L'imprenditore 2082
Venerdì 13 ore 18.05 opp. a Lavoro e servizi.
L'imprenditore 2082: chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni e servizi.
- Professionalità - Non occasionalità.
- Attività economica - Non fondamentale il lucro, basta l'esercizio secondo principio economico.
- Organizzata - Non solo organizzazione del proprio lavoro ma anche l'organizzazione e organizzazione di fattori produttivi beni e capitali.
- Produzione e scambio - O entrambe categorie valide da esercizio.
Imp. individuo - deve adottare idonee - idoneo a rilevare il tere di fronte lo stato di crisi e attuare senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Specifici obblighi organizzativi in capo all'imprenditore in forza competitiva - dovrà adottare un assetto organizzativo - adeguato ai fini della rilevazione tempestiva dello stato di crisi e dell'adozione delle idonee iniziative - art. 2080 cc.
L'imprenditore 2082
Venerdì 13 ore 18.55 opp. Savarone.
L'imprenditore 2082: chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni e servizi.
- Professionalità — Non occasionalità.
- Attività economica — Non fondamentale il lucro, basta l'esercizio secondo periodo economico.
- Organizzata — Non solo organizzazione del proprio lavoro ma anche coordinazione e organizzazione di fattori produttivi beni e capitali.
- Produzione e scambio — O entrambe categorie valide di esercizio.
Imp. individua o deve adottare misure idonee a rilevare territorio in stato di crisi, e autorizza senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Specifici obblighi organizzativi in capo all'imprenditore in forza competitiva — Dovrà adottare assetto organizzativo adeguato ai fini della terperar venir? deue stato ficrisi, e dell'adozione di idonee iniziative — art. 2086 CC.
Piccolo imprenditore
Piccolo imprenditore (art. 2083).
- Criterio di rilevanza.
- Lavoro proprio o familiare.
- Basso investimento rispetto al lavoro prestato.
- Stato generale dell’imprenditore.
- Fallibile se supera requisiti 1° lf art. 1.
- Lo soggetto allo statuto dell'imp. commerciale.
- Iscritto in sezione speciale del registro imprese.
- Valore di gratificazione anagrafica.
- Pubblicità notizia.
- No tenuta scritture contabili obbligatoria.
Chi
- Coltivatori diretti del fondo.
- Artigiani.
- Piccoli commercianti.
- Attività professionale con lavoro proprio o di famiglia.
Piccolo imprend. - D'importante dalla figura del titolare, che costituisce meno o male definito nel corpo l'attività negoziale. Prerequisito viene meno.
Impresa artigiana
- Fallibile se supera le soglie di cui all'art. 1 L.F.
- Prevalenza del lavoro proprio.
- Fine del privilegio dei non fallibili.
Impresa familiare
Impresa familiare: art. 230 bis /1975.
Lavoro proprio o dei familiari, congiunti e/o parenti entro il 3 grado.
Per evitare abusi dovuti al lavoro infedele o gratuito è ricorso ad una serie di tutele: (per collaboratori continuativi).
- Partecipazione agli utili proporzionata al lavoro prestato.
- Diritto ai beni acquistati con gli utili e soldi aumenti di valore dell’azienda.
- Diritto di prelazione sull’azienda per divisioni ereditarie o trasferimenti di azienda.
Imp. fam. lare
- Beni aziendali: di proprietà dell’imprenditore (Titolare di lavoro).
- Diritto patrimoniali e crediti verso l’imprend.
- Atti di gestione ordinaria --> Solo imprend.
L’imprend. agisce contro terzi in proprio.
Iscrizione nel registro imprese
Sezione ordinaria
- Impr. non agricoli → pubblicità legale.
- Impr. individuali commerciali non piccoli.
- Tutte le società tranne la ss. (anche x attiv. non commerciale).
- Consorzi tra impr.
- GEIE.
- Enti pubblici con oggetto commerciale.
Sezione speciale
- Impr. agricoli e piccoli impr.
- Società di professionisti.
- Società che esercitano attività di direz. e controllo.
- Imprese sociali.
Effetti dell'iscrizione in sezione ordinaria
- Pubblicità legale.
- Rendere conoscibili i dati + (a seconda dei casi).
- Efficacia dichiarativa → rileva solo conoscenza/opponib. ratio coop.
- Efficacia costitutiva → per soc. di capitali → stessa maggioranza atti fondam. no nullità completo.
- Efficacia normativa → per l'applicazione di un determinato regime giuridico (succ reg → regime autonomia patrimoniale) se non iscritte si applica il più gravoso.
- Iscrizione nell