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​Il Sistema delle Autonomie Territoriali​ ​autonomia statutaria​

​ 1. Autonomia statutaria​

​●​ L

​ ’art. 114 co. 2 Cost. riconosce l’autonomia statutaria a Regioni, Comuni, Province e Città​

​metropolitane.​

​●​ P

​ er le Regioni era già prevista dall’art. 123 Cost., mentre per gli enti locali derivava da norme​

​ordinarie (art. 6 TUEL).​

​●​ G

​ li enti locali possono approvare uno Statuto che disciplina l’organizzazione e il​

​funzionamento, ma​​devono rispettare​

​:​

​○​ ​La Costituzione​

​○​ ​I principi generali sull’organizzazione pubblica​

​○​ L

​ a legge statale, che ha competenza esclusiva su: elezioni, organi di governo,​

​funzioni fondamentali (ex art. 117 Cost.)​

​●​ L

​ a legge n. 131/2003 (art. 4) chiarisce che gli enti locali hanno potestà normativa, composta​

​da:​ ​○​ ​Potestà statutaria e potestà regolamentare​

​ 2. Autonomia amministrativa​

​●​ ​L’art. 117 Cost. stabilisce:​

​○​ S

​ tato: competenza esclusiva su materie strategiche (esteri, difesa, ambiente,​

​moneta, ecc.)​

​○​ ​Regioni: competenza concorrente o residuale su altre materie​

​●​ L

​ e Regioni esercitano potestà legislativa residuale su materie non attribuite espressamente​

​allo Stato.​

​●​ ​Le leggi “Bassanini” (l. 59/1997 e d.lgs. 112/1998) hanno conferito:​

​○​ ​Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi agli interessi delle comunità locali​

​○​ ​Le funzioni localizzabili sul territorio, anche se prima statali​

​●​ ​Limiti: sono escluse le materie di competenza esclusiva statale.​

​●​ ​Le Regioni possono concludere:​

​○​ ​Accordi con Stati esteri​

​○​ ​Intese con enti di altri Stati (nel rispetto della legge statale, ex art. 117 co. 9)​

​ 3. Funzioni amministrative e principio di sussidiarietà​

​●​ ​L’art. 118 Cost. adotta una nuova impostazione rispetto al passato:​

​○​ S

​ uperato il principio del parallelismo (funzioni amministrative = stesse materie​

​legislative)​

​○​ ​Oggi: le funzioni amministrative spettano​​di regola​​ai Comuni​

​, salvo che:​

​■​ ​Richiedano esercizio unitario (allora spettano a Province, Regioni o Stato)​

​■​ ​Riguardino interessi sovracomunali​

​●​ ​Principi fondamentali inseriti nella Costituzione:​

​○​ ​Sussidiarietà verticale​

​: l’ente più vicino al cittadino​​svolge la funzione​

​○​ ​Sussidiarietà orizzontale​

​: valorizzazione del ruolo​​di cittadini, famiglie, associazioni​

​○​ ​Adeguatezza​

​: l’ente deve essere organizzativamente​​idoneo​

​○​ D

​ ifferenziazione​

​: assegnazione delle funzioni in base​​a caratteristiche degli enti (es.​

​dimensioni, struttura)​

​●​ L

​ e leggi Bassanini (in particolare l’art. 4 l. 59/1997) anticipano la riforma costituzionale del​

​2001:​

​○​ L

​ e Regioni devono conferire agli enti locali tutte le funzioni che non richiedono​

​gestione unitaria​

​○​ ​Obiettivo: avvicinare l’amministrazione ai cittadini e valorizzare le autonomie locali​

​Il Sistema delle Autonomie Territoriali​ ​autonomia finanziaria​

​ 1. L'autonomia finanziaria degli enti territoriali​

​L’art. 119 Cost. sancisce l’autonomia finanziaria​​di entrata e di spesa​​per:​

​●​ ​Regioni​

​●​ ​Comuni​

​●​ ​Province​

​●​ ​Città metropolitane​

​Cosa comporta:​

​●​ G

​ li enti possono​​stabilire tributi ed entrate proprie​​(non più solo trasferimenti dallo Stato​

​come nella finanza derivata).​

​●​ ​Il tutto nel​​rispetto dell’equilibrio dei bilanci​​(art. 119, comma 1).​

​Vincoli sovraordinati:​

​●​ ​Art. 81 Cost.: lo Stato deve garantire l’equilibrio del proprio bilancio.​

​●​ A

​ rt. 97 Cost.: le pubbliche amministrazioni devono rispettare l’equilibrio dei bilanci e la​

