Le fonti di terzo grado e il valore giuridico delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali
Le fonti di terzo grado sono fonti previste da accordi, hanno base giuridica un trattato, essi possono avere regole strumentali o formali che danno la possibilità di creare altre fonti. La fonte prevista da accordo può essere inserita in un semplice trattato o in uno istitutivo di una organizzazione internazionale. Sono fonti di terzo grado perché devono rispettare i trattati e le consuetudini.
Gli atti tipici delle organizzazioni internazionali sono le raccomandazioni, atti con cui le OI raccomandano di adottare un determinato comportamento ma non sono giuridicamente vincolanti; progetti di convenzione che danno la possibilità di proporre dei trattati.
Le OI hanno un valore raccomandatorio ma eccezioni come decisioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e atti dell’Unione Europea (regolamenti, direttive, decisioni). Oltre a questi, ci sono altri casi in cui le OI possono obbligare gli stati (ICAO, ILO, OMS, ITU).
Effetti giuridici delle raccomandazioni
Gli effetti giuridici le hanno le raccomandazioni: dove si esortano gli stati a mettere in atto un determinato comportamento e la dichiarazione che è una posizione presa dall’assemblea. Esse contribuiscono alla formazione di norme consuetudinarie e pattizie poiché sono la sintesi delle volontà degli stati mondiali.
Le funzioni normative degli istituti specializzati delle Nazioni Unite
- ICAO: notifica entro 6 mesi per dissenso.
- ILO: notifica risultato procedura di ratifica.
- OMS: notifica dissenso.
- ITU: regolamenti a maggioranza annessi allo statuto.
Quadro riassuntivo sulla gerarchia delle fonti del diritto internazionale e soft law
Fonti di primo livello: consuetudine e i principi generali riconosciuti dalle nazioni civili. Norme flessibili, derogabili tramite trattato o norme inderogabili. Fonti di secondo livello: trattati. Fonti di terzo livello: fonti previste da accordi. Non ci possono essere delle deroghe pattizie alle norme ius cogens e obblighi erga omnes, e alle norme che regolano le cause di invalidità e di estinzione dei trattati.
Soft law o diritto debole, atti privi di effetti giuridici vincolanti, non è fonte di diritto internazionale. Sono adottati da soggetti privi di potere di emanare norme vincolanti, comportamenti di raccomandazione. Le norme soft law si possono evolvere verso norme consuetudinarie o pattizie.
I caratteri generali dell’adattamento del diritto interno al diritto internazionale
Tra le norme internazionali e quelle interne c’è un passaggio che deve essere attuato perché la norma che si forma nell’ordinamento internazionale entri nell’ordinamento interno. La norma internazionale deve essere adattata all’ordinamento interno nazionale secondo delle norme di adattamento che ogni stato decide.
Procedimento ordinario di adattamento: il legislatore riformula la norma internazionale che diventa norma interna, tra le due non c’è collegamento, mancando il collegamento quando la norma non c’è un adattamento automatico della norma nazionale e internazionale si modifica deve intervenire il legislatore per rimediare.
Procedimento speciale o di rinvio: il legislatore emana una norma interna che indica l’osservanza della norma internazionale che assume il rango di norma interna, quando ci sono delle modifiche alla norma c’è subito un aggiornamento nella norma interna senza far intervenire il legislatore.
Le norme non self-executing sono norme che non sono direttamente applicabili al diritto interno, danno la possibilità al legislatore di scegliere, per queste norme l’unico metodo di adattamento è quello ordinario in cui lo stato deve intervenire e scegliere. Si è adottata la prassi di un procedimento misto: ordine di esecuzione accompagnato dalla riformulazione nell’ordinamento interno.
L'adattamento del diritto italiano al diritto internazionale consuetudinario: sentenza 238/2014
L’adattamento al diritto internazionale consuetudinario è disposto dall'articolo 10 della Costituzione secondo cui l’ordinamento italiano si conforma alle norme internazionali generalmente riconosciute. Articolo 10 prevede l’adattamento per rinvio infatti per questo tale articolo è definito un trasformatore permanente, e il rango della norma internazionale prende il rango di norma costituzionale.
