Concetti Chiave
- La pena pecuniaria è proposta come alternativa alla detenzione, con funzioni sia generalpreventive che specialpreventive, risultando utile per lo stato e priva degli effetti negativi del carcere.
- Un'importante critica riguarda la natura diseguale della pena, che non tiene conto delle diverse condizioni economiche dei condannati, rendendola meno equa.
- Il sistema attuale presenta un'ineffettività marcata, con solo il 5% delle condanne pecuniarie eseguite e un ruolo secondario della pena pecuniaria nel nostro ordinamento.
- Statistiche evidenziano che in Italia solo il 23% delle condanne sono di natura pecuniaria, rispetto a oltre l'80% in altri paesi europei, con un tasso di riscossione molto basso.
- L'inefficienza della giustizia italiana e la macchinosità del processo ostacolano l'esecuzione e la conversione delle pene pecuniarie, come evidenziato dalla riforma Cartabia.
Pena pecuniaria nella riforma Cartabia
Quando si discute di pena pecuniaria si scommette sull’unica alternativa alla pena principale, quale strumento alternativo alla pena detentiva.D. Lgs. 150/2022 verte sulla stessa ottica.Segnatamente in base ad una riflessione sulla finalità della pena pecuniaria si può pensare ad un’alternativa alla detenzione, sia perché riveste una funzione generalpreventiva, ma anche una funzione specialpreventiva quale forma di intimazione. Vi sono inoltre numerosi pregi su tale sanzione. Essa si rivela da un latto una pena diseguale poiché non tutti possediamo la stessa ricchezza; d’altro canto è una pena assai proficua per lo stato ed è priva degli effetti dannosi del carcere. Se da un lato è una pena più ingiusta, dall’altro è una pena più utile.
Seri profili di criticità
Innanzitutto è per sua natura una pena diseguale, in realtà non è però un difetto radicalmente eliminabile poiché è regolato sul modello della pena pecuniaria prescelto, ovvero per tassi giornalieri e il modello a forma complessiva ( art. 133-133 bis). Il sistema somma complessiva è quello adottato dal codice penale italiano. Questo nella prassi ha comportato che non si tenga realmente conto delle condizioni economiche del reo. Il diverso sistema dei tassi giornalieri ha ricevuto parziale accoglimento nel nostro ordinamento sul terreno della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve; sia anche sul terreno della responsabilità da reato degli enti per quanto riguarda la sanzione pecuniaria amministrativa irrogata all’ente. Secondo profilo di criticità: ineffettività della pena pecuniaria dell’ordinamento italiano oggi. È un’affermazione ricorrente che la pena pecuniaria versa in uno stato di assoluta ineffettività. Dalle statistiche del ministero emerge che la pena pecuniaria riveste nel nostro ordinamento un ruolo secondario e che la sua riscossione verse in uno stato di assoluta inefficacia. Dall’annuario istat 2022 le condanne alla sola pena pecuniaria rappresentano solo il 23 % delle condanne. Qua fa eccezione la prassi del giudice di pace che nel 2019 rappresentava il 99,07%. Perché questi dati destano perplessità? Perché negli altri paesi europei la pena pecuniaria supera l’80% delle condanne, quindi si fa ricorso prevalentemente a tale pena. Inoltre queste statistiche rappresentano il grave stato di ineffettività in quanto non vengo né eseguite né convertite. Le condanne eseguite si attestano al 5 % del totale degli ultimi anni. Guardando alle risultante ministeriali ricaviamo che dal 2012 al 2019 il credito per pene pecuniarie e di giustizia monta a 6 miliardi e ne sono stati incassati solo 3 milioni. Anche dinanzi al giudice di pace il tasso di riscossione del 2019 è pressoché nullo, non viene mai eseguita. Questi dati sono confermati anche dalla relazione illustrativa della riforma Cartabia, dove ciò viene evidenziato. Negli altri paesi i tassi di riscossione della pena pecuniaria è pari al 90%. Perché in Italia non funziona? Perché c’è una inefficienza della giustizia italiana e della macchinosità del processo dovuta al dpr 115/2002. Accadeva che le pene pecuniarie non eseguite, che dovrebbero essere convertite in sanzione sussidiaria, non venivano neanche convertite in caso di mancato pagamento. Come è stato evidenziato dalla riforma Cartabia. Questa ineffettività della pena pecuniaria interessa anche i decreti penali di condanna; 9 su 10 decreti penali non vengono eseguiti.Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della pena pecuniaria nella riforma Cartabia?
- Qual è il ruolo della pena pecuniaria nella riforma Cartabia?
- Quali sono i principali vantaggi e svantaggi della pena pecuniaria?
- Quali sono i principali vantaggi e svantaggi della pena pecuniaria?
- Quali sono le criticità legate all'efficacia della pena pecuniaria in Italia?
- Quali sono le criticità legate all'efficacia della pena pecuniaria in Italia?
- Come si confronta l'uso della pena pecuniaria in Italia con altri paesi europei?
- Come si confronta l'uso della pena pecuniaria in Italia con altri paesi europei?
- Quali fattori contribuiscono all'inefficienza della pena pecuniaria in Italia?
- Quali fattori contribuiscono all'inefficienza della pena pecuniaria in Italia?
La pena pecuniaria è vista come un'alternativa alla pena detentiva, con funzioni sia generalpreventive che specialpreventive, come indicato nel D. Lgs. 150/2022.
La pena pecuniaria è vista come un'alternativa alla pena detentiva, con funzioni sia generalpreventive che specialpreventive, come indicato nel D. Lgs. 150/2022.
La pena pecuniaria è proficua per lo stato e priva degli effetti dannosi del carcere, ma è diseguale poiché non tiene conto delle diverse condizioni economiche dei condannati.
La pena pecuniaria è proficua per lo stato e priva degli effetti dannosi del carcere, ma è diseguale poiché non tiene conto delle diverse condizioni economiche dei condannati.
La pena pecuniaria in Italia versa in uno stato di ineffettività, con solo il 23% delle condanne che la prevedono e un tasso di riscossione molto basso, attestato al 5% negli ultimi anni.
La pena pecuniaria versa in uno stato di ineffettività, con solo il 23% delle condanne che la prevedono e un tasso di riscossione molto basso, attestato al 5% negli ultimi anni.
Negli altri paesi europei, la pena pecuniaria supera l'80% delle condanne e ha tassi di riscossione pari al 90%, mentre in Italia è molto meno utilizzata e inefficace.
Negli altri paesi europei, la pena pecuniaria supera l'80% delle condanne e ha tassi di riscossione pari al 90%, mentre in Italia è molto meno utilizzata e inefficace.
L'inefficienza è attribuita alla macchinosità del processo giuridico e alla mancata conversione delle pene pecuniarie non eseguite in sanzioni sussidiarie, come evidenziato dalla riforma Cartabia.
L'inefficienza è attribuita alla macchinosità del processo giuridico e alla mancata conversione delle pene pecuniarie non eseguite in sanzioni sussidiarie, come evidenziato dalla riforma Cartabia.