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L'imprenditore 2082

Venerdì 13 ore 18.05 opp. a Lavoro e servizi.

L'imprenditore 2082: chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni e servizi.

  • Professionalità - Non occasionalità.
  • Attività economica - Non fondamentale il lucro, basta l'esercizio secondo principio economico.
  • Organizzata - Non solo organizzazione del proprio lavoro ma anche l'organizzazione e organizzazione di fattori produttivi beni e capitali.
  • Produzione e scambio - O entrambe categorie valide da esercizio.

Imp. individuo - deve adottare idonee - idoneo a rilevare il tere di fronte lo stato di crisi e attuare senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Specifici obblighi organizzativi in capo all'imprenditore in forza competitiva - dovrà adottare un assetto organizzativo - adeguato ai fini della rilevazione tempestiva dello stato di crisi e dell'adozione delle idonee iniziative - art. 2080 cc.

L'imprenditore 2082

Venerdì 13 ore 18.55 opp. Savarone.

L'imprenditore 2082: chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni e servizi.

  • Professionalità — Non occasionalità.
  • Attività economica — Non fondamentale il lucro, basta l'esercizio secondo periodo economico.
  • Organizzata — Non solo organizzazione del proprio lavoro ma anche coordinazione e organizzazione di fattori produttivi beni e capitali.
  • Produzione e scambio — O entrambe categorie valide di esercizio.

Imp. individua o deve adottare misure idonee a rilevare territorio in stato di crisi, e autorizza senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Specifici obblighi organizzativi in capo all'imprenditore in forza competitiva — Dovrà adottare assetto organizzativo adeguato ai fini della terperar venir? deue stato ficrisi, e dell'adozione di idonee iniziative — art. 2086 CC.

Piccolo imprenditore

Piccolo imprenditore (art. 2083).

  • Criterio di rilevanza.
  • Lavoro proprio o familiare.
  • Basso investimento rispetto al lavoro prestato.
  • Stato generale dell’imprenditore.
  • Fallibile se supera requisiti 1° lf art. 1.
  • Lo soggetto allo statuto dell'imp. commerciale.
  • Iscritto in sezione speciale del registro imprese.
  • Valore di gratificazione anagrafica.
  • Pubblicità notizia.
  • No tenuta scritture contabili obbligatoria.

Chi

  • Coltivatori diretti del fondo.
  • Artigiani.
  • Piccoli commercianti.
  • Attività professionale con lavoro proprio o di famiglia.

Piccolo imprend. - D'importante dalla figura del titolare, che costituisce meno o male definito nel corpo l'attività negoziale. Prerequisito viene meno.

Impresa artigiana

  • Fallibile se supera le soglie di cui all'art. 1 L.F.
  • Prevalenza del lavoro proprio.
  • Fine del privilegio dei non fallibili.

Impresa familiare

Impresa familiare: art. 230 bis /1975.

Lavoro proprio o dei familiari, congiunti e/o parenti entro il 3 grado.

Per evitare abusi dovuti al lavoro infedele o gratuito è ricorso ad una serie di tutele: (per collaboratori continuativi).

  • Partecipazione agli utili proporzionata al lavoro prestato.
  • Diritto ai beni acquistati con gli utili e soldi aumenti di valore dell’azienda.
  • Diritto di prelazione sull’azienda per divisioni ereditarie o trasferimenti di azienda.

Imp. fam. lare

  • Beni aziendali: di proprietà dell’imprenditore (Titolare di lavoro).
  • Diritto patrimoniali e crediti verso l’imprend.
  • Atti di gestione ordinaria --> Solo imprend.

L’imprend. agisce contro terzi in proprio.

Iscrizione nel registro imprese

Sezione ordinaria

  • Impr. non agricoli → pubblicità legale.
  • Impr. individuali commerciali non piccoli.
  • Tutte le società tranne la ss. (anche x attiv. non commerciale).
  • Consorzi tra impr.
  • GEIE.
  • Enti pubblici con oggetto commerciale.

Sezione speciale

  • Impr. agricoli e piccoli impr.
  • Società di professionisti.
  • Società che esercitano attività di direz. e controllo.
  • Imprese sociali.

Effetti dell'iscrizione in sezione ordinaria

  • Pubblicità legale.
  • Rendere conoscibili i dati + (a seconda dei casi).
  • Efficacia dichiarativa → rileva solo conoscenza/opponib. ratio coop.
  • Efficacia costitutiva → per soc. di capitali → stessa maggioranza atti fondam. no nullità completo.
  • Efficacia normativa → per l'applicazione di un determinato regime giuridico (succ reg → regime autonomia patrimoniale) se non iscritte si applica il più gravoso.
  • Iscrizione nell
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliaviscardi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Salamone Luigi.
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