​sostenibilità del debito.​

​ 2. Il fondo perequativo e il divieto di introdurre dazi​

​Fondo perequativo (art. 119, comma 3):​

​●​ ​Serve ad​​assicurare equità tra territori​

​.​

​●​ ​È istituito con legge statale e alimentato in base alla minore capacità fiscale per abitante.​

​Interventi speciali (art. 119, comma 5):​

​●​ L

​ o Stato può assegnare​​risorse aggiuntive​​ad aree​​svantaggiate per rimuovere squilibri​

​economici/sociali.​

​Vincoli all’indebitamento (art. 119, comma 6):​

​●​ ​Gli enti possono​​indebitarsi solo per finanziare investimenti​

​, mai spesa corrente.​

​●​ ​Lo Stato​​non garantisce​​i prestiti degli enti locali.​

​Divieto di dazi (art. 120, comma 1):​

​●​ ​Le Regioni​​non possono introdurre dazi​​tra di loro​​o limitare:​

​○​ ​Circolazione di persone o merci​

​○​ ​Esercizio del diritto al lavoro​

⚖️

​ 3. Il potere sostitutivo del Governo e la fine dei controlli statali​

P

otere sostitutivo (art. 120, comma 2):​

​Il Governo può intervenire in luogo di Regioni/enti locali se:​

​●​ ​Vi è​​violazione di norme internazionali/comunitarie​

​●​ ​Si presenta un​​pericolo grave per sicurezza/incolumità​​pubblica​

​●​ È

​ necessario per garantire​​unità giuridica, economica​​o livelli essenziali delle prestazioni​

​(LEP)​

​Limiti al potere sostitutivo:​

​●​ ​Deve essere disciplinato dalla legge​

​●​ ​Deve rispettare​​i principi di sussidiarietà e leale​​collaborazione​

​Abolizione dei controlli statali (riforma del Titolo V, 2001):​

​●​ ​Soppressi​​il Commissario del Governo (art. 124 Cost.)​​e il controllo preventivo sugli atti.​

​●​ L

​ e funzioni residuali sono trasferite al​​Prefetto​

​,​​a capo del nuovo​​Ufficio Territoriale di​

​Governo​​(D.Lgs. 300/1999).​

​Controllo delle leggi regionali (art. 127 Cost.):​

​●​ I

l Governo può impugnare le leggi regionali​​solo per​​eccesso di competenza​

​, non per​

​merito.​

​●​ ​Il controllo è​​successivo e non più preventivo​

​.​

​●​ ​Le Regioni possono​​impugnare direttamente​​leggi statali​​che invadano le loro competenze.​

​ 4. La “Riforma Boschi” (DDL 2016)​

​Obiettivo:​​superare il bicameralismo perfetto e centralizzare​​alcune competenze.​

​Modifiche proposte (art. 30 del DDL):​

​●​ ​Abolizione della legislazione concorrente​

​.​

​●​ ​Lo Stato mantiene competenza esclusiva su:​

​○​ ​Mercati finanziari e assicurativi​

​○​ ​Energia, trasporti, porti e aeroporti di rilievo nazionale​

​○​ ​Sicurezza alimentare e politiche attive per il lavoro​

​○​ ​Coordinamento finanza pubblica e sistema tributario​

​Le Regioni mantengono competenza su:​

​●​ P

​ ianificazione territoriale​

​Mobilità interna​

​●​ ​Programmazione sanitaria e sociale​

​●​ ​Promozione sviluppo locale​

​●​ ​Servizi scolastici e diritto allo studio​

​Comuni, Province e Città Metropolitane​

​ 1. Il Comune dopo la riforma del Titolo V​

L

'articolo 114 della Costituzione riconosce il Comune come ente autonomo con propri statuti, poteri e​

​funzioni. La riforma del Titolo V ha esaltato il ruolo del Comune, assegnandogli tutte le funzioni​

​amministrative salvo quelle espressamente attribuite a livello superiore. Il Comune, quindi, è diventato​

​ente a fini generali​

​, punto di riferimento per l’attuazione​​dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e​

​differenziazione.​

‍✈️

​ 2. Le funzioni del Sindaco​

I

l Sindaco è l’organo monocratico di vertice del Comune. Le sue funzioni sono previste nel​​d.lgs.​

