Corso di laurea triennale in economia e commercio
Tesi di laurea
Analisi di bilancio: un caso concreto
Relatrice: Prof.ssa Maria Silvia Avi
Laureando: Marco Favaron
Matricola: 880807
Anno Accademico: 2021 / 2022
Voglio dedicare il mio elaborato alle persone che hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo. Un ringraziamento particolare va alla mia relatrice Prof.ssa Avi Maria Silvia, sempre disponibile e pronta nell’indirizzarmi nella stesura della tesi. Ringrazio immensamente la mia famiglia per essermi stata vicina e, in particolare, ringrazio mia madre e mio padre che sono i pilastri della mia vita e mi hanno sempre consigliato e sostenuto. Infine, ringrazio i miei amici, che mi hanno confortato nei momenti difficili, in particolare, Leonardo, Tommaso, Giacomo, Andrea Filippo, Aldo, Antonio, Leonardo A. ed Eugenio.
Indice
- Introduzione
- Il bilancio
- Premessa
- Principi di redazione
- Lo Stato Patrimoniale
- Il Conto Economico
- Il Rendiconto Finanziario
- La Nota Integrativa
- La Relazione sulla Gestione
- Introduzione sull'analisi di bilancio e sulla riclassificazione degli strumenti dell'analisi
- Gli obiettivi dell'analisi di bilancio
- Le metodologie dell'analisi di bilancio
- La riclassificazione del bilancio
- La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio funzionale
- La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario
- La riclassificazione del Conto Economico a ricavi e costi della produzione
- La riclassificazione del Conto Economico a costo del venduto
- La riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto
- La riclassificazione del Conto Economico a margine di contribuzione
- L'analisi di bilancio
- Analisi per margini
- Analisi per indici
- Indici patrimoniali e finanziari
- Indici reddituali
- Il caso concreto: Fratelli Carli S.P.A. S.B.
- Mercato di riferimento, dati anagrafici e bilanci
- Riclassificazione dello Stato Patrimoniale
- Riclassificazione del Conto Economico
- Analisi per margini
- Analisi per indici patrimoniali e finanziari
- Analisi per indici reddituali
- Conclusioni e considerazioni
- Bibliografia
Il bilancio
Premessa
Il bilancio d’esercizio è l’insieme dei documenti contabili che un’impresa deve redigere periodicamente allo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Tale strumento è di fondamentale importanza perché permette di fornire una visione generale delle effettive condizioni dell’impresa, aiutando gli stakeholder interni (proprietà, dipendenti, soci e/o azionisti) nei processi decisionali e consentendo agli stakeholder esterni (quali creditori, fornitori, finanziatori e la pubblica amministrazione) di valutare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda. Pertanto, solo una accurata e approfondita conoscenza del bilancio e dei criteri e delle regole che ne disciplinano la redazione consentirà di evitare scelte imprenditoriali errate o giudizi e determinazioni incongrui da parte dei terzi.
Gli atti che costituiscono il bilancio e i principi che ne regolano la relativa predisposizione sono contenuti e disciplinati dal Codice Civile negli articoli dal 2423 al 2431 e 2435-bis, nella loro nuova formulazione derivante dal recepimento delle direttive CEE, mediante l'emanazione del D.Lgs. 9.4.1991, n. 127, del Dlgs 17.01.2003 n. 6 e del successivo D.Lgs. 18.8.2015, n. 139, in attuazione della Direttiva europea 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. In merito a tale ultima normativa, una delle novità più importanti è la previsione che introduce l'obbligo di predisposizione, nella redazione del bilancio, del rendiconto finanziario.
Il bilancio d'esercizio è quindi oggi costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, mentre i principi generali in base ai quali deve essere redatto sono chiarezza, veridicità e correttezza. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. Quindi ad esso vengono affiancati altri strumenti informativi.
È necessario precisare che non tutte le imprese sono obbligate a redigere il bilancio in forma estesa: le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Questo tipo di semplificazione è tuttavia accessibile solo nel caso in cui sussistano i prerequisiti stabiliti dall’articolo 2435-bis del Codice Civile.
