancanza di un accordo, l'art. 1182 c.c. Prevede che :
-l'obbligazione di consegna di una cosa certa e determinata va adempiuta nel luogo
dove la cosa stessa si trovava;
-le obbligazioni pecuniarie vanno adempiute presso il domicilio del creditore
-le obbligazioni di altra specie vanno adempiute presso il domicilio del creditore.
Per quanto riguarda il TERMINE, se dalle parti non è stato stabilito un termine, il
creditore può esigere la prestazione in qualsiasi momento;
se però gli usi o la natura della prestazione o il luogo lo richiedono, in assenza
d'accordo tra le parti, il termine d'adempimento viene stabilito dal giudice.
Le parti possono prevedere un termine per l'adempimento:
-a favore del debitore: nel qual caso il creditore non può esigere prima la
prestazione, mentre il debitore può effettuarla in anticipo;
-a favore del creditore: nel qual caso il creditore può esigere la prestazione prima
della scadenza, mentre il debitore non può offrirla in anticipo;
-a favore del debitore e del creditore: nel qual caso la scadenza deve essere
rispettata da entrambi e nessuno può chiedere anticipatamente l'adempimento.
ADEMPIMENTO DEL TERZO:
La prestazione può essere effettuata da un terzo anziché dal debitore; ciò può
accadere solo per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di cose fungibili.
MORA DEL CREDITORE:
Si verifica nell'ipotesi in cui il creditore senza un motivo plausibile si rifiuta di
ricevere il pagamento offertogli dal debitore; la costituzione in mora si effettua con
l'offerta della prestazione che deve essere solenne e formale, o secondo gli usi.
MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI
DALL'ADEMPIMENTO:
1.COMPENSAZIONE: si verifica quando due soggetti sono contestualmente
creditore e debitore l'uno dell'altro; in tal caso i rispettivi debiti si estinguono.
La funzione principale è quella di realizzare un'economia di atti,evitando che siano
posti in essere due adempimenti. La compensazione si distingue in :
-legale: opera allorchè i debiti reciproci siano omogenei,cioè abbiano per oggetto una
somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, siano liquidi, cioè
determinati nel loro ammontare, ed esigibili,ossia non sottoposti a termini o condizioni
-giudiziale: si verifica quando nel corso di un giudizio sia invocato un credito liquido ed
esigibile, mentre l'altra parte oppone un credito esigibile ma non liquido, perciò ancora
da valutare.
-volontaria: deriva da un contratto appositamente stipulato fra le parti, per
estinguere debiti e crediti reciproci.
2.CONFUSIONE : si verifica quando la persona del debitore e creditore vengano a
coincidere.
3.REMISSIONE: consiste in un negozio unilaterale recettizio mediante il quale il
creditore dichiara espressamente di rinunciare al suo credito.
*non va confuso con il “pactum de non patendo” attraverso cui il creditore non rinuncia
al suo credito, ma non ne richiede l'adempimento per un determinato tempo.
4.NOVAZIONE: è il contratto attraverso il quale i soggetti di un rapporto
obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario.
Si distingue in:
-novazione soggettiva: quando la nuova obbligazione presenta una diversità di
soggetti (delegazione-espromissione- accollo).
-novazione oggettiva: quando la nuova obbligazione si caratterizza per un oggetto o
titolo diverso.
5.IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA: consiste in un avvenimento inevitabile e
imprevedibile non imputabile al debitore che causa l'impossibilità di adempiere
all'obbligazione. Non occorre che l'impossibilità sia assoluta, ma che sia tale da non
poter essere superata con sforzo diligente cui il debitore è tenuto.
-impossibilità definitiva: l'impedimento irreversibile fa estinguere il rapporto
obbligatorio.
-impossibilità temporanea: il debitore finchè essa perdura non è responsabile del
ritardo dell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità
perdura fino a quando il debitore non può più essere ritenuto obbligato o se il
creditore non ha più interesse a conseguirla.
