Diritto industriale e concorrenza sleale
Il diritto industriale
1 Il diritto industriale è una branca del diritto: commerciale
2 Il diritto industriale nella sua estensione massima raggruppa lo studio e la disciplina: dell’azienda, della concorrenza, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzione e per modello e delle opere letterarie, artistiche e scientifiche
3 Una peculiarità del diritto industriale è: la mobilità tematica
4 Altra caratteristica del diritto industriale è: la vocazione internazionale
5 Connotazione marcante di tutti gli istituti di diritto industriale è: la funzione concorrenziale
6 Il Codice della Proprietà Industriale è: caratterizzato da molteplici meriti e anche da qualche limite
7 Il Codice della Proprietà Industriale ha avuto importanti effetti: ha determinato la rieligificazione di norme che in precedenza avevano rango sotto ordinato alla legge
8 Una peculiarità del Codice della Proprietà Industriale è che: non può essere esteso ai diritti d’autore e connessi
9 Il Codice della Proprietà Industriale è organizzato secondo lo schema risultante dagli accordi TRIP’S ed suddiviso: in 8 capi
10 La Corte Costituzionale ha poi con sentenza n. 112 del 24.4.2008 dichiarato, per eccesso di delega, l’illegittimità costituzionale: dell’art. 245, comma 2, c.p.i.
La concorrenza sleale
1 La nozione giuridica di concorrenza sleale, a livello di regolamentazione internazionale, si deve alla formulazione: dell'art. 10 bis della revisione dell'Aja del 1925 della Convenzione di Unione di Parigi
2 La sezione II “della concorrenza sleale” del capo I “della disciplina della concorrenza e dei consorzi” è costituita dalle norme: degli artt. 2598 – 2601 cod. civ.
3 Le Direttive comunitarie in materia di concorrenza sleale sono state attuate dall'ordinamento italiano con vari provvedimenti ed oggi l'intero contenuto della Direttiva sulla pubblicità comparativa ed ingannevole è presente nel: D.Lgs. 145⁄2007
4 Le disposizioni in materia di concorrenza sleale sono dirette a tutelare soprattutto: l'interesse del consumatore
5 Prima dell'emanazione della disciplina contemplata dall'art. 2598 cod. civ., la norma sull'illecito civile si riteneva fosse: nell'art. 1151 del Codice del 1865
6 Prima dell'emanazione della disciplina contemplata dall'art. 2598 cod. civ., la norma sull'illecito civile si riteneva fosse: una norma essenzialmente sanzionatoria
7 L'attuale art. 2598 cod. civ. rappresenta comunque un'ipotesi di: illecito civile extracontrattuale
8 Il primo elemento per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza sleale è: l'esistenza di un rapporto di concorrenza
9 Si ritiene che la disciplina della concorrenza sleale possa applicarsi: alla pubblica amministrazione
10 Peculiarità della materia è la legittimazione attiva riconosciuta: dall'art. 2601 cod. civ.
Correttezza professionale e art. 2598 cod. civ.
1 La correttezza professionale intesa in senso “deontologico” è: espressione della moralità imprenditoriale
2 La correttezza professionale intesa in senso “statistico” è: un fatto usuale, di prassi, frutto delle consuetudini e pratiche commerciali
3 Il Tribunale di Milano era pervenuto all'affermazione dell'illiceità, sul piano concorrenziale, di comportamenti filomonopolistici: negli anni '70
4 La norma che pone il principio generale d'ordine pubblico della libertà di iniziativa economica è contemplata: dall'art. 41 della Costituzione
5 Il legislatore '42 ha scelto di rifiutare il criterio adottato: dall'art. 10 bis della Convenzione d'Unione di Parigi nel testo dell'Aja
6 La ‘previsione aperta’ della clausola generale contemplata dal n. 3 dell'art. 2598 cod. civ. trova contemperamento: nell'opera giurisprudenziale di ‘specificazione’
7 Una delle più importanti fattispecie in materia di concorrenza sleale che vengono sanzionate facendo ricorso al n. 3 dell'art. 2598 cod. civ. è: il mendacio concorrenziale
8 La pubblicità ingannevole, definita pubblicità occulta o nascosta, viene realizzata sulla carta stampata mediante la tecnica: della cd. pubblicità redazionale
9 Il ribassista: può fornire prova liberatoria, dimostrando l'esistenza di circostanze specifiche e meritevoli di tutela, idonee ad escludere la finalità anticoncorrenziale
10 Il sottocosto quando riguarda imprese in mano pubblica: è comunque concorrenza sleale
Boicottaggio e storno di dipendenti
1 Il boicottaggio è stato definito come lo sforzo organizzato per eliminare o indurre terzi a fare ritirare qualcuno da relazioni di affari con altri
2 I primi studi italiani hanno individuato: tre forme di boicottaggio
