L’alienazione: dall’Economia al Fascismo
Tesina anno scolastico: 2009-2010
Scuola: Istituto tecnico commerciale “Dell’Aquila”
Di
Sarcina Carmela, Rosa
Diritto
Nel linguaggio giuridico si ha alienazione quando un soggetto (alienante) dispone di un proprio diritto, attribuendolo ad altri (acquirente) mediante la vendita o la donazione.
Letteratura
Nel processo psichico, l’alienazione è uscire dalla comprensione di sé per immedesimarsi nella realtà esterna, al punto di identificarsi con gli oggetti, non riconoscendosi più come soggetto. Con la rivoluzione industriale, il termine era utilizzato per mostrare come il lavoro ripetitivo alla catena di montaggio producesse nel lavoratore un effetto alienante, tanto da farlo identificare con le macchine.
L’alienazione riguardava anche il processo di produzione che vedeva il lavoratore fabbricare beni che non gli appartenevano: l’alienazione era provocata dal distacco tra il bene prodotto e la sua proprietà.
Economia
Il termine alienazione è utilizzato anche in contabilità generale per definire un cespite o bene posseduto da una società e che è ceduto a terzi dietro corrispettivo.
Il bilancio d’esercizio è un documento contabile avente lo scopo di rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda al termine del periodo amministrativo e il risultato economico dell’esercizio. Tale documento assume importanza sia all’interno, sia all’esterno dell’azienda. A livello interno è importante poiché consente di determinare il reddito e il patrimonio, fornendo le indicazioni utili per lo svolgimento di un’attività futura, mentre a livello esterno è importante poiché l’attività dell’impresa, oltre l’imprenditore, riguarda anche altri soggetti quali dipendenti, banche, creditori, fisco ecc.. Il bilancio deve contenere, essendo un documento di rilevanza pubblica, gli elementi idonei a fornire un sufficiente grado d’informazioni ai soggetti interessati.
Il bilancio d’esercizio, di cui la normativa è contenuta nel Codice Civile negli art. 2423 e seguenti, è l’insieme inscindibile di tre documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Le principali caratteristiche che esso deve possedere sono:
- Garantire un minimo d’informazione ai soggetti interessati;
- Essere attendibile riguardo alle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
- Essere neutrale riguardo alle informazioni fornite.
Gli importi dello Stato patrimoniale e del Conto economico, del bilancio, devono essere espressi in unità di euro, senza cifre decimali. La nota integrativa può essere redatta in migliaia di euro, se questa non sia in contrasto con le clausole generali di redazione del bilancio, che pone il principio inderogabile della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società. I valori dei prospetti contabili espressi in unità di euro, in sede di formazione di bilancio, comportano l’emergere di differenze di arrotondamento sugli importi che in contabilità sono rilevati con due cifre decimali. Il saldo delle differenze, nello S. P deve essere iscritto nella Riserva di arrotondamento (A – Patrimonio netto) che può avere segno positivo o negativo; invece, nel C.E., secondo il segno, va rilevato nella voce E – Proventi e Oneri straordinari.
I postulati di bilancio
I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.
I postulati che individua la legislazione civilistica sono le clausole generali e i principi di redazione. Le clausole generali (art. 2423 C.C.) impongono che il bilancio debba essere redatto con chiarezza e debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d’esercizio. Il legislatore, dunque, indica due postulati fondamentali: il postulato della chiarezza e la clausola della rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
Il postulato della chiarezza impone:
- L’obbligo di rispettare gli schemi di bilancio (art. 2424 e 2425);
- Divieto di raggruppamenti di voci che possano danneggiare la chiarezza e la comprensibilità del bilancio;
- Divieto di compensi di partite, non devono essere compiute compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto.
La clausola della rappresentazione veritiera e corretta proviene dal termine inglese “true and fair view”; secondo questa clausola, i redattori del bilancio devono operare correttamente le stime rappresentandone il risultato. A tutela della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, il legislatore impone l’obbligo di fornire informazioni complementari quando quelle previste non siano sufficienti e di derogare alle disposizioni stabilite negli articoli successivi con indicazione dei motivi nella Nota integrativa.
