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Proprietà intellettuale e diritto d’autore: la tutela del format televisivo

Indice

  • Introduzione
  • Capitolo primo: La tutela nazionale ed internazionale del diritto d’autore
  • 1) La genesi del diritto d’autore
  • 2) I prodotti audiovisivi. Perimetrazione del concetto
  • 3) La disciplina italiana ed internazionale
  • Capitolo secondo: Il diritto d’autore in ambito televisivo
  • 4) Il quadro normativo
  • 5) I prodotti audiovisivi tra libertà di espressione artistica e diritto di cronaca
  • 6) L’esame della casistica giurisprudenziale
  • Capitolo terzo: La tutela giuridica del format televisivo
  • 7) Strumenti di tutela del format televisivo
  • 8) Esame della casistica giurisprudenziale
  • Conclusioni
  • Bibliografia

Introduzione

Il diritto d’autore è un istituto che affonda le sue radici nelle epoche più antiche, trovando le prime espressioni in un periodo storico in cui non si poteva neanche immaginare di arrivare allo sviluppo dell’informatica e della tecnologia.

Ancor prima della sua affermazione, si parlava solamente di “copyright”, concetto di derivazione anglosassone parallelo al diritto d’autore ancorché non del tutto speculare ad esso.

Si tratta di un diritto che nel corso degli anni è stato oggetto di vari interventi normativi e giurisprudenziali volti a adattare la sua disciplina ai nuovi bisogni della società in rapida evoluzione.

Va da sé che, nell’antichità, l’esigenza di tutelare il diritto d’autore non era avvertita, non essendo possibile riprodurre facilmente un numero elevato di copie.

Solo in seguito all’avvento della stampa e al connesso sviluppo dell’attività editoriale, fioriera di interessi economici, si avvertì l’esigenza di riconoscere agli autori di manoscritti e opere letterarie maggiori tutele.

La vera svolta legata all’utilizzazione delle opere dell’ingegno si è avuta con la nascita della digitalizzazione, grazie alla quale l’opera riesce ad essere considerata un’entità separata rispetto ad un supporto fisico tradizionale con la conseguenza di poterla trasmettere facilmente e rapidamente ovunque, anche attraverso delle copie identiche all’originale.

Si realizza in tal modo una trasmissione dell’opera dell’ingegno a costi contenuti e senza perdita della qualità.

In questo modo, l’opera viene dematerializzata sì da risultare fruibile senza che l’utente si rechi fisicamente nei luoghi tradizionali della cultura, come negozi, cinema, teatro, ricevendola direttamente sul proprio dispositivo elettronico; di questa, possono riprodursi innumerevoli copie, tutte della stessa qualità.

1 G. D’Ammassa, Introduzione, in AAVV, Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione, Kluwer, 2003.

L’opera stessa è diventata, pertanto, facilmente trasferibile, fruibile e riproducibile da un vasto numero di utenti del web attraverso semplici processi tecnologici.

Queste novità hanno condizionato notevolmente il legislatore degli ultimi anni, il quale, a partire dalla fine degli anni ’80, ha tentato di regolamentare la circolazione dell’opera dell’ingegno tenendo conto sia degli interessi di autori nonché, altresì, dell’industria culturale.

È possibile quindi riscontrare come, rispetto al passato, quando questo diritto veniva pensato per tutelare le copie di opere prettamente scritte, con lo sviluppo di internet e delle più sofisticate tecnologie e dei sistemi di comunicazione della nostra era si è passati ad avvertire l’esigenza di interventi normativi in grado di tener conto della ormai rapida e semplice copia e circolazione di opere non solo impresse nero su bianco ma comprendenti anche riproduzioni digitali di immagini o video.

Il presente elaborato vuole offrire una disamina della disciplina del diritto d’autore al fine di comprendere l’effettività della tutela in ambito televisivo, soprattutto con riferimento specifico alla categoria del format televisivo, con contestuale approfondimento delle pronunce giurisprudenziali più rilevanti degli ultimi anni.

Con un preliminare sguardo al passato in relazione alla genesi ed evoluzione, sia a livello internazionale che nazionale, si procederà attraverso l’analisi dei prodotti audiovisivi e all’esame approfondito delle modalità con cui il legislatore italiano e internazionale è intervenuto per garantire una effettiva tutela del diritto d’autore.

