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Diritto tributario

Il diritto tributario è una disciplina giuridica che si occupa delle entrate pubbliche, solo quelle aventi natura tributaria. Lo Stato può incassare vari tipi di entrate. Quelle di natura tributaria sono incassate dall’ente pubblico (soggetto attivo) come tributo.

Nell’ambito del diritto tributario possiamo avere le imposte, le tasse o i contributi. L’imposta è quel tributo che nasce senza che vi sia da parte dell’ente pubblico una correlata prestazione, diversamente dalle tasse ovvero nel momento in cui si richiede un servizio all’ente pubblico il soggetto paga la tassa. L’imposta è una prestazione coattiva sganciata da qualsiasi rapporto di corrispettività e finalizzata a ripartire le spese pubbliche tra gli appartenenti alla collettività in ragione della loro capacità contributiva.

Principi costituzionali

Il diritto tributario si fonda sostanzialmente su due principi costituzionali:

  • Art. 53 della Costituzione: Laddove si dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Indirettamente si esprime la capacità di contribuire alle spese pubbliche. La capacità contributiva presuppone una capacità economica, perché non sempre avere una capacità economica vuol dire avere una capacità contributiva. Il sistema tributario è informato secondo criteri di progressività cioè deve essere considerato come sistema progressivo, anche se non tutte le imposte sono progressive.

Oggi l’unico tributo con requisito di progressività è l’IRPEF, ed è il tributo più importante quindi si può considerare l’intero sistema tributario progressivo. Gli altri tributi sono di tipo proporzionale. L’imposta è progressiva quando man mano che il reddito aumenta l’imposta aumenta più che proporzionalmente. L’imposta è proporzionale quando man mano che il reddito aumenta l’imposta aumenta proporzionalmente.

Classificazione delle imposte

  • Dirette: Colpiscono manifestazioni dirette di capacità contributiva (es. IRPEF).
  • Indirette: Colpiscono manifestazioni indirette di capacità contributiva.
  • Sui consumi: Es. IVA.
  • Sui trasferimenti: Es. Imposta di registro.
  • Sul reddito: Colpiscono il reddito inteso quale flusso di ricchezza (es. IRPEF).
  • Sul patrimonio: Colpiscono il patrimonio mobiliare o immobiliare (es. IMU).
  • Personali: Tengono conto della situazione personale del contribuente (es. IRPEF).
  • Reali: Non tengono conto della situazione personale del contribuente (es. IVA).
  • Sotto il profilo economico:
    • Fisse: Es. Imposta di bollo.
    • Proporzionali: Es. IRES, IVA.
    • Progressive: Es. IRPEF.

IRPEF

L’IRPEF può interessare l’imprenditore individuale. L’IRPEF, cioè l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è disciplinata dal DPR 917 del 1986, il cosiddetto TUIR, e prevede nei suoi articoli tutta la disciplina del tributo.

L’IRPEF è un’imposta erariale cioè il soggetto attivo, ovvero che si occupa della riscossione del tributo, è lo Stato. È la principale imposta del sistema tributario italiano ed è quella che fornisce il maggior gettito (oltre il 40%).

Caratteristiche essenziali

L’IRPEF è un'imposta:

  • Erariale
  • Sul reddito
  • Personale
  • Progressiva per scaglioni
  • Periodica

L’IRPEF va analizzata tenendo conto di quattro aspetti fondamentali: presupposto, soggetti passivi, periodo di imposta e base imponibile.

Presupposto

Il presupposto è quell’atto al verificarsi del quale un soggetto si obbliga nei confronti del fisco, è il possesso di redditi in denaro o in natura che rientrano nella categoria dell’articolo 6. Si tratta di una lista di redditi tra cui: redditi fondiari (immobili o terreni), redditi di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi. Non c’è una definizione di redditi ma una classificazione. Possedere un reddito significa percepire quel reddito se lavoro dipendente, percepire un compenso se lavoro autonomo, possesso di un bene se si tratta di redditi fondiari.