INADEMPIMENTO
L'inadempimento si ha quando il debitore non esegue esattamente e tempestivamente
la prestazione dovuta e può essere totale (quando manca la prestazione) o parziale
( quando la prestazione non è stata eseguita correttamente).
Il mancato adempimento fa scaturire la sanzione del risarcimento del danno, se non si
prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da cause non imputabili al debitore.
In caso di :
-inadempimento assoluto: la prestazione risarcitoria si sostituisce a quella
originariamente prevista
-inadempimento relativo: la prestazione risarcitoria si unisce a quella originaria.
Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta
dell'inadempimento
e deve comprendere sia il danno emergente (la perdita subita dal creditore) che il
lucro cessante (mancato guadagno).
Il risarcimento del danno è però limitato nell'ipotesi in cui l'inadempimento dipende da
colpa e non da dolo del debitore e se ha concorso colposamente il creditore.
MORA DEL DEBITORE: Indica la situazione in cui il debitore senza giustificato
motivo ritarda l'adempimento e comporta degli interessi moratori punitivi.
Il debitore è costituito in mora quando :
(mora ex persona)il creditore gli intima per iscritto di adempiere specificando
– che sta mettendo in mora il debitore, o l'imputabilità del ritardo è dovuta al
debitore, o in caso di inadempimento relativo;
(mora ex re) non si richiede l'intimazione per iscritto quando l'obbligazione
– derivi da fatto illecito, quando il debitore dichiari per iscritto di non voler
adempiere, quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita
presso il domicilio del creditore, o in caso di transazioni commerciali.
EFFETTI DEL RITARDO: il semplice ritardo legittima il creditore a richiedere il
risarcimento del danno, la risoluzione per inadempimento, il pagamento di una penale
ecc.
EFFETTI DELLA MORA DEBENDI:
-obbligo del pagamento di interessi moratori punitivi,
-perpetuatio obligationis: il rischio della prestazione passa dal creditore al debitore o
viceversa.
5° SLIDES : IL CONTRATTO
CONTRATTO (art.1321): E' l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Ogni parola dell'articolo ha un suo preciso significato:
ACCORDO ossià l'incontro della volontà di due o più parti, poiché il negozio giuridico
→
deve essere come minimo bilaterale.
PER COSTITUIRE, REGOLARE O ESTINGUERE questo è l'oggetto giuridico del
→
contratto,quello che le parti stabiliscono in ordine al loro rapporto.
UN RAPPORTO PATRIMONIALE i contratti hanno esclusivamente ad oggetto
→
rapporti giuridici patrimoniali (es. il matrimonio non è un contratto ).
Per quanto riguarda la libertà dei soggetti che hanno nel contratto nell'amministrare
il proprio patrimonio, si parla di AUTONOMIA CONTRATTUALE (art.1322) poiché
“le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti
dalla legge ( libertà contrattuale e libertà di contrarre).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una
disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
atipici,
secondo l'ordinamento giuridico (si riferisce ai contratti costituiti dai privati
seguendo sia le norme generali del contratto che quelle dei contratti tipici).”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO (art.1325) :
1- ACCORDO
2-CAUSA
3-OGGETTO
4-FORMA L'ACCORDO
L'accordo si perfeziona a seguito dell'incontro tra una proposta e l'accettazione.
PROPOSTA: è una dichiarazione recettizia contenente tutti gli elementi del contratto
con cui una parte manifesta al destinatario la sua volontà di voler stipulare il
contratto.
ACCETTAZIONE: è una dichiarazione rivolta al proponente con cui il destinatario
esprime la sua volontà di voler stipulare il contratto in maniera completamente
conforme alla proposta.
Dunque, per far sì che l'accettazione sia valida, occorre:
1- che l'accettazione sia conforme alla proposta (altrimenti si parla di controproposta)
2-l'accettazione deve essere tempestive e cioè dovrà pervenire al proponente nel
termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario;
3- l'accettazione deve essere compiuta nella forma richiesta dal proponente (es. per
iscritto).
