Legislazione dei beni culturali
Periodo pre-unificazione
Vengono prese solo misure di protezione per il patrimonio artistico culturale.
Montesquieu, 1728, compie il Grand Tour; i suoi scritti introducono la teoria dei 3 poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario.
Viene introdotta l’intenzione di voler tutelare i beni artistici (Firenze, statue trafugate da truppe inglesi: bottini di guerra), al fine di evitare saccheggi ed esportazioni all’estero.
Toscana e Lazio sono le regioni più ricche. Nel XVI secolo, fino al Rinascimento, la famiglia Medici ha introdotto la salvaguardia del patrimonio:
- 1571: Divieto di rimuovere gli emblemi e le iscrizioni dagli edifici storici.
- 1602: Divieto formale di esportare dipinti, a meno che non sia presente una licenza, eccetto per opere di 18 artisti: Giotto, Michelangelo..
- 1754: Motu proprio adottato dal consiglio locale della Reggenza, divieto di esportare opere fuori dal Gran Ducato.
Dal XVIII secolo sono state introdotte misure negli altri Stati:
- Lombardia: Con Maria Teresa d’Austria, nel 1745, legge di divieto di esportazione di opere d’arte.
- Regno di Napoli e due Sicilie: Carlo di Borbone, monarca illuminato, 1755, legge prammatica con l’obiettivo di proteggere gli scavi di Pompei, Stabia, Ercolano dal saccheggio, aprendo il museo Capodimonte.
- Repubblica di Venezia: 1733, primo catalogo delle opere artistiche presenti e la creazione di un istituto, un Ispettorato generale, per proteggere l’opera.
- Stato pontificio: 1820, con Pio VII il Cardinale Pacca emana un editto che raggruppa tutte le misure impiegate dagli Stati per la salvaguardia degli oggetti storici, al fine di limitarne il saccheggio e catalogando le opere delle chiese, introducendo la conservazione ed il restauro. Sono sempre forme di protezione, ma diverse dalla semplice tutela, la quale non mira alla conservazione del bene: verifica e monitoraggio delle opere. Queste innovazioni ispirarono gli Stati: 1822, Regno di Napoli, diritto di prelazione a favore dello Stato, ovvero può acquistare un bene al posto di un altro compratore per aumentare la collezione d’arte pubblica e mantenere l’opera sul territorio nazionale.
- Regno di Sardegna e Piemonte: 1832, nasce il Consiglio per le Antichità e le Belle Arti allo scopo di assicurare la conservazione.
Durante le monarchie assolute del XVIII secolo l’unica misura applicata è la tutela, seppur in modo frammentario, dando inizio alla consapevolezza dell’esistenza del patrimonio.
Unificazione d’Italia e le prime leggi
Con l’unificazione viene introdotto lo Statuto Albertino, il cui articolo 29 afferma l’inviolabilità della proprietà privata senza distinzioni; di conseguenza, i proprietari potevano gestire, scambiare e perfino distruggere un’opera, concezione liberale, e il valore del bene è stabilito dal mercato.
Il governo proibiva soltanto la trasformazione o demolizione dei beni immobili solo nel caso fossero caratterizzati da un valore artistico, per non sminuire l’alto livello estetico delle città.
Fedecommesso o sostituzione fedecommissaria: disposizione testamentaria attraverso cui il testatore istituisce un soggetto determinato come erede, con l’obbligo di conservare i beni per poi tramandarli ad un altro soggetto. Gli articoli 899 e 900 del codice civile dichiarano la proibizione del fedecommesso, in quanto limite alla proprietà privata.
1870, annessione di Roma, Breccia di Porta Pia: saccheggi ed esportazioni. L’autorità italiana perciò recupera le vecchie leggi rimosse con lo Statuto Albertino:
- Legge 2359, 25 giugno 1865: Autorizza l’amministrazione a mettere in atto l’espropriazione degli edifici storici e dei monumenti nel caso di negligenza dei proprietari.
- Decreto reale 6030, 227 novembre 1870: Riferito esclusivamente a Roma, sospende l’abolizione del fedecommesso.
- Legge 286, 28 giugno 1871: Inscindibilità della collezione d’arte tra gli eredi.