Con reddito d’impresa si intende quelli provenienti dall’esercizio di un’attività commerciale. Con redditi da capitale si intende i flussi provenienti da investimenti di capitale (interessi e dividendi).

Elementi del presupposto

  • Elemento oggettivo: Reddito
  • Elemento soggettivo: Persone fisiche
  • Elemento relazionale: Possesso

Reddito e patrimonio

Occorre preliminarmente effettuare una distinzione tra reddito e patrimonio:

  • Patrimonio: È un concetto statico e puntuale (ciò che si ha) – è l’insieme di tutto ciò che è suscettibile di valore economico e che si possiede in un dato momento.
  • Reddito: È un concetto dinamico e periodico (ciò che si produce) – è la variazione del patrimonio rilevata in due diversi momenti temporali.

Manifestazione del reddito imponibile

Il reddito imponibile può manifestarsi:

  • Come reddito in denaro espresso in moneta circolante
  • Come reddito in natura inteso come ricchezza derivante dalla fruizione di beni e servizi (c.d. fringe benefit). Es. uso privato di autovetture aziendali, di telefoni cellulari, mense scontate, doni in natura, contributi scolastici.

Per esempio, per i redditi d’impresa il reddito viene individuato come differenza fra i ricavi corrisposti e i costi sostenuti nell’esercizio della propria attività. Rientrano anche tra i redditi imponibili e sono tassabili secondo le regole proprie delle categorie cui si riferiscono:

  • I proventi conseguiti in sostituzione di redditi (es. ottenimento di risarcimento per danni in seguito a chiusure per covid);
  • Gli interessi moratori o per dilazione di pagamento;
  • I redditi provenienti da fonte illecita (da illeciti amministrativi o penali), se non confiscati o sequestrati in quanto viene meno il possesso.

Elemento relazionale

Il concetto di possesso non è da intendersi in senso civilistico di cui all’art. 1140 c.c., pertanto, come «relazione qualificata con un bene», né deve intendersi come materiale disponibilità del reddito. Il possesso, nell’ambito dell’IRPEF va piuttosto definito in senso tecnico come relazione qualificata tra un soggetto e una fonte di reddito. Si deve quindi fare riferimento alle disposizioni relative ad ogni singola categoria di reddito.

Soggetti passivi

I soggetti passivi sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. (Le società di persone non sono soggetti passivi dell’IRPEF).

Al fine dell’integrazione della residenza in Italia devono essere soddisfatti due requisiti:

  • Oggettivo: La persona fisica deve essere alternativamente iscritta nelle anagrafi comunali della popolazione residente (attenzione ai paradisi fiscali); avere nel territorio dello Stato il domicilio (ex art. 43, co. 1 c.c.), ovvero dove ha la sede principale dei suoi affari e interessi; avere nel territorio dello Stato la residenza (ex art. 43, co. 2 c.c.), ovvero dove ha la dimora abituale;
  • Temporale: Uno dei tre requisiti deve sussistere per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni o 184 giorni per gli anni bisestili).

I soggetti residenti pagano il tributo per i redditi ovunque prodotti nel mondo, mentre i non residenti pagano il tributo per i redditi prodotti in Italia. (Pavarotti non dichiarava i redditi esteri nonostante avesse la residenza in Italia).

Se una persona è residente sia in Italia che in Giappone, si vanno a leggere le convenzioni fra i paesi interessati (per esempio si considera in quale paese il soggetto ha la dimora permanente o altri criteri residuali per decidere a quale paese debba essere versata l’imposta, per evitare la doppia imposizione).

Soggetti passivi non residenti

Occorre individuare i redditi prodotti in Italia. La legge prevede dei criteri di localizzazione (art. 23, Testo Unico):

  • I redditi fondiari sono tassati in Italia quando l’immobile si trova in Italia;
  • I redditi da lavoro autonomo e dipendente sono tassati in Italia quando la prestazione lavorativa è ivi svolta;
  • I redditi da capitale sono tassati in Italia quando il soggetto che li eroga risiede sul territorio italiano;
  • I redditi d’impresa sono tassati in Italia quando sul territorio si trova la stabile organizzazione dell’impresa.