Nella sentenza 238/2014 si è cambiata la prospettiva dell'articolo 10 poiché nel momento che una norma consuetudinaria entra in contrasto con una ordinaria prevale quella consuetudinaria, ma se quella consuetudinaria entra in contrasto con una costituzionale cosa succede? Due casi: Russel e Ferrini, in quello Ferrini si arriva alla sentenza 238 in cui la Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge 57 e si adegua alla sentenza della Corte Internazionale, dopo questa sentenza l'articolo 10 si apre alle norme consuetudinarie quando sono conformi ai nostri valori sanciti dalla Costituzione, ma se la norma internazionale è contraria non entra in vigore.
L'adattamento del diritto italiano al diritto internazionale pattizio
Il trattato ratificato entra in vigore e obbliga lo stato nell’ordinamento internazionale, per produrre effetti nell’ordinamento interno deve essere recepito da questo. Nel nostro ordinamento non esiste una norma che obblighi l’Italia ad adattarsi ad un diritto pattizio in un modo o nell’altro, è il legislatore a scegliere tra procedimento ordinario o speciale o rinvio.
La procedura normalmente eseguita per recepire i trattati internazionali è la legge di ratifica ed esecuzione. Per immettere il trattato viene fatto un ordine di esecuzione adottato tramite legge del parlamento che quando viene autorizzato il Presidente della Repubblica lo ratifica. La base di questa completezza è l'articolo 80 che traghetta una legge ordinaria il rango, queste norme internazionali sono soggette al sindacato di costituzionalità, se in contrasto viene dichiarata incostituzionale. Se il parlamento adotta una legge contraria al trattato vuol dire che vuole uscire dal trattato e compie una violazione. Articolo 11 della Costituzione ha consentito all’Italia di partecipare a tutte le organizzazioni internazionali che prevedevano degli atti con una valenza superiore al diritto interno.
I limiti internazionali alla sovranità assoluta dello stato in materia di trattamento delle persone: cittadini stranieri e rifugiati, protezione diplomatica
La popolazione si distingue in due categorie: cittadini, che è il legame più forte che si possa instaurare tra lo stato e la persona, e gli stranieri che si trovano all’interno dello stato di cui non hanno la cittadinanza. Negli stranieri bisogna distinguere tra rifugiati, profughi e lavoratori migranti.
La cittadinanza è il vincolo più stretto tra persona e stato, la sua attribuzione può avvenire per nascita o per acquisizione successiva. Nessuno stato è obbligato a concedere la sua cittadinanza ma una volta data essa ha degli impegni che richiede, la cittadinanza acquisisce rilevanza internazionale nel momento in cui lo stato la voglia far valere. Nella cittadinanza acquisita può essere richiesta se c’è un legame effettivo tra persona e stato dove risiede, si verifica l’efficacia del conferimento e non i criteri che lo hanno determinato.
Il vincolo di cittadinanza nel diritto internazionale è il presupposto che fa sorgere un determinato diritto. I limiti consuetudinari della cittadinanza sono: effettività del rapporto di cittadinanza di nazionalità, rispetto dei diritti fondamentali della persona. I limiti pattizi sono che lo stato possa regolare le attività dei propri cittadini che vanno all’estero nel momento in cui stipulino dei trattati.
Lo straniero
Lo stato è libero di accogliere o espellere lo straniero ma bisogna tenere conto di norme che tutelano la persona, quando uno stato accoglie una persona deve garantire un determinato trattamento, anche l’espulsione non va fatta con modi che violino un trattamento dignitoso per la persona. Esistono delle limitazioni alla sovranità territoriale dello stato: attacco dello straniero alla comunità interna, prevenzione e repressione. Lo straniero ha degli obblighi verso lo stato ospite quali rispettare le leggi.
Limitazioni pattizie alla sovranità territoriale dello stato che sono tutela della persona, tutela dei beni, convenzioni di stabilimento, problema trattamento nazionale. La protezione diplomatica è il diritto dello stato di tutelare il proprio cittadino a livello internazionale. Elementi: violazioni di norme internazionali, illecito imputabile ad un soggetto internazionale.