- Legge 1461, 8 luglio 1883: Alienazione di opere d’arte e dei beni antichi per essere venduti e consegnati allo Stato.
- Legge 431, 17 luglio 1904: Primo organo con leggi sulla conservazione del patrimonio culturale.
- Catalogo del patrimonio culturale nazionale, divieto di esportazione di opere contenute nel catalogo.
- Legge 364, 20 giugno 1909: Secondo organo di legge, prima forma della legislazione del 1939. Esso include codici, manoscritti, dipinti del patrimonio culturale. Nel caso in cui le opere appartengano allo Stato o a soggetti pubblici o privati, non possono essere alienate.
- Obbligo di ratificare il passaggio di proprietà culturale appartenuto a soggetti privati.
- Divieto di demolizione, rimozione, modifica o restauro, tranne se concesso dal Ministero: lista di regolamenti approvati dal decreto reale 636, 30 gennaio 1913, in vigore fino alla legge 1089/1939.
Regime autoritario
Leggi importanti approvate dal Ministro dell’Istruzione Bottai:
- Legge 1089/1939: La protezione di tutte le cose di interesse artistico e storico, valida per 65 anni fino al 2004, in cui fu abrogata. Il fine della legge tende ad equilibrare l’interesse pubblico nel proteggere il patrimonio culturale ed il diritto che gli individui privati hanno sulle opere, articolo 29 Statuto Albertino modificabile mediante una legge ordinaria o flessibile. Nel caso di proprietà privata deve essere dichiarata di elevato interesse pubblico, in riferimento al valore storico.
- Legge 1497/1939: Sulla protezione delle bellezze naturali, definizione primordiale di paesaggio.
- Legge 2006/1939: Nuove regole ed organizzazione degli archivi, in passato non erano considerati beni artistici.
Mancanze della legge 1089/1939: procedure amministrative tipo il diritto di visita, visiting right, permette alle persone di visitare beni pubblici, articolo 52, e privati, articolo 53, il quale però non dispone di uno specifico regolamento, rimanendo pertanto una legge astratta.
Questa legge si riferisce solo alla protezione di opere di elevata importanza sul piano artistico; quindi, per gli archivi di elevato interesse anche storico, viene creata un’apposita legge, Legge 2006/1939, la cui competenza spetta al Ministero degli Interni.
Mancanza di un organo amministrativo che si occupi della protezione del patrimonio culturale, siccome l’unica attività era la conservazione, il ruolo pubblico era limitato.
Protezione durante la Repubblica
Inizialmente il legislatore si occupa solo delle leggi emergenziali. Problematiche: dispersione del patrimonio e conservazione inadeguata della collezione pubblica.
Durante il boom economico vi è uno sviluppo urbanistico; in risposta, la Costituzione del 1948 emana la legge n° 319 del 26 aprile 1964 dalla Commissione Franceschini, in merito alle cose di interesse archeologico, artistico appartenenti al patrimonio culturale, attuando in aggiunta una relazione di 84 dichiarazioni trattanti il patrimonio culturale: appartengono al patrimonio culturale nazionale tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà – beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale..
Per la prima volta viene adottato il termine bene culturale, in base alla Convenzione dell’Aia del 17 maggio 1954: protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Essendo parte del diritto internazionale, ogni Stato ne è obbligato.
Tuttavia, la relazione della Commissione Franceschini non diventa immediatamente un organo di legge, ma nel 1998, tramite il DLGS 112, il concetto di bene culturale entra nel sistema giuridico italiano.
Il concetto di patrimonio culturale, beni culturali + paesaggio, nasce grazie al Codice Urbani 2004, DLGS n° 42/2004. Con la Commissione manca ancora un’unitarietà nell’azione politica, sistema frammentato, concentrato solo in certe aree emergenziali.
- Legge 44, 1 marzo 1965: Legge riguardante la prevenzione dai furti e saccheggi, estendendo la responsabilità alle Sovrintendenze e il necessario intervento del restauro.
- Legge 1061, 20 novembre 1971: Prevenzione delle emergenze; è considerato reato la contraffazione.
- Legge 171, 116 aprile 1973: Protezione Venezia.
