Estratto del documento

Dipartimento di studi aziendali e giuridici

Scuola di economia e management

Corso di laurea in economia & commercio.

Tribunale sez. speciale impresa Milano, 04/03/2020 n.1983.

Osservazioni sulla revoca degli amministratori per giusta causa e sulla determinazione del relativo compenso.

Relatore Gabriella Gimigliano

Anno accademico 2019/2020

Indice

  • 1. Introduzione
  • 2. Sentenza numero 1983, Milano 04/03/2020, Tribunale Sezione speciale Impresa
  • 2.1 - Fatto
  • 2.2 - Diritto
  • 3. La posizione della Cassazione nelle pronunce riguardanti la revoca degli amministratori disposta per giusta causa.
  • 3.1 -
  • 3.2 Azione di responsabilità e susseguente revoca cautelare -
  • 3.3 Obbligo di motivazione delle delibere assembleari -
  • 3.4 Revoca implicita
  • 4. Conclusioni
  • 5. Bibliografia

Introduzione

Gli amministratori di società rappresentano una figura molto diffusa all’interno dell’ordinamento italiano, ricoprendo una serie di compiti e mansioni di notevole importanza, tra le quali, rientrano la rappresentanza e la gestione della stessa società.

Gli amministratori, nell’esercizio del loro potere gestionale, sono chiamati ad adempiere ad una serie di principi fondamentali come, ad esempio, svolgere tutti gli atti di loro competenza con la diligenza professionale e secondo le specifiche competenze che derivano dalla natura dell’incarico.

Nella stesura del mio elaborato si cerca, partendo dall’analisi di una sentenza del Tribunale di Milano sezione speciale impresa n.1983 04/03/2020, di approfondire il tema della revoca ingiustificata degli amministratori, descritta puntualmente nell’articolo 2383 comma 3 cod. civ., inserito nel capo V titolo V del Libro V, e le modalità di determinazione del compenso degli stessi, disciplinato dall’articolo 2389 cod. civ., nelle ipotesi sia di silenzio sia dell’atto di nomina dell’atto costitutivo.

Nella prima parte della tesi verranno presi in considerazione i fatti e il diritto della pronuncia del Tribunale di Milano e le relative scelte dello stesso, per indagare sulle pretese esposte dalle parti e capire i motivi delle scelte effettuate.

Tale indagine ci permetterà di chiarire alcuni dei dubbi presenti sull’interpretazione del concetto di giusta causa, dal momento che, il legislatore, non ne fornisce una definizione puntuale, ma nel corso degli anni, affida alla giurisprudenza l'analisi di tale aspetto, elaborandone un’interpretazione unitaria.

Bisogna premettere come l’amministratore possa essere revocato anche nei casi in cui non sussista una giusta causa essendo, la revoca, una manifestazione unilaterale della volontà dei soci di sciogliere il legame con l’amministratore; dunque, la revoca rimane valida in ogni caso, ma l’esistenza o meno della giusta causa è rilevante ai fini del possibile risarcimento del danno economico in favore dell’amministratore revocato.

Si è ritenuto opportuno soffermarmi sulle singole fattispecie integranti giusta causa, poiché essa non si sostanzia esclusivamente in atti dolosi o colposi da parte dell’amministratore, ma può anche consistere in fatti o atti estranei alla volontà o alla persona dell’amministratore, tali da pregiudicare il rapporto di fiducia in modo così significativo da non consentirne più il proseguimento, neanche in via temporanea.

Nel secondo capitolo, invece, verrà analizzata la posizione della Corte di Cassazione, a partire dai primi anni duemila fino ai nostri giorni, tramite l’integrazione di sentenze antecedenti, per verificare se quanto deciso dal Tribunale di Milano trova conferma nelle precedenti pronunce della stessa Corte, o si tratta di un caso che contrasta le decisioni assunte in passato.

L’ultima parte di questa tesi si andrà a focalizzare sulla dottrina e la giurisprudenza, mettendo a confronto la disciplina precedente della nomina e revoca degli amministratori, con la materia post riforma societaria, prevista dal D.Lgs. 6/2003, che ha disposto una riorganizzazione generale nelle società di capitali e società cooperative, attuata dalla legge 3 ottobre 2001, n.366.

