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L’Unione Europea

Indice

Diritto – L’integrazione europea

  • 1. La nascita della Comunità europea e dell’Unione Europea: cenni storici
  • 2. La Comunità Europea: struttura e funzionamento
  • 2.1 Il Consiglio dell’Unione Europea
  • 2.2 La Commissione europea
  • 2.3 Il Parlamento europeo
  • 2.4 Fonti normative della comunità
  • 2.5 La Corte di giustizia e la Corte dei Conti
  • 3. L’integrazione europea e i limiti alla sovranità degli Stati membri
  • 4. Il progressivo approfondimento dell’Unione Europea
  • 4.1 Atto unico europeo
  • 4.2 Trattato di Maastricht
  • 4.3 Carta dei diritti fondamentali e il Trattato di Nizza

Economia aziendale – I principi internazionali contabili – Sistema europeo di banche centrali

  • 1. Principi Internazionali Contabili: introduzione
  • 2. Adozione dei principi in Italia
  • 3. Il Fair Value
  • 3.1 Applicazione per gli strumenti finanziari
  • 3.2 Applicazione per le immobilizzazioni materiali
  • 4. Leasing finanziario
  • 5. Attività intangibili
  • 6. Effetti dell’adozione degli IAS – Prospettive future
  • 7. Il Sistema europeo di banche centrali
  • 7.1 Funzioni
  • 7.2 Organi
  • 8. Modello bancario europeo – principio del mutuo riconoscimento

Scienza delle finanze – Le politiche di bilancio e l’Europa

  • 1. Adozione dell’euro: conseguenze sulla finanza pubblica
  • 2. Il Sebc e la politica monetaria
  • 2.1 I compiti del Sebc
  • 2.2 Gli strumenti della politica monetaria
  • 2.3 La misura del tasso di sconto
  • 2.4 Conseguenze sui Paesi membri
  • 3. Le politiche di bilancio
  • 3.1 La politica di bilancio
  • 3.2 La manovra sulle spese
  • 3.3 La manovra sulle entrate
  • 3.4 Teorema del bilancio in pareggio
  • 3.5 Le manovre sul finanziamento del disavanzo
  • 4. Lo spazio della politica di bilancio dopo l’euro
  • 4.1 Il Trattato di Maastricht e il Patto di stabilità e di sviluppo
  • 4.2 Le manovre di bilancio dopo l’euro

Inglese – The European Union

  • 1. The European Union and its objectives
  • 2. The History of the EU
  • 3. The institutions of the EU

Diritto – L’integrazione europea

La nascita delle Comunità europee e dell’Unione Europea

Nel secondo dopoguerra, l’Europa si trovò a fare i conti con milioni di morti e un’economia in rovina, correndo il rischio di dover subire l’egemonia delle superpotenze americana e sovietica, che avevano assunto il ruolo di nuove dominatrici del mondo.

Per evitare tutto questo, e guidati dalla determinazione a completare rapidamente la ricostruzione dell’Europa ed eliminare l’eventualità di nuovi, futuri conflitti fra le sue nazioni, alcuni Paesi europei appartenenti al blocco occidentale spinsero verso una politica di collaborazione reciproca.

Il primo passo dell’integrazione europea fu compiuto nel 1951, con la stipulazione del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), entrato in vigore un anno dopo.

I sei Paesi fondatori di questo trattato furono l’Italia, la Francia, la Repubblica federale di Germania, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo.

Con questo trattato si attuava il progetto di “mettere in comune” le risorse carburo-siderurgiche della Ruhr e della Saar, antica fonte di tensioni tra Francia e Germania, ma tale operazione si inseriva nel quadro di una visione di più ben ampio respiro, poiché le strutture della CECA anticipavano quelle delle organizzazioni che sarebbero state create successivamente.

Dopo pochi anni, con il Trattato di Roma del 1957, gli stessi Paesi diedero vita alla Comunità europea per l’energia atomica (EURATOM) e alla Comunità economica europea (CEE), concretizzando il disegno di un unico mercato comune e fondando quelle Comunità che costituiscono oggi uno dei “pilastri” dell’Unione Europea.

