Estratto del documento

0 “I.T.C. Francesco Redi”

- Montepulciano -

Il diritto al lavoro

Nicola Rose

Classe V/A I.G.E.A.

Anno scolastico 2009/2010

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”

Costituzione Italiana – Articolo 1

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Introduzione

In questa mia tesina ho trattato il diritto al lavoro nella società. La scelta di questo argomento è stata dettata da un mio particolare interesse e dal ruolo che “il lavoro” ricopre nella vita quotidiana.

Ho voluto analizzare i traguardi raggiunti dai lavoratori durante la storia partendo dalla concezione del lavoro all’inizio del secolo scorso fino ai giorni nostri. La trattazione di questo argomento mi ha portato ad approfondire i vari articoli della nostra Costituzione che citano il lavoro, unitamente allo studio dei diritti e doveri del lavoratore.

Inoltre ho voluto soffermare la mia attenzione sul trattamento dei lavoratori all’interno dell’azienda, analizzando tutte le spese sostenute dall’imprenditore per la gestione del personale. La mia trattazione ha inoltre analizzato la storia di festività in favore e in ricordo dei traguardi raggiunti dai sindacati, come la festa dei lavoratori del 1° Maggio.

Infine ho voluto analizzare i vantaggi della previdenza sociale sulla vita delle persone al termine della loro attività lavorativa.

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La negazione della lotta di classe

A base dell’ideologia nazionalista adottata dal fascismo, stava la negazione del concetto di lotta di classe. Capitale e lavoro, secondo i nazionalisti, non erano destinati a un conflitto insanabile, bensì potevano e dovevano cooperare, purché assumessero quale criterio direttivo fondamentale del loro comportamento concreto non i propri interessi particolari, bensì quello, superiore, della nazione.

Secondo questo principio di fondo (che trovò la propria espressione teorica più chiara nella Carta del Lavoro) il 2 ottobre 1925 venne siglato a Roma a Palazzo Vidoni (la sede amministrativa del partito fascista), un accordo tra le organizzazioni del padronato e quelle dei lavoratori. Le prime riconobbero il sindacalismo fascista come unico legittimo rappresentante del proletariato e portavoce delle sue esigenze specifiche; il sindacato, invece, accettò la rinuncia allo sciopero come strumento di lotta e di rivendicazione economica.

Tale accordo fu poi integrato (il 5 febbraio 1934) dalla legislazione sull’ordinamento corporativo; in base a esso, i datori di lavoro e i prestatori d’opera impegnati in un determinato settore economico venivano riuniti in una corporazione, ossia un’unica organizzazione, il cui scopo era quello di comporre pacificamente le vertenze tra le parti sociali, tenendo conto dell’interesse nazionale (considerato superiore a quello delle singole parti, in contrasto tra loro). All’atto pratico, poiché le maestranze erano rappresentate solo dal sindacato fascista - e questo, a sua volta, era controllato dallo Stato – sotto il fascismo i lavoratori non ebbero più alcuna possibilità di esprimere liberamente la propria voce e le proprie rivendicazioni. Di fatto, le corporazioni furono solo l’organismo di collegamento tra il governo e i grandi gruppi economici del Paese, il luogo in cui i due protagonisti, ormai rimasti soli sulla scena, dopo la cancellazione di ogni potere contrattuale effettivo dei lavoratori, cercavano di conciliare i rispettivi interessi.

In sintesi, l’affermazione propagandistica del regime secondo cui lo Stato corporativo rappresentava una terza via rispetto ai modelli comunisti e capitalistico, non contiene pressoché nulla di vero. L’Italia fascista continuò a essere uno Stato capitalista, con l’unica significativa differenza (rispetto ai regimi liberali e democratici) che le organizzazioni sindacali erano state completamente imbavagliate. Ogni decisione concernente i problemi dei lavoratori (salario, orario di lavoro, condizioni di vita sul luogo d’impiego ecc.) poteva essere presa d’intesa tra il governo fascista e gli imprenditori, senza paura di proteste o di rimostranze: non a caso, nel 1930, i salari in Italia erano i più bassi di tutta l’Europa occidentale (con la sola eccezione della Spagna).

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La Carta del Lavoro

La Carta del Lavoro è uno dei documenti fondamentali del Fascismo: esprime i suoi principi sociali, l’etica del sindacalismo nazionale e la politica economica fascista. Sostanzialmente riprende gli elementi più corporativi della precedente Carta del Carnaro, redatta da Alceste De Ambris.

