MISURE CAUTELARI
Sono disciplinate al libro 4 del cpp.
Sono degli strumenti che in via provvisoria limito durante la pendenza del
procedimento la libertà del processato.
Titolo 1:
Misure cautelari personali: comprimono la libertà personale del processato
Titolo 2:
Misure cautelari reali: compirono la libertà patrimoniale del processato
incidono su beni giuridici( sequestro preventivo, sequestro conservativo)
MISURE CAUTELARI PERSONALI
Misure coercitive: limitano la libertà intesa come libertà di movimento e come
disponibilità sica della libertà articoli 280 a 286
Misure interdittive: inibire determinate attività della persona( professione,
lavoro, attività imprenditoriale, genitorialità) articoli 287 a 290
Gli articolo 272 - 279 disciplina le regole fondamentali per l’applicazione di
questi strumenti in linea con l’articolo 13 della costituzione.
art. 13: La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si
intendono revocati e restano privi di ogni e etto.È punita ogni violenza sica
e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.La legge
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
art. 272: Le libertà della persona possono essere limitate con misure
cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo. Ribadisce il
principio di legalità
Art. 279: Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modi che
delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima
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dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari
: espressione della riserva di giurisdizione
Misure cautelari coercitive a contenuto obbligatorio
Divieto di espatrio: articolo 281 : al destinatario del povvedimento cautelare
si impone di non lasciare il territorio nazionale durante la pendenza del
processo senza una preventiva autorizzazione del giudice che procede.
Obbligo di presentazione alla pg: 282: il giudice prescrive all'imputato di
presentarsi a un determinato u cio di polizia giudiziaria e nel relativo
provvedimento indica l'u cio giorni e le ore di presentazione tenendo conto
dei suoi impegni lavorativi della distanza dal luogo in cui abita.
Ordini di protezione : aggiunti dal legislatore a tutela delle vittime vulnerabili a
partire dagli anni 2000.
Nel 2011:
Articolo 282 bis: allontanamento dalla casa familiare : il giudice può
prescrivere all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare oppure
di non farvi rientro e di non accedervi senza autorizzazione di non avvicinarsi
ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona o esa di pagare
un assegno periodico a favore delle persone conviventi.
Nel 2013: 282 ter :divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona o esa :
Il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati dalla persona o esa alla persone a questa vicino o
di mantenere una determinata distanza da questi luoghi
Divieto e obbligo di dimora : articolo 283 : il giudice prescrive all'imputato di
non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza
autorizzazione.
Invece prescrive all'imputato di non allontanarsi senza autorizzazione dal
territorio del comune di dimora abituale il giudice può progressivamente
restringere gli spazi di libertà disponendo che l'imputato dichiari all'autorità
di polizia gli orari luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile oppure che lo
stesso non si allontana dall'abitazione in alcune ore del giorno quando ciò
non comporti un pregiudizio per le normali esigenze lavorative: obbligo di
dimora aggravato( utile per tossicodipendenti e alcolisti).
Misure cautelari personali coercitive custodiali:
Arresti domiciliari: articolo 284 : imposizione all'imputato di non allontanarsi
dalla sua abitazione dimora privata o luogo pubblico di cura o di assistenza il
giudice di tener conto in maniera più unitaria delle eventuali esigenze di
tutela della persona o esa di eventuali esigenze lavorative dell’imputato.
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Quando è necessario il giudice impone limiti o divieti alla facoltà
dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui
coabitano e che lo assistono.
L’imputato che non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili
esigenze di vita oppure versa in situazione di assoluta indigenza il giudice
può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto
per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze
o per esercitare un attività lavorativa.l'imputato agli arresti domiciliari si
considera in stato di custodia cautelare.
Gli arresti domiciliari possono essere aggravati dall'impiego del braccialetto
elettronico: nel disporre la misura degli arresti domiciliari il giudice se ritiene
necessarie in relazione alla natura o il grado di esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto prescrive procedure di controllo mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici a due condizioni:
Il consenso del prevenuto diversamente il giudice deve disporre la custodia
in carcere
Materiale disponibilità presso la polizia giudiziaria
Custodia cautelare in carcere: articolo 285 il giudice ordina gli u ciali e
agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato immediatamente
condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità
giudiziaria
Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata; Per donne incinta o
madre di prole di età non superiore a sei anni o padre quando la madre sia
deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e sussistono esigenze
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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