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Fallimento in estensione nelle super società di fatto

Università Telematica Pegaso

Corso di laurea in Scienze Economiche LM-56

Insegnamento di Diritto Fallimentare

Titolo tesi: Fallimento in estensione nelle super società di fatto

Relatore: Prof. Daniele Parisi

Candidato: Giacomo Rosario Peralta

Matricola 0612001830

Anno Accademico 2023/2024

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Indice

  • Introduzione…………………………………………………………………………………..
  • Capitolo primo: Il fallimento in estensione ex art. 147 della Legge Fallimentare………11
  • 1.1 Fondamenti normativi…………………………………………………………………...1
  • 1.2 Requisiti per il fallimento in estensione………………………………………………..15
  • 1.3 Giurisprudenza ed orientamenti interpretativi: Corte costituzionale Sentenza n. 255 del 2017…………………………………………………………………………………..22
  • Capitolo secondo: La super società di fatto………………………………………………26
  • 2.1 Definizione ed elementi identificativi della super società di fatto……………………...26
  • 2.2 Giurisprudenza ed orientamenti interpretativi: Corte di cassazione n. 1095/2016……35
  • Capitolo terzo: Le difficoltà probatorie nella configurazione di una super società di fatto……………………………………………………………………………………..47
  • 3.1 Dimostrazione dell’esistenza della super-società di fatto………………………………47
  • 3.2 Prova dello stato di insolvenza…………………………………………………………51
  • 3.3 Ruolo della giurisprudenza: Cass. Civ. n. 12120/2016 e Cass. Civ. n. 204/2024……56
  • 3.4 Criticità e prospettive…………………………………………………………………..62
  • Conclusioni…………………………………………………………………………………
  • Bibliografia…………………………………………………………………………………
  • Ringraziamenti……………………………………………………………………………….

Introduzione

Questo elaborato esamina l'istituto del fallimento in estensione, concentrandosi sulle recenti evoluzioni giurisprudenziali.

Il fallimento è una procedura concorsuale che si applica agli imprenditori commerciali che non siano piccoli imprenditori e si trovino in stato di insolvenza.

Il fallimento in estensione disciplinato dall'art. 147 della Legge Fallimentare italiana (Regio Decreto n. 267/1942) riguarda la possibilità di estendere la dichiarazione di fallimento di un’impresa a soggetti terzi, che non sono formalmente il titolare dell'impresa stessa, ma che hanno avuto un ruolo di controllo o gestione sulla stessa.

Questo istituto è pensato per evitare che l’impresa insolvente utilizzi strutture giuridiche per sottrarsi alle responsabilità patrimoniali.

I recenti sviluppi giurisprudenziali hanno invertito la tendenza degli ultimi anni, imponendo al richiedente l'onere di dimostrare specificamente lo stato di insolvenza della società di fatto. La disciplina del fallimento in estensione, prevista dall’articolo 147, commi 4 e 5, della legge fallimentare, consente di estendere il fallimento di una società ai soci illimitatamente responsabili, la cui esistenza emerga successivamente alla dichiarazione di fallimento iniziale.

In particolare, l’articolo 147, comma 5, può essere applicato non solo quando si scopre che l’impresa di un imprenditore individuale è riferibile a una società di fatto con uno o più soci occulti, ma anche, in virtù di una interpretazione estensiva, in casi in cui il socio già fallito sia una società, incluse anche le società di capitali, coinvolta in una società di persone, siano esse persone fisiche o giuridiche, la cosiddetta "super società di fatto".

Nel corso degli anni, l’articolo 147 ha subito importanti trasformazioni sia dal punto di vista legislativo che giurisprudenziale.

Inizialmente, il Codice di Commercio del 1865 prevedeva già il fallimento automatico dei soci illimitatamente responsabili, ma la normativa moderna ha ampliato l’ambito di applicazione.

La giurisprudenza, ad esempio, ha riconosciuto la validità della norma anche per società di fatto e società non regolari, purché ne venga dimostrata l’esistenza effettiva.

Inoltre, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto nel 2019, ha reso più chiari e coerenti alcuni aspetti procedurali, adattandoli alle esigenze contemporanee.

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), l’articolo 256 del nuovo Codice, intitolato "Società con soci a responsabilità illimitata", riprende l’impostazione dell’articolo 147 della legge fallimentare, introducendo importanti novità.

Tra queste, nella “Relazione illustrativa all’art. 256’’ si legge l’espressa possibilità di richiedere l’estensione della procedura di liquidazione giudiziale anche ad altri soci illimitatamente responsabili.

Tale richiesta di estensione può essere proposta, oltre che dal curatore, da un creditore della società ovvero di un socio nei confronti del quale la procedura sia già stata aperta, come finora è accaduto, anche dal pubblico ministero, nonché dagli stessi soci nei cui confronti la procedura dev’essere estesa nonché dai loro creditori personali.