Principi di redazione
Si possono individuare tre diverse categorie di principi che governano la redazione del bilancio:
- I principi fondamentali espressi nell’articolo 2423 c.c.;
- I principi generali di redazione indicati nell’articolo 2423-bis c.c.;
- I principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), dell’International Accounting Standards (IAS) o International Financial Reporting Standards (IFRS).
I principi contenuti nel Codice Civile costituiscono la base normativa, mentre i principi contabili hanno funzione interpretativa e integrativa rispetto alle norme civilistiche.
I principi fondamentali, espressi dall’articolo 2423 del Codice Civile, sono:
- Chiarezza: il bilancio non deve essere solo un’elencazione ordinata di dati, ma occorre che sia anche trasparente, vale a dire che dallo stesso sia agevolmente comprensibile la situazione economica patrimoniale della società.
- Verità: il bilancio deve rappresentare nel modo più oggettivo e imparziale i valori contabili attribuiti in modo da esprime un “quadro fedele” della situazione aziendale.
- Correttezza tecnica dei criteri utilizzati: il bilancio deve evitare di dare luogo a interpretazioni sbagliate o comunicazioni devianti.
Il bilancio deve quindi assolvere alla funzione di costituire una oggettiva informazione a favore di tutti i soggetti interni ed esterni all'impresa.
I principi generali sono elencati nell’articolo 2423-bis a tenore del quale “nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;
- La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.”
In particolare, il criterio della prudenza impone che gli utili non realizzati non debbano essere registrati, mentre tutte le perdite devono essere riscontrabili nel bilancio, anche se alla fine non vengono effettivamente subite; in buona sostanza, gli utili vanno esposti se sono certi; viceversa, le perdite sono segnalate anche se sono solo probabili. Ovviamente, tale criterio deve anzitutto tenere conto della situazione della società, per cui il bilancio dovrà essere redatto a valori di funzionamento solo in quanto sia ragionevole ritenere che la sua attività proseguirà; diversamente, dovranno essere seguiti diversi criteri e il bilancio dovrà essere redatto a valori di liquidazione.
La competenza implica che gli effetti delle operazioni e degli altri eventi debbano essere rilevati nei conti e attribuiti all'esercizio cui tali operazioni ed eventi si riferiscono, per cui anche gli utili vanno indicati solo in quanto siano stati realizzati entro la chiusura dell’esercizio.
Infine, la continuità nel tempo dell'applicazione dei metodi di valutazione costituisce uno dei presupposti per la determinazione dei risultati nonché la condizione essenziale per poter paragonare i bilanci di esercizi diversi.
Quanto ai principi contabili emanati dall’OIC, va detto che tale organismo, come standard setter in tema di redazione del bilancio, predispone i principi contabili, fornisce supporto per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e delle direttive europee in materia di contabilità e bilancio; la sua attività è stata anche ampliata alla materia della sostenibilità con la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228. Tra i Soci Fondatori dell'OIC che, nel 27 novembre 2001, hanno partecipato alla costituzione di tale organismo, troviamo: la professione contabile, l’Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri; per i preparers, l’Abi, l’Alleanza delle Cooperative Italiane, l’Andaf, l’Ania, l’Assilea, l’Assonime, la Confagricoltura, la Confcommercio e la Confindustria; per gli users, l’Aiaf, l’Assogestioni e la Centrale Bilanci; per i mercati mobiliari, la Borsa Italiana.
L’articolo 9-bis del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 definisce i ruoli e le funzioni dell’OIC stabilendo che l’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
- Emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- Fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- Partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accounting Standards Board (IASB), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.
Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile. L’obbligo dell’OIC di seguire i principi contabili nella redazione del bilancio non grava sulle società non quotate, mentre le società quotate devono seguire i principi contabili internazionali, cioè quelli emanati dallo IASB che ha la finalità di fondere le varie regole contabili dei diversi membri per rendere confrontabili le informazioni dei bilanci.
