Il Sistema delle Autonomie Territoriali autonomia statutaria
1. Autonomia statutaria
● L
’art. 114 co. 2 Cost. riconosce l’autonomia statutaria a Regioni, Comuni, Province e Città
metropolitane.
● P
er le Regioni era già prevista dall’art. 123 Cost., mentre per gli enti locali derivava da norme
ordinarie (art. 6 TUEL).
● G
li enti locali possono approvare uno Statuto che disciplina l’organizzazione e il
funzionamento, madevono rispettare
:
○ La Costituzione
○ I principi generali sull’organizzazione pubblica
○ L
a legge statale, che ha competenza esclusiva su: elezioni, organi di governo,
funzioni fondamentali (ex art. 117 Cost.)
● L
a legge n. 131/2003 (art. 4) chiarisce che gli enti locali hanno potestà normativa, composta
da: ○ Potestà statutaria e potestà regolamentare
2. Autonomia amministrativa
● L’art. 117 Cost. stabilisce:
○ S
tato: competenza esclusiva su materie strategiche (esteri, difesa, ambiente,
moneta, ecc.)
○ Regioni: competenza concorrente o residuale su altre materie
● L
e Regioni esercitano potestà legislativa residuale su materie non attribuite espressamente
allo Stato.
● Le leggi “Bassanini” (l. 59/1997 e d.lgs. 112/1998) hanno conferito:
○ Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi agli interessi delle comunità locali
○ Le funzioni localizzabili sul territorio, anche se prima statali
● Limiti: sono escluse le materie di competenza esclusiva statale.
● Le Regioni possono concludere:
○ Accordi con Stati esteri
○ Intese con enti di altri Stati (nel rispetto della legge statale, ex art. 117 co. 9)
️
3. Funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
● L’art. 118 Cost. adotta una nuova impostazione rispetto al passato:
○ S
uperato il principio del parallelismo (funzioni amministrative = stesse materie
legislative)
○ Oggi: le funzioni amministrative spettanodi regolaai Comuni
, salvo che:
■ Richiedano esercizio unitario (allora spettano a Province, Regioni o Stato)
■ Riguardino interessi sovracomunali
● Principi fondamentali inseriti nella Costituzione:
○ Sussidiarietà verticale
: l’ente più vicino al cittadinosvolge la funzione
○ Sussidiarietà orizzontale
: valorizzazione del ruolodi cittadini, famiglie, associazioni
○ Adeguatezza
: l’ente deve essere organizzativamenteidoneo
○ D
ifferenziazione
: assegnazione delle funzioni in basea caratteristiche degli enti (es.
dimensioni, struttura)
● L
e leggi Bassanini (in particolare l’art. 4 l. 59/1997) anticipano la riforma costituzionale del
2001:
○ L
e Regioni devono conferire agli enti locali tutte le funzioni che non richiedono
gestione unitaria
○ Obiettivo: avvicinare l’amministrazione ai cittadini e valorizzare le autonomie locali
Il Sistema delle Autonomie Territoriali autonomia finanziaria
1. L'autonomia finanziaria degli enti territoriali
L’art. 119 Cost. sancisce l’autonomia finanziariadi entrata e di spesaper:
● Regioni
● Comuni
● Province
● Città metropolitane
Cosa comporta:
● G
li enti possonostabilire tributi ed entrate proprie(non più solo trasferimenti dallo Stato
come nella finanza derivata).
● Il tutto nelrispetto dell’equilibrio dei bilanci(art. 119, comma 1).
Vincoli sovraordinati:
● Art. 81 Cost.: lo Stato deve garantire l’equilibrio del proprio bilancio.
● A
rt. 97 Cost.: le pubbliche amministrazioni devono rispettare l’equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito.
2. Il fondo perequativo e il divieto di introdurre dazi
Fondo perequativo (art. 119, comma 3):
● Serve adassicurare equità tra territori
.
● È istituito con legge statale e alimentato in base alla minore capacità fiscale per abitante.
Interventi speciali (art. 119, comma 5):
● L
o Stato può assegnarerisorse aggiuntivead areesvantaggiate per rimuovere squilibri
economici/sociali.
Vincoli all’indebitamento (art. 119, comma 6):
● Gli enti possonoindebitarsi solo per finanziare investimenti
, mai spesa corrente.
● Lo Statonon garantiscei prestiti degli enti locali.
Divieto di dazi (art. 120, comma 1):
● Le Regioninon possono introdurre dazitra di loroo limitare:
○ Circolazione di persone o merci
○ Esercizio del diritto al lavoro
⚖️
3. Il potere sostitutivo del Governo e la fine dei controlli statali
P
otere sostitutivo (art. 120, comma 2):
Il Governo può intervenire in luogo di Regioni/enti locali se:
● Vi èviolazione di norme internazionali/comunitarie
● Si presenta unpericolo grave per sicurezza/incolumitàpubblica
● È
necessario per garantireunità giuridica, economicao livelli essenziali delle prestazioni
(LEP)
Limiti al potere sostitutivo:
● Deve essere disciplinato dalla legge
● Deve rispettarei principi di sussidiarietà e lealecollaborazione
Abolizione dei controlli statali (riforma del Titolo V, 2001):
● Soppressiil Commissario del Governo (art. 124 Cost.)e il controllo preventivo sugli atti.
