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Diritto

La fonte principale del diritto del lavoro

Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti dai quali scaturiscono le norme giuridiche, vale a dire, sono i mezzi attraverso i quali le norme giuridiche si manifestano. Come sappiamo le norme e i principi che costituiscono il lavoro sono:

  • La Costituzione;
  • Il Codice Civile e le Leggi Speciali;
  • I Contratti Collettivi.

Come sappiamo, però, la fonte principale è la Costituzione. La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, afferma che: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, e l’art. 4 stabilisce che: “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto”. Ciò significa che vi è nesso logico tra la democrazia e lavoro, e lo Stato italiano è impegnato ad agire socialmente, cioè per promuovere il benessere e l’elevazione morale dei lavoratori.

Per l’art. 35 della Costituzione la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, quindi il lavoro è visto non solo come strumento per poter procurarsi il sostenimento, ma anche come mezzo per manifestare e affermare la propria personalità.

Mentre l’art. 36 riguarda la retribuzione, l’orario di lavoro, i riposi settimanali e le ferie annuali. La retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa.

Mentre l’art. 38 disciplina la previdenza e l’assistenza. Per i lavoratori sono previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli art. 39 e 40, invece, disciplinano l’organizzazione sindacale e il diritto di sciopero. Infine l’art. 46, ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro, prevede la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende.

“Si tratta della cogestione che non ha avuto molta fortuna in Italia, mentre si è affermata in altri paesi e in particolare in Germania. Essa mira a conciliare gli interessi dei lavoratori con quelli del datore di lavoro nell’ambito di lavoro. I lavoratori sono chiamati alla corresponsabilità nella direzione dell’azienda, mediante la partecipazione di una loro rappresentanza ai consigli di amministrazione della società”.

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Le fonti normative del rapporto di lavoro subordinato e autonomo

Il diritto del lavoro è l’insieme delle disposizioni concernenti il rapporto di lavoro subordinato. Esso non si applica al rapporto di lavoro autonomo.

Il lavoratore subordinato è colui che si obbliga, in cambio di una retribuzione, a collocare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Le caratteristiche generali del contratto di lavoro subordinato sono:

  • L’erogazione, da parte del lavoratore, delle proprie energie lavorative;
  • L’inserimento non occasionale ma continuativo del lavoratore nell’impresa;
  • Il diritto del lavoratore subordinato di percepire la retribuzione.

Mentre nel contratto di lavoro autonomo, detto anche contratto d’opera, il lavoratore si obbliga, verso corrispettivo, a compiere un’opera, il lavoratore si obbliga, verso corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Le caratteristiche sono:

  • Il lavoratore non è inserito nell’organizzazione produttiva dell’imprenditore e la sua collaborazione con questi non è necessariamente continuativa;
  • Il lavoratore è “autonomo” proprio perché non è sottoposto gerarchicamente alle direttive ed al controllo dell’imprenditore. Egli può svolgere la propria attività anche avvalendosi di collaboratori;
  • L’oggetto del contratto di lavoro autonomo non è la prestazione di energia lavorativa, ma il compimento di un’opera o di un servizio.

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Il diritto del lavoro nel codice civile e nelle leggi speciali

Il codice civile si occupa del lavoro agli art. 2094-2134. A partire dagli anni 60, le norme del c.c. in materia di lavoro hanno subito ampie modifiche da parte delle Leggi Speciali.

Le Leggi Speciali sono leggi che dirigono o integrano il C.C e prevalgono su esso. Esse mirano a tutelare i diritti dei lavoratori.

Molto importanti sono la legge sui licenziamenti individuali e la legge sulla libertà e dignità dei lavoratori nonché sulla libertà di attività sindacale nei luoghi di lavoro. Quest’ultima legge sancisce una serie di principi fondamentali, tanto da essere conosciuta come Statuto dei Lavoratori.

Lo Statuto dei lavoratori tutela due aspetti della vita lavorativa:

  • La libertà e la dignità del lavoratore sul posto di lavoro;
  • La libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro.

I contratti collettivi del diritto del lavoro

I contratti collettivi sono degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro.

I contratti collettivi sono costituiti da due parti:

  • Una parte economica, che prevede il trattamento retributivo;
  • Una parte normativa, che regola le modalità della prestazione lavorativa.

I contratti individuali del diritto del lavoro e gli usi

I contratti individuali di lavoro sono i contratti stipulati direttamente dal lavoratore e dal datore di lavoro. Essi devono rispettare il contratto collettivo stabilendo condizioni non inferiori.

Invece nel rapporto di lavoro, essi prevalgono su quelle norme che non siano in ordine pubblico.

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L’assunzione

Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipulazione del contratto individuale di lavoro. All’atto dell’assunzione la legge vincola il datore di lavoro sotto due aspetti:

  • La scelta del lavoratore;
  • La determinazione della durata del rapporto.

Per regola generale il datore di lavoro non può assumere lavoratori se non attraverso gli Uffici di collocamento. Un tempo l’assunzione era numerica, cioè il datore di lavoro richiedeva un certo numero di lavoratori con determinate qualifiche; oggi invece è nominativa.