L’integrazione europea ha conosciuto, più di recente, un forte processo di “approfondimento”, segnato da tre tappe fondamentali: l’Atto Unico Europeo (1987), che ha unificato gli organi delle tre Comunità; il Trattato di Maastricht (1993), che ha creato l’Unione Europea; e il Trattato di Amsterdam (1999), che ha ulteriormente consolidato l’organizzazione e il funzionamento dell’Unione.

Oltre al processo di “approfondimento” è stato fondamentale anche quello di “allargamento” dell’Unione, poiché ai sei Paesi originari se ne sono aggiunti molti, fino ad arrivare ai 27 attuali.

La Comunità europea

L’Unione europea si fonda su un sistema istituzionale unico al mondo. Infatti, gli Stati membri operano una delega di sovranità a favore di istituzioni indipendenti che rappresentano, al tempo stesso, l’interesse comunitario, gli interessi nazionali e quelli dei cittadini.

Le istituzioni della Comunità sono 5: il Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea (o Consiglio dei ministri), la Commissione, la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti.

Il Consiglio è il principale organo decisionale dell’Unione europea. È costituito da un rappresentante di ciascuno Stato membro, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato.

Esso esercita diversi incarichi fondamentali:

  • L’organo legislativo dell’Unione, esercita il potere legislativo in codecisione con il Parlamento europeo per un ampio spettro di competenze comunitarie.
  • Coordina le politiche economiche generali degli Stati membri.
  • Condivide il potere di bilancio con il Parlamento.
  • Prende le decisioni necessarie alla definizione e all’attuazione della politica di sicurezza comune, sulla base degli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.
  • Adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

La Commissione europea incarna e difende l’interesse generale dell’Unione. Il presidente e i 20 membri della Commissione sono nominati dagli Stati membri ogni 5 anni, dopo essere stati sottoposti ad una sorta di “voto di fiducia” del Parlamento europeo.

Con riferimento alle sue funzioni, può essere vista come il “motore” della Comunità. Le sue funzioni essenziali sono:

  • Funzioni normative, attraverso un potere di proposta pressoché vincolante per il Consiglio.
  • Funzioni esecutive, in quanto garantisce l’esecuzione delle leggi europee (direttive, regolamenti, decisioni), del bilancio e dei programmi adottati dal Parlamento e dal Consiglio.
  • Funzioni di vigilanza sull’applicazione del diritto comunitario insieme alla Corte di Giustizia.
  • Funzioni di rappresentanza, in quanto rappresenta l’Unione sulla scena internazionale, negozia gli accordi extraeuropei, essenzialmente in materia di commercio e cooperazione.

Il Parlamento è l’unico organo comunitario composto da rappresentanti eletti direttamente dai cittadini dei paesi membri. Oltre ad avere poteri in materia di bilancio e di controllo dell’esecutivo, il Parlamento ha anche competenze legislative e condivide con il Consiglio dei ministri il potere di decisione riguardo diverse materie.

Il Parlamento svolge tre funzioni essenziali:

  • Insieme al Consiglio, svolge una funzione legislativa consistente nell’adozione delle leggi europee (direttive, regolamenti, decisioni). La sua partecipazione contribuisce a garantire la legittimità democratica dei testi adottati.
  • Condivide con il Consiglio il potere di bilancio e può modificare le spese comunitarie. Adotta definitivamente il bilancio nella completezza.
  • Esercita un controllo democratico sulla Commissione. Approva le designazioni dei suoi membri e ha il potere di censura. Inoltre, svolge un controllo politico su tutte le istituzioni.

Le fonti normative della Comunità

Le fonti normative della Comunità sono i regolamenti, le direttive e le decisioni.

Il regolamento viene applicato direttamente negli Stati membri e si rivolge a tutti i soggetti. È considerato una fonte primaria, quindi il giudice deve applicarlo in ogni caso, anche se riscontra norme interne in contrasto con esso.

