Turismo esperienziale e la storia dei trasporti
Ad oggi si parla di turismo esperienziale, tanto maggiore la qualità della vita all'interno di una comunità, tanto più tale comunità diviene attrattiva. Il cambiamento più ingente del fenomeno turistico negli ultimi 2 secoli è rappresentato dai trasporti: a partire dalla prima metà del 1800, viene introdotto infatti un mezzo di trasporto di massa, il treno, che dà avvio al turismo di massa (e già a partire dalla seconda metà del 1700 erano state introdotte le carrozze postali, primo mezzo di trasporto pubblico che organizzava servizi di linea tra diverse città trasportando sia passeggeri che merci).
Fu Thomas Cook (1808-1892), pioniere del turismo di massa e dei viaggi standardizzati, a organizzare le prime escursioni in treno nel 1841, ai tempi della costruzione delle prime ferrovie (come la Liverpool-Manchester). Thomas Cook era un pastore battista/protestante e imprenditore UK, legato a società popolari come la società della temperanza contro abuso di alcolici. L'idea di offrire escursioni alla classe operaia venne a Cook mentre si recava a una riunione della "Temperance Society".
Pianificò infatti di portare un gruppo di attivisti del movimento di temperanza dalla stazione di Leicester a una manifestazione di astemi a Loughborough, a undici miglia di distanza. Il 5 luglio 1841, Thomas Cook accompagnò circa 500 persone, che pagarono uno scellino ciascuna per il viaggio in treno, nella sua prima escursione. Durante gli anni seguenti progettò e condusse uscite per le società locali di temperanza e i bambini delle scuole domenicali; il suo sogno era consentire alla classe operaia di viaggiare, mentre precedentemente era appannaggio esclusivo dei più abbienti. Fondò anche la prima agenzia di viaggi, la Thomas Cook and Son (divenuta poi Thomas Cook Group, agenzia di turismo internazionale quotata in borsa, finita in bancarotta nel 2019).
Importanza dello studio della storia delle istituzioni politiche
Perché studiamo storia delle istituzioni politiche? Non si può comprendere il presente senza conoscere il passato.
Comprensione del presente
- Importante a tal proposito la frase pronunciata da Mark Block, storico francese che prese parte alla resistenza e rimase ucciso durante la 2GM: "L'incomprensione del presente cresce fatalmente dall'ignoranza del passato" (Apologia della storia o mestiere di storico).
Metodo di studio storico
Anche dal punto di vista metodologico è essenziale, si apprende in questo modo un metodo di studio che va al di là della mera conoscenza delle dinamiche storiche, sociali e civili che hanno accompagnato il progresso dell'umanità, il cd "metodo storico", il più proficuo quando ci troviamo dinanzi alla necessità di risolvere una questione di qualsiasi natura, anche pratica, e che consiste nel non limitarsi ad un'analisi superficiale e semplificata delle questioni, bensì studiare tutto ciò che ha prodotto un certo interrogativo.
Es ai fini di dirimere un caso giuridico è necessario non solo lo studio e l'applicazione acritica delle fonti di diritto/norme vigenti, ma anche l'analisi dei precedenti giurisprudenziali e normativi, dei lavori parlamentari, della dottrina; ciò non è altro che l'applicazione del metodo storico.
Coscienza critica individuale
Inoltre, in questo modo può avvenire la formazione di una coscienza critica individuale che porta a non accontentarsi del dato esistente ma ad immaginare e costruire hp diverse in vari ambiti, che sia questo normativo, organizzativo o istituzionale (un giurista storico è un giurista libero che demitizza il diritto vigente, non assegnando a ciò che esiste un valore fattuale e assoluto in maniera acritica, le politiche e le istituzioni politiche hanno infatti come compito quello di trasformare la società).
Esempio: pasta artigianale, legge interna che stabiliva che non si poteva vendere nel mercato interno ma solo all'estero, produttore multato dai NAS Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, organo dei carabinieri dipendente dal ministero della Salute, che in sede di polizia giudiziaria conduce la lotta contro le sofisticazioni alimentari, con sanzioni amministrative ingenti ogni mese. Per dirimere la questione è stato necessario lo studio della gerarchia delle fonti normative e in particolare del rapporto norma-Costituzione (l'art. 41 della Costituzione afferma infatti che l'iniziativa economica è libera e l'art. 3 della Costituzione tratta/sancisce del principio di uguaglianza), e norma-diritto comunitario (trattato UE) che istituisce un mercato unico e favorisce la libera concorrenza (entrambe collocate gerarchicamente sopra la legge).