PERFEZIONE DELL'ACCORDO: L'accordo si perfeziona con il principio della:
1-DICHIARAZIONE
2-SPEDIZIONE
3-RECEZIONE
4-COGNIZIONE
Il nostro ordinamento ha accolto ai fini della perfezione dell'accordo il principio della
cognizione (art.1335). PRESUNZIONE DI COGNIZIONE:
In base a questo principio, si stabilisce una generale presunzione valida per tutti i
negozi recettizi, secondo cui la proposta e l'accettazione si reputano conosciute
appena giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato,
senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
In determinati casi, i contratti si possono perfezionare anche senza una formale
accettazione (art.1327) :
“qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare, o secondo gli usi, la
prestazione debbe eseguirsi senza una preventiva risposta (prontezza della
prestazione), il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio
l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata
esecuzione e, in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
CONTRATTO CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE (art.1333) :
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivano delle obbligazioni solo
per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza del destinatario.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare
o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
REVOCA DELLA PROPOSTA:
La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso.
Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere
notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite
subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purchè la revoca giunga a conoscenza del
proponente prima dell'accettazione.
PROPOSTA IRREVOCABILE (PROPOSTA VINCOLATA):
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo
tempo, la revoca è senza effetto.
In tal caso la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia
alla proposta,salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale
efficacia.
DIRITTO DI OPZIONE:
Scaturisce da un apposito accordo irrevocabile delle parti, che convengono che una di
esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia la facoltà di
accettarla o meno entro un termine determinato.
Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal
giudice.
OFFERTA AL PUBBLICO:
L'offerta al pubblico, è una proposta contrattuale che invece di rivolgersi a una o più
parti determinate, si rivolge alla generalità dei soggetti che possono essere
interessati all'offerta.
L'offerta al pubblico costituisce proposta revocabile: non è necessario che la revoca
giunga a conoscenza di tutti coloro che hanno preso cognizione della proposta, ma è
sufficiente che sia fatta nella stessa forma della proposta ( es. manifesti rurali) .
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO CONTRATTUALE:
CONTRATTO NORMATIVO: è l'accordo con il quale due o più parti predeterminano
il contenuto di futuri ed eventuali contratti (ma non sorge alcun obbligo di stipularne
uno successivo).
CONTRATTO PRELIMINARE: è il contratto con il quale le parti si obbligano alla
conclusione di un contratto definitivo, ed ha funzione meramente prefattoria (es.se il
bene è ipotecato) ed ha come oggetto un unico contratto.
CONTRATTO QUADRO: è il contratto con il quale le parti si obbligano alla
conclusione di determinati contratti particolari (ha per oggetto una serie di contratti)
LE TRATTATIVE (fase preliminare)
Prima di stipulare un Contratto (conclusione), si hanno fra le parti le trattative.
Secondo l'art.1337 “Durante le trattative le parti sono libere di concludere o meno il
contratto. Esse devono tuttavia comportarsi secondo buona fede”.
Come si evince dall'articolo, le parti nelle trattative e nella formulazione del
contratto devono comportarsi in buona fede; chi viola il dovere giuridico di buona fede
incorre in responsabilità precontrattuale ( la quale ha natura extra-contrattuale)
che compotra a colui la quale viene imputata, il risarcimento del danno in :
-danno emergente: per le spese della formazione del contratto non più stipulato
-lucro cessante: per la mancata possibilità di effettuare il contratto con un altro
individuo.
TRATTATIVE NEL COMMON LAW:
Negli Stati Uniti le trattative sono regolate principalmente non dalla regola della
buona fede ma dal principio dell'aleatory view (incertezza,rischio) secondo cui “ una
parte che avvia una negoziazione nella speranza di guadagnare ciò che deriverà
dall'accordo finale, si assume il rischio di qualsiasi perdita se l'altra parte decide di
interrompere le trattative.