In seguito, verranno evidenziate differenze ed analogie tra la disciplina prevista in tema di s.p.a. e s.r.l. tramite un parallelismo interessante sia il tema della revoca, che d'azione di responsabilità contro gli amministratori, mettendo in risalto ciò che è cambiato successivamente la riforma societaria.

Infine, verranno sviscerate le modalità di attuazione della revoca e di determinazione dell’ammontare del compenso degli amministratori, andando a richiamare l’obbligo di motivazione delle delibere assembleari, studiando in dettaglio, i casi in cui l’amministratore riceva un compenso non deliberato, oppure riceva un compenso erogato in eccesso rispetto a quello stabilito, causando l’insorgere di sanzioni penali qualora la rilevanza dell’importo possa identificarsi come danno patrimoniale per la società.

Capitolo primo

Sentenza numero 1983, Milano 04/03/2020, Tribunale Sezione speciale Impresa

1.1 Fatto

La sentenza oggetto di analisi interessa la responsabilità degli amministratori di s.r.l., in particolar modo le scelte di gestione e la determinazione del relativo compenso.

Nello specifico la società COMER S.R.L. si costituisce come attrice nei confronti dei due amministratori, identificati nei due coniugi C.P.Y e J.H.T. nominati insieme a Y.C., rimasti in carica fino al 03/03/2016, per accertare la responsabilità in capo ai primi di una cattiva amministrazione gravata da una mancanza di trasparenza nella gestione.

L’azione di responsabilità, svolta dalla società 1 ex. art. 2476 cod. civ., si riferisce ad una serie di addebiti che quantificano il danno complessivo per un importo pari a euro 2.372.205,43.

La somma deriva dall’indebita appropriazione dei compensi non corrispondenti a delibere assembleari e approvati in riunioni in cui l’unico socio non era presente, dall’indebito utilizzo dei fondi sociali per spese personali, dall’assunzione simulata della figlia minorenne e dalla negligente gestione dei rapporti con i dipendenti della società.

I due coniugi, convenuti in giudizio, si sono opposti alle pretese avute, riconducendo la revoca per giusta causa e la presente pretesa giudiziaria alla discussione a seguito del loro rifiuto di essere coinvolti nella creazione di fondi neri, negando la fondatezza dei suddetti addebiti e attestando la propria coerenza con l’attività svolta.

I convenuti rivolgono domande riconvenzionali per la condanna dell’attrice a titolo di risarcimento per la loro revoca in assenza di giusta causa, con conseguente reintegrazione del danno relativo alla persecuzione subita e i compensi spettanti a titolo di TFM (trattamento di fine mandato).

A seguito, per trovare un punto d'accordo comune, vennero messe in atto varie proposte conciliative, sfortunatamente non andate a buon fine, con le difese che riaffermano le loro posizioni, nello specifico, l’attrice dettagliatamente contesta la fondatezza delle domande avversarie, e i convenuti, a loro volta, sottolineano l’assenza di qualsiasi contestazione quanto alla loro gestione da parte del Presidente del CdA.

Successivamente, al netto di richieste istruttorie avviate dalle parti, il Giudice Istruttore ha provveduto alla consulta del CTU contabile per verificare “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.”

1 Articolo 2476: l’ammontare dei compensi percepiti dai due amministratori dal 2004 al 2016 e la relativa corrispondenza di tali somme, trascritte nell’apposito libro dei soci, calcolando anche l’ammontare dei compensi che sarebbero spettati ai due convenuti in base agli accordi previsti.

Osservati i testi di udienza, il Tribunale reputa che la domanda risarcitoria dell’attrice possa essere accolta parzialmente, mentre le domande riconvenzionali proposte dai convenuti possono essere accolte solo quanto alla pretesa riguardante il TFM.

1.2 Diritto

Una volta illustrato il fatto in termini generali, ora ci soffermeremo punto per punto per andare a capire la ragione delle scelte effettuate.

Con riferimento all’esame della prima pretesa dei convenuti, riguardante l’assenza di giusta causa della loro revoca, il Tribunale ha chiarito come le motivazioni evidenziate dall’attrice rappresentino di per sé vicende idonee a giustificare l’interruzione del rapporto fiduciario.

Ciò che viene contestato ai due convenuti, in particolare, riguarda l’emersione di contenziosi con i dipendenti della società, il ritardo dei pagamenti dovuti alla fornitrice e alla mancanza di risposte da parte dei due coniugi.