Qual è il principio di ragionevolezza della legge, perché viene giustificato un trattamento così differenziato nonostante art. 41 e art. 3 nonché il trattato UE? La legge non ha alcuna ratio, nessun principio di ragionevolezza. Viene dunque presentata un'opposizione alla sanzione amministrativa dinanzi al pretore di Pordenone (oggi dinanzi al Tribunale) secondo un procedimento specifico regolato dalla legge, pretore di Pordenone solleva la questione di incostituzionalità della norma, e la questione arriva fino alla Corte costituzionale, che si pronuncia dichiarando la legge incostituzionale.
Coscienza collettiva
Infine, in questo modo si può essere testimoni e attori di una coscienza collettiva che è garanzia della tutela della civiltà di cui siamo parte. Si parla ad oggi di coscienza collettiva e intelligenza collettiva, di cittadinanza attiva e partecipazione diretta ai processi decisionali (garanzia di civiltà di fronte ai 'tornanti' della storia).
Controesempio è rappresentato dai totalitarismi, genocidi che si sono verificati quando la coscienza collettiva è stata annientata o si è spenta/affievolita per un certo periodo, hanno contribuito a questi processi reazionari anche portatori di cultura e di formazione giuridica, es scuola del diritto libero durante periodo nazista, idea di diritto come espressione diretta della volontà del fuhrer, norma è atto creativo e libero da qualsiasi vincolo di civiltà e dignità umana; es diritto penale sovietico basato su principi opposti a quelli dell'irretroattività della norma/pena e del nullum crimen sine lege tipiche della tradizione giuridica occidentale moderna; o ancora scuola tecnico giuridica del fascismo, idea che giurista debba occuparsi solamente di norme e che il diritto penale debba rifiutare qualsiasi contaminazione con le scienze sociali e dalla dimensione valoriale, anche se lato positivo alcuni giuristi di questa corrente cercarono di influenzare/moderare il regime attraverso le norme basti pensare al codice civile del 1942 che è ancora in vigore, codice penale del 1930 o codice Rocco invece è stato maggiormente influenzato dal regime es reati di opinione o delitto d'onore o reati politici, ancora vigente seppur modificato, codice di procedura penale invece sostituito nel 1989.
Sistemi giuridici e modelli processuali
Analisi della differenza fra sistemi giuridici
- Sistemi giuridici codificati dell'Europa continentale (si basano sui codici giuridici)
- Common law del mondo anglosassone (si basa sulle sentenze dei giudici, sui precedenti giurisprudenziali da cui non ci si può discostare)
Rappresentano due modelli normativi/sistemi giuridici agli antipodi, ma in entrambi i casi si fa riferimento a paesi che hanno raggiunto alti livelli di civiltà e democraticità.
Sistemi giuridici codificati
Quando si parla di sistemi giuridici codificati si fa sempre riferimento direttamente o indirettamente al primo codice giuridico in senso tecnico moderno, il codice Napoleonico, il code civile, promulgato in Francia nel 1804 (modello di tutti gli altri codici emanati nell'Europa occidentale, compreso codice civile italiano del 1942). Codex = lett. libro cucito insieme; in senso normativo / in senso tecnico moderno è una raccolta di norme che si basa su 2 principi/caratteri fondamentali.
Caratteri fondamentali della codificazione moderna ottocentesca:
- Esclusività o non etero integrabilità del Codice: Si tratta di una fonte esclusiva che disciplina tutto il settore giuridico attuando una semplificazione, abroga norme precedenti e/o alternative e non ammette integrazione esterna di altre fonti, ha la pretesa della completezza o dell'esclusività. In caso di lacuna normativa (alias settori non regolamentati) si può ricorrere a strumenti di interpretazione diversi, es analogia o interpretazione analogica (consente di colmare una lacuna normativa applicando la norma che regola un caso/una fattispecie simile, collegamento fra fattispecie diverse prende il nome di eadem ratio, in questo caso si parla di analogia legis o, se non esiste un caso simile che possa colmare la lacuna interpretativa, si fa ricorso a un altro strumento interpretativo di II livello, l'analogia iuris, il giudice in questo caso si richiama ai principi generali dell'ordinamento giuridico), interpretazione logica (analisi logica delle frasi), interpretazione letterale (significato proprio delle parole), interpretazione sistematica (analisi del sistema di norme di riferimento), interpretazione storica (si interpreta la volontà del legislatore) … secondo quanto stabilito dalla cd norma di chiusura (disposizioni che servono, per l'appunto, a chiudere un sistema normativo/giuridico e a dare gli strumenti per evitare le antinomie ed i vuoti normativi).