Infine, l’ultima novità dell’articolo 256 è costituita dall’espressa previsione che nel giudizio di reclamo sono parti necessarie il curatore, il creditore, il socio ovvero il pubblico ministero nonché il creditore che ha promosso la procedura, superando così le precedenti incertezze interpretative, generate dagli orientamenti giurisprudenziali discordanti in merito a tale questione.

Un’ulteriore innovazione deriva dalla giurisprudenza più recente, in particolare dalle sentenze della Corte di cassazione n. 1095 del 2016 e della Corte costituzionale n. 255 del 2017, che hanno ispirato l’integrazione normativa.

Queste due sentenze, hanno spinto il Legislatore ad introdurre l’espressa previsione secondo la quale se durante una procedura di liquidazione giudiziale viene accertato che l’impresa è riconducibile a una società di fatto, allora, il Tribunale può disporre l’apertura della procedura anche per tale società e per i soci illimitatamente responsabili di essa.

Attraverso un’analisi normativa e giurisprudenziale, questo elaborato esplora le criticità di questa disciplina, evidenziando l’importanza di criteri probatori rigorosi e di un approccio giurisprudenziale coerente.

Infine, vengono proposte prospettive di miglioramento che includono l’introduzione di una disciplina normativa specifica e l’adattamento delle norme esistenti alle nuove realtà economiche.

Questo lavoro si pone l’obiettivo di offrire un contributo al dibattito giuridico, evidenziando come un intervento legislativo organico e una giurisprudenza uniforme possano garantire maggiore certezza del diritto, tutela dei creditori e rispetto delle garanzie individuali dei soggetti coinvolti.

Capitolo primo: Il fallimento in estensione ex art. 147 della Legge Fallimentare

1.1 Fondamenti normativi

L'articolo 147 della Legge Fallimentare italiana del 1942 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) rappresenta una delle disposizioni centrali nel quadro normativo e disciplina una procedura particolare nota come "fallimento in estensione".

Esso regola la dinamica della dichiarazione di fallimento sia per la società sia per i soci illimitatamente responsabili, stabilendo un principio di unità e coerenza procedurale che è cruciale per la tutela dei creditori e per la gestione efficiente delle procedure concorsuali.

Questa disciplina consente di estendere gli effetti del fallimento di una società ad altre persone fisiche o giuridiche, ossia i soci con responsabilità illimitata, quando si verificano determinate circostanze.

La norma è pensata per affrontare situazioni in cui la responsabilità economica si estende oltre la struttura ufficiale della società.

L’articolo è strutturato su più commi ciascuno dei quali affronta specifici aspetti del fallimento in estensione. 1

Il primo comma sancisce che la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV [- c.c.] e VI [- c.c.] del titolo V del libro quinto del codice civile (il riferimento qui è alle società in nome collettivo ed alle società in accomandita sia semplici che per azioni), comporta il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, siano essi persone fisiche o giuridiche.

I principi cardine ravvisabili nell’enunciazione del primo comma sono due.

Il primo è quello della solidarietà patrimoniale secondo il quale i soci illimitatamente responsabili rispondono con il proprio patrimonio personale per i debiti della società.

Il secondo è quello di garantire l’unità della procedura concorsuale evitando di frammentare le procedure, garantendo una gestione unitaria.

Il secondo comma specifica che "il fallimento dei soci può essere dichiarato anche successivamente a quello della società". Ciò consente di estendere la procedura fallimentare ai soci anche in momenti successivi, garantendo così una maggiore flessibilità nella gestione del dissesto.

Ai fini della presente trattazione sono molto interessanti i commi quarto e quinto.

Il quarto comma sancisce che, qualora, successivamente alla dichiarazione di fallimento, vengano scoperti soci occulti o l'esistenza di una società di fatto, anche questi soggetti possono essere inclusi nella procedura.

Con il termine “soci occulti” si intendono quei soggetti che partecipano alla gestione e ai profitti della società senza essere formalmente riconosciuti come soci, mentre, con il termine “società di fatto” si intendono quelle entità formatesi senza atto costitutivo formale, ma risultanti da comportamenti concludenti. 2

Il quinto comma precisa che la norma si applica anche nel caso in cui, a seguito di fallimento di un imprenditore individuale, emerga che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, includendo quindi forme societarie irregolari o di fatto.

La ratio legis si fonda su cinque principi cardine del diritto fallimentare italiano.

Il primo tra questi è il principio della solidarietà patrimoniale, i soci rispondono con il proprio patrimonio illimitatamente per i debiti contratti dalla società, in virtù del contratto sociale che hanno stipulato.

Il secondo principio è quello della tutela dei creditori, infatti, con l’estensione del fallimento si mira ad ampliare la massa fallimentare, rendendo così possibile aggredire i patrimoni dei soci, anche occulti, al fine di raggiungere una maggiore soddisfazione dei creditori insinuati al passivo della procedura concorsuale.