3 La pratica del boicottaggio: assume significativo rilievo sul piano della disciplina antimonopolistica
4 Il boicottaggio collettivo: non si contrappone al boicottaggio primario ed al boicottaggio secondario
5 L'illiceità degli accordi restrittivi è strettamente dipendente: dalla posizione dominante sul mercato assunta dal boicottante
6 La dottrina, tradizionalmente, si è divisa in due orientamenti: il primo, cd. oggettivo ed il secondo, cd. finalistico
7 Negli ultimi anni si è affermato un orientamento: intermedio
8 Il lavoratore «stornato»: non può prestare il proprio lavoro
9 Nel caso di concorrenza di ex dipendenti, varie sentenze in passato hanno affermato: che sarebbe stato necessario applicare un maggiore rigore
10 L'utilizzazione a proprio vantaggio da parte del lavoratore di notizie riservate relative ad altra impresa costituisce: una forma di concorrenza parassitaria in senso lato
Concorrenza parassitaria
1 La concorrenza parassitaria è: una forma di imitazione che non ha natura confusoria
2 Sul piano dogmatico la critica più radicale rivolta alla teoria della concorrenza parassitaria è certamente quella di: Carnelutti
3 La nostra giurisprudenza ha saldamente recepito: il principio della slealtà della concorrenza parassitaria
4 Ai fini dell'individuazione del parassitismo sleale la Suprema Corte ha ribadito la fondamentale importanza di una attività: reiterata nel tempo
5 La comunicazione pubblicitaria attuata da un quotidiano locale con la promozione di un gioco identico a quello ideato da un quotidiano nazionale è stata ritenuta sleale dalla: Cass. Civ. 1259⁄1999
6 L'invio di lettere di diffida dirette a far valere un brevetto della cui nullità il mittente era consapevole è stato ritenuto scorretto dalla: Cass. Civ. 11859⁄1997
7 È stata ritenuta sleale la condotta dell'imprenditore che non si era adeguato ad un provvedimento del Giurì di autodisciplina da parte del: Trib. Torino 16.10.1998
8 Un atto di concorrenza può anche: essere innocuo
9 L'idoneità a danneggiare l'altrui azienda per integrare la fattispecie che ci interessa: deve essere qualificata
10 Il danno è potenziale nell'ipotesi di: tentativo
Concorrenza sleale confusoria e segni distintivi
1 Il Codice della proprietà industriale, almeno quanto ai diritti protetti, rispetto al divieto della concorrenza sleale confusoria di cui all'art. 2598 n. 1 cod. civ.: si sovrappone
2 La disciplina dettata dal Codice sui segni distintivi diversi dal marchio registrato è: incompleta
3 Quando si parla di confusione riferendosi a prodotti o attività si vuole indicare una confusione: sull'origine
4 L'uso dei nomi o segni distintivi in sé eguali o confondibili con quelli di un concorrente dà luogo a sleale concorrenza quando ricorra: una concreta potenzialità confusoria
5 Il n. 1 dell'art. 2598 cod. civ. menziona: tre specie di atti confusori
6 I segni distintivi dell'imprenditore sono tutelati contro: l'imitazione confusoria
7 Quali siano le entità capaci di costituire segni distintivi: non è detto analiticamente dalla legge
8 I soggetti ai quali bisognerà far riferimento per stabilire se il segno sia percepito come tale dal pubblico saranno: i consumatori finali del prodotto
9 Il concetto di affinità sembra doversi considerare: variabile
10 Indebito vantaggio e pregiudizio che l'uso del segno possa arrecare possono determinarsi: anche in assenza di confondibilità
Segni distintivi non registrati
1 Il diritto sui segni distintivi non registrati viene configurato: come diritto assoluto
2 In relazione al diritto sui segni distintivi non registrati si parla di fattispecie: acquisitiva vera
3 Per quanto concerne il requisito della novità la legge: non dice nulla esplicitamente
4 Nella prova dei requisiti di tutelabilità ha rilevanza la valutazione: degli indizi
5 Per accertare la tutelabilità di un determinato segno si possono svolgere indagini: demoscopiche
6 Perché siano integrati gli estremi di un illecito di pericolo: basta la presenza di confondibilità
7 La tutela prevista dall'art. 2598 n.1 cod. civ. riguarda: ogni tipo di segno
8 Quando il marchio registrato sia concretamente usato per prodotti o servizi eguali o affini a quelli del contraffattore: può avere luogo la tutela concorrenziale
9 Fra i nomi e segni distintivi: rientra la ditta regolare
10 L'orientamento maggioritario riconduce la fattispecie dell'imitazione di altri segni distintivi alla concorrenza sleale per appropriazione di pregi, cioè alla fattispecie contemplata: dal n. 2 dell'art. 2598 cod. civ.