​267/2000 (TUEL)​

​.​

​Ha una duplice veste:​

​●​ ​Rappresenta l’ente nel suo complesso.​

​●​ E

​ sercita anche funzioni statali come​​ufficiale del​​Governo​

​, ad esempio in materia di ordine​

​pubblico, anagrafe e stato civile.​

‍‍

​ 3. La Giunta Comunale​

L

a Giunta è un organo collegiale che collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi politici. È​

​nominata e revocata dal Sindaco​

​, che ne fa parte e​​la presiede. I componenti sono chiamati​

​assessori​

​. Non è eletta dal popolo ma scelta in base​​a criteri fiduciari.​

​ 4. Il Consiglio Comunale​

È l’​

​organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo​

​.​​È​​eletto direttamente dai cittadini​

​, al​

​pari del Sindaco.​

​Il Consiglio:​

​●​ ​approva regolamenti, piani urbanistici, bilanci;​

​●​ ​esprime indirizzi fondamentali per l’attività dell’ente.​

​ 5. Il Sindaco come ufficiale del Governo​

I

n questa veste, il Sindaco rappresenta​​lo Stato nel​​territorio comunale​

​.​

​Le sue funzioni:​

​●​ ​ordine e sicurezza pubblica;​

​●​ ​vigilanza su uffici statali decentrati;​

​●​ ​adozione di ordinanze urgenti per tutela della pubblica incolumità.​

​ 6. Autonomia finanziaria del Comune​

​Prevista dall’​

​articolo 119 della Costituzione​

​, consiste:​

​●​ ​nella possibilità di disporre liberamente delle risorse;​

​●​ ​nel diritto di stabilire tributi propri;​

​●​ ​nell’obbligo di rispetto del principio di pareggio di bilancio.​

​ 7. Le Unioni di Comuni​

S

ono forme associative tra enti locali che​​esercitano​​insieme funzioni e servizi​

​.​

​Possono essere costituite:​

​●​ ​su base volontaria;​

​●​ ​tramite obblighi normativi per piccoli Comuni.​

​Scopo: razionalizzare spesa, migliorare qualità dei servizi e garantire efficienza gestionale.​

​ 8. Le Province​

D

opo la riforma del Titolo V, sono enti autonomi previsti dall’​

​art. 114 Cost.​

​Funzioni:​

​●​ ​pianificazione territoriale di area vasta;​

​●​ ​tutela dell’ambiente;​

​●​ ​coordinamento dei Comuni.​

​Recenti riforme hanno ridotto il loro peso politico, prevedendo elezione indiretta degli organi.​

​ 9. Le Città Metropolitane​

I

stituite per​​governare le grandi aree urbane​

​, sono​​subentrate alle Province nei territori più​

​densamente popolati.​

​Hanno funzioni strategiche:​

​●​ ​pianificazione territoriale;​

​●​ ​sviluppo economico;​

​●​ ​infrastrutture e mobilità.​

​ 10. Normativa sulle Città Metropolitane​

L

a loro disciplina è contenuta nella​​legge n. 56/2014​​(cd. "Legge Delrio")​

​, che ha riorganizzato​

​anche Province e Comuni.​

​Le Città Metropolitane sono dotate di organi propri (sindaco metropolitano, consiglio e conferenza​

​metropolitana) e godono di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria.​

​Gli Istituti di Democrazia Diretta​

​ 1. Gli istituti di democrazia diretta​

L

a nostra Costituzione, pur basata sulla democrazia rappresentativa, prevede anche forme di​

​esercizio diretto della sovranità popolare.​

​I tre principali​​istituti di democrazia diretta​​sono:​

​●​ ​La petizione​​(art. 50 Cost.)​

​●​ ​Il referendum​

​●​ ​L’iniziativa legislativa popolare​​(art. 71 Cost.)​

Q uesti strumenti permettono ai cittadini di intervenire direttamente nel processo decisionale pubblico,​

​pur con efficacia variabile.​

✉️

​ 2. La petizione​

È disciplinata​​dall’art. 50 della Costituzione​

​.​

​Ogni cittadino può rivolgersi alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o segnalare necessità​

​comuni.​

​Tuttavia, non vincola le Camere, che possono decidere se e come prenderla in considerazione​

​(archiviazione, abbinamento a proposte esistenti o trasmissione al Governo).​

​ 3. L’iniziativa legislativa popolare​

P

revista​​dall’art. 71, comma 2 della Costituzione​

​,​​permette ad​​almeno 50.000 elettori​​di​

​presentare una proposta di legge redatta in articoli.​

​È uno strumento più forte della petizione: seppur non vincolante, obbliga alla discussione​

