Legge 11 gennaio 2007, n. 1
Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi:
- a) Gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
- b) Alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.
L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione.
Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari.
Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Art. 3. - Contenuto ed esito dell'esame
1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.
2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.
Maturità 2013/2014: i regolamenti
L'anno scolastico attuale rappresenta il primo in cui va a regime pieno la legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, voluta dall'ex-Ministro dell'istruzione Fioroni e che parla di "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università".
A questa legge fa seguito un regolamento ministeriale che spiega nel dettaglio le modalità operative della legge, e che riportiamo nelle pagine seguenti. In grassetto i punti più importanti a detta di Skuola.net.
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006-2007. Nota esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007 n. 1
(nota di Skuola.net, di seguito riporteremo sottolineati in grassetto i passi più importanti per noi studenti...)
Come noto, il 13 gennaio u.s. è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 10, la Legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, recante nuove disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università.
L'intento primario che ha ispirato il provvedimento legislativo è stato quello di restituire serietà e dignità all'esame di Stato, che costituisce la vicenda culminante del percorso scolastico dello studente e al tempo stesso si configura come la carta d'identità di una scuola seria, impegnata e in grado di garantire ai giovani una preparazione adeguata per affrontare le sfide culturali e tecnologiche del nostro tempo.
In tale contesto trovano piena affermazione sia il criterio della equità, che consente di rendere a ciascuno studente il giusto riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite durante l'intero percorso di studio, sia quello della valorizzazione delle eccellenze, attraverso l'attribuzione della lode e, dai prossimi anni, anche di incentivi concreti.
È di tutta evidenza che il giusto riconoscimento dei risultati scolastici dello studente, oltre ad assicurare all'esame di Stato un indubbio carattere di competitività, anche a livello europeo, ne riafferma l'importanza e il valore nei confronti dell'Università e del mondo del lavoro e della produzione.
Occorre comunque sottolineare che all'origine del riconoscimento della preparazione dello studente si colloca la valorizzazione del lavoro dei docenti, per il quale la nuova legge dispone la sostanziale continuità di metodi e contenuti attraverso la conferma delle modalità di svolgimento delle prove adottate negli anni precedenti.
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche un quadro articolato dei profili costitutivi del nuovo esame, se ne esplicitano qui di seguito gli aspetti salienti, che troveranno formale sistemazione nell'annuale Ordinanza Ministeriale, di imminente emanazione.
1- Ammissione all'esame di Stato
La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di Stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico si sottolinea l'esigenza che i Consigli di classe rivolgano una particolare attenzione alle verifiche intermedie e finali dei livelli di preparazione raggiunti dallo studente.
In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto, come enunciato nella legge all'art. 1, capoverso art. 3-comma 1, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In questo ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.
2- Abbreviazione per merito
L'abbreviazione di un anno per merito viene consentita, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, agli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
L'istituto dell'abbreviazione si configura cioè come una opportunità, da offrire soltanto a studenti particolarmente meritevoli.
3- Prove scritte e colloquio
Nella imminente sessione d'esame 2007 nessuna modifica interverrà nelle modalità di svolgimento della prima, seconda e terza prova scritta, per le quali restano vigenti le disposizioni contenute rispettivamente nei DD.MM. 23/4/2003, n. 41 e 20/11/2000, n. 429.
Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge, come enunciato dall'art. 1, capoverso art. 3-comma 4, della legge, "su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso".
Deve ritenersi comunque rientrante tra gli argomenti di interesse multidisciplinare l'eventuale presentazione, da parte dei candidati, di esperienze di ricerca e di progetti in forma di tesina, preparati durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.
È d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopraindicate e se non abbia interessato tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente.
4- Composizione della commissione giudicatrice
La nuova legge ha innovato la composizione della Commissione giudicatrice, che è costituita al massimo da sei componenti, di cui tre interni e tre esterni, ai quali si aggiunge un Presidente anch'esso esterno.
Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale con il quale sono state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta e quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è composta da quattro commissari - di cui due esterni e due interni - più il presidente.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Per ogni singola classe si costituisce una Commissione.
I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, che vengono abbinate generalmente secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di studio.
I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe.
La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.
Ad ogni classe - commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
5- Punteggio
Come per il saldo dei debiti contratti negli anni precedenti, la nuova ripartizione del punteggio di credito scolastico non potrà essere operante nel corrente anno scolastico; conseguentemente, il punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima di punti 30 e quello del credito scolastico di punti 2t.
Nessuna modifica è intervenuta nella determinazione del punteggio massimo complessivo (100 punti) da attribuire al termine delle prove.
È consentita l'attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti e che abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
6- Indicazioni operative
Ad integrazione della presente nota, si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici e dei docenti sulla necessità di porre in essere già da quest'anno, nelle classi antecedenti l'ultima, anche di intesa con le famiglie, ogni iniziativa utile a favorire negli studenti il recupero dei debiti contratti la cui insolvenza non potrà più consentire tra due anni l'ammissione all'esame.
Sarà cura dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e dei Dirigenti scolastici organizzare conferenze di servizio e incontri, anche con la presenza degli Ispettori operanti sul territorio, al fine di approfondire i vari profili del nuovo esame e porre gli studenti in grado di affrontare le prove con sicurezza e serenità.
In tale contesto, anche in coerenza con il comma 12 del capoverso 4 dell'art. 1 della nuova legge, è stata costituita, presso il Dipartimento dell'Istruzione, una task-force di Ispettori in servizio presso il Ministero, con il compito di fornire alle scuole la più ampia informazione sulle novità dell'esame e di porre in essere, di concerto con gli Ispettori operanti nelle regioni, adeguate forme di assistenza e di intervento.
Sarà altresì cura dei succitati ispettori procedere alla verifica della più rigorosa osservanza, da parte degli istituti scolastici statali e paritari, delle norme e delle disposizioni impartite.
Appositi incarichi ispettivi saranno infine disposti dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali in presenza di eventuali irregolarità emerse negli istituti statali e in ogni caso a campione negli istituti paritari per verificare la regolare predisposizione di tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità e integrativi.
Nota bene - Per l'anno scolastico attuale è in vigore la legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, voluta dall'ex-Ministro dell'istruzione Fioroni e che parla di "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università". In allegato trovate il testo in formato pdf della legge. Scarica il testo completo.