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Concetti Chiave

  • La prescrizione ordinaria ha una durata di dieci anni, mentre per diritti reali su cosa altrui il termine è di venti anni.
  • Le prescrizioni brevi prevedono termini di cinque anni per diritti come risarcimento danni e prestazioni periodiche, e un anno per diritti derivanti da contratti di mediazione e assicurazione.
  • Le prescrizioni presuntive nascono dalla presunzione legale di pagamento, estinguendo l'obbligazione senza necessità di formalità specifiche.
  • La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, influenzato da eventuali condizioni sospensive.
  • L'interruzione della prescrizione avviene con l'esercizio del diritto, annullando il periodo precedente, mentre la sospensione è temporanea e non elimina il tempo già trascorso.

Durata della prescrizione

la durata della prescrizione( il periodo di tempo necessario affinchè la prescrizione si compia)è stabilita inderogabilmente dalla legge. Si distingue tra:
a) prescrizione ordinaria: si realizza col decoroso di dieci anni; questo termine è applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente( art.2946 codice civile). Per i diritti reali su cosa altrui, il periodo di prescrizione è di venti anni;

b) prescrizioni brevi: sono quelle i cui termini più brevi sono giustificati dalle peculiarità di alcuni rapporti. In particolare si prescrivono in cinque anni:

- il diritto al risarcimento del danno( tuttavia per l'azione di risarcimento di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, il termine prescrizionale è di due anni)

- il diritto a prestazioni periodiche ( crediti per pigioni, annualità di rendite e pensioni, interessi);

- l'azione di annullamento e l'azione revocatoria;

- i diritti che derivano da rapporti sociali.

Si prescrivono in un anno:

i diritti derivanti dal contratto di mediazione, trasporto ed assicurazione;

l'azione di rescissione

Prescrizioni presuntive e sospensione

c)prescrizioni presuntive: il decorso del tempo determina la nascita, a favore del debitore, di una presunzione legale di pagamento, e quindi di estinzione della obbligazione. Immagine di libri legali e un martelletto, simboli della giustizia e della prescrizione. Scopri i termini e le regole legali.Le ipotesi previste dalla legge sono varie, ma hanno in comune la circostanza di disciplinare una serie di rapporti che, nella vita di tutti i giorni, sorgono e si estinguono senza particolari formalità:il fondamento di questa disciplina va, dunque, ricercato in un'esigenza di tutela del debitore chiamato a dimostrare l'avvenuto pagamento. Ad esempio si presumono pagati in sei mesi i conti di albergo. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Se, pertanto, il diritto deriva da un contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale, la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui la condizione si è verificata o il termine è scaduto. La prescrizione non decorre e, se ha cominciato a decorrere, resta sospesa, quando l'inerzia del soggetto è giustificata da una causa espressamente determinata dalla legge, la quale è di ostacolo all'esercizio del diritto.

I casi di sospensione sono tassativi(cioè sono solo quelli previsti dalla legge) e riguardano particolari rapporti esistenti tra le parti( esempio, resta sospesa la prescrizione tra il tutore e il minore o l'interdetto, tra il curatore e l'emancipato o l'inabilitato ecc..) oppure una condizione personale del titolare del diritto ( esempio, la prescrizione resta sospesa nei confronti dei militari in servizio e delle persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra). La sospensione opera come una parentesi nel periodo di prescrizione; infatti il periodo di tempo in cui sussiste l'impedimento non si computa agli effetti della prescrizione e, cessata la causa di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso ed il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione si cumula con quello successivo.

Interruzione della prescrizione

Si ha interruzione della prescrizione, invece, quando viene meno l'inerzia del soggetto, il quale compie un atto di esercizio del diritto(messa in mora del debitore), oppure quando colui contro il quale il diritto può essere fatto valere lo riconosce. A differenze della sospensione, l'interruzione annulla il periodo di tempo trascorso anteriormente; pertanto, se dopo il fatto interruttivo riprende l'inerzia del titolare del diritto, inizia da quel momento un nuovo periodo di prescrizione.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la durata della prescrizione ordinaria secondo il codice civile?
  2. La prescrizione ordinaria ha una durata di dieci anni, applicabile in tutti i casi in cui la legge non prevede diversamente (art. 2946 codice civile). Per i diritti reali su cosa altrui, il termine è di venti anni.

  3. Quali sono i termini delle prescrizioni brevi?
  4. Le prescrizioni brevi hanno termini di cinque anni per il diritto al risarcimento del danno, prestazioni periodiche, azioni di annullamento e revocatoria, e diritti derivanti da rapporti sociali. Alcuni diritti, come quelli derivanti da contratti di mediazione, trasporto e assicurazione, si prescrivono in un anno.

  5. Cosa sono le prescrizioni presuntive e come funzionano?
  6. Le prescrizioni presuntive si attivano con il decorso del tempo, creando una presunzione legale di pagamento a favore del debitore. Ad esempio, i conti di albergo si presumono pagati dopo sei mesi. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

  7. In quali casi la prescrizione può essere sospesa?
  8. La prescrizione può essere sospesa in casi tassativi previsti dalla legge, come nei rapporti tra tutore e minore o per militari in servizio. Durante la sospensione, il tempo non si computa ai fini della prescrizione e riprende il suo corso una volta cessata la causa di sospensione.

  9. Qual è la differenza tra interruzione e sospensione della prescrizione?
  10. L'interruzione della prescrizione avviene quando il soggetto compie un atto di esercizio del diritto, annullando il periodo di tempo trascorso. Al contrario, la sospensione è una parentesi temporale in cui il periodo non si computa, riprendendo il suo corso una volta cessata la causa di sospensione.

Domande e risposte

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