Inoltre vi sono altre modalità di assunzione, esse sono:

  • L’assunzione diretta: che opera senza alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio di collocamento ed è praticabile solo quando si tratti di assumere il coniuge o un familiare del datore di lavoro, oppure quando il lavoratore da assumere ritiene in una particolare categoria, per esempio personale direttivo, lavoratori assunti mediante pubblico concorso, ecc..;
  • Il passaggio diretto: che si verifica quando il lavoratore cessa di lavorare presso l’azienda dove è attualmente occupato, per essere assunto, senza soluzione di continuità, in una diversa azienda; in tal caso si dice che il lavoratore “passa direttamente” da un’azienda all’altra.

La durata del rapporto di lavoro

La legge prevede che il contratto di lavoro debba essere stipulato a tempo indeterminato, cioè senza scadenza. In tal caso il lavoratore ha diritto al posto di lavoro fino a che non sopraggiunga una causa estintiva del rapporto: dimissioni o licenziamento.

La facoltà di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato è prevista dalla legge soltanto in casi tassativi, come nell’assunzione dei dirigenti.

I contratti di lavoro prevedono un periodo di prova durante il quale le parti possono liberamente recedere dal contratto senza preavviso.

Ad un regime particolare sono sottoposti i contratti di lavoro finalizzati all’addestramento ed all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

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Alla prima finalità risponde il contratto di apprendistato, in forza del quale il datore si obbliga ad impartire all’apprendista l’insegnamento necessario all’ottenimento di una qualifica lavorativa.

Al secondo scopo risponde il contratto di formazione e lavoro, il quale:

  • È riservato ai giovani tra i 16 e 23 anni;
  • Prevede la possibilità di assunzione nominativa;
  • Non può avere la durata superiore ai 24 mesi.

I diritti e gli obblighi del lavoratore

Il lavoratore è obbligato a:

  • Prestare la propria attività lavorativa con la diligenza richiesta dalla natura del lavoro svolto;
  • Osservare le disposizioni e le direttive impartite dall’imprenditore;
  • Non svolgere attività in concorrenza con l’imprenditore e non divulgare notizie riservate che riguardano l’organizzazione dell’impresa.

Mentre i diritti del lavoratore sono:

  • Il diritto alla retribuzione;
  • Il diritto a non superare un determinato orario;
  • Il diritto di usufruire di almeno un giorno di riposo alla settimana;
  • Il diritto alla conservazione del posto di lavoro nei casi di infortunio o malattia, di sciopero. Però in caso di sciopero il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, ma ha soltanto diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • Il diritto a non essere trasferito da un’unità produttiva ad altre se non per gravi motivi attinenti alla produzione;
  • Il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto e alla pensione al termine del rapporto di lavoro. “In caso di insolvenza del datore di lavoro, il pagamento del T.F.R è a carico di un fondo di garanzia istituito presso l’INPS, inoltre il lavoratore ha diritto alle prestazioni degli istituti previdenziali e assistenziali. In caso di morte del lavoratore il T.F.R e un’indennità corrispondente a quella di preavviso spettano al coniuge, ai figli e, se a carico del defunto, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo”.

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Obblighi e poteri del datore di lavoro

Ai diritti dei lavoratori corrispondono gli obblighi dei datori di lavoro. L’obbligazione principale è quella di pagare la retribuzione pattuita, secondo le norme dei contratti collettivi o degli usi.

Inoltre il datore di lavoro è tenuto ad accordare al lavoratore il riposo settimanale, il riposo nei giorni festivi, le ferie annuali, ecc. È tenuto altresì a osservare tutte le norme dettate a tutela dell’integrità fisica e della dignità del lavoratore.

Tanto all’imprenditore quanto al lavoratore incombe l’obbligo di contribuire alle istituzioni di previdenza e assistenza.

Il datore di lavoro è responsabile dei versamenti dei contributi, anche per la parte del lavoratore, salvo i diritti di rivalsa. È nullo qualsiasi patto tendente a eludere gli obblighi relativi all’assistenza e alla previdenza.

Ai doveri dei lavoratori corrispondono i diritti dei datori di lavoro. I poteri dei datori di lavoro sono:

  • Il potere direttivo;
  • Il potere disciplinare.

Il potere direttivo è quando il datore di lavoro organizza il lavoro e se ne assume la responsabilità, perciò si dice che egli ha un potere direttivo, perché con questo potere può impartire ordini per l’esecuzione del lavoro.

Mentre il potere disciplinare è quando l’imprenditore ha il potere di applicare sanzioni disciplinari ai lavoratori che violano uno dei loro obblighi di comportamento: obblighi di lavoro, di fedeltà o di obbedienza.

Le norme disciplinari possono essere applicate solo dopo aver contestato per iscritto l’addebito al lavoratore e solo dopo averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante del sindacato a cui aderisce o conferisce mandato.

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La tutela della dignità e della libertà del lavoratore

I poteri del datore di lavoro hanno subito e continuano a subire una notevole limitazione a tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

Molto importante è lo Statuto dei lavoratori, questo garantisce la libertà di opinioni: i lavoratori hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto dei lavoratori.