Lo stato patrimoniale d’esercizio
Lo Stato Patrimoniale è un documento che fa parte del bilancio ed ha la funzione di descrivere la composizione quantitativa e qualitativa patrimoniale dell’azienda a cui ci si riferisce, in un determinato momento. L’articolo 2423-ter del Codice Civile ne vincola la struttura, mentre il contenuto è espresso dall’articolo 2424 del Codice Civile che ne definisce anche la forma a sezioni contrapposte: l’una rappresenta l’Attivo patrimoniale, l’altra il Passivo patrimoniale.
Nella prima sezione vengono raggruppati gli investimenti, o impieghi, effettuati dall’impresa per poter svolgere la propria attività, mentre nella seconda si espongono i debiti che l’azienda ha contratto per il finanziamento degli investimenti sopracitati, e il Patrimonio Netto è la differenza tra le attività e passività di bilancio.
Le principali classi dell’Attivo e del Passivo sono le seguenti:
- Attivo:
- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
- B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
- I - Immobilizzazioni immateriali:
- 1) Costi di impianto e di ampliamento;
- 2) Costi di sviluppo;
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) Avviamento;
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) Altre.
- II - Immobilizzazioni materiali:
- 1) Terreni e fabbricati;
- 2) Impianti e macchinario;
- 3) Attrezzature industriali e commerciali;
- 4) Altri beni;
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti.
- III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
- 1) Partecipazioni in:
- a) Imprese controllate;
- b) Imprese collegate;
- c) Imprese controllanti;
- d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d-bis) Altre imprese;
- 2) Crediti:
- a) Verso imprese controllate;
- b) Verso imprese collegate;
- c) Verso controllanti;
- d) Verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;
- d-bis) Verso altri;
- 3) Altri titoli;
- 4) Strumenti finanziari derivati attivi.
- 1) Partecipazioni in:
- Totale immobilizzazioni;
- I - Immobilizzazioni immateriali:
- C) Attivo circolante:
- I - Rimanenze:
- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) Lavori in corso su ordinazione;
- 4) Prodotti finiti e merci;
- 5) Acconti.
- II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
- 1) Verso clienti;
- 2) Verso imprese controllate;
- 3) Verso imprese collegate;
- 4) Verso controllanti;
- 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 5-bis) Crediti tributari;
- 5-ter) Imposte anticipate;
- 5-quater) Verso altri.
- III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
- 1) Partecipazioni in imprese controllate;
- 2) Partecipazioni in imprese collegate;
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti;
- 3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 4) Altre partecipazioni;
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi;
- 6) Altri titoli.
- IV - Disponibilità liquide:
- 1) Depositi bancari e postali;
- 2) Assegni;
- 3) Denaro e valori in cassa.
- Totale attivo circolante.
- I - Rimanenze:
- D) Ratei e risconti.
- Passivo:
- A) Patrimonio netto:
- I - Capitale.
- II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
- III - Riserve di rivalutazione.
- IV - Riserva legale.
- V - Riserve statutarie.
- VI - Altre riserve, distintamente indicate.
- VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
- VIII - Utile (perdite) portato a nuovo.
- IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
- X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
- B) Fondi per rischi e oneri:
- 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) Per imposte, anche differite;
- 3) Strumenti finanziari derivati passivi;
- 4) Altri.
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
- D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
- 1) Obbligazioni;
- 2) Obbligazioni convertibili;
- 3) Debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) Debiti verso banche;
- 5) Debiti verso altri finanziatori;
- 6) Acconti;
- 7) Debiti verso fornitori;
- 8) Debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) Debiti verso imprese controllate;
- 10) Debiti verso imprese collegate;
- 11) Debiti verso controllanti;
- 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 12) Debiti tributari;
- 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) Altri debiti.
- E) Ratei e risconti.
- A) Patrimonio netto:
Nell’aggregato dell’Attivo A) vanno inseriti i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci (o azionisti in caso di Società per Azioni), che possono essere sorti sia durante la creazione della società, sia successivamente per un aumento del capitale sociale. L’aumento di capitale sociale di un’azienda può avvenire o a titolo gratuito (destinando al capitale sociale una quota del patrimonio preesistente, cioè le riserve) o a pagamento (quindi tramite nuovi conferimenti da parte dei soci). Nel secondo caso un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate, e quindi solo in seguito si può procedere con nuove azioni.
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