Concetti Chiave
- Il vettore è considerato responsabile per danni alle merci nel trasporto internazionale a meno che non dimostri una causa di esonero.
- Secondo la CMR, il vettore può esonerarsi da responsabilità solo se prova la colpa del destinatario, un vizio della merce o caso fortuito.
- La CMR non consente al vettore di esonerarsi da responsabilità per vizi del veicolo utilizzato nel trasporto.
- La Convenzione di Ginevra del 1956 introduce i "rischi particolari", come il trasporto di animali vivi, che comportano una presunzione di non responsabilità per il vettore.
- In caso di rischi particolari, l'onere di provare la colpa del vettore ricade sul destinatario delle merci, riducendo la sua tutela.
Responsabilità presunta del vettore
Come in ambito nazionale, anche in quello internazionale vige il regime di responsabilità presunta del vettore: qualora sussistano danni arrecati alle merci trasportate a causa di perdita, avaria o ritardo, il vettore si presume responsabile sulla base del solo fatto del trasporto. Sul vettore grava dunque l’onere di provare l’esistenza di una causa di esonero da responsabilità.
Esonero da responsabilità secondo la CMR
La CMR prevede che il vettore possa esonerarsi da responsabilità provando:
- la colpa del destinatario;
- un vizio proprio della merce (dimostrazione più complessa in giudizio);
- caso fortuito (circostanze inevitabili e imprevedibili).
La CMR prevede altresì che in nessun modo il vettore può esonerarsi da responsabilità provando un vizio del veicolo adoperato per il trasporto.
Rischi particolari e inversione degli oneri probatori
A differenza del Codice civile, la Convenzione di Ginevra del 1956 elenca alcuni eventi denominati «rischi particolari». Si tratta di rischi che possono accompagnare determinate tipologie di trasporto. Tra queste rientrano:
- il trasporto di animali vivi;
- l’utilizzo di veicoli aperti senza tendone.
Se sussiste una delle ipotesi riconducibili ai rischi particolari, in capo al vettore vige una presunzione di non responsabilità: si ha dunque l’inversione degli oneri probatori. Se, ad esempio, animali vivi subiscono danni durante il trrasporto, secondo la CMR il vettore può esonerarsi da responsabilità semplicemente dimostrando la sussistenza del suddetto rischio particolare (cioè che il trasporto aveva ad oggetto animali vivi). Spetta al destinatario l’onere di provare la colpa del vettore.
A differenza di quanto avviene nel regime di responsabilità presunta, dunque, il soggetto terzo (destinatario delle merci) è tutelato in maniera minore rispetto al vettore.
Domande da interrogazione
- Qual è il regime di responsabilità del vettore in caso di danni alle merci trasportate?
- Quali sono le modalità attraverso cui il vettore può esonerarsi da responsabilità secondo la CMR?
- Cosa si intende per "rischi particolari" e come influiscono sulla responsabilità del vettore?
Il vettore è presunto responsabile per danni alle merci a causa di perdita, avaria o ritardo, e deve provare l'esistenza di una causa di esonero da responsabilità (testo).
Il vettore può esonerarsi dimostrando la colpa del destinatario, un vizio proprio della merce o un caso fortuito, ma non può farlo per un vizio del veicolo utilizzato (testo).
I "rischi particolari" sono eventi specifici che possono ridurre la responsabilità del vettore, come il trasporto di animali vivi; in tali casi, il vettore può esonerarsi dimostrando la sussistenza del rischio, invertendo così l'onere della prova (testo).