MASTER DI II LIVELLO – ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – OIPA
LA RIFORMA IN SENSO FEDERALISTA DELLO STATO E IL
FEDERALISMO FISCALE
(IUS/12)
PROF. FABIO SAPONARO
TUTOR DOTT. CLAUDIO TONTI
IL FEDERALISMO FISCALE IN ITALIA
MARTINA FERRARI
MATRICOLA 108039
20/04/2026
Indice
Introduzione
1. IL Concetto di federalismo
2. Tappe storiche di affermazione del federalismo in Italia
2.1. Dalle riforme Bassanini alla riforma costituzionale
2.2. Competenza tributaria
3. La Legge 42/2009
3.1. I decreti attuativi fino al 2024
Conclusione
Introduzione
La crisi della finanza pubblica italiana, emersa alla fine del XX secolo, ha
reso necessaria l’adozione di politiche fiscali particolarmente rigorose,
mirate al contenimento della spesa pubblica e alla riduzione del disavanzo
statale. Questo scenario ha determinato una profonda trasformazione dei
rapporti finanziari tra lo Stato centrale e gli enti territoriali, aprendo la
strada a un processo di riforma istituzionale finalizzato a ridefinire la
distribuzione delle competenze e delle responsabilità tra i diversi livelli di
governo.
Si è progressivamente affermata l’esigenza di rafforzare il ruolo delle
autonomie territoriali, conferendo loro maggiori poteri nella gestione delle
risorse pubbliche e nella realizzazione delle politiche amministrative.
L’orientamento verso un modello più decentrato di organizzazione dello
Stato è stato concepito non solo come strumento per migliorare
l’efficienza dell’azione amministrativa, ma anche come mezzo per
contribuire al risanamento della finanza pubblica.
Un passaggio fondamentale di questo percorso è rappresentato dalla
riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. In particolare, la modifica
dell’articolo 119 ha ridefinito i rapporti finanziari tra Stato, Regioni ed enti
locali, introducendo i principi del cosiddetto federalismo fiscale.
Con questa espressione – derivata dall’inglese fiscal federalism – si indica
un sistema di organizzazione delle relazioni finanziarie tra i diversi livelli di
governo basato sulla ripartizione delle competenze relative all’intero
sistema di finanziamento dell’azione pubblica. Esso si fonda sulla
distribuzione delle responsabilità finanziarie tra Stato e enti territoriali e
presuppone l’esistenza di una struttura ad ogni livello capace di garantire
l’efficienza della gestione delle risorse e la sostenibilità della spesa
pubblica. L’obiettivo è realizzare un equilibrio tra autonomia finanziaria e
solidarietà territoriale, attraverso meccanismi di redistribuzione e
perequazione delle risorse.
Il presente lavoro si propone di offrire un quadro sul federalismo fiscale
italiano: partendo dal concetto teorico, saranno analizzate le riforme che
hanno progressivamente introdotto elementi di decentramento finanziario.
L’analisi, pur non avendo la pretesa di esaustività e approfondimento
tipico di un lavoro di tesi, si propone di evidenziare anche gli aspetti critici
e le questioni irrisolte derivanti dalle riforme.
1. Il concetto di federalismo
Le basi teoriche di questo modello possono essere rintracciate negli studi
di finanza pubblica sviluppatisi nel corso del Novecento. Il concetto di
federalismo fiscale viene sistematizzato dall’economista Richard
Musgrave, che nella sua opera Theory of Public Finance analizza il ruolo
dei diversi livelli di governo nella gestione delle funzioni pubbliche.
Secondo Musgrave, la presenza di più livelli istituzionali richiede un
coordinamento tra autorità centrali e locali, al fine di evitare squilibri e
garantire condizioni di equità nel sistema tributario.
Anche nella tradizione politica italiana si ritrovano risalenti riflessioni
favorevoli al decentramento, in particolare di tipo amministrativo. Alla
vigilia dell’unificazione nazionale, Camillo Benso di Cavour sostenne
l’importanza di una struttura statale capace di valorizzare le autonomie
locali. A tal fine incaricò il ministro dell’Interno Marco Minghetti di
elaborare un progetto di riorganizzazione amministrativa che prevedeva la
creazione di grandi unità territoriali intermedie tra il potere centrale e le
comunità locali. L’obiettivo era quello di favorire un processo di
integrazione nazionale che rispettasse al tempo stesso le diversità
storiche, economiche e culturali dei territori.
Il federalismo come modello istituzionale trovò, tuttavia, la sua prima
concreta realizzazione nel Nord America alla fine del XVIII secolo. Dopo
aver ottenuto l’indipendenza dalla Gran Bretagna, le tredici colonie
britanniche si trovarono di fronte alla scelta se mantenere la propria piena
autonomia, oppure costituire una forma di unione politica. Ogni colonia
possedeva un proprio sistema giuridico, una propria struttura economica e
una propria organizzazione sociale, elementi che rendevano difficile la
creazione di uno Stato fortemente centralizzato.
La soluzione adottata fu quella di un sistema federale, basato sulla
creazione di un’autorità centrale dotata di poteri limitati, ma sufficienti a
garantire la stabilità dell’unione e a prevenire conflitti tra gli Stati membri.
In questo modo nacquero gli Stati Uniti d'America, primo esempio
moderno di Stato federale. L’obiettivo del federalismo non era, dunque,
quello di dividere gli Stati, bensì di rafforzarne la cooperazione
mantenendo al tempo stesso la loro autonomia.