- Unificazione del soggetto giuridico/di diritto: Ogni cittadino è uguale di fronte alla legge, principio di uguaglianza formale, vi è un unico soggetto di diritto (precedentemente la società era articolata invece in corpi intermedi ossia sulla base dell'appartenenza a un determinato corpo/categoria/gruppo sociale es mercante, nobile, ecclesiastico, ebreo a cui corrispondevano l'applicazione di status giuridici diversi es nobili non potevano essere torturati durante i processi o solo ebrei potevano svolgere attività di intermediazione del credito non i cristiani, a seguito della rivoluzione francese venne fatta tabula rasa dei corpi intermedi, del particolarismo soggettivo, ossia della differenziazione delle norme a seconda dello status sociale).
I sistemi giuridici codificati sono andati incontro a un processo di graduale decodificazione. Solo in Italia vi sono infatti più di 300.000 normative che minano il carattere di esclusività e non etero integrabilità tipiche dei sistemi giuridici codificati (i giudici tendono ad applicare le norme specifiche, ricorrendo al codice dal carattere più generale solo in extremis). Inoltre, nonostante i sistemi giuridici codificati (es. quello italiano) non prevedano l'obbligo dello stare decisis, per prassi e comodità i giudici tendono a non discostarsi dai precedenti giudiziari anche all'interno dei sistemi giuridici codificati.
Infine, il diritto comunitario tende sempre di più a omologare le norme dei diversi stati appartenenti all'UE attraverso i trattati ma anche altre fonti normative (es. direttive e regolamenti che hanno efficacia diretta all'interno degli stati).
Common law
La Common law invece è un sistema giuridico non codificato/non scritto e che non si basa su una Costituzione che sia questa rigida o flessibile. La Common law si basa infatti su un diritto non codificato/non scritto (anche se esistono norme scritte es magna Charta, Bill of Rights, contaminazione con sistemi giuridici codificati…) ma che si è formato nei secoli grazie al contributo delle sentenze dei giudici (case law), della casistica o precedenti giudiziari. Si tratta di un approccio pragmatico tipico del mondo/tradizione anglosassone.
La Common law anglosassone si basa su una caratteristica:
- Vincolatività del precedente giudiziario o principio dello stare decisis: Precedenti giurisprudenziali da cui il giudice non si può discostare o meglio, i giudici possono ritornare su un caso motivando però la propria decisione o in relazione alla diversità del caso/fattispecie sottoposta alla propria giurisdizione o al differente contesto sociale/politico/culturale di riferimento.
Modelli processuali: differenza tra inquisitorio e accusatorio
Hanno come obiettivo accertamento della verità in relazione al verificarsi di un fatto illecito.
- Sistema inquisitorio: Il giudice ricerca prove (fase investigativa, processo istruttorio, indagini preliminari), autorizza misure cautelari nella fase di indagine preliminare, rinvia a giudizio (al termine di un'indagine investigativa, il pm o il giudice ha ritenuto opportuno procedere con l'udienza preliminare che anticipa il processo), esamina le prove, le valuta e giudica infine l'inquisito o accusato, processo scritto e segreto.
- Sistema accusatorio: Pariteticità e differenziazione dei ruoli, vi è accusatore pubblico o PM (magistrato che porta avanti l'accusa) e accusato, parte lesa che può costituirsi parte civile per richiedere risarcimento danni, poi vi è il giudice in una posizione di terzietà/neutralità, giudice fino al giorno del processo non sa nulla, non è responsabile ed è estraneo alla fase investigativa, al procedimento istruttorio, alle indagini preliminari (solo nel corso del dibattimento giudice prende conoscenza dei fatti, delle prove e del processo istruttorio e interroga i testimoni, cross examination).
Il sistema accusatorio è quello più antico, nasce quando non vi è ancora distinzione fra illecito penale (=reato, illecito grave che è considerato meritevole di una pena afflittiva pecuniaria e/o detentiva poiché desta allarme sociale) e illecito civile (non è reato, illecito di minore gravità), inizialmente era direttamente il danneggiato ad assumere il ruolo di accusatore, non vi era ancora la figura del PM. In seguito, quando in relazione a determinate fattispecie si inizia a prevedere l'associazione di una pena afflittiva per la gravità del fatto stesso (in quanto destano allarme sociale, offendono la comunità, nasce il reato o illecito penale), nasce la figura dell'accusatore pubblico o PM, il danneggiato può comunque costituirsi parte civile per richiedere rimborso in termini economici.