Riforma Bassanini 1990: vengono introdotte innovazioni nell’amministrazione pubblica. Legge 352, 8 ottobre 1997, non appartiene alla riforma Bassanini, il cui articolo 1 prevede la necessità del governo di creare un testo unico, consolidated law, contenente tutte le leggi vigenti in merito ai beni culturali, sistema più organico.
Nell’articolo 9, i siti più importanti devono essere autorizzati da un apparato, viene riconosciuta alla Sovrintendenza di Pompei un’autonomia gestionale, economica, scientifica e finanziaria dal Ministero: non più gestiti direttamente dal Ministero, solo il personale deve essere statale. Stessa cosa con il decreto 11 dicembre 2001 per il Polo di Firenze ed Uffizi.
Decreto legislativo, fonte primaria affiancata alla legge parlamentare, 112 del 31 marzo 1998: con l’articolo 148 si stabilisce il concetto legale di bene culturale che si ispira alla Commissione Franceschini, ispezione del patrimonio culturale, la cui definizione però è solo di valore politico-pedagogico, definendo 3 attività pubbliche: protezione, gestione e valorizzazione allo scopo di permetterne la fruizione.
Lettera c dell’articolo: ogni attività che riconosce, conserva e protegge il patrimonio culturale – concezione dinamica; lettera e, definizione di valorizzazione, ovvero qualunque attività che pone condizioni di conoscenza e fruizione.
Decreto legislativo 368, 20 ottobre 1998: istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali, ministro Giovanna Melandri, sostituendo il ministero dell’ambiente e dei beni culturali del 1975.
Decreto legislativo 490 del 29 ottobre 1999 dà origine al Testo Unico, che raggruppa tutte le leggi ritenute vigenti dal governo, dal 1089/1939 fino al 112/1998.
2001: modifica Titolo V, parte II della Costituzione, per cui verrà emessa la legge 137 del 6 giugno 2002, articolo 10: è necessario che il governo rivaluti il settore della cultura, sport e letteratura, istituendo così il Codice Urbani con il DLGS 42 del 22 gennaio 2004, decreto legislativo poiché ricodifica da capo la legislazione, chiamato anche Codice sui beni culturali e paesaggio, abrogando le leggi 1089/1939 e la 190/1999, entrando in vigore il 1 maggio 2004.
È stato modificato 2 volte: DLGS 156/2006 e 62/2008 per i beni culturali; 175/2006 e 63/2008 per il paesaggio.
MICBAT: ministero beni culturali e turismo.
Importanza dell’anima culturale
Passaggio da stato liberale, in cui vi è totale assenza dell’intervento statale in ambito sociale, l’individuo è costretto ad autogestirsi – stato e società separati, a stato sociale o di welfare, stato interventista nell’economia e nel mercato, distribuzione della ricchezza mediante strutture pubbliche.
Bene culturale
- Economic soul value in quanto genera entrate ed occupazione.
- Cultural soul: value.
Oggi il bene culturale è di interesse anche per il settore pubblico, considerandolo come una risorsa economico-sociale, da 20 anni circa è percepito così.
Per valorizzare e proteggere possono essere intraprese attività che gravino sulla comunità: con l’articolo 9 della Costituzione il legislatore chiede alle pubbliche istituzioni di intervenire nella cultura, concetto di welfare, poiché occorre promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica al fine di tutelare il paesaggio, patrimonio storico artistico nazionale.
L’articolo 9 deve essere annesso al comma 2 dell’articolo 3, poiché quest’ultimo afferma che è compito della Repubblica rimuovere ostacoli economici e sociali che impediscano lo sviluppo della persona umana: dilemma, occorre rimuovere gli ostacoli oppure occorre limitare il potere – power of delivery – da affidare al singolo?
Gli obblighi possono variare a seconda della natura della richiesta contenuta nella Costituzione; ve ne sono di due tipologie:
- Mere libertà, libertà di seconda generazione – derivanti da quelle originali nate dalla Rivoluzione francese: libertà di pensiero ecc. Concetti quali la libertà d’arte, articolo 33, e culturale, la valorizzazione dei beni culturali, delle attività tradizionali, centri storici, città.. Questi aspetti sono conformi al principio di pluralismo culturale, ovvero sono accettate differenti forme di cultura poiché il nostro non è uno stato di cultura: nessuno è obbligato a fruire un bene culturale, perciò lo Stato non può stabilire finalità culturali.
