Concetti Chiave
- L'assemblea dei soci in una S.R.L. è presieduta da un rappresentante indicato nell'atto costitutivo o scelto dai presenti in assenza di tale indicazione.
- Nella S.R.L. non esiste distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, trattando tutte le convocazioni allo stesso modo.
- Le decisioni possono essere adottate anche senza assemblea, tramite consultazione scritta, con possibilità di impugnazione entro 90 giorni per i soci assenti.
- Le decisioni possono essere impugnate se sono contrarie alla legge o all'atto costitutivo, o se hanno oggetto illecito, con termini differenti per ciascuna categoria.
- Le decisioni invalide possono essere contestate dai soci, amministratori o collegio sindacale entro 90 giorni, mentre le decisioni con oggetto illecito possono essere impugnate da chiunque entro 3 anni.
Convocazione e presidenza dell'assemblea
Una volta convocata, l’assemblea dei soci in una S.R.L. è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza di questa, quella indicata dagli intervenuti.
Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti e verifica lo stato delle votazioni.
Nella S.R.L. non si distingue tra assemblea ordinaria e straordinaria e non si regolano in maniera differente la prima convocazione e le successive.
Decisioni non assembleari e impugnazioni
Le decisioni possono essere anche non assembleari, cioè adottate mediante consultazione scritta. I soci che non hanno partecipato alla deliberazione possono impugnarla entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci; possono fare lo stesso il collegio sindacale o ciascun amministratore.
Inoltre, le decisioni con oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla loro trascrizione.
Categorie di decisioni invalide
Infine, possono esservi due categorie di decisioni invalidi:
1) decisioni contrarie alla legge o all’atto costitutivo, oppure adottate in conflitto di interessi con la società. Sono impugnabili dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, da amministratori o dal collegio sindacale entro 90 giorni;
2) decisioni aventi oggetto illecito o impossibile. Sono adottate mediante modifica dell’oggetto sociale. La modifica prevede lo svolgimento di attività vietate o impossibili.
Domande da interrogazione
- Chi presiede l'assemblea dei soci in una S.R.L. e quali sono i suoi compiti?
- È possibile adottare decisioni non assembleari in una S.R.L.?
- Quali sono le categorie di decisioni invalide in una S.R.L.?
L'assemblea dei soci in una S.R.L. è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella scelta dagli intervenuti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e controlla lo stato delle votazioni.
Sì, le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta. I soci che non hanno partecipato possono impugnare tali decisioni entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni.
Le decisioni invalide possono essere suddivise in due categorie: 1) quelle contrarie alla legge o all'atto costitutivo, impugnabili entro 90 giorni, e 2) quelle aventi oggetto illecito o impossibile, impugnabili da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla trascrizione.