TFR e fondi pensione
… Un bastone per la vecchiaia
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In questo periodo di forte crisi economica che la nostra nazione sta attraversando, le aziende devono affrontare il gravoso problema della riorganizzazione, con la conseguente riduzione di personale e forti ripercussioni sul finanziamento delle casse degli enti previdenziali.
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Dopo un susseguirsi di discussioni e scontri in campo politico ed economico si è deciso per l’entrata in vigore della riforma della pensione complementare che ha come obiettivo quello di assicurare ai futuri pensionati un miglior tenore di vita.
Spesso gli stessi problemi economici e demografici dell’Italia sono riscontrati anche da altre nazioni industrializzate, ed è proprio per questo che il sistema previdenziale italiano ha assunto un aspetto di più ampio respiro per il metodo d’approccio, l’ampiezza dell’intervento e la modernità delle soluzioni adottate.
Ciò nonostante rimangono ancora alcune problematiche irrisolte:
- Debito pubblico crescente;
- Economia in declino;
- Interventi utili per riordinare i conti pubblici dello Stato;
- Adeguamento della pensione pubblica.
Tutto questo per favorire un’integrità di bilancio per le famiglie e le generazioni future, ma soprattutto per mantenere il passo con le altre nazioni europee.
Un ruolo rilevante in questa problematica ha assunto “l’italianissimo” Trattamento di fine rapporto, disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile.
L’articolo in questione sancisce che, “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.”
“Il trattamento del precedente primo comma, è incrementato, escludendo la quota già maturata durante l’anno, con l’applicazione di un tasso (rivalutazione) costituito dall’1,5% fisso e dal 75% del tasso di inflazione (accertato ISTAT)….”
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Il concetto del “trattamento di fine rapporto”, fu introdotto per la prima volta in Italia dal XVII disposto contenuto nella Carta del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927, che stabiliva il diritto del lavoratore a un’indennità proporzionata agli anni di servizio svolti.
La Carta del Lavoro è uno dei documenti fondamentali del fascismo, varato il 21 aprile 1927: esprime i suoi principi sociali, la dottrina del corporativismo, l’etica del sindacalismo fascista e la politica economica fascista.
Il fascismo si afferma in Italia verso la fine del 1920 con i fatti di palazzo d’Accursio (Bologna) che segnarono la nascita del fascismo agrario e l’introduzione delle squadre d’azione che miravano a intimidire le organizzazioni contadine. L’altra tappa saliente è la trasformazione del movimento, nel PNF da parte di Mussolini, con il quale voleva dimostrarsi un leader politico affidabile. Nel 28 ottobre 1922 con la marcia su Roma, Mussolini fu incaricato dal re Vittorio Emanuele III di formare un nuovo governo sostenuto da una maggioranza composta anche dal Partito Popolare Italiano e da altri gruppi di estrazione liberale. Il 15 dicembre 1922 fu costituito il Gran Consiglio del Fascismo, organo supremo del Partito Nazionale Fascista, che tenne la sua prima seduta il 12 gennaio 1923.
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Alle elezioni politiche dell’aprile 1924, grazie alla “legge Acerbo”, una nuova legge elettorale con premio di maggioranza voluta da Mussolini allo scopo di assicurare al PNF una forte maggioranza parlamentare, e all’impiego di “liste civetta”, volte a drenare ulteriori voti, il PNF ottenne una netta maggioranza: tali risultati furono però duramente contestati dalle opposizioni, che denunciarono numerose irregolarità. In tale quadro, il deputato Giacomo Matteotti, dopo aver denunciato brogli in parlamento, fu ucciso da estremisti fascisti. La vicenda ebbe seguito il 3 gennaio 1925, quando Mussolini, con un discorso alla Camera dei deputati, dichiarò provocatoriamente di assumersi la responsabilità storica di quanto accaduto, promettendo di chiarire la situazione nei giorni immediatamente seguenti.
In termini economici il TFR è una forma di retribuzione differita che il lavoratore incasserà a fine rapporto e che resta nella disponibilità del datore del lavoro, ma è anche considerato un prestito che il lavoratore fa al suo datore di lavoro e il suo ammontare è iscritto tra i debiti o passività del bilancio, più precisamente nello SP, passività: C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
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Materie e argomenti
- Diritto - art. 2120 c.c.
- Storia - Carta del lavoro, fascismo
- Economia aziendale - TFR, pilastri del sistema previdenziale, fondi pensione
- Scienze delle finanze - contributi, tasse, imposte
- Informatica - e-government
- Matematica - riserva matematica
- Inglese - Lloyd's of London
- Italiano - Italo Svevo