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Concetti Chiave

  • La separazione legale si distingue in consensuale e giudiziale, mentre la separazione di fatto non richiede un provvedimento giudiziario.
  • La separazione di fatto può essere attuata tramite l'allontanamento dalla residenza familiare, ma senza accordo può comportare conseguenze legali.
  • La separazione consensuale richiede un accordo tra i coniugi e deve essere omologata dal tribunale per avere effetti legali.
  • La separazione giudiziale può essere richiesta da uno dei coniugi in presenza di situazioni intollerabili che rendono impossibile la convivenza.
  • Il tribunale può rifiutare l'omologazione della separazione consensuale se non considera adeguati gli accordi presi dai coniugi riguardo ai figli.

Distinzione tra separazione legale e di fatto

La principale distinzione che può essere operata, all’interno dell’istituto della separazione, è quella che contrappone la separazione legale (a sua volta divisa in: giudiziale e consensuale), alla separazione di fatto. È la mancanza della del provvedimento giudiziario a distinguere la separazione di fatto da quella legale.

Modalità di separazione di fatto

Un modo essenziale per attuare la separazione di fatto è sicuramente rappresentato dal “allontanamento dalla residenza familiare“ da parte di uno dei coniugi. Se tale allontanamento non è fondato sull’accordo ed è privo di giusta causa, esso determina la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che si rifiuta di tornare. In tal caso, il giudice può ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma e 147.

Tipologie di separazione legale

Invece, per quanto riguarda la separazione legale, essa si divide in:

- Consensuale: Si fonda su un accordo dei coniugi riguardante sia la decisione di separarsi che la regolamentazione dei propri futuri rapporti reciproci e di quelli con i figli. L’accordo produce effetti solo con l’omologazione giudiziale (Art 158), data con decreto del tribunale ad esito di un procedimento che inizia con un tentativo di conciliazione e consiste in un controllo delle condizioni pattuite dei coniugi. Tuttavia il tribunale può rifiutare l’omologazione nel caso in cui l’affidamento ed il mantenimento dei figli siano reputati contrari a loro interessi o nel caso in cui appaia inadeguata la soluzione adottata dei coniugi. (158)

- Giudiziale: ciascuno dei coniugi può chiedere tale separazione, sul fondamento di situazioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ad esporre a grave pregiudizio all’educazione della prole (art. 151). È ritenuto necessario che l’intollerabilità abbia carattere oggettivo e non meramente soggettivo.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la principale differenza tra separazione legale e separazione di fatto?
  2. La principale differenza risiede nella mancanza di un provvedimento giudiziario per la separazione di fatto, a differenza della separazione legale, che può essere giudiziale o consensuale.

  3. Quali sono le modalità di attuazione della separazione di fatto?
  4. Un modo essenziale per attuare la separazione di fatto è l'allontanamento dalla residenza familiare da parte di uno dei coniugi, che, se privo di giusta causa, può comportare la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale.

  5. Come si distingue la separazione legale consensuale da quella giudiziale?
  6. La separazione legale consensuale si basa su un accordo tra i coniugi e richiede l'omologazione giudiziale, mentre la separazione legale giudiziale può essere richiesta da uno dei coniugi per situazioni che rendono intollerabile la convivenza, con un focus su condizioni oggettive.

Domande e risposte

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