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Concetti Chiave

  • Il diritto di manifestare il pensiero è garantito dalla Costituzione italiana, senza necessità di autorizzazioni o censure, e può avvenire attraverso vari mezzi di comunicazione.
  • La libertà di espressione è limitata dal buon costume e non deve sfociare in reati di opinione, come la diffamazione o l'apologia di reato.
  • Il sequestro della stampa è consentito solo per decisione dell'autorità giudiziaria in casi specifici, e in situazioni di urgenza può essere eseguito dalla polizia con obbligo di denuncia successiva.
  • La legge Gasparri promuove la concorrenza nel settore radiotelevisivo, limitando il controllo di un singolo operatore e garantendo il pluralismo dell'informazione.
  • È prevista la trasparenza nei finanziamenti della stampa periodica, permettendo ai lettori di conoscere gli interessi economici e politici che influenzano le testate giornalistiche.

Diritto di manifestare il pensiero

“Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e mai oltre ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”

Evoluzione storica della libertà

L’articolo 21 sancisce una liberà di pensiero e di opinione, e la libertà di renderla pubblica, che nei secoli passati, tale diritto non era riconosciuto, anzi, si correva il rischio di subire sanzioni anche molto gravi per aver espresso liberamente il proprio pensiero. Anche ai ostri tempi ci sono nazioni in cui la libertà di opinione non è permessa,dove per libertà di opinione si intende la libertà di esprimere il proprio pensiero e di divulgarlo, basta pensare all’Iran, alla Cina, Corea del Nord, a Cuba e molti altri paesi dominati da governi autoritari.

In italia la libertà di manifestare il pensiero nasce con la caduta del regime fascista. In realtà a partire dalla fine del 1700 è stata già posta l’attenzione sui diritti che tutelavano le libertà di espressione e di manifestazione del pensiero come l’art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese del 1789. In Italia l’art. 28 dello Statuto Albertino stabiliva che “la stampa sarà libera, ma una legge ne recepisce gli abusi”. Negli anni Venti con l’avvento del fascismo ci furono delle serie di provvedimenti che hanno ridotto molto la circolazione di informazioni a causa delle restrizioni sulla diffusione dei quotidiani e della radio. Il ventennio fascista è stato determinante per la nascita della libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall’art.21 della Costituzione italiana, infatti l’accordo che trovarono i padri costituenti è stato quello di garantire ai cittadini la libertà di espressione contro ogni forma di costrizione del potere politico.

L’art. 21 Cost. afferma nel suo primo comma: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. La nostra Costituzione tutela quindi la libertà di manifestazione del pensiero cioè non solo di esprimere, ma anche di diffondere il proprio pensiero. Si fa riferimento, oltre che alla parola e altro scritto, ad altri e più moderni mezzi di comunicazione, quali la radio, la televisione, la stampa, il cinema, il teatro, le reti di telecomunicazione e Internet. Ad esempio, ai nostri giorni vi è la possibilità di predisporre in Internet un sito personale: molte persone pubblicano sul proprio sito documenti e immagini che riguardano argomenti a cui sono personalmente interessati (un hobby, un’idea politica ecc.), altre persone invece mettono a disposizione il proprio spazio sul web per raccogliere idee proposte da altri. Questa moderna modalità di diffusione del pensiero si inquadra perfettamente nella tutela della libertà di informazione prevista dalla Costituzione.

Limiti della libertà di espressione

Come tutte le libertà, anche quella di espressione del proprio pensiero non è assoluta ma è soggetta al limite del buon costume e non può apparire un reato di opinione. Con il termine buon costume si fa riferimento al comune senso del pudore e ai principi etici della decenza. Questi concetti cambiano spesso, dipendendo dalla situazione specifica e dalla morale corrente.

Per quanto riguarda i reati di opinione, il nostro ordinamento disciplina diverse fattispecie, tra cui:

• La colunnia, che consiste nell’incolpare di un reato qualcuno che si sa innocente o nel simulare a suo carico le tracce di un reato;

• La diffamazione, che si sostanzi a nel offendere altrui reputazione comunicando con più persone;

• L’apologia di reato, che il comportamento volto ad approvare pubblicamente un delitto o colui che lo ha compiuto, inquadrandolo positivamente e facendolo pertanto apparire degno di essere imitato.

Se si tratta di fatti personali, anche se veri, non dovrebbero essere pubblicati. In generale costituiscono un limite al diritto di cronaca anche l’onorabilità e la dignità della persona. Tutto ciò divenuto sempre più vero dopo la legge della privacy del 1996. Chi è coinvolto in procedimenti giudiziari nn potrebbe essere fotografato in un momento in cui è sottoposto alla carcerazione. Allo stesso modo il nome e le immagini di minori devono essere oscurati salvo l’autorizzazione esplicita del genitore o del tutore del minore.

Libertà di stampa e pluralismo

Nei commi 2, 3,4, 5, 6 l’art.21 Cost. afferma: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguitoda ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre maniferazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni.”

L’art.21 Cost., si occupa in buona parte della libertà di stampa in quanto era ed è il principale e il più influente mezzo di informazione della pubblica opinione. Afferma soprattutto che la stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure, ossia a controlli preventivi volti a consentire o meo la pubblicazione. Inoltre, è vietato il sequestro di opere di stampa, se non con atto motivato dall’autorità giudiziaria. Nei casi di assoluta urgenza, tali per cui non si può aspettare l’autorizzazione del giudice, la polizia giudiziaria può disporre il sequestro in via temporanea, con l’obbligo di denunciarlo al giudice entro ventiquattro ore; il giudice, a sua volta, se riterrà legittimo l’intervento della polizia, dovrà convalidarlo entro le successive ventiquattro ore.