● L
e funzioni residuali sono trasferite alPrefetto
,a capo del nuovoUfficio Territoriale di
Governo(D.Lgs. 300/1999).
Controllo delle leggi regionali (art. 127 Cost.):
● I
l Governo può impugnare le leggi regionalisolo pereccesso di competenza
, non per
merito.
● Il controllo èsuccessivo e non più preventivo
.
● Le Regioni possonoimpugnare direttamenteleggi stataliche invadano le loro competenze.
4. La “Riforma Boschi” (DDL 2016)
Obiettivo:superare il bicameralismo perfetto e centralizzarealcune competenze.
Modifiche proposte (art. 30 del DDL):
● Abolizione della legislazione concorrente
.
● Lo Stato mantiene competenza esclusiva su:
○ Mercati finanziari e assicurativi
○ Energia, trasporti, porti e aeroporti di rilievo nazionale
○ Sicurezza alimentare e politiche attive per il lavoro
○ Coordinamento finanza pubblica e sistema tributario
Le Regioni mantengono competenza su:
● P
ianificazione territoriale
Mobilità interna
● Programmazione sanitaria e sociale
● Promozione sviluppo locale
● Servizi scolastici e diritto allo studio
Comuni, Province e Città Metropolitane
1. Il Comune dopo la riforma del Titolo V
L
'articolo 114 della Costituzione riconosce il Comune come ente autonomo con propri statuti, poteri e
funzioni. La riforma del Titolo V ha esaltato il ruolo del Comune, assegnandogli tutte le funzioni
amministrative salvo quelle espressamente attribuite a livello superiore. Il Comune, quindi, è diventato
ente a fini generali
, punto di riferimento per l’attuazionedei principi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione.
✈️
2. Le funzioni del Sindaco
I
l Sindaco è l’organo monocratico di vertice del Comune. Le sue funzioni sono previste neld.lgs.
267/2000 (TUEL)
.
Ha una duplice veste:
● Rappresenta l’ente nel suo complesso.
● E
sercita anche funzioni statali comeufficiale delGoverno
, ad esempio in materia di ordine
pubblico, anagrafe e stato civile.
3. La Giunta Comunale
L
a Giunta è un organo collegiale che collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi politici. È
nominata e revocata dal Sindaco
, che ne fa parte ela presiede. I componenti sono chiamati
assessori
. Non è eletta dal popolo ma scelta in basea criteri fiduciari.
4. Il Consiglio Comunale
È l’
organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo
.Èeletto direttamente dai cittadini
, al
pari del Sindaco.
Il Consiglio:
● approva regolamenti, piani urbanistici, bilanci;
● esprime indirizzi fondamentali per l’attività dell’ente.
5. Il Sindaco come ufficiale del Governo
I
n questa veste, il Sindaco rappresentalo Stato nelterritorio comunale
.
Le sue funzioni:
● ordine e sicurezza pubblica;
● vigilanza su uffici statali decentrati;
● adozione di ordinanze urgenti per tutela della pubblica incolumità.
6. Autonomia finanziaria del Comune
Prevista dall’
articolo 119 della Costituzione
, consiste:
● nella possibilità di disporre liberamente delle risorse;
● nel diritto di stabilire tributi propri;
● nell’obbligo di rispetto del principio di pareggio di bilancio.
7. Le Unioni di Comuni
S
ono forme associative tra enti locali cheesercitanoinsieme funzioni e servizi
.
Possono essere costituite:
● su base volontaria;
● tramite obblighi normativi per piccoli Comuni.
Scopo: razionalizzare spesa, migliorare qualità dei servizi e garantire efficienza gestionale.
8. Le Province
D
opo la riforma del Titolo V, sono enti autonomi previsti dall’
art. 114 Cost.
Funzioni:
● pianificazione territoriale di area vasta;
● tutela dell’ambiente;
● coordinamento dei Comuni.
Recenti riforme hanno ridotto il loro peso politico, prevedendo elezione indiretta degli organi.
9. Le Città Metropolitane
I
stituite pergovernare le grandi aree urbane
, sonosubentrate alle Province nei territori più
densamente popolati.
Hanno funzioni strategiche:
● pianificazione territoriale;
● sviluppo economico;
● infrastrutture e mobilità.
10. Normativa sulle Città Metropolitane
L
a loro disciplina è contenuta nellalegge n. 56/2014(cd. "Legge Delrio")
, che ha riorganizzato
anche Province e Comuni.