In sede di negoziazione la parte può allora comportarsi come crede, e se del caso
“recedere” in ogni momento dalle trattative.
CASI DI VIOLAZIONE DELLA REGOLA SULLA BUONA FEDE:
1.RECESSO INGIUSTIFICATO DELLE TRATTATIVE: la parte che interrompe senza
un valido e giustificato motivo la negoziazione trasgredisce il dovere di comportarsi in
buona fede.
2.INTRAPRENDERE UNA TRATTATIVA PUR SAPENDO DI NON VOLER
CONCLUDERE IL CONTRATTO
3.MANCATA INFORMAZIONE SULLE CAUSE DI INVALIDITA' DEL CONTRATTO
(Art.1338) : Viene sanzionata la condotta di colui che, conoscendo o dovendo
conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non l 'abbia comunicata
all'altra parte che invece abbia incolpevolmente confidato nella validità dell'atto.
4.AVER INTRATTENUTO CON ALTRI UNA NEGOZIAZIONE SENZA AVERNE
FATTO MENZIONE: qui si ha responsabilità tutte le volte in cui a seguito di lunghe
trattative si stipuli poi il contratto con l'altra parte.
5.AVER COMUNICATO INFORMAZIONI FALSE DURANTE LE TRATTATIVE: in
alcuni casi ciò porta all'annullamento del contratto per dolo.
6.AVER COMPIUTO ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE : nel caso in
cui si sta vendendo un'impresa e questi atti non sono stati comunicati
7.AVER VIOLATO LA SEGRETEZZA SU ALCUNE INFORMAZIONI RILEVATE
DURANTE LA NEGOZIAZIONE
NATURA DELLA RESPONSABILITA' A SEGUITO DELLA VIOLAZIONE DELLA
BUONA FEDE DURANTE LE TRATTATIVE
La questione sulla natura della responsabilità delle trattative è un tema abbastanza
discusso su cui si fondano tre distinte tesi;
a questo proposito è noto che una prima opinione (la prevalente dottrina) assegna alla
responsabilità una natura extracontrattuale (la violazione della buona fede nella fase
delle trattative non costituisce violazione di un'obbligazione precisa, ma solo di un
dovere generico di condotta, vengono pertanto risarcite le spese conseguite durante
le trattative, ma non il valore del contratto =interesse negativo),
una seconda la considera contrattuale e una terza la definisce natura “ibrida di
tertium genus” caratterizzata da una propria autonomia rispetto ai due statuti
cardine.
NATURA DELL INTERESSE RISARCIBILE:
-secondo la tesi tradizionale l'interesse risarcibilie è quello negativo (es.spese
sostenute durante trattativa, veri e propri danni emergenti) risarcibile pur sempre
nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante.
-secondo un'opinione più recente la fattispecie disciplinata dall'art.1337 afferma
che l'ammontare del danno va determinato tenendo conto di una serie di illeciti
(figure assai diverse tra loro di illeciti di varia natura ),la cui caratteristica comune è
data dalla modalità cronologica della condotta lesiva, ossia al verificarsi di questa
(posto in essere), nella fase delle trattative o delle formazione del contratto”, in ogni
caso vengono perciò tutelati anche gli interessi positivi.
LA LETTERA DI INTENTI
Durante le trattative le parti possono stipulare accordi in vario modo strumentali alla
conclusione del contratto (c.d accordi preparatori) o anche documentare
l'avanzamento delle trattative. communis opinio
-Per documentare lo stato di avanzamento del contratto, la riconduce
questa procedura alle cosìddette dichiarazioni di scienza;
-Qualora invece non si volesse solo esaminare gli atti per una semplice ricognizione
dello stato di avanzamento delle trattative, ma si decide di mettere in atto delle
dichiarazioni reciproche viene espressa una volontà “più ricca” della semplice
dichiarazione di scienza; e debbono allora essere inquadrati nello schema del
contratto di accertamento.