Ditta, imitazione servile e brevetti
1 La norma che vieta l'adozione del marchio altrui come ditta o come ragione o come denominazione sociale, insegna e nome a dominio aziendale è contemplata: dall'art. 22 c.p.i.
2 Quanto alla ditta irregolare si tratta di quella che: in contrasto con la prescrizione dell'art. 2563 cod. civ. non contiene né il nome né la sigla dell'imprenditore
3 Altri segni sono: la sigla e l'emblema dell'impresa
4 Una confondibilità con l'attività del concorrente: può determinarsi anche con l'adozione di segni bensì per qualche verso simili a quelli del concorrente ma con essi confondibili
5 L'imitazione servile è una fattispecie di grande rilievo pratico e teorico
6 La forma del prodotto è considerata: come segno distintivo
7 Il sistema brevettuale ha in generale l'obiettivo: di stimolare una ricerca capace di apportare al patrimonio collettivo innovazioni di carattere tecnico
8 Nell'ambito del sistema brevettuale un tipo di brevetto che ricordiamo è quello: del brevetto per modello di utilità
9 La tutela accordata dal brevetto relativo alla precedente domanda ha una durata: di 10 anni
10 La tutela contro l'imitazione servile di cui all'art. 2598 cod. civ. non ha alcun limite temporale
Forme funzionali, modelli e altri mezzi
1 In relazione alle forme funzionali si è discusso se l'esclusione di esse dalla tutela contro l'imitazione servile andasse limitata a quelle che si presentavano: come necessarie, inderogabili per il conseguimento dell'utilità conferita al prodotto
2 La norma “gli effetti del brevetto per modelli di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo” è contemplata: dall'art. 82⁄3 c.p.i
3 Tra la protezione brevettuale e quella contro l'imitazione servile: non vi è piena omogeneità
4 Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 ha modificato profondamente la vecchia legge sui modelli industriali in attuazione della direttiva: 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli
5 Per essere suscettibili di registrazione i disegni e i modelli devono avere ciò che la legge chiama “carattere individuale”. Si tratta di un requisito: di non facile identificazione
6 Il problema dell'eventuale carattere ornamentale della forma non risulta completamente superato: dalla nuova legislazione
7 La soluzione del problema dell'eventuale carattere ornamentale della forma si trova: nella legislazione sui marchi
8 La norma, che esclude che possano costituire oggetto di registrazione come marchio le forme del prodotto necessarie per ottenere un risultato tecnico, e le forme che danno un valore sostanziale al prodotto, è contemplata: dall'art. 9 c.p.i.
9 La fattispecie degli «altri mezzi» della concorrenza confusoria contemplata nell'art. 2598 n. 1 cod. civ. è: una norma di chiusura di detto articolo
10 Gli «altri mezzi» sono dei segni distintivi che: possono essere di varia natura
Denigrazione e pubblicità comparativa
1 Le due fattispecie contemplate dall'art. 2598 n. 2 cod. civ.: non hanno nulla a che fare l'una con l'altra
2 Le notizie e apprezzamenti idonei a determinare il discredito: hanno contenuto negativo rispetto al concorrente
3 Si può parlare di denigrazione solo quando le notizie e gli apprezzamenti idonei a determinare il discredito siano stati diffusi: ad un numero indeterminati di soggetti
4 Le notizie e gli apprezzamenti devono vertere: sui prodotti e sull'attività di un concorrente
5 Dottrina e giurisprudenza sono orientate nel senso di: ammettere la diffusione di notizie discreditanti solo se vere
6 La comparazione consiste: in un apprezzamento negativo del prodotto del concorrente
7 La pubblicità comparativa è: una forma di pubblicità molto efficace
8 Alla pubblicità comparativa possono conseguire: effetti sia positivi sia negativi
9 Le fattispecie della “pubblicità ingannevole e comparativa” sono disciplinate: dal d.lgs. 145⁄2007
10 La Direttiva 97⁄55⁄CE ha affermato: la liceità della pubblicità comparativa
Diffida, legittima difesa e appropriazione di pregi
1 Di fronte alla fattispecie della “magnificazione del prodotto proprio” la giurisprudenza: è assai indulgente
2 La diffida è lecita: quando risulterà giudizialmente accertato l'illecito contestato
3 La diffusione di notizia dell'instaurazione di giudizi nei confronti del concorrente talvolta accompagna: le comunicazioni e diffide
4 La legittima difesa in materia di concorrenza sleale assume precipuo rilievo: quasi esclusivamente con riferimento alla denigrazione
5 Quando l'individuazione dell'imprenditore denigrato si estende a tutta una categoria, è frequente che ad agire siano, anziché i singoli imprenditori, le associazioni di categoria: ai sensi dell'art. 2601 cod. civ.