Le Città Metropolitane sono dotate di organi propri (sindaco metropolitano, consiglio e conferenza
metropolitana) e godono di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria.
Gli Istituti di Democrazia Diretta
️
1. Gli istituti di democrazia diretta
L
a nostra Costituzione, pur basata sulla democrazia rappresentativa, prevede anche forme di
esercizio diretto della sovranità popolare.
I tre principaliistituti di democrazia direttasono:
● La petizione(art. 50 Cost.)
● Il referendum
● L’iniziativa legislativa popolare(art. 71 Cost.)
Q uesti strumenti permettono ai cittadini di intervenire direttamente nel processo decisionale pubblico,
pur con efficacia variabile.
✉️
2. La petizione
È disciplinatadall’art. 50 della Costituzione
.
Ogni cittadino può rivolgersi alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o segnalare necessità
comuni.
Tuttavia, non vincola le Camere, che possono decidere se e come prenderla in considerazione
(archiviazione, abbinamento a proposte esistenti o trasmissione al Governo).
3. L’iniziativa legislativa popolare
P
revistadall’art. 71, comma 2 della Costituzione
,permette adalmeno 50.000 elettoridi
presentare una proposta di legge redatta in articoli.
È uno strumento più forte della petizione: seppur non vincolante, obbliga alla discussione
parlamentare e non decade con la fine della legislatura.
️
4. Il referendum
Comprendediverse tipologie
, tra cui:
● Costituzionale(art. 138)
● Abrogativo(art. 75)
● Regionale(art. 123)
● Consultivo territoriale(art. 132 e 133)
5. Il referendum abrogativo
D
isciplinatodall’art. 75 della Costituzionee dallalegge 352/1970
.
Permette di abrogare leggi o atti con forza di legge tramite votazione popolare.
Richiedealmeno 500.000 firmeo l’iniziativa di5Consigli regionali
.
Halimiti di ammissibilità(esclusi tributi, bilancio,amnistia, ratifica trattati) ed èvalido solo se
partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto(quorum di partecipazione) e prevalgono i
"sì".
6. Il referendum costituzionale
S
i applica alle leggi di revisione costituzionale quando non approvate a maggioranza qualificata (2/3).
Può essere richiesto da:
● 500.000 elettori
● 5 Consigli regionali
● 1/5 dei membri di una Camera
V
arichiesto entro 3 mesidalla pubblicazione dellalegge.
Non prevede quorum di partecipazione
: vale qualsiasisia il numero dei votanti.
️
7. Il referendum regionale
È previstodall’art. 123 della Costituzionee disciplinatodagliStatuti regionali
.
Serve per abrogare leggi o provvedimenti regionali.
Ricalca la struttura dei referendum statali, con la possibilità di sottoporre a referendum loStatuto
stesso
, se richiesto da 1/50 degli elettori o da 1/5dei consiglieri regionali.
️
8. Referendum su modifiche territoriali
D
isciplinati dagli articoli132 e 133 della Costituzionee dalla legge 352/1970.
Sonoconsultivie riguardano:
● La fusione o creazione di nuove Regioni
● Il distacco di Province o Comuni da una Regione
● L’istituzione di nuovi Comuni o modifiche alle circoscrizioni
9. Il quorum di partecipazione
E
sistesolo per il referendum abrogativo
, che è validosolo se vota lamaggioranza degli aventi
diritto
.
Ilreferendum costituzionale
, invece,non ha quorum
:è valido anche se vota una minoranza.
La Costituzione Economica
1. Articoli della Costituzione economica
G li articoli dedicati airapporti economicinellaCostituzione italiana vanno dal35 al 47
.
Questi articoli trattano:
● la tutela del lavoro in ogni sua forma,
● la libertà sindacale e il diritto di sciopero,
● la promozione del risparmio,
● il ruolo della proprietà privata e pubblica,
● la funzione sociale dell’attività economica.
C
ostituiscono l’ossatura della “Costituzione economica”, ispirata ai valori della giustizia sociale e del
bilanciamento tra pubblico e privato.
⚖️
2. Libertà di iniziativa economica (Art. 41)
L
’articolo 41 della Costituzione sancisce lalibertàdi iniziativa economica privata
, a patto che
questanon contrasti con l’utilità sociale
, la sicurezza,la libertà e la dignità umana.
L
o Stato riconosce e tutela l’attività imprenditoriale, ma impone deilimiti precisiper evitare abusi e
pericoli per la collettività.
️
3. Il ruolo dello Stato: regolatore, non imprenditore
Dal terzo comma dell’art. 41 emerge una visione diStato regolatore
, che:
● orienta l’economia,
● esercita controlli,
● attua la programmazione economica.
L
o Stato non agisce direttamente come soggetto imprenditoriale, magarantisce un ordine
economico conforme alla Costituzione
.
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