ACCORDI PREPARATORI TERM SHEET
→
Il term-sheet è il primo documento (di carattere non vincolante ha responsabilità
precontrattuale!!) che viene scambiato tra le parti e contiene i principali termini
dell'accordo (scopo principale è quello di fissare alcuni punti fermi prima di procedere
due diligence
alle successive fasi) che si perfezionerà al termine della con il
contratto definitivo; a secondo dello stile di negoziazione, il term sheet può essere più
o meno completo.
ACCORDI ALL'ORIENTALE: le parti predispongono contenuto e testo di alcune
clausole, si danno atto di averle approntate congiuntamente, ma dichiarano di ritenersi
libere di modificarle nel seguito del procedimento di acquisizione.
MINUTA O PUNTUAZIONE: le parti intendono cristallizzare i punti sui quali vi è già
un'intesa e che perciò, non vanno rimessi in discussione (si obbligano così a mantenere
ferme le clausole già determinate,ove il contratto si concluda); tali accordi non
vincolano alla conclusione del contratto, ma comprovano lo stato di avanzamento delle
trattative ( non si limitano ad accertare ) .
Inoltre si riconoscono la persistente libertà di proseguire le trattative sui rimanenti
punti e clausole e soprattutto di addivenire o meno al contratto di acquisizione.
Questi atti rientrano nella categoria delle semplici minute in quanto tutto resta
comunque subordinato all'esito positivo delle trattative.
ACCORDI COMPORTAMENTALI: DI ESCLUSIVA, DI RISERVATEZZA, DI DUE
DILIGENCE, STANDSTILL
Le INTESE INIZIALI devono invece essere considerate come accordi vincolanti
,
poiché comportano che se le parti stipuleranno il contratto di acquisizione,questo
dovrà contenere le clausole già predisposte dalle intese considerate (gli accordi
stipulati mediante contrattazione, ciò che porta a ritenere l'eventuale conclusione del
contratto come evento interno all iter formativo dell'accordo tra le parti) . Sotto
questo profilo esse non obbligano a concludere il contratto, ma vincolano ad includervi
alcune clausole se il contratto sarà concluso. (se il contratto si concluderà quelle parti
e quelle clausole entreranno automaticamente nel contenuto del contratto
definitivo,senza bisogno di ulteriore consenso su di esse).
In ogni caso esse comportano (anche) una “rinuncia convenzionale” al potere di revoca
spettante alle parti nel normale corso delle trattative in ordine a determinati punti o
clausole o a determinate parti del contenuto contrattuale: rinuncia da cui scaturisce il
vincolo per entrambe le parti, a mantenere fermi quei punti e clausole nel caso di
conclusione del contratto”. Le intese qui considerate devono essere ricondotte alla
pacta modo contrahendi,
categoria dei per la parte che “pretende di rinegoziarli
in conthraendo”.
incorre in responsabilità ( I contratti sono normalmente assistiti da
clausole penali, che obbligano la parte che intenda ritrattare, a un quantum
prestabilito dalle parti; la relativa responsabilità perciò riguarda solo l'ipotesi in cui l
parte intenda modificare i termini su cui è stato già raggiunto l'accordo, e non quelli in
cui non si concluda il contratto finale).
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
EFFETTI DEL CONTRATTO TRA LE PARTI:
Il contratto ha forza di legge fra le parti; non può essere sciolto che per mutuo
consenso (comune volontà delle parti di risolvere il vincolo contrattuale) o per causa
ammesse dalla legge.
Il contratto produce gli effetti previsti dalle parti e anche gli affetti disposti dalla
legge, dagli usi e dall'equità ( si traducono nella nascita di situazioni soggettive, nella
modificazione di situazioni soggettive già sorte, nel trasferimento di diritti
preesistenti, nell'estinzione di un rapporto preesistente).