6 L'appropriazione di pregi è una fattispecie: non completamente autonoma rispetto a quella della denigrazione
7 Dottrina e giurisprudenza sono consolidate nel ritenere che i pregi: siano delle qualità dell'impresa stessa o dei suoi prodotti
8 Il caso di chi si dichiari concessionario o distributore ufficiale di una celebre marca, mentre in realtà non lo è: rientra nella fattispecie dell'autoattribuzione di pregi specifici
9 La sovrapposizione tra le due fattispecie “autoattribuzione di pregi” e “mendacio”: è inevitabile
10 La fattispecie del “mendacio” è contemplata: dall'art. 2598 n. 1 cod. civ.
Agganciamento e pratiche commerciali sleali
1 La fattispecie dell'agganciamento comporta che il nome del concorrente al quale ci si aggancia o il marchio dei suoi prodotti: vengano esplicitamente menzionati
2 Ciò che caratterizza la fattispecie dell'agganciamento è: la sua natura parassitaria
3 La fattispecie dell'agganciamento si realizza: solo con l'uso dei segni distintivi di un altro imprenditore
4 L'appropriazione di pregi è una fattispecie: che ricorre abbastanza frequentemente
5 Il destinatario del messaggio appropriativo: può essere addirittura anche una sola persona
6 La Direttiva CE 2005⁄29 sulle “Pratiche commerciali sleali’ è stata attuata: con d.lgs. 146⁄2007
7 Nell'ambito della concorrenza sleale: la figura del consumatore viene spesso in rilievo
8 Per consumatori si devono intendere: le persone fisiche nei loro rapporti con il mercato, che siano estranei alla loro eventuale attività imprenditoriale
9 Le pratiche commerciali sono considerate illecite e perciò vietate quando ricorrono: due condizioni
10 Una pratica commerciale è scorretta quando: è contraria alla diligenza professionale
Clausole generali e pratiche ingannevoli
1 La clausola generale della disciplina della concorrenza sleale è contenuta: nell'art. 2598 n. 3 cod. civ.
2 Le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive rappresentano: una clausola generale “speciale”, sott’ordinata a quelle delle pratiche commerciali scorrette
3 Le attività confusorie sono considerate: specifiche
4 La cognizione della fattispecie della contraffazione dei segni distintivi è stata affidata dal legislatore ad un: giudice civile non specializzato
5 Nell'ambito delle pratiche ingannevoli la legge pone: i “Vincoli ingannevoli”
6 Le pratiche commerciali aggressive sono da ritenersi: mai in contrasto con la diligenza professionale
7 La pratica fra professionisti e consumatori per essere illecita deve essere idonea a falsare il comportamento del consumatore: in misura “concorrenziale”
8 Le pratiche sleali idonee a falsare il comportamento del consumatore: sono tutte ingannevoli per la legge
9 Nel d.lgs. 145⁄2007 il legislatore ha mantenuto in vita la vecchia legislazione sulla pubblicità ingannevole e comparativa
10 Nel d.lgs. 145⁄2007 il legislatore: non solo ha attribuito la giurisdizione all'Autorità Garante, ma le ha anche attribuito la possibilità di agire d'ufficio
Il marchio
1 Il marchio è: il più importante fra i segni distintivi
2 Al marchio il legislatore ha dedicato una regolamentazione dettagliata contenuta in alcuni articoli del codice civile ed in una legge speciale: il r.d. 21 giugno 1942, n. 929
3 L'art. 2569 cod. civ. parla della registrazione: di un “nuovo” marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi
4 L'art. 13 c.p.i. parla di carattere distintivo del segno come elemento:
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Tutte le 750 domande e risposte esame di Legislazione scolastica - 125 Pagine - Aggiornate a Novembre 2022
-
Tutte le 750 domande e risposte esame di Strutture in zona sismica - 152 Pagine - Aggiornate a Novembre 2022
-
Tutte le 700 domande e risposte esame di Diritto Commerciale - aggiornate a Novembre 2022 - 100 Pagine
-
Tutte le 600 domande e risposte esame di Diritto Civile - 110 Pagine - Aggiornate a Novembre 2022