Nello specifico, si analizzerà la tutela del diritto d’autore in ambito televisivo con riferimento, in particolare, all’evoluzione dei bisogni della società in seguito all’avvento della tecnologia e dell’informatica cercando di comprendere come queste abbiano messo in crisi l’evoluzione giurisprudenziale di tale diritto.

In tale contesto, sarà infine effettuata un’indagine riguardo la tutelabilità del format televisivo, tenendo in considerazione da un lato la libertà di espressione artistica e dall’altro il diritto di cronaca, diritto costituzionale espressamente previsto dall’art. 21 della Costituzione.

Successivamente, il lavoro si concluderà con l’analisi della lesione dei diritti di personalità altrui nonché con l’esame della relativa casistica giurisprudenziale.

2 Costituzione, Art. 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria”.

Capitolo primo

La tutela nazionale ed internazionale del diritto d’autore

1. La genesi del diritto d’autore

Il diritto d’autore non trova le sue radici nelle epoche più antiche, in cui la necessità di tutelare la paternità di un’opera non veniva avvertita dalle popolazioni, risultando difficoltosa una rapida riproduzione di un elevato numero di copie; si riscontrano, invero, solo alcuni racconti di episodi di plagio che, qualora scoperti, conducevano al più all’allontanamento dalla comunità dell’autore del reato.

Sia nella Grecia che nella Roma antica, invece, pur senza riconoscere alcun diritto agli autori delle opere dell’ingegno, veniva ritenuta meritevole di condanna l’indebita appropriazione di paternità, distinguendosi le opere letterarie dalle opere dell’arte plastica e figurativa.

Solamente in seguito, la nascita delle università portò all’aumento della domanda di copie di testi letterari, e, contestualmente, al sorgere di un vero e proprio mercato dei medesimi.

Per ripercorrere le principali tappe storiche del diritto d’autore, occorre risalire alla nascita della nozione di proprietà intellettuale, avvenuta nel XVIII secolo nell’ambito della filosofia moderna.

Le sue origini sono attribuibili in questo periodo a John Locke, il quale vanta il merito di essere il primo autore ad affermare un legame tra la proprietà intellettuale ed il lavoro; il filosofo britannico, infatti, riconobbe il diritto di proprietà dell’autore sui frutti della sua attività come diritto naturale, sulla base dell’idea che la proprietà proviene proprio dallo sforzo del lavoro sulle risorse naturali.

Iniziò, così, a diffondersi la visione dell’opera dell’ingegno come una merce oggetto di scambi economici.

3 “Poiché infatti il lavoro è proprietà indiscussa del lavoratore, nessuno se non lui stesso può avere diritto su ciò a cui si è unito il suo lavoro, almeno finché ne rimane abbastanza e altrettanto buono per gli altri”, così J. Locke, Due trattati sul governo, II, cap. 27.

Le principali origini del diritto d’autore si rinvengono solamente intorno all’800 e sono legate strettamente all’invenzione della macchina da stampa, la quale permetteva una veloce produzione di varie copie di libri a basso costo la cui domanda crebbe sempre di più a seguito dell’aumento dell’alfabetizzazione.

In questo scenario si distinguevano infatti tre attori, ovvero l’autore dell’opera, colui da cui nasce l’idea, l’editore, colui che trasforma l’opera in un bene commerciabile attraverso la produzione di copie e la loro vendita, e il fruitore, colui che acquista l’opera; proprio tra questi soggetti cominciarono ben presto ad instaurarsi rapporti giuridici e relativi interessi, bisognosi di tutela normativa.

Di conseguenza, nell’ambito di questa nuova forma industriale, si pose l’attenzione verso la protezione di autori ed editori dalla produzione e diffusione di copie non autorizzate, giungendo fino all’emanazione delle prime leggi sul copyright.

4 B. M. Gutierrez, La tutela del diritto di autore, Giuffrè, Milano, 2008, p. 45.

Le più importanti tra queste ultime sono state lo Statuto della Regina Anna del 1709, che ha introdotto per la prima volta la nozione di copyright, diritto alla copia, segnando il punto d’inizio nello sviluppo delle successive leggi sul copyright.