I principi di redazione
Il legislatore fissa alcuni principi di redazione del bilancio per consentire la corretta determinazione del reddito d’esercizio e del patrimonio e offrire ai soggetti interessati un idoneo strumento d’informazione. Tali principi sono:
- Principio della prudenza: le voci tanto dell’attivo quanto del passivo vanno determinate in modo da non sopravvalutare il reddito prodotto e il patrimonio aziendale. Pertanto devono essere imputati al periodo i rischi e le perdite presunti, mentre non vanno presi in considerazione gli utili non ancora realizzati;
- Principio della continuazione dell’attività aziendale: le imprese svolgono la loro attività con la ragionevole prospettiva di proseguire nel tempo; per questo, la valutazione degli elementi patrimoniali deve essere formulata in ipotesi di normale funzionamento dell’impresa; es. valutazione cespiti valore d’uso possibilità di produrre redditi negli esercizi successivi;
- Principio della competenza economica: si devono attribuire al periodo costi e ricavi che si riferiscono a operazioni in esso concluse, indipendentemente dalla manifestazione numeraria (incasso o pagamento);
- Principio della separatezza: differenti elementi compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. Cioè quando una voce di bilancio contiene più elementi, questi devono essere valutati separatamente e indicati per il loro valore complessivo.
- Principio della costanza: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro; perché bisogna rendere possibile il confronto di bilanci di anni distinti e di determinare correttamente i risultati d’esercizio. In casi eccezionali sono consentite delle deroghe che devono essere motivate nella nota integrativa.
Att.: L’utilizzo del metodo L.I.F.O per la valutazione delle rimanenze non è consentito dai principi contabili internazionali, che ammettono solo i criteri del costo medio o la valutazione al F.I.F.O.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione degli elementi patrimoniali sono stabiliti nell’art. 2426 C.C. che disciplina in modo analitico e dettagliato un importante aspetto della stesura del bilancio affinché si realizzi la rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento della gestione.
Il principio generale che guida le valutazioni di bilancio è quello del costo storico, inteso come l’insieme degli oneri sostenuti dall’azienda per l’acquisizione o produzione di un determinato bene; tale valore è considerato come limite massimo delle valutazioni. Il criterio del costo storico, lascia poco spazio a stime e apprezzamenti soggettivi, in modo da evitare annacquamenti del patrimonio aziendale. Tale criterio è richiamato per le immobilizzazioni e per alcune poste dell’attivo circolante. Spesso accade che le norme del C.C. abbiano bisogno di adeguate interpretazioni e d’integrazioni; si può per esempio far riferimento a principi contabili.
La funzione dei principi contabili è di duplice natura:
- Interpretare le norme fissate dal legislatore;
- Integrare il disposto legislativo.
Nel nostro Paese tali principi sono stati elaborati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei ragionieri attraverso una Commissione per la statuizione dei principi contabili, che nell’elaborare i principi italiani, si rifà ai principi contabili internazionali emanati dallo IASC.
Bilanci intermedi
Il bilancio d’esercizio è annuale, obbligatorio alla chiusura dell’esercizio ed ha come finalità la determinazione del reddito d’esercizio e del capitale di funzionamento, nella prospettiva di continuazione dell’attività. Per alcune operazioni può esserci la necessità di redigere situazioni contabili o bilanci, diversi nelle motivazioni e nei modi di redazione: sono i bilanci intermedi. Essi “offrono una rappresentazione riferita a una data che cade nel corso dell’esercizio e non al termine di esso”. I bilanci intermedi possono adottare diversi criteri di predisposizione ed essere redatti in forma semplificata, cioè non con S.P., C.E. e N.I. essi si possono classificare in:
- Obbligatori, se sono previsti da specifici regolamenti o disposti normativi;
- Volontari, quando sono redatti per utilità dell’impresa.
Rientrano nell’ambito dei bilanci intermedi, i bilanci straordinari, legati, cioè, a eventi straordinari: es. scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.