Il terzo principio è quello dell’accertamento della realtà sostanziale e non solo formale.

L’intento dell’estensione del fallimento è quello di privilegiare una lettura sostanzialistica della situazione economico – giuridica, andando oltre il “velo” della personalità giuridica che appare così un mero strumento utilizzato per limitare la responsabilità di chi, di fatto, è invece socio illimitatamente responsabile di una società.

Il quarto principio è quello dell’equilibrio procedurale, ossia, l’estensione del fallimento dalla società fallita ai suoi soci garantisce l’unitarietà della procedura, evitando così duplicazioni o conflitti tra più procedure che traggono la loro origine dal medesimo dissesto. 3

Il quinto ed ultimo principio è quello di contrastare l’elusione cercando di evitare che soggetti che siano di fatto illimitatamente responsabili occultino il proprio coinvolgimento nella società fallita.

L'articolo 147 trova applicazione principalmente nei seguenti contesti:

  • A) Nelle società in nome collettivo (s.n.c.) nelle quali i soci, seppur potendo godere del beneficium excussionis, restano pur sempre illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, pertanto il loro fallimento è conseguente e quasi automatico rispetto a quello della società;
  • B) Società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.): il fallimento in queste tipologie di società si applica solo ai soci accomandatari, poiché essi sono illimitatamente responsabili, mentre gli accomandanti sono responsabili limitatamente alla quota di partecipazione che hanno sottoscritto;
  • C) Soci occulti: anche i soggetti che partecipano alla vita sociale con un’influenza significativa o che ne hanno di fatto il controllo, senza che tuttavia ci sia la spendita del loro nome, sono responsabili illimitatamente e perciò possono essere dichiarati falliti.

Un aspetto di rilievo riguarda, inoltre, i rapporti tra il fallimento della società e quello dei soci. In particolare, le dichiarazioni di fallimento possono avvenire simultaneamente o in momenti diversi, ma pur sempre nel rispetto del principio di collegamento tra i due fallimenti.

La disciplina dell’art. 147 della legge fallimentare, inoltre, produce i suoi effetti ed interagisce ed influenza anche la disciplina di altri articoli della medesima legge.

Ad esempio, possiamo annoverare tra questi casi la disciplina dell’art. 6 della legge fallimentare, che stabilisce i soggetti legittimati a depositare istanza di fallimento, che in virtù dell’art. 147 possono depositare l’istanza nei confronti tanto della società quanto nei confronti dei soci. 4

Va sottolineato però, che nonostante la sua importanza, l’applicazione dell’articolo 147 non è priva di criticità. Dimostrare l’esistenza di soci occulti o di società di fatto può essere un processo complesso, richiedendo prove concrete e dettagliate.

In situazioni intricate, come quelle che coinvolgono persone giuridiche, l’applicazione della norma può risultare ambigua.

Inoltre, il suo impatto sui diritti individuali, soprattutto quando si tratta di coinvolgere il patrimonio personale dei soci, solleva questioni legate alla proporzionalità e al diritto alla difesa.

È di un certo rilievo il legame che vi è tra l’art. 147 e l’art. 256 del Decreto Legislativo n. 14/2019 comunemente noto anche come Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).

L’art. 256 CCII disciplina la responsabilità penale di chi, nell'ambito di una procedura concorsuale, commette irregolarità o violazioni specifiche a danno dei creditori.

È una norma che mira a contrastare comportamenti illeciti nel contesto delle crisi aziendali, garantendo che le procedure di insolvenza si svolgano correttamente e nel rispetto delle regole.

L'articolo 256 del CCII si concentra sulle seguenti condotte penalmente rilevanti.

In primo luogo, si presta attenzione ai casi di sottrazione o distrazione di beni aziendali, in questi casi il debitore o altre persone coinvolte possono essere sanzionate se compiono azioni che riducono la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori.

In secondo luogo, ci si focalizza sui casi di false comunicazioni sociali, infatti, si vuole evitare che l’inserimento di dati falsi o la mancata comunicazione di informazioni 5 rilevanti nei bilanci o nei documenti contabili abbia ripercussioni sull'esito della procedura.

In terzo luogo si mira a contrastare le omissioni o i ritardi nell'avvio della procedura concorsuale, in particolare, la mancata tempestiva segnalazione dello stato di crisi o insolvenza.

I requisiti soggettivi da soddisfare per l’accertamento della commissione del reato sono: l’essere soggetti attivi della procedura concorsuale e soddisfare anche l’elemento psicologico.

Possono essere soggetti attivi della procedura concorsuale e, quindi, possono commettere il reato il debitore, gli amministratori di società, i liquidatori o altri soggetti con ruoli rilevanti nella gestione aziendale.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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