I redditi delle società di persone non sono soggetti passivi dell’IRPEF e nemmeno dell’IRES. I soggetti passivi del tributo sono i soci di tali società. Per le società di persone esiste quello che si chiama principio di trasparenza perché i redditi sono imputati ai soci per trasparenza.

Ciò significa che:

  • La società non è soggetto passivo IRPEF e sulla stessa gravano solo obblighi formali: presentazione della dichiarazione con determinazione del quantum dovuto a titolo d’imposta;
  • I soci presentano dichiarazione e sono obbligati a liquidare l’imposta pro quota.
  • I redditi prodotti sono redditi d’impresa.

Sempre secondo l’articolo 5:

“Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.”

In sintesi:

  • Redditi prodotti dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice:
    • Residenti nel territorio dello Stato: Trova applicazione il principio della trasparenza e imputazione pro quota. Le società di persone residenti non hanno personalità giuridica. Non sono né soggetti passivi Irpef né soggetti passivi Ires ma hanno, tuttavia, obblighi strumentali legati alla presentazione della dichiarazione e alla tenuta di scritture contabili.
    • Non residenti nel territorio dello Stato: Non trova applicazione il regime di trasparenza. Le società di persone non residenti sono soggetti passivi IRES. La società di persone è residente nel territorio dello Stato se per la maggior parte del periodo d’imposta ha in esso la sede legale o la sede dell’amministrazione (è il luogo dove avviene la gestione strategica, CDA) o l’oggetto principale dell’attività svolta (dove avviene l’attiva esercitata).

Casi particolari Art. 4 TUIR

La comunione legale ed il fondo patrimoniale:

  • I redditi che derivano dai beni in comunione legale (art. 177 c.c.) sono imputati ai due coniugi per la metà, salve diverse convenzioni.
  • Nel caso di fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) i redditi sono imputati per la metà del loro ammontare a ciascun coniuge, ovvero, per l’intero, a quello dei coniugi che abbia l’esclusiva amministrazione del fondo.

L’impresa familiare:

  • L’impresa familiare è intesa come l’impresa individuale cui collaborano i familiari dell’imprenditore.
  • L’imprenditore che si avvale del lavoro del coniuge, dei figli, degli affini (fino al 2° grado) e dei parenti (fino al 3°grado) deve detenere almeno il 51% delle attività mentre il restante 49% viene diviso tra coloro che vi lavorano.
  • L’impresa familiare non è soggetto di imposta, ma rileva ai fini delle imposte sui redditi in quanto consente di dividere il reddito prodotto tra i partecipanti.

Periodo d'imposta

Il periodo d’imposta è quello dell’anno solare. Periodo in cui il presupposto si realizza.

L’imputazione al periodo d’imposta coincide nell’IRPEF con i singoli anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Esempio: I redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2023 relativi al lavoro svolto nel 2022 saranno soggetti a periodo d’imposta nel 2023, nel 2022 non dovrò versare nulla.

L’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano:

  • Criterio di cassa
  • Criterio di competenza

Determinazione della base imponibile

La base imponibile è definita nell’articolo 3 del TUIR che afferma che l’imposta è applicata sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Essa subisce delle deroghe, cioè sono esclusi dalla base imponibile:

