Concetti Chiave
- Il potere di controllo datoriale è regolato dallo statuto dei lavoratori, in particolare dagli articoli 2-6 della legge 300/1970.
- Il datore di lavoro può utilizzare guardie giurate per il controllo, ma solo per la tutela del patrimonio aziendale, evitando monitoraggi invasivi.
- Le guardie giurate non possono contestare comportamenti dei lavoratori, tranne in caso di illecito penale legato al patrimonio aziendale.
- Le informazioni raccolte dalle guardie possono essere usate in giudizio solo se collegate a condotte negligenti che causano illeciti penali.
- Le violazioni delle norme comportano sanzioni, tra cui sospensione per le guardie giurate e responsabilità penale per datore di lavoro e guardie.
Il potere di controllo datoriale
Nell’ambito del diritto del lavoro, il potere di controllo datoriale è disciplinato dagli articoli compresi tra il 2 e il 6 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970).
L’articolo 2 dello statuto sancisce la facoltà per il datore di lavoro di effettuare un controllo sul lavoratore tramite guardie giurate. Tale forma di controllo, però, non può in alcun caso tradursi in una forma di monitoraggio capillare, invasivo o tale da produrre un clima poliziesco sul luogo di lavoro. Il limite del controllo è da restringere alla valutazione di eventuali lesioni che afferiscano al patrimonio aziendale. Il controllo che il datore di lavoro può svolgere mediante l’uso di guardie giurate non ne consente l’ingresso presso i locali aziendali durante l’orario di lavoro salvo il caso in cui sussistano circostanze straordinarie.
Conseguenze legali per violazioni
Le guardie giurate, dunque, non possono essere impiegate per controllare i lavoratori, ma soltanto per tutelare il patrimonio aziendale. Esse pertanto non possono contestare al lavoratore azioni o fatti diversi da quelli che attengono a tale tutela. Come stabilito dal quarto comma dell’articolo 2, le informazioni che esse eventualmente raccolgano in merito alla diligenza lavorativa dei dipendenti sono utilizzabili solo nel caso in cui dalla condotta negligente di un dipendente sia scaturito un illecito penale contro il patrimonio aziendale: soltanto in questa ipotesi i dati possono essere acquisiti anche in giudizio. In caso di mancata osservanza di questa disposizione la guardia giurata è punita con la sospensione dal servizio e, nei casi più gravi, con la revoca della licenza. Inoltre, tanto la guardia giurata quanto il datore di lavoro sono sanzionabili penalmente: la violazione dell’articolo 2 costituisce un reato ex articolo 38 statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), il quale per altro disciplina numerose fattispecie riconducibili alla medesima sanzione.
Domande da interrogazione
- Qual è il limite del potere di controllo del datore di lavoro secondo lo statuto dei lavoratori?
- Quali sono le conseguenze legali per le guardie giurate che violano le disposizioni sul controllo dei lavoratori?
- In quali circostanze le informazioni raccolte dalle guardie giurate possono essere utilizzate contro i lavoratori?
Il potere di controllo del datore di lavoro è limitato alla valutazione di eventuali lesioni al patrimonio aziendale e non può tradursi in un monitoraggio invasivo o in un clima poliziesco sul luogo di lavoro, come stabilito dall'articolo 2 dello statuto dei lavoratori.
Le guardie giurate che non rispettano le disposizioni possono essere sospese dal servizio o, nei casi più gravi, avere la licenza revocata. Inoltre, sia le guardie giurate che il datore di lavoro possono essere sanzionati penalmente per la violazione dell'articolo 2, che è considerato un reato.
Le informazioni raccolte dalle guardie giurate possono essere utilizzate solo se dalla condotta negligente di un dipendente è scaturito un illecito penale contro il patrimonio aziendale, come stabilito dal quarto comma dell'articolo 2 dello statuto dei lavoratori.