
Sì, registrare un esame universitario è legale. Ma attenzione, il via libera non è assoluto.
La legge non vieta allo studente di documentare una prova orale, poiché non si tratta di un'intercettazione illecita, bensì della semplice memorizzazione di un evento a cui si partecipa in prima persona. Tuttavia, tra l'avviare una registrazione e l'essere completamente al sicuro ci sono di mezzo i regolamenti interni degli atenei e, soprattutto, la tutela della privacy.
Prima di accendere il microfono dello smartphone, è fondamentale conoscere con precisione i limiti imposti per non rischiare severi provvedimenti disciplinari.
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Il quadro legale: i chiarimenti dell'avvocata
A fare luce sul tema è l'avvocata Giorgia Dumitrascu, che in un’intervista rilasciata al portale 'VirgilioScuola' ha delineato con grande chiarezza il quadro normativo di riferimento.
Nel nostro Paese non esiste una legge che vieti in maniera assoluta a un alunno di registrare la propria prova orale. Come evidenziato dalla professionista, occorre fare una netta distinzione tra una registrazione tra presenti e una vera intercettazione: la seconda avviene solo quando un terzo estraneo cattura in segreto la conversazione di altri.
Memorizzare un evento al quale si sta prendendo parte attivamente rappresenta invece la creazione di una prova documentale, del tutto lecita secondo le normative vigenti.
L'atto di premere il tasto di registrazione non configura alcun reato, ma la liceità della condotta viene determinata esclusivamente dagli scopi della registrazione e da ciò che si deciderà di fare successivamente con quel file audio.
L'autonomia degli atenei e i limiti dei regolamenti
Anche se la normativa nazionale ammette la registrazione come atto personale, lo scoglio principale è rappresentato dalle direttive delle singole istituzioni.
Grazie a quanto stabilito dalla Costituzione e dalle normative di settore, le università italiane godono di una piena autonomia organizzativa e regolamentare. Questo garantisce a ogni singolo ateneo il potere di gestire lo svolgimento delle prove e, in diversi casi, di istituire un divieto categorico sulle registrazioni audio o video.
Qualora un alunno decidesse di ignorare un simile divieto interno, si esporrebbe a conseguenze che, pur non essendo di natura penale, potrebbero pesare sulla propria carriera univeritaria.
Si parla infatti di sanzioni disciplinari che includono l'immediata interruzione dell'esame, la totale esclusione dalla sessione in corso e l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dello studente.
Per questa ragione, controllare il regolamento universitario in via preventiva è un passaggio obbligatorio.
Il nodo cruciale della privacy e il divieto di condivisione
Il confine più delicato da non oltrepassare è quello imposto dalla normativa sulla privacy e dal Gdpr. La voce del professore, così come i contenuti specifici dell'interrogazione, rappresentano dati personali protetti dalla legge.
Custodire il file nel proprio telefono cellulare per un uso strettamente personale o per difendere un proprio diritto – per esempio, per avere una prova di eventuali condotte offensive, irregolarità o comportamenti discriminatori – è un'operazione permessa. La situazione si aggrava irrimediabilmente se lo studente decide di rendere pubblica quella registrazione.
Condividere l'audio sui social network, inoltrarlo sulle chat di gruppo o farlo ascoltare indiscriminatamente ad altri compagni costituisce una violazione evidente.
In questi scenari, il docente coinvolto ha il diritto di attivarsi per la tutela della propria immagine, chiedendo la rimozione immediata dei contenuti, presentando un reclamo formale al Garante della Privacy e procedendo legalmente per ottenere un risarcimento per i danni materiali e morali derivanti dalla diffusione.