Attraverso la stampa non vengono solo pubblicate notizie di cronaca, ma vengono anche diffuse idee e opinioni. Se non fosse garantito il pluralismo ideologico nell’editoria (ovvero garantire una pluralità di punti di vista e opinioni), rischieremmo una forza di dittatura mentale operato sul nostro pensiero della diffusione di una sola ideologia. Questa riflessione consente di comprendere lo spirito della l. 5 agosto 1981, n. 416 (legge sull’editoria), secondo la quale nessuno può essere proprietario di giornali quotidiani la cui diffusione, complessivamente, supera il 20% del totale nazionale. Tuttavia, l'articolo detta norme specifiche solo sulla stampa e mira, in sostanza, ad eliminare i controlli di tipo poliziesco (autorizzazioni, censure…) introdotti dal fascismo. Ciò spiega anche la particolare attenzione rivolta alla problematica relativa ai casi di sequestro.

Di speciale interesse è il penultimo comma, il cui dettato è in funzione della trasparenza dei mezzi di finanziamento della stampa periodica; si tratta di una norma tesa a salvaguardare il diritto del cittadino-lettore di conoscere quali interessi (economici, politici o di qualsiasi altra natura) sostengono il giornale che egli acquista, posto che gli assetti proprietari delle testate giornalistiche influiscono, com'è ovvio, sugli orientamenti che le stesse assumono.

Sistema radiotelevisivo e concorrenza

La tutela della libertà di espressione e del diritto di informazione assume un carattere particolare nel settore radiotelevisivo, che rappresenta oggi il sistema di comunicazione di massa più potente ed efficace.

Il sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e oggi disciplinata da una legge del 2004, nota come “legge Gasparri”. Essa ha introdotto la televisione digitale terrestre, una modalità di trasmissione che permette di moltiplicare, a parità di frequenza radio disponibili, il numero di programmi televisivi trasmessi, allo scopo di superare la situazione di duo polio tra Rai e Mediaset. Uno dei maggiori problemi attualmente esistenti nel sistema radiotelevisivo italiano, più volte rimarcato nella sentenza della Corte costituzionale, consiste infatti nella sostanziale limitazione alla concorrenza che deriva dal fatto che due sole emittenti radio televisive occupano la maggior parte delle frequenze disponibili per la trasmissione analogica sul territorio nazionale, ostacolando l’ingresso nel mercato televisivo di altri soggetti.

Per favorire e tutelare la libera concorrenza nel settore radiotelevisivo e la legge vieta che si tengono comportamenti destinati a costituire una posizione dominante, dannosa per la libera concorrenza. A tal fine la legge Gasparri ha introdotto il nuovo concetto di sistema integrato delle comunicazioni (SIC), il settore economico che comprende tutte le attività con cui si realizza la comunicazione di massa: stampa quotidiana e periodica, editoria cartacea ed elettronica, Internet, radio e televisione, cinema, pubblicità, sponsorizzazioni. Nell’ambito del SIC nessun operatore può conseguire ricavi superiori al 20% delle risorse complessive, ne può controllare più del 20% dei programmi televisivi o radiofonici irradiati attraverso frequenze terrestri con la tecnologia digitale. Per controllare la corretta applicazione delle norme a tutela della concorrenza e operante l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cui è affidato il compito di accertare la formazione di posizioni dominanti tali da pregiudicare il pluralismo dell’informazione e di disporre le seguenti sanzioni.

Limiti costituzionali e tutela

Riguardo all’ultimo comma dell’articolo 21, pur non esistendo dubbi riguardo al fatto che la libertà di manifestazione del pensiero faccia parte di quelle libertà fondamentali che la Costituzione italiana protegge, è corretto che questa libertà abbia dei limiti. L’unico limite espressamente previsto dalla Costituzione è il limite del buon costume, mentre, gli strumenti di tutela previsti dalla legge sono molteplici come ad esempio la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo o l’articolo 19, (“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”) solo per citarne alcuni.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è il diritto fondamentale sancito dall'articolo 21 della Costituzione italiana?
  2. L'articolo 21 afferma che "tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", garantendo così la libertà di espressione.

  3. Quali sono i limiti alla libertà di espressione secondo la legge italiana?
  4. La libertà di espressione non è assoluta e deve rispettare il buon costume, evitando di diventare un reato di opinione, come la diffamazione o l'apologia di reato.

  5. Come viene tutelata la libertà di stampa in Italia?
  6. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, e il sequestro può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, come stabilito dall'articolo 21 della Costituzione.

  7. Qual è l'importanza del pluralismo nell'informazione secondo la legge italiana?
  8. Il pluralismo è essenziale per evitare una dittatura mentale, garantendo che non ci sia una sola ideologia dominante, come evidenziato dalla legge sull'editoria che limita la proprietà dei giornali.

  9. Quali misure sono state introdotte per garantire la concorrenza nel settore radiotelevisivo?
  10. La legge Gasparri ha introdotto il concetto di sistema integrato delle comunicazioni, limitando la quota di mercato che un operatore può detenere per garantire la libera concorrenza e il pluralismo dell'informazione.

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