- Diritti sociali: Diritto alla salute, articolo 32 Costituzione, all’istruzione, articolo 34 Costituzione, formazione professionale, articolo 35 Costituzione, all’assistenza sociale, articolo 38. Questi sono diritti sociali e possono essere soddisfatti in quanto bisogni fondamentali.
La differenza è che le mere libertà sono semplici scelte o preferenze, intese come valore aggiunto che portano al completo sviluppo dell’essere umano, mentre i diritti sociali sono la soddisfazione di bisogni fondamentali.
Per le mere libertà ci si rifà all’articolo 9, dovere di promuovere la cultura, il quale anticipa il concetto di bene culturale – poiché è prima della Convenzione dell’Aia del 1954. Ovvero, l’autorità deve essere in grado di introdurre iniziative o promuovere soluzioni da poter proporre ai privati grazie agli interventi o servizi pubblici; nel caso di diritti sociali, per le libertà lo Stato non ha quest’obbligo.
La Repubblica perciò deve proteggere il patrimonio artistico in funzione della promozione culturale affinché possano essere fruiti e goduti, e di conseguenza valorizzarli.
Infatti nel campo culturale non vengono forniti servizi, ma solo incentivi alla fruizione.
La Costituzione si rifà al termine “Cose di interesse artistico e culturale” in senso statico, legge 1089/1939: gli oggetti dovevano essere sia storici che artistici per essere considerati beni culturali.
Articolo 9 Costituzione: il cui comma 1 enuncia il dovere di promozione, concezione dinamica, il comma 2, patrimonio storico artistico, generano il concetto di bene culturale.
La concezione liberale si focalizzava solo sull’oggetto, esempio: il regime fascista usa l’arte come strumento estetico, concezione statica, considerare l’oggetto in sé, non nella funzione artistica.
Il legislatore parte dalla legge 1089/1939, ma andando oltre, poiché viene riconosciuto il collegamento fra l’oggetto storico o artistico e l’identità di una nazione; infatti, la legge del 1939 si riferisce alla concezione estetica, ovvero gli oggetti devono presentare il bello per poter essere osservati.
Articolo 9 separa la caratteristica storica e artistica di un bene; infatti, un bene può essere considerato solo dal punto di vista storico, che sono finalizzati ad identificare la Nazione. Tutti i beni culturali devono essere conservati per le generazioni future, dovere obbligatorio, e presenti, il cui godimento del bene non è obbligatorio in quanto parte delle mere libertà: sostenibilità-promozione della cultura.
Nell’articolo 9 abbiamo il comma 1 legato alla valorizzazione e nel 2 il dovere di protezione, ≠ fruizione, la quale serve a consentire alle generazioni future la fruizione del bene stesso: nuova concezione, da stato liberale a sociale.
Passaggio da cose a beni culturali: hanno portato ad unificare in un unico insieme tutti gli elementi del patrimonio storico-culturale, inclusi gli archivi, rilevanza storica. Inoltre, l’attività di conservazione e protezione è unita a quella di acquisizione di consapevolezza del suo valore per incoraggiarne la fruizione pubblica.
Vengono considerati beni culturali non solo oggetti rilevanti dal punto di vista estetico, ma anche quelli aventi soltanto importanza storica.
Articolo 42 Costituzione pone limiti ai beni culturali privati in modo che siano accessibili a tutti, funzione sociale, i quali, come i beni pubblici, identificano la Nazione e devono essere resi disponibili alla comunità. In questo modo i privati rinunciano a livello di proprietà al bene in cambio di incentivi finanziari, poiché a prescindere da chi appartenga è un bene di pubblico interesse.
Esempio: edifici religiosi, Stato della Chiesa.
L’introduzione dell’attività di fruizione segna il passaggio da concezione statica a dinamica, la quale può riferirsi a:
- Protezione in favore delle generazioni future.
- Valorizzazione per quelle attuali.
Decreto legislativo 112/1998: definizione di beni e attività culturali, protezione, valorizzazione, promozione e gestione; decreto legislativo 490/1999 si occupa di identificare i beni culturali da tutelare, periodo legge Bassanini.
Beni culturali ≠ attività culturali! I primi soltanto formano il patrimonio nazionale, mentre le attività riguardano
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