È importante distinguere il federalismo politico dal federalismo fiscale. Il
primo riguarda principalmente la distribuzione delle competenze
legislative e amministrative tra i diversi livelli di governo. Il secondo,
invece, si concentra sugli aspetti finanziari del decentramento, cioè sulla
ripartizione delle entrate e delle spese pubbliche tra Stato ed enti
territoriali.
Secondo la teoria del federalismo fiscale, la distribuzione delle funzioni tra
i diversi livelli istituzionali deve essere accompagnata da una
corrispondente attribuzione di risorse finanziarie. In altre parole, ogni
livello di governo dovrebbe disporre dei mezzi necessari per finanziare le
attività di propria competenza. In questo modo si favorisce la
responsabilizzazione delle amministrazioni locali e si rende più
1
trasparente il rapporto tra prelievo fiscale e utilizzo delle risorse
pubbliche. Come vedremo meglio nel capitolo dedicato al percorso italiano
verso il modello in discussione, il federalismo amministrativo costituisce il
presupposto per la corretta instaurazione del fratello fiscale.
Per comprendere pienamente il significato di quest’ultimo è necessario
richiamare il principio di corrispondenza tra responsabilità delle entrate e
responsabilità delle spese, elaborato dall’economista Luigi Einaudi.
Secondo questo principio, la capacità di imporre tributi e quella di
sostenere la spesa pubblica dovrebbero essere attribuite allo stesso livello
di governo, in modo da garantire un legame diretto tra decisioni fiscali e
utilizzo delle risorse.
Il federalismo fiscale, dunque, rappresenta uno strumento volto a
rafforzare la responsabilità amministrativa, migliorare l’efficienza
dell’azione pubblica e avvicinare le istituzioni ai cittadini, mantenendo al
tempo stesso un adeguato equilibrio tra autonomia territoriale e
solidarietà nazionale .
2
Il federalismo non va inteso come un concetto statico, ma come un
modello organizzativo dinamico in cui le funzioni pubbliche sono
distribuite tra diversi livelli di governo. Il contenuto del federalismo
deriva, in larga misura, dalle funzioni attribuite: si distinguono così
federalismo amministrativo, fiscale e sociale, quest’ultimo orientato a
garantire l’erogazione dei servizi secondo il principio di sussidiarietà,
valorizzando il ruolo dei soggetti privati e delle formazioni sociali.
L’esercizio delle funzioni è strettamente collegato alla gestione delle
risorse finanziarie: la ripartizione amministrativa e quella finanziaria delle
competenze costituiscono pertanto due facce di un medesimo disegno
C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, Cedam, 1976, p. 906
1 L. Antonini, voce Federalismo fiscale (diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto,
2
Annali X, Milano, 2017, 409
organizzativo. La dimensione sociale del federalismo si concretizza nella
sussidiarietà, soprattutto nella sua declinazione orizzontale, che valorizza
il ruolo dei soggetti privati e delle formazioni sociali nell’erogazione di
servizi di interesse generale.
La transizione da uno Stato centralizzato a uno Stato vicino ai cittadini,
fondato sulla pluralità di autonomie territoriali, pone la sfida di conciliare
unità dell’ordinamento e decentramento delle funzioni. Gli enti locali,
infatti, acquisiscono la capacità di assumere decisioni organizzative,
regolamentari e finanziarie nei limiti delle proprie competenze.
L’equilibrio tra autonomia e coordinamento richiede che lo Stato definisca
un quadro di riferimento costituito da linee guida, principi e livelli
inderogabili, all’interno del quale le amministrazioni territoriali possano
esercitare le proprie funzioni, garantendo efficienza, coerenza e tutela
della solidarietà nazionale.
1.2. Le tappe del federalismo in Italia.
Benché la Costituzione italiana già contemplasse, all’articolo 5, il principio
del decentramento amministrativo e riconoscesse forme di autonomia
territoriale — come nel caso delle regioni a statuto speciale — la fase
iniziale della Repubblica è stata contraddistinta dall’affermazione di un
modello marcatamente centralistico. Tale assetto ha trovato il suo apice
nella riforma tributaria dei primi anni Settanta, attuata con la legge n.
850 del 1971, nell’ambito della quale il sistema delle entrate risultava
prevalentemente fondato su tributi erariali, mentre le residue entrate
degli enti locali erano integralmente disciplinate dalla legislazione statale.
Soltanto a partire dagli anni Novanta si è progressivamente avviato un
percorso di riforma — tuttora in corso — volto alla semplificazione
dell’azione amministrativa, al miglioramento della sua efficienza e alla
razionalizzazione della spesa pubblica. In tale contesto si è affermato
anche il paradigma del federalismo, inteso quale modello organizzativo
fondato su una pluralità di enti autonomi operanti su diversi livelli di
governo, privi tuttavia di sovranità propria.
Un primo significativo intervento in ambito tributario si è avuto con la
legge delega n. 662 del 1996, che ha condotto, tra l’altro, all’introduzione
dell’IRAP a favore delle regioni e al riconoscimento di una più ampia
autonomia regolamentare in capo a comuni e province. In tale fase si
colloca altresì l’avvio del cosiddetto “federalismo amministrativo”,
promosso attraverso le riforme Bassanini e, in particolare, mediante la
legge 15 marzo 1997 n. 59, la quale ha rappresentato un momento
fondamentale nel processo di ridefinizione dei rapporti tra Stato e
autonomie territoriali.
Successivamente, con l’adozione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 (TUEL), è stato ulteriormente consolidato il
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Federalismo fiscale e principi europei