La prima parte dello Statuto lasciava trasparire lo scopo della legislazione consistente nel portare ordine nel mondo del mercato del libro; con esso, “il diritto di stampare, ristampare e vendere l’opera dell’ingegno veniva trasferito all’autore in modo da garantire, allo stesso tempo, una protezione legale di quattordici anni a colui che si occupava della pubblicazione.

Inoltre, era prevista una protezione di ventuno anni per tutti i libri pubblicati in precedenza e, scaduti i quattordici anni, il copyright tornava nuovamente all’autore, il quale aveva la possibilità di goderne poi per altri quattordici anni a sua volta”.

5 S. Baiocco, La prima legge sul copyright: lo statuto di Anna del 10 Aprile 1710, 10 aprile 2023, in Metropolitan Magazine, consultabile sul sito www.metropolitanmagazine.it.

Pertanto, il fine ultimo dello Statuto era quello di fornire gli strumenti necessari ad apportare chiarezza e certezza giuridica nei rapporti tra le parti, tra cui gli autori, gli stampatori e gli operatori di commercio.

Nasceva, così, un nuovo diritto capace di essere oggetto di negoziazione a livello contrattuale, appunto il “copyright”, espressione che letteralmente significa “diritto di copia”, ovvero “diritto sia di produrre delle copie dell’opera stessa sia di farla circolare, attraverso la sua diffusione e commercializzarle”.

Tale diritto, sorgendo in primo luogo esclusivamente in capo all’autore, poteva così essere successivamente ceduto, dietro corrispettivo, allo stampatore, con l’effetto di ristabilire gli squilibri esistenti nei rapporti giuridici.

6 S. Aliprandi, Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d’autore, 2012, in Biblioteca Militare, consultabile su www.issuu.com.

Significativa la frase iniziale dello Statuto “An Act for the Encouragement”, successivamente ripresa nella “Dichiarazione americana dei diritti dell’uomo” e in alcune leggi sul diritto d’autore.

In seguito allo Statuto in questione, gli autori delle opere che fino a quel momento non erano stati titolari di alcun diritto di proprietà, riuscirono ad ottenere in sostanza il potere di bloccare la diffusione delle proprie opere, mentre, dall’altro lato, gli editori riuscivano ad incrementare i guadagni grazie alla cessione fatta dagli autori dei vari diritti sulle opere.

Tuttavia, essendo preminente nello Statuto il riconoscimento patrimoniale dell’opera creativa, non vi fu grande portata innovativa a favore degli autori quanto a riconoscimenti della creazione intellettuale.

7 L. Di Ruscio, C. Di Liello, L. Marchi, Creatività in movimento. Il diritto d’autore in Italia, 2010.

Invero, proprio in Francia grazie all’Illuminismo si realizzò un grande sviluppo sia dal punto di vista demografico che culturale, ed è proprio lì che si esprime una forte opposizione all’assolutismo di Luigi XVI, che portò appunto alla “Rivoluzione francese del 1789” e alla conseguente “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”.

In quest’ultima sono riconosciuti e assicurati in capo al cittadino i diritti che gli appartengono in quanto essere umano, ovvero la libertà, l’uguaglianza, la proprietà, la resistenza all’oppressione e la sicurezza.

Sulla scia del pensiero illuminista, si assisteste alla promulgazione di due leggi francesi: la prima risalente al 1791, riguardante “i teatri e il diritto di rappresentazione e di esecuzione delle opere drammatiche e musicali”, la seconda del 1793, riguardante invece “i diritti degli autori delle opere dell’ingegno”.

Con esse, venne definitivamente riconosciuta la proprietà letteraria e artistica e, in seguito, anche gli altri stati europei emanarono proprie leggi a tutela del diritto d’autore.

È possibile quindi affermare che la nascita del diritto d’autore si è realizzata principalmente nel periodo storico coincidente con la diffusione della stampa come procedimento industriale, momento in cui si diffuse la consapevolezza e la capacità di riprodurre i libri e le opere letterarie, riducendo notevolmente i normali costi legati alla loro produzione.

Per quanto riguarda il nostro paese, un primo decreto in materia venne emanato dal “governo rivoluzionario piemontese nel 1799”, seguito da una legge promulgata nel 1801 nella “Repubblica Cisalpina”.