Richiamando l’articolo 2383, terzo comma, cod. civ., si evince come “la giusta causa per la revoca dell’amministratore può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che vadano ad inclinare il pactum fiduciae.

Di conseguenza, la revoca va considerata supportata da giusta causa con conseguente rigetto della domanda risarcitoria richiesta dai convenuti, decisione supportata dal fatto che gli stessi non abbiano specificatamente contestato i fatti espressi nella delibera di revoca.

Spostando la nostra attenzione sulle analisi delle domande risarcitorie dell’attrice, tali richieste si basano su quattro distinti addebiti che andremo ad analizzare singolarmente.

Il primo addebito contestato riguarda l’attribuzione indebita di somme a titolo di compensi gestori in misura non corrispondente né ad accordi stipulati all’inizio del rapporto di mandato, né a delibere assembleari regolarmente costituite.

D’altra parte i convenuti hanno sottolineato come le delibere assembleari citate non siano mai state impugnate dalla socia potendo, quest’ultima, verificare la rilevanza dei compensi di fatto percepiti dai due amministratori per molti anni.

Tale pretesa risulta del tutto infondata dal momento che l’attrice contesta il fatto che la determinazione del compenso degli amministratori sarebbe stata effettuata in occasione di incontri informali, di cui l’attrice ha fornito capitoli di prova orale generici e dunque inammissibili a fronte del complessivo materiale probatorio.

Possiamo, dunque, affermare che i compensi spettanti ai due amministratori siano stati quelli riportati nelle delibere assembleari e regolarmente trascritte nel libro dei soci, considerate efficaci non essendo state impugnate o annullate, e neppure configurabili come fonte di danno per la s.r.l.

Concludendo questa prima analisi, a seguito dei controlli effettuati dalla CTU contabile, il Tribunale conferma la presenza di compensi netti erogati in eccesso rispetto a quanto deliberato, con conseguente danno subito dall’attrice per il maggior costo aziendale sostenuto.

Proseguendo, andiamo ad esaminare il secondo addebito richiesto dall’attrice che accusa i due convenuti dell’appropriazione di fondi sociali non corrispondenti a costi sostenuti per la società, ma ad acquisti personali.

I convenuti, oltre a ribadire la correttezza della loro gestione, hanno evidenziato come la registrazione di tutti i costi da essi sostenuti per conto della società era affidata a professionisti che provvedevano alla registrazione dopo aver ricevuto la documentazione giustificativa.

L’argomentazione dei convenuti ha trovato conferma nelle testimonianze dei citati professionisti, in particolare sono stati sentiti i due commercialisti S.V. e A.D.G. e il ragioniere M.G., identificati come i diretti imputati alla registrazione di tali costi.

La prassi descritta da quest’ultimi è molto chiara, segue la disciplina di pagamento delle fatture passive, in cui si registra un debito per la società per le somme da rimborsare agli amministratori, previa presentazione da parte loro della relativa documentazione di spesa come fatture, scontrini o ricevute fiscali, e in seguito, veniva registrato il pagamento in favore degli amministratori sul conto corrente della società.

Di notevole importanza è il ruolo svolto dal CTU, che ha provveduto ad analizzare parzialmente le schede contabili relative al periodo 2010 - 2015, fotocopie delle fatture, scontrini, F24 riferibili a imposte personali dei convenuti, senza visionare, tuttavia, i libri giornali di COMER s.r.l. e gli originali dei documenti contabili di spesa.

Dunque, il CTU sulla base dei documenti incompleti disponibili non può attribuire fondatezza all’addebito preteso dall’attrice, in quanto non si tratta di un’assenza assoluta dei documenti giustificativi, ma solo la mancanza di documenti tra il materiale prodotto dalle parti e da lui esaminato.

Inoltre, i convenuti oltre ad aver dimostrato dettagliatamente la corretta presentazione dei documenti giustificativi dei vari prelievi nelle mani dei professionisti indicati, in seguito trasmessi da quest’ultimi all’attrice, la dimostrazione stessa non è stata resa effettuabile dal momento che l’attrice stessa non ha presentato tale documentazione in giudizio.

In definitiva va considerato il carattere indebito dei pagamenti deliberati in loro favore per euro 15.497,79, corrispondenti a spese palesemente estranee all’oggetto sociale, con conseguente danno subito dall’attrice per tale importo.

