CAPITOLO 1 E 2
DIRITTO: insieme di regole che disciplinano i rapporti tra soggetti di una collettività in un determinato
periodo storico. Le regole hanno come obiettivo la conservazione del gruppo, la risoluzione dei conflitti,
distribuire risorse e allocare poteri, punizione di comportamenti devianti. Tutela sia gli interessi pubblici
che quelli privati. In inglese law diritto oggettivo (norme ordinamento) right diritto soggettivo.
FUNZIONE REPRESSIVA: dei compramenti pericolosi (codice penale ammimistrativo e tribuutario)
FUNZIONE ALLOCATIVA beni e servizi (codice civile commerciale e tributario)
ISTITUTIVA DEI POTERI (codice amministrativo costituzionale tributario e processuale)
GIUSNATURALISMO: diritti e libertà bagaglio naturale POSITIVISMO GIURIDICO: prodotto artificiale
tempo luogo
NORME GIURIDICHE: organizzano e disciplinano la società, atti di volontà generale che prevalgono su
quelle dei singoli, per far si che vengano rispettate l’ordinamento giuridico prevede delle sanzioni e
sono rese obbligatorie dallo Stato. Sono ETERONOME (espressione di volontà di un soggetto diverso dai
destinatari) e BILATERALI cioe disciplinano una prestazione e una pretesa a favor di un soggetto e a
carico di un altro. NORMA MORALE AUTONOMA E UNILATERALE (spontanea osservanza/determina un
dovere ma non un diritto)
DIRITTO PRIVATO: DIRITTO CIVILE (rapporti fra individui) DIRITTO COMMERCIALE e DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO PUBBLICO:
-DIRITTO COSTITUZIONALE: principi fondamentali e come è organizzazione dello Stato
-DIRITTO AMMINISTRATIVO: cioè si occupa delle attività e dell’organizza delle P.A.
-DIRITTO PENALE: disciplina e regola la podestà punitiva dello Stato
-DIRITTO PROCESSUALE: riguarda le attività dei giudici e lìapplicazione del diritto.
GRUPPI SOCIALI: nascono per soddisfare esigenze e interessi comuni possono avere natura NECESSARIA
(Stato famiglia) VOLONTARIA (associazioni). E’ necessaria la cooperazione e il rispetto deler regole in
caso controria devono essere applicate delle sanzioni giuridiche o sociali) poiché se non osservate
perdono la loro forza obbligatoria. Si dividono in Regole istituzionali (i valori intorno ai quali si è
sviluppato il gruppo sociale) e ORGANIZZATIVE (tutela e conseguimento dei valori, per dare stabilità al
gruppo) NON SONO UN GRUPPO SOCIALE i soggetti che si riuniscono senza un organizzazione. Il punto
di rottura di un gruppo sociale avviene quando le regole non sono rispettate e le sanzioni respinte (es.
guerre civili, guerre fra Stati…) Lo Stato si distingue da ogni altra forma di aggregazione per la
sovranità.
CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA: GENERALITA’ applicabilità ad una pluralità di soggetti NORME
SPECIALI ipotesi determinate, il rapporto con le norme generali è di specie a genere. ASTRATTEZZA
ripetibilità dell’applicazione nel tempo. LE NORME ECCEZIONALI non sono fatte per durare nel tempo. E
sono limitate alla durata di eventi particolari.
LE NORME GIURIDICHE disciplinano un fatto giuridico e ne stabiliscono le conseguenze. La fattispecie
astratta è l’ipotesi nella previsione della norma, quella CONCRETA l’accadimento verificatosi e conforme
a quello astrattamente previsto dalla norma. La disposizione è il testo della regola mentre la norma è
l’interpretazione della disposizione,
Il FATTO GIURIDICO è qualsiasi avvenimento — naturale o umano — a cui la legge collega una
conseguenza giuridica (come la nascita, la modifica o la fine di un diritto o di un dovere) senza che la
volonta’ dell’uomo sia determinante. L’ATTO GIURIDICO è un comportamento umano consapevole e
effetti giuridici
volontario, in cui la volontà è diretta a compiere l'atto, mentre gli sono stabiliti
dall'ordinamento (a prescindere che il soggetto li volesse o meno).
SOGGETTO DEL DIRITTO: destinatario delle norme giuridiche. PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE
che possono essere PUBBLICHE (art.11 cc) o PRIVATE (art1 DPR 10feb2000 n361) entrambe devono
essere iscritte al registro delle persone giuridiche. L’art 1 del codice civile prevede che la capacità
giuridica si acquisti alla nascita e sia propria anche del concepito purchè nasca. LA CAPACITA’ DI AGIRE
si acquista a 18 anni salvo la LIMITAZIONE PER INCAPACITA’ LEGALE (minori,infermi, inabili con
sentenza) che sono rappresenzati dai genitori, legali o amm di sostegno. l’incapacita naturale ove
accertata invalida gli atti compiuti.ù
Le posizioni giuridiche soggettive, la condizione in cui si trova un soggetto di fronte all’ordinamento:
di vantaggio o attive -diritto soggettivo: potere di agire per il soddisfacimento del proprio
interesse, tutelato dall’ordinamento in modo pieno e diretto
-interesse legittimo: interesse del privato ad ottenere un determinato risultato favorevole in occasione
dell’esercizio del potere pubblico (es. ottenere una autorizzazione amministrativa)
-potere giuridico è una situazione soggettiva che designa la possibilità riconosciuta ad un soggetto di
conseguire determinati risultati o di produrre determinate modificazioni nell'ordinamento giuridico
Passive o di svantaggio: -dovere: complesso di compiti che si hanno nei confronti della collettività
-obbligo: comportamento cui un soggetto è tenuto ai fini del soddisfacimento di un diritto soggettivo
altrui -onere: situazione giuridica in base alla quale un soggetto può scegliere
se tenere un certo comportamento x ottenere risultato -soggezione: posizione giuridica correlata ad
un potere altrui
es CONCORSO PUBBLICO: POTERE GIURIDICO (tutti accedono agli uffici come pari) DIRITTO
SOGGETTIVO (partecipazione) ONERE (possibilità di iscriversi) INTERESSE LEGITTIMO (svolgimento
conforme alla disciplina) INTERESSE SEMPLICE (desiderio che ci sia un concorso)