La protezione diplomatica è un’azione che mette a disposizione del suo cittadino che è stato trattato in violazione di suoi diritti da parte di uno stato straniero. I requisiti per la protezione sono che bisogna dimostrare che c’è un legame effettivo di cittadinanza e il previo esaurimento dei ricorsi interni. Problemi della protezione diplomatica: discrezionalità nell’intervento dello stato, nazionalità della società, la tutela degli investimenti all’estero.
I rifugiati di due tipi: quello umanitario e immigrato clandestino. Il rifugiato umanitario è colui che teme di essere perseguitato per la razza, religione, politica, appartenenza a un gruppo sociale e cittadinanza.
I limiti internazionali alla sovranità assoluta dello stato in materia di trattamento degli altri stati: immunità dalla giurisdizione civile degli stati esteri, concessa agli organi con particolare riferimento agli agenti diplomatici
Per il trattamento degli altri stati inizialmente c’era il principio di non ingerenza negli affari interni, lo stato godeva di immunità assoluta, si passa all’immunità ristretta o relativa. Lo stato può essere giudicato su fatti che vanno nella giurisdizione civile. È immune quando compie atti iure imperii (atti sovrani), atti iure gestionis iure privatorum (atti che vengono regolati dal diritto privato).
Per organo di stato si intende le persone che agiscono per conto degli stati, la regola è che quando un organo di stato compie un illecito bisogna avviare a suo carico un procedimento, questo può essere fatto solo nello stato di residenza perché quella persona rappresenta lo stato e quindi è lui il responsabile. Caso di Radio Vaticana e Marò. Quando un organo di stato compie un illecito all’esterno agisce per conto del proprio stato, il diritto internazionale prevede di disconoscere l’immunità se vengono compiuti crimini internazionali.
Una regola che oggi a livello di diritto consuetudinario non si è ancora affermata è che quando un organo di stato compie un illecito grave su una persona perda la sua immunità. Gli agenti diplomatici sono persone che si trovano in un altro stato per conto del proprio stato, la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche pone dei vincoli, lo stato che invia si chiama accreditante, quello che riceve accreditatario il diplomatico deve essere persona grata per poter entrare nel territorio dell’altro stato se non è così la persona deve essere gradita altrimenti l'agente diplomatico viene richiamato. La funzione del diplomatico è quella di intrattenere relazioni pacifiche tra i due stati.
I beneficiari dell’immunità sono: agenti diplomatici, capi di stato, capi di governo e ministri affari esteri in visita ufficiale. Sorgono delle problematiche, il personale tecnico amministrativo non ha diritto all’immunità. I consoli non hanno diritto all’immunità. Il console onorario sono persone che hanno cittadinanza dello stato di invio ma hanno legami particolari con lo stato straniero e curano interessi dello stato straniero nel proprio paese, missioni speciali hanno immunità temporanea per cortesia.
Per svolgere le funzioni diplomatiche il diritto internazionale dà alcuni privilegi come inviolabilità personale della valigia diplomatica e della corrispondenza, inviolabilità domiciliare e immunità della giurisdizione penale e civile cioè non si può essere sottoposti a giudizio o a misure di esecuzione. Immunità funzionale: il diplomatico non può essere sottoposto a giudizio civile o penale dello stato di residenza mai per gli atti che compie delle sue funzioni, il responsabile è lo stato d’invio, lo stato di residenza può intraprendere un'azione legale quando il diplomatico cessa le sue funzioni, ma per allontanarlo lo si dichiara persona non gradita, immunità per atti privati il diplomatico che agisce per atti privati non può essere sottoposto a giudizio fino a quando è diplomatico, nel momento in cui cessa di essere diplomatico si può procedere. Immunità fiscale il diplomatico è esente dal pagamento di imposte dirette personali.
I limiti internazionali alla sovranità assoluta dello stato in materia di trattamento delle organizzazioni internazionali
Il trattamento che lo stato deve accordare nel momento in cui ospita un'organizzazione internazionale, le OI non sono stati e non hanno un territorio, con un accordo di sede vengono stabilite delle norme che specificano la condizione giuridica dell’ente nell’ordinamento ospite, con tale accordo lo stato concede delle agevolazioni in materia di trattamento dei...
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Esercitazione totale Diritto commerciale
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Esercitazione Diritto privato
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Domande esercitazione Diritto amministrativo
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Esercitazione Diritto Privato