Continuando con gli ultimi due addebiti mossi dalla parte attrice, questi risultano essere di comprensione più immediata e diretta rispetto a quelli precedentemente trattati.

Il terzo addebito si riferisce alla presunta assunzione della figlia dei due amministratori da parte della società COMER s.r.l., contestando che il soggetto non ricopriva alcuna prestazione in favore dell’ente, con conseguente danno per la società.

L’attrice contesta l’effettività delle prestazioni erogate dalla figlia dei due convenuti, sottolineando gli impegni quale studentessa universitaria, del tutto irrilevanti ai fini di un contratto di lavoro part time.

Tale pretesa viene considerata non fondata da parte del Tribunale, in quanto l’attrice non ha fornito prove sufficientemente dettagliate in grado di dimostrare un danno, anche potenziale, per la società.

L’ultimo addebito imputato dalla parte ricorrente ai convenuti concerne una gestione tormentata degli amministratori dei rapporti con i dipendenti della COMER s.r.l., dal quale deriva un contenzioso oneroso per la società.

Tuttavia ciò che viene impugnato ai due convenuti attiene a scelte di gestione di per sé non sindacabili, come ad esempio il licenziamento di alcuni lavoratori, senza che risulti evidente il carattere punitivo sottolineato dall’attrice.

Di conseguenza anche l’ultima pretesa della parte attrice viene ritenuta infondata da parte del Tribunale.

Conclusa l’analisi delle pretese risarcitorie proposte dall’attrice, ci concentreremo a sviscerare le due ulteriori domande riconvenzionali dei convenuti.

La prima proposta attiene “ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi” sofferti dai controricorrenti, subiti dalla revoca dell’incarico gestorio, che come analizzato precedentemente, risulta essere sorretta da giusta causa; di conseguenza tale pretesa non viene accolta dal Tribunale.

Il Tribunale, inoltre, respinge anche la richiesta del risarcimento di tali danni per il pregiudizio subito dalla parte ricorrente, in seguito all’avvio della presente pretesa giudiziaria intrapresa, tuttavia respinta dal momento che la pretesa dell’attrice risulta essere fondata.

In definitiva, la prima pretesa si conclude con la richiesta risarcitoria dei convenuti relativa alle vicende qualificate come reato di sequestro di persona e di violenza privata, in quanto hanno causato l’origine del loro allontanamento dalla società.

L’esposizione, tuttavia non può essere accolta, non essendo imputabile alla persona giuridica identificata nella COMER s.r.l., ma solo al suo autore persona fisica.

Dunque, la prima domanda riconvenzionale proposta dai convenuti risulta essere respinta in tutte le sue sfaccettature.

Esaminando l’ultima richiesta dei convenuti, andiamo ad analizzare l’ultima domanda relativa al cosiddetto TFM, trattamento di fine mandato.

I convenuti hanno dimostrato tale domanda di condanna in riferimento alla delibera assembleare del 29/04/2011 che riconosceva in loro favore “un’indennità annua di fine rapporto che sarebbe stata accantonata da un Fondo di trattamento di fine mandato (TFM) in misura pari al 7% del compenso lordo annuo erogato”.

In un primo momento l’attrice non ha provveduto ad una tempestiva smentita, ma in seguito, richiamò il carattere invalido della citata delibera assembleare e la mancanza di una contabilità che rappresentasse i relativi accantonamenti in discussione nel bilancio.

Il Tribunale, in linea con il principio generale di cui all’articolo 2115 cpc, verificando che tali delibere non siano state oggetto di alcuna contestazione avversaria, così come quella relativa all’istituzione del TFM, risultano del tutto efficaci nell’ambito societario interno.

Per quanto fini qui detto, possiamo sintetizzare che la domanda risarcitoria proposta dall’attrice va accolta limitatamente all’importo derivante dai compensi netti degli amministratori erogati in eccesso, calcolando poi il maggior costo d’azienda pari ad euro 47.682,32, a cui bisogna sommare le spese palesemente considerate come personali, pari ad euro 15.497,79, per un totale di euro 63.180,11.

Con riferimento alle domande riconvenzionali dei convenuti vanno accolte solo le pretese in relazione al TFM, limitatamente all’importo di euro 43.390,00, mentre il Tribunale rigetta per il

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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