Di regola il contratto produce effetti solo tra le parti e non pregiudica e/o giova terzi
(relatività del contratto).
DIRITTO DI RECESSO: le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono anche
stabilire di potersi sciogliere unilateralmente dal vincolo contrattuale; si ritiene che il
recesso sia un diritto soggettivo potestativo che attribuisce, nel momento di
formazione del contratto, di recedere unilateralmente dal contratto, finchè il
contratto non abbia un principio di esecuzione.
Tale atto unilaterale non richiede l'accettazione dell'altra; può scaturire quindi dalla
volontà delle parti che lo abbiano previsto contrattualmente, o nei casi previsti dalla
legge ( es. contratti di durata in cui l'esecuzione si protrae nel tempo, tale diritto
→
deve essere esercitato secondo la buona fede, ed è necessario un congruo preavviso).
CONTRATTI CONSENSUALI, REALI,A EFFETTI REALI E OBBLIGATORI:
CONTRATTI CONSENSUALI: questi si perfezionano per il semplice consenso
– CONTRATTI REALI: questi si perfezionano con il trasferimento della cosa
– CONTRATTI A EFFETTI REALI: determinano la trasmissione o la
– costituzione di un diritto di proprietà
CONTRATTI A EFFETTI OBBLIGATORI: determinano la nascita di un
– rapporto obbligatorio; pertanto la proprietà rimane al proprietario, non vi è
trasferimento. (es. obbligazione del compratore di pagare il prezzo)
EFFETTI DEL CONTRATTO SU TERZI: il contratto non produce né può giovare ai
terzi che ne restano estranei; inoltre chi per contratto promette la prestazione di un
terzo, obbliga solo se stesso. Se il terzo rifiuta, il promittente dovrà indennizzare il
danno subìto dall'altro contraente.
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI:
Secondo l'art. 1411 si viene a costituire la titolarità un diritto nascente dal contratto,
in capo al terzo, il quale per effetto della stipulazione lo acquista nei confronti del
promittente. Solo nel momento in cui il terzo decide di accettarlo o meno tale diritto
diviene valido, e a seguito di tale dichiarazione, l'acquisto del diritto ha carattere
definitivo. ( questa regola non si applica in caso di assicurazione sulla vita, dove lo
stipulante può sempre revocare il suo consenso nei confronti del beneficiario).
CESSIONE DEL CONTRATTO:
Secondo l'art. 1406 , ciascuna parte (cedente) può trasferire a un terzo (cessionario)
un contratto con il quale trasferisce a quest'ultimo i rapporti attivi o passivi derivanti
dal contratto con un ceduto. In questi casi è indispensabile il consenso del ceduto.
Va inoltre ricordato che qualora il cessionario non adempie al contratto, il cedente non
ha nessuna responsabilità nei confronti del ceduto ( a tal proposito il ceduto può allora
accettare la cessione pur non liberando il cedente dai vincoli contrattuali in caso di
inadempimento del cessionario).
CONFLITTO TRA PiU' ACQUIRENTI:
DIRITTI AVENTI AD OGGETTO LA PROPRIETA' SUI BENI MOBILI: prevale chi
tra i contraenti ha acquistato per primo il possesso in buona fede.
DIRITTI IMMOBILIARI: prevale chi per primo ha trascritto il titolo anche se ha
stipulato il contratto successivamente ad un altro contraente (“prior in tempore
potior in iure” primo nel tempo, più forte nel diritto).
→
RAFFORZAMENTO DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO
CLAUSOLA PENALE :
In caso di inadempimento (ingiustificato) di una delle parti, il creditore può richiedere
il risarcimento del danno il quale deve essere dimostrato giustizialmente.
Con la c.d “clausola penale” (art.1383 cod.civ) che viene inserita nella formazione del
contratto, le parti quantificano ex ante la somma che il debitore dovrà pagare in caso
di inadempimento (sia esso assoluto che relativo) come risarcimento del danno.
