Concetti Chiave
- I soci delle società di persone possono rispondere dei debiti con il proprio patrimonio, a meno che non ci sia sufficiente patrimonio sociale.
- Le società in nome collettivo prevedono soci che rispondono solidalmente e illimitatamente, mentre le società in accomandita semplice hanno soci accomandatari e accomandanti con responsabilità diverse.
- La costituzione di una società di persone richiede un atto scritto, da presentare entro 30 giorni all'ufficio del Registro delle Imprese, e non può essere modificato senza consenso unanime.
- Dopo la costituzione, i soci devono conferire un apporto per formare il capitale sociale, suddiviso in sottoscrizioni e conferimenti effettivi, che possono essere in denaro o in natura.
- In caso di utile, questo deve essere ripartito tra i soci in base alla quota conferita e può essere accantonato in una riserva volontaria per coprire future perdite.
Responsabilità dei soci
Le società di persone hanno personalità giuridica, ciò vuol dire che i soci possono rispondere dei debiti della società anche con il proprio patrimonio, quindi quando la società non riuscirà a pagare i debiti con il patrimonio sociale perché insufficiente, dovrà utilizzare il patrimonio personale dei soci.
Esistono due tipi di società di persone: società in nome collettivo (snc) e socità in accomandita semplice (sas).
Le società in nome collettivo sono formate da soci che rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni sociali; ciò vuol dire che, in caso di debito sociale, un socio può estinguere il debito pagando tutta la quota e successivamente potrà rivalersi sugli altri soci.
Le società in accomandita semplice invece sono formate da due tipi di soci: gli accomandatari e gli accomandanti; gli accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni sociali, mentre gli accomandanti rispondono solo per la quota conferita. Possiamo dire che le sas sono società che si trovano in mezzo tra le società di persone e le società di capitali a causa di queste tipologie di soci.
Costituzione e atto costitutivo
La costituzione della società avviene mediante atto scritto che può essere scrittura autenticata o atto pubblico. Questo atto costitutivo deve essere consegnato 30 gg dopo la sua redazione all’ufficio del Registro delle Imprese. Questo atto non può essere modificato a meno che non ci sia il consenso di tutti i soci. Inoltre nell’atto delle sas dovranno essere elencati i nomi dei soci accomandatari e accomandanti.
Conferimenti e capitale sociale
Dopo l’atto costitutivo i soci si impegnano a conferire un apporto che andrà a formare il capitale sociale. Questo procedimento si divide in due fasi:
• Sottoscrizione delle quote;
• Effettivi conferimenti nell’impresa.
Nella prima fase si sottoscrivono le quote che andranno a formare il capitale sociale. In questa fase sorge un credito della società nei confronti dei soci che si estinguerà nella seconda fase.
Durante la seconda fase ogni socio effettua il proprio conferimento che può essere in denaro o in natura. Quest’ultimo può essere congiunto quando si tratta di un’azienda già avviata, disgiunto quando si tratta di un insieme di beni.
L’apporto in denaro va rilevato in dare nel conto denaro in cassa( o assegni) e in avere socio x c /conferimento. Cosi facendo il credito si estingue. Il conferimento effettuato in ritardo causa l’effetto degli interessi di mora che dovranno essere aggiunti alla somma conferita.
Costi d'impianto e utili
I costi d’impianto sono costi pluriennali soggetti a procedura di ammortamento. Fanno parte dello stato patrimoniale in quanto sono immobilizzazioni immateriali. Essi sono soggetti a iva se sono indirizzate ad un libero professionista, mentre non sono soggetti a iva se sono costi fiscali.
Al 31/12 ci può essere un utile o una perdita. In caso di utile, esso deve essere ripartito tra i vari soci in proporzione alla quota conferita per il capitale sociale. Inoltre, se in un azienda uno o piu soci hanno conferito l’attività lavorativa (soci d’opera) si terrà conto, non solo della quota conferita, ma anche del lavoro prestato.
Può succedere però che una parte dell’utile venga accantonata a un altro conto detto riserva volontaria; questa riserva serve alla società per autofinanziarsi o per coprire eventuali perdite future; in questo caso la riserva volontaria verrà detratta dall’utile che successivamente verrà ripartito tra i vari soci.
Dopo la ripartizione sorgerà un debito della società nei confronti dei soci, in quanto le quote di ripartizione dell’utile non sono ancora state pagate, ma esse verranno pagate nei primi mesi dell’anno successivo.
Il pagamento degli utili può avvenire mediante cassa o banca. In questo modo il debito della società si estingue.
Può succedere però che durante l’anno, alcuni soci abbiano effettuato dei prelevamenti nel conto economico socio per c/prelevamenti; essi dovranno essere detratti dalla quota dell’utile prima che questo sia stato pagato. Quindi l’utile verrà pagato al netto dei prelevamenti.
Gestione delle perdite
In caso di perdita d’esercizio, la società non potrà ripartire nessun utile, inoltre dovrà sanare e quindi coprire la perdita subita con varie possibilità:
• Utilizzo della riserva volontaria con riserva volontaria i dare e perdita de’esercizio in avere;
• Rinvio della perdita all’esercizio successivo coprendola poi con gli utili futuri.bisogna precisare però che, fin quando la perdita no verrà coperta, l’utile non potrà essere ripartito;
• Reintegro da parte dei soci a cui viene addebitatala perdita in proporzione alla quota di reddito poseduta;
• Riduzione del capitale sociale riducendo le quote di soci in proporzione alla perdita subita;
• Procedure miste.
Domande da interrogazione
- Qual è la responsabilità dei soci nelle società di persone?
- Quali sono le differenze tra società in nome collettivo e società in accomandita semplice?
- Come avviene la costituzione di una società di persone?
- Come vengono gestiti i costi d'impianto e gli utili in una società di persone?
- Quali sono le opzioni per coprire una perdita d'esercizio in una società di persone?
I soci delle società di persone rispondono dei debiti della società anche con il proprio patrimonio personale, in caso di insufficienza del patrimonio sociale (testo).
Nelle società in nome collettivo, i soci rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni sociali, mentre nelle società in accomandita semplice, solo gli accomandatari rispondono illimitatamente, mentre gli accomandanti rispondono solo per la quota conferita (testo).
La costituzione avviene tramite un atto scritto, che deve essere registrato entro 30 giorni e non può essere modificato senza il consenso di tutti i soci (testo).
I costi d'impianto sono soggetti a ammortamento e gli utili devono essere ripartiti tra i soci in proporzione alla quota conferita, con possibilità di accantonare una parte in riserva volontaria (testo).
Le opzioni includono l'utilizzo della riserva volontaria, il rinvio della perdita all'esercizio successivo, il reintegro da parte dei soci, la riduzione del capitale sociale o procedure miste (testo).