Fino all'età tardo imperiale romana i processi civile e penale si svolgevano secondo modalità accusatorie, poi invece tende ad affermarsi anche il modello inquisitorio, in particolare alla fine dell'impero romano nelle province dell'impero governate dal preside, nel II e III secolo d.C.: si parla di cognitio extra ordinem (=procedimento non ordinario), una forma di modello processuale inquisitorio in cui non sono le parti a governare il processo, ma è il giudice a regolare/dirimere dall'alto le questioni.
Il processo inquisitorio trova maggiore sviluppo/diffusione nel Basso Medioevo (alto medioevo da 457 d.C – anno 1000, basso Medioevo successivo a anno 1000, fino a 1492), in particolare fra il XII e il XIII secolo, ad esempio nel diritto canonico il processus per inquisitionem viene introdotto nel 1205 da papa Innocenzo III e poi via via negli altri ordinamenti giuridici. Nel corso del Medioevo rimane comunque prevalente (complessivamente) il sistema accusatorio.
Riferendoci a tempi più recenti, il codice di procedura penale italiano del 1930 è sistema misto inquisitorio (fase istruttoria, giudice istruttore) e accusatorio (fase del dibattimento), poi nel 1989 con emanazione del nuovo codice di procedura penale assume un impianto prevalentemente accusatorio: le indagini preliminari del PM vengono svolte sotto direzione del giudice per le indagini preliminari, la difesa è direttamente coinvolta dopo arrivo di avviso di garanzia (atto con il quale il Pubblico ministero, ovvero l'organo titolare dell'azione penale, informa l'indagato e la persona offesa, del compimento di un atto di indagine che implica la necessità di difesa tecnica, in relazione al quale rivolge l'invito a nominare un difensore di fiducia); nel dibattimento il giudice è un altro magistrato e le prove vengono formate direttamente in dibattimento (solo nel corso del dibattimento giudice prende conoscenza dei fatti, delle prove e del processo istruttorio e interroga i testimoni, cross examination, es i testimoni vengono sentiti in dibattimento e contro interrogati, senza che il giudice conosca prima del processo i contenuti delle indagini investigative/procedimenti istruttori/indagini preliminari).
Storia di Roma e di Siena
Dalla crisi e caduta dell'Impero Romano di occidente, Medioevo fino alle codificazioni moderne di cui abbiamo già parlato oggi:
Breve storia di Roma (e di Siena): Roma è stata per lungo tempo una grande potenza del Mediterraneo e dell'intero mondo allora conosciuto. La sua fondazione risale al 21 aprile 753 a.C. (secondo le ricostruzioni di Marco Terenzio Varrone, letterato romano) secondo la ricostruzione leggendaria è stata fondata da Romolo e Remo. Si tratta di una fase oscura segnata dall'evoluzione politico/sociale della comunità pastorali sui colli laziali, sono stati trovati resti archeologici di insediamenti/tracce di pastorizia e di modesta agricoltura sul Palatino. Ad esempio, il mito della fondazione di Siena è legato al mito della fondazione di Roma: Romolo uccise Remo per aver oltrepassato il solco che delimitava il perimetro della città, Remo aveva 2 figli: Senio (Siena) e Aschio che riuscirono a fuggire con aiuto di Apollo su 2 cavalli, uno bianco e uno nero per non essere uccisi dallo zio, bandiera di Siena, la Balzana, è difatti bianca e nera, si ricollega a questa vicenda mitologica. I figli di Remo arrivarono infatti vicino al fiume Arbia e lì secondo la leggenda si sarebbero stanziati.
Romolo seppe grazie agli indovini della sorte dei nipoti, dopo aspro conflitto militare i nipoti riuscirono a farla franca, e a suggello di questo evento fecero dei sacrifici ad Apollo e Diana, dall'altare sacrificale si sprigionano così 2 volute di fumo, una bianca e una nera.
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Appunti di tutte le lezioni di Storia delle istituzioni politiche italiane ed europee
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Storia delle istituzioni e delle politiche europee
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Storia delle istituzioni politiche - Appunti
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Lezioni, per preparare l'esame di Storia delle istituzioni politiche italiane ed europee