(art.1384) La penale può essere a sua volta diminuita equamente dal giudice se
l'obbligazione principale sia stata eseguita almeno in parte, o se l'ammontare della
penale è manifestamente eccessivo
CAPARRA CONFIRMATORIA:
Serve a dimostrare in primis la serietà dell'impegno assunto da una parte nei
confronti dell'altra. Consiste nel consegnare ex ante una somma di denaro (o una
quantità di altre cose fungibili).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto
ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, quest'ultima
è tenuta a versare a titolo di risarcimento del danno il doppio della somma ricevuta.
CAPARRA PENITENZIALE:
E' un corrispettivo previsto dalle parti in caso di recesso ( se nel contratto è stato
stipulato il diritto di recesso). In questo caso, il recedente perde la caparra data o
deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
INVALIDITA' E INEFFICACIA DEL CONTRATTO
L'ordinamento riconosce l'autonomia delle parti con le dichiarazioni negoziali che si
possono porre in essere, ma attribuisce ad esse efficacia giuridica quando rientrano
nei limiti e rispondano ai requisiti che l'ordinamento stabilisce per l'attuazione
dell'autonomia privata. Se l'atto è carente dei presupposti o dei requisiti richiesti
dalla legge, la sanzione che colpisce l'atto compiuto è l'invalidità (si distingue in nullità
e annullabilità).
INVALIDITA':
Un atto invalido normalmente è inefficace. Può capitare che un atto invalido sia
efficace (es. pagare per ammazzare qualcuno) o che un atto valido sia inefficace
(es.testamento premorte).
NULLITA' DEL CONTRATTO E CAUSE:
Il negozio nullo è per sua natura invalido e altresì inidoneo a produre effetti per il
quale è predisposto (in termini medici il negozio giuridico “è nato morto”).
Conseguenza della nullità sarà l'inefficacia del negozio giuridico.
L'art 1418 c.c divide i casi di nullità in tre grandi categorie:
-NULLITA' TESTUALE: la nullità è prevista da una norma di legge apposita (es.patti
usurari)
-NULLITA' STRUTTURALE: mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto
(accordo-causa-oggetto-forma)
-NULLITA' VIRTUALE : atto nullo perchè contrario a norme imperative; il legislatore
ha inteso comminare questa sanzione anche quando la nullità dell'atto non sia
espressamente prevista da una norma; è la più insidiosa tra le cause poiché il giudice
dovrà fare una minuziosa verifica della norma violata controllando che quest'ultima sia
imperativa o meno.
NULLITA' PARZIALE/TOTALE:
La nullità può investire l'intero negozio oppure anche solamente singole clausole del
negozio. In questo caso il contratto risulta comunque nullo solo se i contraenti non lo
avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità.
AZIONE DI NULLITA':
Il negozio nullo non produce alcun effetto giuridico ma ciò non toglie che non possa
essere eseguito.
Proprio per tale ragione è prevista l' azione di nullità con la quale si richiede indietro
la prestazione effettuata nel contratto nullo.
CARATTERISTICHE DELL'AZIONE DI NULLITA':
imprescrittibile
è
– è insanabile: il negozio nullo non può essere convalidato
– legittimazione attiva: può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse
– può rilevarsi d'ufficio dal giudice: può esser fatta valere non solo dalle parti ma
– anche dal giudice
CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO
E' l'ipotesi in cui le parti stipulino un contratto ignorando la causa di nullità ;
è disciplinata dall'art.1424 trasformandolo, tramite il giudice, in un altro contratto
diverso se:
a) sia stato appunto stipulato un contratto nullo
b)sebbene nullo i requisiti essenziali non lo siano
c)le parti lo avrebbero stipulato ugualmente se non fosse stato nullo
illeceità.
d)il vizio che ha prodotto la nullità non derivi da
ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO
L'annullabilità è una forma meno grave di invalidità rispetto alla nullità grazie alla
quale si permette al soggetto che è stato danneggiato da un negozio giuridico viziato
(per la violazione di norme poste per la sua tutela) di impugnarlo e di farne cessare
l'efficacia.