Tale norma accordava agli “autori di scritture, ai compositori di musica, ai pittori e ai disegnatori il diritto esclusivo, vita natural durante, di vendere, far vendere ad altri oppure di distribuire le loro opere all’interno del territorio cisalpino e altresì di cederne, in tutto o in parte la proprietà, a condizione del deposito di due esemplari dell’opera stessa nella biblioteca nazionale”.

Gli stessi diritti venivano riconosciuti agli eredi e agli aventi causa entro il termine di dieci anni dalla morte degli autori ed erano inoltre previste delle pene e a carico dei contraffattori e degli spacciatori abusivi.

Dopo la restaurazione, gli altri stati della penisola pubblicano altri e diversi provvedimenti ma queste leggi rimasero lettera morta a causa della grave frammentazione politica italiana; ciò portò il Regno di Sardegna e l'Austria alla stipula di una “Convenzione per una protezione comune del diritto d'autore”, poi estesa agli altri stati.

Solo a seguito dell’unificazione della penisola, si assistette nel 1865 alla prima legge italiana in materia, che rimase in vigore fino al 1925, cioè fin quando venne sostituita dalla l. 22 aprile 1941 n. 633 e relativo regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369.

Tali sono le norme italiane che disciplinano la materia e sono tuttora in vigore. Le altre disposizioni disciplinanti il diritto d’autore si rinvengono nel c.c. agli artt. 2575-2583.

8 Chiara De Vecchis e Paolo Traniello, “La proprietà del pensiero. Il diritto d'autore dal Settecento ad oggi”, Carocci Editore, 2012.

Con questi interventi normativi, il nostro legislatore ha fondato l’attribuzione del diritto d’autore nell’atto creativo che collega il rapporto di paternità autore/opera riconoscendolo quale unico elemento per l’attribuzione del diritto, a differenza del sistema delle invenzioni industriali che invece subordina l’attribuzione del diritto ad un atto amministrativo, ovvero il brevetto.

La disciplina del diritto d’autore sorge allo scopo di proteggere gli interessi considerati meritevoli di tutela da parte del legislatore; trattasi, nello specifico, di interessi derivanti dalla creazione di opere dell’ingegno e, pertanto, figli di un’attività di lavoro di tipo ideativo e creativo.

In Italia, le opere che costituiscono oggetto del diritto d’autore rispetto agli altri beni immateriali, oggetto della proprietà industriale, sia nel codice civile quanto nella legislazione speciale sono disciplinati in maniera separata poiché si tiene conto della matrice più spirituale o personale che la tradizione occidentale attribuisce alle creazioni artistiche o letterarie dal Rinascimento al Romanticismo, e anche della loro diversa natura, e conseguentemente della relativa funzione protetta, prevalentemente estetico-culturale, che ne diversifica il regime di tutela giuridica, in analogia con i rispettivi archetipi convenzionali sul piano internazionale.

Per quanto riguarda lo scenario internazionale, le origini del diritto d’autore risalgono al XIX secolo, periodo in cui si diffuse il pensiero degli economisti classici di adottare un sistema internazionale di protezione della proprietà intellettuale al fine di promuovere la conoscenza e al contempo evitare le casistiche di plagio.

L’Impero austro-ungarico iniziò, in questo periodo, ad adoperarsi per la realizzazione di tale sistema attraverso i congressi del 1873, del 1878 e del 1880, seguito poi anche dai governi di Stati Uniti, Francia, Inghilterra e Germania che si adoperarono per organizzare diversi settori privati al fine di esercitare una forte pressione sulle opinioni pubbliche e sui governi.

Solamente con le “Convenzioni di Parigi (1883) e Berna (1886)”, la comunità internazionale riuscì a munirsi di un sistema di protezione della proprietà intellettuale univoco e riconosciuto da tutti gli stati, il quale costituì le fondamenta per protezione della conoscenza e della promozione dell’innovazione di quell’epoca.

In particolare, l’ultima di queste due ha subito profonde revisioni nel corso del tempo; adottata dai paesi che formavano “la c.d. Unione

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Saretta200893 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Federico Antonella.
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