  • I redditi esenti dall’imposta, cioè quei redditi che avrebbero la caratteristica tipica per essere considerati imponibili, ma la legge per una ragione specifica che è la legge determinata, li ha sottratti alla disciplina ordinaria cioè li ha esentati;
  • I redditi sottoposti a regimi sostitutivi: esempio ritenute alla fonte a titolo di imposta.
  • I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sono ad esempio i redditi di capitali cioè che derivano dal pagamento di un dividendo. Sono considerati dalla legge soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta quindi non devono essere inclusi nel reddito complessivo, infatti quando un soggetto persona fisica percepisce un dividendo, quel dividendo viene tassato alla fonte con una ritenuta a titolo di imposta cioè quando la società paga il dividendo non erogherà tutto il dividendo, ma decurterà l’imposta corrispondente del 26%, quindi il soggetto avrà assolto la sua imposta e quindi sarà escluso dalla base imponibile.
  • I redditi che devono subire una tassazione separata per speciali ragioni, queste ragioni possono essere ragioni legate ad evitare una successiva tassazione. Esempio il TFR, le plusvalenze per cessioni di aziende detenute da più di 5 anni, i risarcimenti per perdita di redditi pluriennali. Quando un lavoratore dipendente conclude il suo rapporto di lavoro con il suo datore di lavoro, egli deve corrispondere al lavoratore il TFR. Il TFR è una somma che il dipendente riceve ed è tassato con imposta sostitutiva. Ciò significa che la sua base imponibile sarà formata solo dal reddito derivante dal rapporto di lavoro dipendente dell’anno. La somma del TFR subirà una tassazione minore separatamente per evitare che si arrivi ad una tassazione troppo elevata del contribuente siccome se si sommassero i due importi (reddito da lavoro dipendente + TFR), il contribuente solo per quell’anno avrebbe un’aliquota progressiva molto alta che non rispetta la sua effettiva capacità contributiva.

Determinazione della base imponibile e del tributo dovuto

Ci sono 5 passaggi fondamentali:

  1. Determinazione del coacervo imponibile lordo somma dei redditi determinati per ciascuna categoria, secondo le specifiche regole di riferimento.
  2. Quantificazione dell’imponibile netto, ottenuto scomputando dal lordo gli oneri deducibili.
  3. Liquidazione dell’imposta lorda, ottenuta applicando le aliquote all’imponibile netto.
  4. Individuazione dell’imposta netta, sottraendo da quella lorda le detrazioni.
  5. Quantificazione dell’imposta effettivamente dovuta, scomputando dall’imposta netta le ritenute, i crediti d’imposta e gli acconti versati in corso d’anno.

In Italia è concesso il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Lo Stato italiano ai sensi dell’art. 165 del TUIR riconosce ai suoi residenti un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. La tassazione per i redditi ovunque prodotti nel mondo insieme al meccanismo dei crediti di imposta per eliminare la doppia tassazione porta allo stesso trattamento fiscale nel caso in cui si produca tutto il reddito in Italia o si produca una parte del reddito in Italia e una parte del reddito all’estero.

Determinazione dell'imponibile netto

Oneri deducibili art 10 TUIR:

Sono spese per lo più di natura personale, familiare o di interesse sociale sostenute dal contribuente, che consentono di abbattere l’imponibile complessivo. Tra le spese necessarie alla vita della persona vi rientrano, ad esempio, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Tra le spese giuridicamente necessitate vi rientrano, ad esempio, gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato; il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione.

Tra le spese socialmente utili vi rientrano, ad esempio, i contributi e le donazioni effettuate verso organizzazioni non governative e altre erogazioni liberali.

Ulteriori precisazioni

  • Le ipotesi di oneri deducibili contemplate dall’art 10 del TUIR sono tassative.
  • La deduzione deve avvenire secondo il principio di cassa.
  • La documentazione giustificativa non deve essere più allegata alla dichiarazione dei redditi.

Esempio: Nel momento in cui si calcola il reddito complessivo lordo nel caso in cui il soggetto abbia delle perdite derivanti da lavoro autonomo, esse devono essere decurtate dal reddito complessivo secondo l’art. 8 del TUIR. Il TUIR prevede che le perdite che derivano dall’esercizio di imprese commerciali, esse sono computate in diminuzione dei redditi del periodo di imposta dei successivi esercizi. Quindi qualora il soggetto nels... (testo incompleto).

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francimari2001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Grandinetti Mario.
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