L’approvazione della Carta del Lavoro

Il documento fu preparato e discusso una prima volta il 6 gennaio 1927, ma subì una certa difficoltà a vedere la luce, per il dibattito in seno alle confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Sebbene esse ritenessero di dover superare la lotta di classe in favore della collaborazione, le posizioni rimasero distanti ed il Gran Consiglio del Fascismo fu costretto a mediare le varie istanze. Imponendo rinunce ad entrambi, il governo riuscì a conciliare le parti: viene ad esempio respinto il minimo salariale per categoria, ma vengono accettate indennità di licenziamento, conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed assicurazioni sociali.

Il testo redatto da Carlo Costamagna, riveduto e corretto da Alfredo Rocco, fu poi approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927. Nonostante non avesse valore di legge o di decreto, non essendo allora il Gran Consiglio organo di Stato ma di partito, esso fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927.

Porta le firme del capo del governo, dei ministri, dei sottosegretari, dei dirigenti del partito, dei presidenti delle confederazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Si compone di trenta assiomi, o enunciazioni, numerati con cifre romane.

Dichiara che il lavoro è un dovere sociale e che il suo fine è assicurare, assai più che la giustizia, la potenza della Nazione, determinando il termine della lotta di classe.

Essa acquisì valore giuridico nel 1941, quando fu inserita tra i principi generali dell’ordinamento giuridico, con valore non precettivo ma interpretativo delle leggi vigenti.

Nel 1942 la Carta del Lavoro venne inserita come premessa e prefazione del codice civile, a coronamento di tutto l’edificio giuridico e politico dello Stato.

«Nessun documento ufficiale ha mai affermato così chiaramente questa natura etica dello Stato in generale ed in specie rispetto all’attività economica, come la Carta del Lavoro nelle sue premesse fondamentali e in tutto lo spirito che la governa. La Nazione è una unità morale, politica ed economica» [...]. Noi crediamo di poter liberamente commentare aggiungendo:

Unità politica ed economica, in quanto unità morale» (...). Così si integra e si illumina il concetto dello Stato...; così pure si integra e si illumina la figura del

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cittadino... che non è più una entità statica e uniforme..., ma agisce.. e nel lavoro trova la sua concreta funzione e il suo posto nella vita, l’uomo è cittadino: al cospetto di quello stesso valore morale in cui consiste la sua unità»

(Giovanni Gentile, rivista mensile di cultura politica “Educazione Fascista”)

I temi affrontati

Ispirate dalla Carta del Carnaro e dalle esperienze pre-regime del sansepolcrismo e del sindacalismo rivoluzionario, le tematiche della Carta del Lavoro fanno riferimento: alla grandezza della Nazione; all’elevazione del lavoro in tutte le sue manifestazioni e del sindacato come istituzione pubblica; alla collaborazione tra le forze produttrici della Nazione; alla pari dignità tra lavoratore e datore di lavoro; all’intervento dello Stato nei rapporti di lavoro e nelle attività economiche; al miglioramento delle condizioni fisiche, economiche, culturali e spirituali dei lavoratori attraverso una legislazione sociale moderna.

La Carta del Lavoro pone quindi le basi per le riforme sociali realizzate dal Fascismo: gli istituti assicurativi a tutela dei lavoratori, i mezzi di sostentamento per la vecchiaia, le indennità di disoccupazione, le garanzie in caso di malattie, le ferie pagate, il massimo di otto ore lavorative, etc.

Commenti

Secondo il Casini (su Gerarchia del 1927) i punti fondamentali e più innovativi della Carta del Lavoro erano tre. Innanzitutto il riconoscimento delle Corporazioni, della proprietà privata e il contratto collettivo di lavoro reso obbligatorio.

La conquista delle ferie pagate e delle indennità in caso di morte o di licenziamento sono state definite come:

«pratici benefici che i lavoratori non erano mai riusciti a raggiungere attraverso i cartelloni demagogici della democrazia e che invece allora essi realizzavano, nella perfetta soddisfazione dei datori di lavoro.» (Giuseppe Bottai)

Edmondo Rossoni in Piazza del Popolo

(Roma) annuncia la promulgazione

della

Carta del Lavoro

Alcuni tra gli ex avversari del fascismo si dichiararono “conquistati” dalla politica sociale varata dal governo Mussolini.