​parlamentare e non decade con la fine della legislatura.​

​ 4. Il referendum​

​Comprende​​diverse tipologie​

​, tra cui:​

​●​ ​Costituzionale​​(art. 138)​

​●​ ​Abrogativo​​(art. 75)​

​●​ ​Regionale​​(art. 123)​

​●​ ​Consultivo territoriale​​(art. 132 e 133)​

​ 5. Il referendum abrogativo​

D

isciplinato​​dall’art. 75 della Costituzione​​e dalla​​legge 352/1970​

​.​

​Permette di abrogare leggi o atti con forza di legge tramite votazione popolare.​

​Richiede​​almeno 500.000 firme​​o l’iniziativa di​​5​​Consigli regionali​

​.​

​Ha​​limiti di ammissibilità​​(esclusi tributi, bilancio,​​amnistia, ratifica trattati) ed è​​valido solo se​

​partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto​​(quorum di partecipazione) e prevalgono i​

​"sì".​

​ 6. Il referendum costituzionale​

S

i applica alle leggi di revisione costituzionale quando non approvate a maggioranza qualificata (2/3).​

​Può essere richiesto da:​

​●​ ​500.000 elettori​

​●​ ​5 Consigli regionali​

​●​ ​1/5 dei membri di una Camera​

V

a​​richiesto entro 3 mesi​​dalla pubblicazione della​​legge.​

​Non prevede quorum di partecipazione​

​: vale qualsiasi​​sia il numero dei votanti.​

​ 7. Il referendum regionale​

È previsto​​dall’art. 123 della Costituzione​​e disciplinato​​dagli​​Statuti regionali​

​.​

​Serve per abrogare leggi o provvedimenti regionali.​

​Ricalca la struttura dei referendum statali, con la possibilità di sottoporre a referendum lo​​Statuto​

​stesso​

​, se richiesto da 1/50 degli elettori o da 1/5​​dei consiglieri regionali.​

​ 8. Referendum su modifiche territoriali​

D

isciplinati dagli articoli​​132 e 133 della Costituzione​​e dalla legge 352/1970.​

​Sono​​consultivi​​e riguardano:​

​●​ ​La fusione o creazione di nuove Regioni​

​●​ ​Il distacco di Province o Comuni da una Regione​

​●​ ​L’istituzione di nuovi Comuni o modifiche alle circoscrizioni​

​ 9. Il quorum di partecipazione​

E

siste​​solo per il referendum abrogativo​

​, che è valido​​solo se vota la​​maggioranza degli aventi​

​diritto​

​.​

​Il​​referendum costituzionale​

​, invece,​​non ha quorum​

​:​​è valido anche se vota una minoranza.​

​La Costituzione Economica​

​ 1. Articoli della Costituzione economica​

G li articoli dedicati ai​​rapporti economici​​nella​​Costituzione italiana vanno dal​​35 al 47​

​.​

​Questi articoli trattano:​

​●​ ​la tutela del lavoro in ogni sua forma,​

​●​ ​la libertà sindacale e il diritto di sciopero,​

​●​ ​la promozione del risparmio,​

​●​ ​il ruolo della proprietà privata e pubblica,​

​●​ ​la funzione sociale dell’attività economica.​

C

ostituiscono l’ossatura della “Costituzione economica”, ispirata ai valori della giustizia sociale e del​

​bilanciamento tra pubblico e privato.​

⚖️

​ 2. Libertà di iniziativa economica (Art. 41)​

L

’articolo 41 della Costituzione sancisce la​​libertà​​di iniziativa economica privata​

​, a patto che​

​questa​​non contrasti con l’utilità sociale​

​, la sicurezza,​​la libertà e la dignità umana.​

L

o Stato riconosce e tutela l’attività imprenditoriale, ma impone dei​​limiti precisi​​per evitare abusi e​

​pericoli per la collettività.​

​ 3. Il ruolo dello Stato: regolatore, non imprenditore​

​Dal terzo comma dell’art. 41 emerge una visione di​​Stato regolatore​

​, che:​

​●​ ​orienta l’economia,​

​●​ ​esercita controlli,​

​●​ ​attua la programmazione economica.​

L

o Stato non agisce direttamente come soggetto imprenditoriale, ma​​garantisce un ordine​

​economico conforme alla Costituzione​

​.​

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giada_M10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universitas Mercatorum di Roma o del prof Panebianco Giovanni.
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