Sono cause di annullabilità (art.1425):
a) incapacità legale o di intendere e volere (naturale)
b) vizi della volontà (errore, violenza e dolo)
CARATTERISTICHE DELL'AZIONE DI ANNULLABILITA':
-Azione costitutiva: poiché elimina una situazione giuridica esistente
-Azione che spetta solo alla parte la cui invalidità interessa
-Non può essere rilevata d'ufficio:
-Azione che si prescrive in regola in 5 anni
-Annullabilità è sempre sanabile : per prescrizione o per convalida
-Annullamento ha effetto retroattivo: tenderà a eliminare gli effetti del negozio fin
dal momento in cui si sono prodotti.
IL NEGOZIO PUO' ESSERE SANATO:
con la CONVALIDA : si ha quando la parte legittimata si preclude di fare a
– meno dell'annullamento del contratto; l'importante è che la parte interessata a
promuovere l'azione di annullamento conosca il vizio del negozio.
Puo essere espressa o tacita
con la PRESCRIZIONE
–
MANCANZA DI VOLONTA' E SIMULAZIONE DEL CONTRATTO
SIMULAZIONE:
Un contratto si dice simulato quando le parti effettuano delle dichiarazioni
contrattuali al fine di invocarle di fronte ai terzi,ma mettendosi d'accordo tra loro
che gli effetti del contratto non si devono verificare e non sono voluti.
Quindi la situazione giuridica che deriva da questi contratti risulta solo apparente.
La simulazione si distingue inoltre in:
simulazione assoluta: si ha quando le parti con accordi interni prevedono che
– non si verificano gli effetti del contratto apparente ad i terzi; il contratto
simulato non ha effetto tra le parti.
simulazione relativa: si ha quando le parti fingono di stipulare un contratto
– mentre, in realtà ne pongono in essere un altro, facendo assumere rilevanza a un
diverso negozio (dissimulato).
EFFETTI DELLA SIMULAZIONE:
Secondo la giurisprudenza, il contratto simulato non produce effetti tra le parti,
quindi è come se fosse nullo.
Per le parti e tra queste ha effetto il contratto dissimulato (che per essere valido
deve avere i requisiti di sostanza e di forma voluti dalla legge).
SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DI TERZI:
Il discorso cambia in relazione ai terzi che possono aver fatto affidamento su quanto
appariva nel contratto simulato; in questo caso, bisogna distinguere 2 ipotesi:
-TERZI CHE SONO PREGIUDICATI DALLA SIMULAZIONE: in questo caso, i terzi,
senza limitazione di mezzi di prova, possono far valere la realtà sulla finzione che
appare dal contratto simulato, facendone accertare la nullità.
-TERZI CHE HANNO ACQUISTATO DIRITTI DAL TITOLARE APPARENTE: la
simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o
dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti
dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
EFFETTI DELLA SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DEI CREDITORI DELLE
PARTI:
1.CREDITORI DEL SIMULATO ALIENANTE (chi simula la vendita): avranno
l'interesse di far accertare la simulazione che pregiudica i loro diritti (per far
tornare nel loro patrimonio quello che apparentemente ne era uscito); i creditori del
simulato alienante nel conflitto con i creditori chirografari (con privilegi) del simulato
acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato.
2.CREDITORI DEL SIMULATO ACQUIRENTE (chi simula l'acquisto):
In questo caso i creditori non hanno l'interesse di far accertare la simulazione poiché
troveranno nel patrimonio del loro debitore (che si è ingrandito apparentemente), un
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria.quartarone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Basilicata - Unibas o del prof Ubertazzi Tommaso.
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