
Riammessa alla gita in Toscana dopo l'intervento d'urgenza del TAR Campania. È quanto è successo a una studentessa di un Istituto Comprensivo, esclusa dal viaggio d'istruzione per due note disciplinari personali, sommate però ad altre due sanzioni assegnate a tutta la classe.
Il Regolamento di Istituto della scuola fissa una soglia precisa: superate tre ammonizioni sul registro elettronico, scatta il divieto di partecipare alle attività fuori sede.
Come riportato da OrizzonteScuola, il Consiglio di Classe aveva però conteggiato anche le sanzioni collettive, superando così quel limite e decidendo l'esclusione.
La famiglia ha fatto ricorso al TAR, chiedendo l'annullamento del provvedimento e contestando anche il mancato coinvolgimento dell'Organo di Garanzia.
Il giudice amministrativo ha dato ragione all'alunna, richiamando il principio della responsabilità personale come criterio decisivo per valutare le sanzioni disciplinari a scuola.
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La gita si fa: la studentessa riammessa in tempo per la partenza
Il viaggio d'istruzione in Toscana era in programma dal 4 al 7 maggio 2026. Con la partenza così vicina, il TAR ha emesso un decreto cautelare monocratico il 14 aprile, imponendo alla scuola di riesaminare l'esclusione entro dieci giorni e prima della camera di consiglio collegiale fissata per il 6 maggio.
Lo stesso 14 aprile, il Consiglio di Classe si è riunito e ha deliberato all'unanimità di riammettere tre studenti al viaggio, tra cui la ricorrente. La motivazione faceva riferimento a un cambio di atteggiamento mostrato dai ragazzi nei mesi precedenti.
Il giorno successivo, 15 aprile, il dirigente scolastico ha formalizzato la revoca dell'esclusione con un provvedimento protocollato. La studentessa ha potuto partire regolarmente insieme ai compagni di classe.
Perché le sanzioni di classe non potevano pesare sulla singola alunna
Il nodo della vicenda sta nel conteggio delle sanzioni. Alle due note personali della ragazza la scuola aveva sommato altre due sanzioni collettive, decise per l'intera classe e non per il suo comportamento individuale.
Tolte le note di classe, le sanzioni realmente attribuibili all'alunna restavano due, un numero sotto la soglia delle tre ammonizioni prevista dal regolamento per far scattare l'esclusione dalle gite. Il TAR ha ritenuto questo passaggio decisivo per annullare la base del provvedimento.
Il giudice ha richiamato il principio della responsabilità personale: le sanzioni collettive non possono essere usate per giustificare un divieto individuale, senza prima accertare il ruolo effettivo dello studente nei fatti contestati.
Nelle due note personali, peraltro, non comparivano comportamenti violenti o prevaricatori verso compagni o docenti.
La scuola aveva inoltre ritenuto il provvedimento sottratto al giudizio dell'Organo di Garanzia, negando di fatto alla famiglia un passaggio di tutela interno. Anche questo aspetto è rientrato tra i profili di illegittimità evidenziati dal giudice.
La sentenza: caso chiuso, scuola condannata alle spese
Il 6 maggio 2026 il Collegio si è riunito in camera di consiglio e ha dichiarato cessata la materia del contendere: la revoca dell'esclusione aveva già soddisfatto l'interesse della studentessa, che nel frattempo aveva partecipato al viaggio.
Il giudice non ha riconosciuto alcun risarcimento del danno. L'esclusione paventata, infatti, non si era mai realizzata, e la richiesta risarcitoria era legata a quel rischio concreto che poi non si è verificato.
Applicando il criterio della soccombenza virtuale, utilizzato quando la causa si chiude senza una sentenza di merito ma resta individuabile chi aveva torto, il TAR ha ritenuto illegittima l'esclusione iniziale della minore dal viaggio d'istruzione.
Le amministrazioni scolastiche coinvolte sono state condannate in solido al pagamento di 2.000 euro per spese e compensi di lite, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.