La direttiva, invece, vincola gli Stati membri in base soltanto agli obiettivi da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali circa i mezzi per darvi esecuzione e la forma.

La decisione, infine, è un atto particolare. È obbligatoria in tutti i suoi elementi, ma solo per i destinatari in essa indicati.

La Corte di Giustizia europea assicura il rispetto e l’interpretazione uniforme del diritto comunitario, e ha anche il compito di definire, sviluppare e consolidare l’ordinamento comunitario; inoltre esercita un controllo di legittimità sugli atti comunitari, che riguarda i soli atti vincolanti del Consiglio e della Commissione.

La Corte dei conti europea esercita un controllo che non si limita alla legittimità delle entrate e delle spese dell’Unione, ma, estendendosi al merito, assicura la sana gestione finanziaria dell’attività amministrativa e del bilancio europeo.

L’integrazione europea e i limiti alla sovranità degli Stati

Nel 1991 la Corte di giustizia ha affermato che l’ordinamento comunitario “costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere, che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini”, concetto poi sancito un anno più tardi dal Trattato di Maastricht.

Di tale ordinamento, concludeva la Corte, “caratteristiche fondamentali sono, in particolare, la preminenza sui diritti degli Stati membri e l’efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini degli Stati membri”.

Tale diretta applicabilità comporta che gli atti normativi della comunità operino all’interno degli Stati membri come fonti concorrenziali con le stesse leggi interne.

Si tratta di una “concorrenzialità a senso unico”, in quanto il legislatore interno non potrebbe dettare norme in contrasto con quelle comunitarie senza vietare gli obblighi derivanti dal Trattato.

Tali obblighi vengono quindi a costituire un limite alla funzione legislativa dello Stato, e questo limite nel nostro ordinamento è stato fondato sull’articolo 11 della Costituzione.

Inizialmente, la Corte Costituzionale aveva desunto che le leggi nazionali in contrasto con quelle comunitarie andavano dichiarate illegittime: ma questa soluzione è parsa insoddisfacente, in quanto le norme comunitarie, nel tempo necessario per ottenere la dichiarazione di incostituzionalità, rimanevano paralizzate.

La Corte ha quindi sviluppato una diversa soluzione per assicurare l’immediata applicabilità delle norme comunitarie: il giudice nazionale, una volta considerato che il caso da decidere è regolato da una norma comunitaria, deve ignorare le norme interne sul medesimo oggetto, siano esse anteriori o successive.

Questo regime di immediata applicabilità riferito inizialmente ai Regolamenti è stato esteso anche alle Direttive, e da ciò deriva un notevole numero di materie in cui le diverse fonti comunitarie possono sostanzialmente sostituirsi alle fonti legislative nazionali.

Il progressivo approfondimento dell’Unione Europea

Atto unico europeo

L’Atto unico europeo (AUE), in vigore dal 1° luglio 1987, procede ad una revisione dei trattati di Roma al fine di rilanciare l’integrazione europea e portare a termine la realizzazione del mercato interno.

L’Atto si mosse nella duplice direzione di modificare le soluzioni strutturali previste nei precedenti trattati, e di istituzionalizzare la cooperazione politica tra i Paesi membri, con particolare riferimento alla politica estera.

Trattato di Maastricht

Il trattato sull’Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, è entrato in vigore il 1º novembre 1993.

Con il trattato di Maastricht, risulta chiaramente sorpassato l’obiettivo economico originale della Comunità, la realizzazione di un mercato comune, e si afferma la vocazione politica.

In tale ambito, il trattato Maastricht consegue cinque obiettivi essenziali:

  • Rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni.
  • Rendere più efficaci le istituzioni.
  • Instaurare un’unione economica e monetaria, accelerando la realizzazione di una moneta unica.
  • Sviluppare la dimensione sociale della Comunità.
  • Istituire una politica estera e di sicurezza comune.
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