Gli accertamenti sanitari sui lavoratori possono essere effettuati solo tramite enti pubblici, istituti specializzati di diritto pubblico e i servizi ispettivi degli istituti previdenziali.

Le visite di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale.

I licenziamenti

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si estingue per il recesso del lavoratore o del datore di lavoro. Nel primo caso si parla di dimissioni, nel secondo di licenziamento.

Mentre il lavoratore può recedere dal contratto in ogni momento purché osservi il termine di preavviso, prescritto dai contratti collettivi o dagli usi, la facoltà di recesso del datore di lavoro è sottoposta a precisi limiti di legge.

Il licenziamento può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo:

  • Si ha per giusta causa di licenziamento quando si verifica un fatto che non consente la prosecuzione del rapporto. Se il licenziamento avviene per giusta causa il lavoratore non ha diritto nemmeno al periodo di preavviso o all’indennità sostitutiva del preavviso; in tal caso il licenziamento viene detto “in tronco”;
  • Si ha giustificato motivo di licenziamento quando si verifica un notevole inadempimento da parte del lavoratore per giustificato motivo soggettivo; oppure quando insorgono regioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro: giustificato motivo oggettivo.

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Al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a percepire una somma denominata T.F.R; essa è anche conosciuta come indennità di anzianità, liquidazione o buonuscita e spetta al lavoratore in ogni caso di scioglimento del rapporto.

Oltre ai licenziamenti individuali esistono anche i licenziamenti collettivi, cioè dei licenziamenti effettuati nei confronti di una pluralità di dipendenti.

Essi possono essere intimati soltanto per: ristrutturazione o trasformazione della produzione: crisi aziendale. Il licenziamento collettivo non può essere intimato senza la previa consultazione delle rappresentanze sindacali. Inoltre la scelta dei lavoratori da licenziare viene effettuata in base a criteri predeterminati.

Per far fronte alle esigenze dei dipendenti che si trovino sospesi dall’attività produttiva per situazioni di crisi aziendali transitorie, la legge prevede un sistema di integrazione salariale denominato Cassa Integrazione guadagni.

La Cassa Integrazione ordinaria è riconosciuta agli operai delle imprese industriali. Essa prevede pagamento ai lavoratori dell’80% dello stipendio per un massimo di dodici mesi.

Inoltre esiste una cassa integrazione straordinaria che viene concessa dalla legge nei casi di crisi economica di interi settori o di intere regioni, in caso di riconversione aziendale, oppure ancora nelle ipotesi di crisi aziendali di particolare rilievo sociale.

In base all’attuale normativa la cassa integrazione deve servire non a mantenere la forza-lavoro in esubero, e quindi fittizia, ma a risanare l’impresa in crisi attraverso il ricorso al mercato e all’iniziativa individuale.

A tal fine si prevede che il datore di lavoro predisponga in piano di ristrutturazione dell’impresa. In tal piano si individua con precisione il numero di lavoratori integrabili, ma una volta cessato lo stato di crisi.

Coloro che non sono integrabili dopo la cassa integrazione speciale, e cioè i dipendenti in eccesso che le aziende devono licenziare, vengono inseriti nelle liste di mobilità.

L’iscrizione in tali liste rappresenta una corsia preferenziale per poter ottenere un posto di lavoro e dà al lavoratore iscritto il diritto di percepire una indennità, che si riduce a scalare, per i successivi tre anni, a cosiddetta “indennità di mobi

8 Economia

La gestione del personale

La gestione personale si presenta come un’attività complessa e condiziona sia da fattori interni sia da fattori esterni.

I fattori interni riguardano:

  • La consistenza dei mezzi tecnici e le risorse finanziarie dell’azienda;
  • La qualità delle risorse umane;
  • Il tipo di sistema organizzativo aziendale.

Mentre i fattori esterni riguardano:

  • Il settore economico al quale l’azienda appartiene;
  • Il quadro giuridico-normativo in materia di legislazione sul lavoro;
  • Il clima politico e sindacale nel quale l’azienda opera.

La gestione del personale si divide in due campi di attività che comprendono le relazioni interne e quelle esterne.

Le relazioni interne si riferiscono a tutte le iniziative aziendali che vengono prese per attuare un buon governo del personale.

Gli ambiti operativi che caratterizzano le relazioni interne riguardano:

  • L’individuazione del fabbisogno di personale;
  • L’assunzione dei dipendenti;
  • L’accoglimento dei nuovi assunti e il loro inserimento sul posto di lavoro;
  • La valutazione delle prestazioni;
  • I piani di aggiornamento.

Mentre le relazioni esterne si riferiscono ai molti rapporti che si instaurano tra i lavoratori e i datori di lavoro.

La direzione del personale

La direzione del personale ha due tipi fondamentali di competenze:

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  • Competenze di ordine organizzativo: riguardano il reclutamento, la selezione del personale, la valutazione delle mansioni, la programmazione del fabbisogno di personale, ecc..;
  • Competenze di ordine amministrativo: comprendono la liquidazione dei contributi.
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