La composizione del bilancio d’esercizio
Il legislatore impone alle società di capitali l’obbligo di predisporre il bilancio d’esercizio, stabilendone i requisiti di forma e contenuto e le norme di approvazione e pubblicazione.
Nelle società non quotate il fascicolo di bilancio contiene numerosi documenti:
- Il bilancio d’esercizio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota integrativa;
- Relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori (art. 2428 C.C.);
- Relazione dei sindaci e i seguenti allegati (art. 2429 C.C.): copia integrale dell’ultimo bilancio approvato dalle imprese controllate e prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio delle collegate;
- Il verbale dell’assemblea che approva il bilancio (art. 2364 C.C.);
- Elenco dei soci e azionisti esistenti in data di approvazione e numero di azioni possedute;
- Informazioni e prospetti richiesti dalla normativa tributaria e prospetti raccomandati dai Principi contabili nazionali.
Nelle società quotate, oltre ai documenti che valgono anche per le società non quotate, il fascicolo di bilancio contiene:
- La relazione della società di controllo contenente il giudizio dei revisori sul bilancio d’esercizio;
- Altre informazioni complementari previste dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dai ragionieri e dalla CONSOB.
Il bilancio d’esercizio della società di capogruppo deve essere integrato dal bilancio consolidato. L’art. 2423 C.C. prevede che gli amministratori redigano il bilancio d’esercizio costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota integrativa.
Lo Stato patrimoniale evidenzia la composizione del patrimonio a fine esercizio; il Conto economico espone il processo di formazione del reddito d’esercizio mediante il confronto tra elementi positivi e negativi di competenza del periodo considerato, la nota integrativa ha la funzione esplicativa e di completamento con riferimento al contenuto dello S.P. e C.E.
L’art. 2423 inoltre stabilisce delle norme riguardanti la struttura di questi documenti; si tratta di una struttura rigida che solo in casi eccezionali, può subire alcune deroghe. In alcune circostanze, infatti, si possono apportare alcuni adattamenti indicati nell’art. 2423 C.C.:
- Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, ma non eliminate;
- Le voci possono essere raggruppate solo quando il raggruppamento sia irrilevante, oppure quando esso non comprometta la rappresentazione veritiera e corretta o quando contribuisce a una maggiore chiarezza del bilancio;
- Devono essere aggiunte altre voci quando il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle indicate negli art. 2424 e 2425 C.C.;
- Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata.
Il bilancio d’esercizio è regolato dalla IV DIRETTIVA CEE.
La IV DIRETTIVA CEE, emanata il 25/7/1978, doveva essere compresa nella nostra legislazione nel 1980, per entrare in vigore nel 1982. In attesa dell’approvazione da parte del Parlamento, il Ministero di Grazia e Giustizia fece predisporre una commissione che studiava il progetto di decreto per l’adeguamento del Codice civile. La IV DIRETTIVA CEE nasce dall’esigenza che i bilanci delle società dei vari paesi CEE, siano tra loro comparabili, poiché redatti con schemi, terminologie e criteri di valutazione omogenei. Essa si pone l’obiettivo di armonizzare le legislazioni dei paesi membri per quanto riguarda:
- Le informazioni che devono essere contenute nel bilancio annuale e nei documenti e relazioni che lo accompagnano;
- Le norme di pubblicazione;
- I principi contabili da applicare.
Il Codice civile è modificato dall’art. 2423 e seguente dal D. Lgs. 127/91 e D. Lgs. 526/92.
La direttiva stabilisce quindi:
- Le disposizioni generali per la redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;
- La struttura dello Stato Patrimoniale, che può essere redatto tra due possibili schemi: a sezioni contrapposte o scalare;
- La struttura del Conto Economico, che può essere redatto: con forma orizzontale o verticale, con la configurazione a costi e ricavi della produzione effettuata o a costi e ricavi della produzione venduta;
- I criteri di valutazione;
- I contenuti della Nota di credito e della relazione sulla gestione;
- L’obbligo della pubblicità;
- L’obbligo del controllo contabile.
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