Statuto degli studenti e delle studentesse in stages
Preambolo
Il presente Statuto ha la finalità di riorganizzare la materia degli stages che, anche alla luce del principio costituzionale dell’autonomia scolastica, devono essere pensati e costruiti per lo studente e con lo studente, al fine di soddisfare le esigenze di ogni ragazzo e consentendo a questi di interagire con i soggetti del c.d. “mondo del lavoro” come aziende e sindacati.
Art. 1 Tempistica
Lo stage deve essere elemento del POF e, in quanto tale, progettato dalla scuola.
In quanto esperienza formativa, il periodo di stage deve essere limitato nel tempo e in alcun caso può superare i 30 giorni rispetto al curricolo annuale. I giorni di stage, svolto obbligatoriamente all’interno del calendario scolastico, non devono essere recuperati e devono essere considerati parte integrante del curricolo.
Art. 2 Coinvolgimento dello studente
Lo studente deve essere coinvolto nell’attuazione dei progetti deliberati dagli organi collegiali della propria istituzione scolastica secondo i canali di partecipazione e coinvolgimento degli studenti sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98).
Art. 3 Informazione dello studente
Lo studente deve essere informato preventivamente delle mansioni che dovrà svolgere all’interno dell’azienda.
Art. 4 Copertura assicurativa
Allo studente che parteciperà allo stage, dovrà essere garantita, da parte dell’istituzione scolastica di appartenenza, idonea copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL nonché per responsabilità civile.
Art. 5 Informazione dello studente
Allo studente deve essere garantita la frequenza di un corso di formazione preliminare su diritti e tutele nel mondo del lavoro nelle ore di insegnamento della/e materia/e professionale/i coinvolta/e nello stage.
Art. 6 Tutoraggio
L’istituzione scolastica deve individuare all’interno del corpo docente la figura di un tutor cui affidare lo studente che partecipa allo stage. Altresì l’azienda deve individuare un tutor al quale viene affidato lo studente e che, in coordinamento con la figura del tutor scolastico, deve facilitare l’inserimento di questi nell’azienda. Lo studente può fare richiesta in qualsiasi momento al tutor scolastico che si provveda alla sostituzione del tutor aziendale per problematiche sopravvenute e comprovate nei momenti di incontro previsti all’articolo 7.
Art. 7 Confronto studente-scuola-azienda
Si devono prevedere incontri periodici di confronto tra lo studente, il tutor scolastico e il tutor aziendale sull’andamento dello stage (uno obbligatorio a metà del periodo di stage). Si prevedono altresì incontri settimanali tra gli studenti della medesima classe.