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L’ex deputato massimalista Romeo Campanini, scrive una lettera (pubblicata da Il Popolo d’Italia) dove si dice “pentito”: i provvedimenti sociali fascisti lo hanno costretto “ad un severo esame di coscienza” Lo stesso giornale, il 5 maggio, pubblica una lettera dell’ex redattore capo dell’Avanti Pio Gardenghi: in essa si esprime l’approvazione per la Carta del Lavoro e si manifesta la volontà di correggere i vecchi errori. I cattolici nazionali indirizzano a Mussolini un messaggio dove spiegano perché si sono separati dal partito popolare e assicurano: la nostra adesione al regime, più che frutto dell’entusiasmo, è dovuta a meditazione e convincimento. Consensi al regime erano venuti, soprattutto dagli operatori economici, dopo il discorso di Pesaro dove Mussolini aveva affermato: “Voglio dirvi che difenderò la lira italiana fino all’ultimo respiro, fino all’ultimo sangue. Non infliggerò mai a questo meraviglioso popolo italiano l’onta morale e la catastrofe del fallimento della lira”.

Gli articoli della Costituzione

Articolo 1

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“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Articolo 4

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Articolo 35

“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.”

Articolo 36

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”

Articolo 37

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“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”

Articolo 38

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.”

Articolo 39

“L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”

Articolo 40

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“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.”

Il lavoro è uno dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana, valore addirittura fondante della Repubblica stessa (art. 1) e criterio ispiratore dell’emancipazione sociale, oltre che oggetto di forte tutela.

L’Articolo 4 esclude ogni forma di discriminazione nell’accesso all’attività lavorativa, impegna lo Stato ad organizzare la piena occupazione e individua nel lavoro non solo un diritto ma anche un dovere solidaristico del cittadino nei confronti della comunità.

Il diritto al lavoro sancito dall’Art. 4 non implica che un cittadino disoccupato possa pretendere dallo Stato la creazione di nuovi posti di lavoro, anche se la stessa norma prevede che lo sforzo dei governanti e dei legislatori debba in ogni modo favorire la piena occupazione. D’altra parte, la stessa norma garantisce che nessuno possa essere escluso o licenziato dal mercato del lavoro per cause illegittime, quali il genere sessuale, le opinioni politiche, il colore della pelle.

Mentre nei principi fondamentali il lavoro è inteso in senso generale, come ogni attività che contribuisce al progresso materiale e spirituale della Nazione, quindi senza alcuna distinzione tra lavoro dipendente e l’attività imprenditoriale o di ricerca scientifica, gli articoli dal 35 al 40, si occupano specificatamente dei lavoratori subordinati, la cui condizione, storicamente svantaggiata nei confronti dei capitalisti, deve essere salvaguardata in nome del superiore principio di solidarietà sociale.

L’art. 35 «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», mentre gli art. successivi dettano precisi criteri di determinazione per materie delicate come retribuzione, orari di lavoro e ferie.

L’art. 39 regolamenta la condizione giuridica dei sindacati, ma è uno degli articoli meno applicati dell’intera carta costituzionale.

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Infatti si limita a proclamare la libertà dei sindacati (con tale termine si indicano indifferentemente sia le associazioni dei lavoratori, come Cgil-Cisl-Uil, sia quelle dei datori di lavoro, come la Confindustria).

Non essendo mai state emanate le disposizioni necessarie a rendere operativo l’obbligo di registrazione (condizione espressamente prevista per acquisire personalità giuridica e quindi riconoscimento da parte dello Stato) i sindacati sono rimasti enti di fatto, cioè associazioni ufficialmente non riconosciute.

Il che li esonera dalla presentazione dei bilanci societari annuali e da ogni controllo amministrativo, rendendo problematica la verifica della democraticità della loro struttura nonostante la precisa indicazione del dettato costituzionale.

Ponendo il lavoro a fondamento della Repubblica, la Costituzione esordisce connotando il sistema democratico italiano in senso spiccatamente sociale e solidaristico. Il principio lavorista, per il quale non solo la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, ma riconosce il diritto al lavoro di tutti i cittadini, infatti, permea di sé tutta la Costituzione italiana, in una certa misura differenziandola da quelle di altri Paesi democratici.

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Sintesi
  • Storia: il Fascismo
  • Economia aziendale: il TFR
  • Diritto: la Costituzione
  • Scienza delle finanze: il sistema pensionistico
  • Geografia economica: il primo maggio; la sottoccupazione; i sindacati
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