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Diritto internazionale

= ‘‘diritto della comunità degli Stati’’ che si rivolge ad essi e per essi crea diritti e obblighi.

  • Diritto internazionale privato: siamo al di sotto dello Stato nell’ambito dell’ordinamento statale. È formato dalle norme statali che delimitano il diritto privato di uno stato stabilendo quando esso va applicato e invece quando i giudici sono tenuti ad applicare norme di diritto privato straniere.
  • Diritto internazionale pubblico: tende a regolare anche i rapporti interni allo stato ed anche rapporti oggetto del diritto privato, lo stato ha l’obbligo di tradurre le norme internazionali che di simili rapporti si occupano in norme interne.

Diritto generale

  • Funzione normativa: norme di consuetudine formatesi con l’uso di esse e vincolate a tutti gli stati.

Diritto particolare

  • Accordi = sono numerosi e regolano i rapporti di vita sociale. Al di sotto degli accordi si trovano le fonti previste da accordi/fonti di terzo grado, in esse si collocano molti degli atti delle organizzazioni internazionali, esse si servono delle raccomandazione.
  • Funzione di accertamento giudiziario: nelle comunità internazionale ha carattere arbitrale poggia sull’accordo tra le parti, accordo diretto a sottoporre una controversia ad un determinato giudice.
  • Funzione di attuazione coattiva: autotutela > essenziale, una corretta applicazione del DI è alla base di sani rapporti diplomatici.

Soggetti del diritto internazionale

Stato

Stato = soggetto più antico e importante > stato-organizzazione insieme di governanti e degli organi che esercitano il potere ed è il soggetto del diritto internazionale vs stato-comunità comunità su una parte del territorio sottoposta a leggi che la tengono unita. Tutti gli organi dello stato partecipano alla formazione della volontà.

Affinché uno stato sia soggetto del DI deve essere effettivo (= capacità di governare un territorio e la popolazione ivi stanziata > casi in cui la soggettività è dubbia per governi in esilio, comitati di liberazione nazionale con mancanza di effettività: sedi, all’estero > OLP e sentenza cassazione, accordi Palestina e Israele, Fronte Polisario stati falliti) e indipendente (= capacità di governare senza dipendere da un altro Stato stati federali non sono > è formale perché l’assoluta indipendenza non esiste: indipendenti, nemmeno i governi fantoccio, caso del Kosovo: dichiarazione di indipendenza e sentenza della corte internazionale di giustizia) > non esistono altri requisiti.

  • Riconoscimento = non è un elemento costitutivo della soggettività. Esempi: 1991, Dichiarazione di Bruxelles sugli Stati sorti dalla disgregazione dell’ex blocco sovietico. Riconoscimento de iure (=) e de facto (=).
  • Gli insorti possono dare vita ad uno Stato se controllano effettivamente un territorio > Rilevante è l’applicazione delle norme di diritto umanitario (protezione dei diritti civili durante i conflitti) > gli insorti possono stipulare accordi sulle modalità di conduzione delle ostilità e sul cessate il fuoco.
  • Il territorio di uno stato può subire diverse vicende (dividersi).

Individui

Individui = hanno una soggettività limitata. A favore della soggettività ci sono: norme internazionali a tutela dei diritti umani, potere di azione davanti ad alcuni organi internazionali, alcune norme emanate da organizzazioni internazionali indirizzate agli individui, crimini internazionali > è vero che in molti casi questi diritti senza gli Stati non potrebbero essere rispettati (le minoranze e le popolazioni indigene non sono soggetti) può ricorrere al proprio diritto. Sono i destinatari delle norme consuetudinarie.

Il popolo = ha senso solo nel contesto di un diritto ben preciso: il diritto di autodeterminazione dei popoli. Norma di ius cogens (inderogabile) si consolida negli anni ‘60/’70 e non è retroattiva = si applica ai popoli sottoposti a dominio straniero 1 (autodeterminazione esterna): dominio coloniale, territori occupati con forza, diritto di rendersi indipendenti o associarsi ad un altro stato:

  • Applicato nei casi in cui il governo straniero interviene su un territorio ‘‘invitato’’ da un governo locale che a sua volta sta opprimendo una popolazione (ex presenza URSS in Afghanistan).
  • Competenza dell’assemblea generale delle Nazioni Unite.
  • In generale il principio di autodeterminazione deve coordinarsi e bilanciarsi con quelli di integrità territoriale > diritto internazionale tutela anche l’integrità dello stato > l’autodeterminazione non legittima qualsiasi pretesa.
  • Quello che giuridicamente non esiste è l’autodeterminazione interna (vd caso tribunale internazionale dei popoli) > è un dovere degli stati.

Organizzazioni internazionali

Organizzazioni internazionali (OI) = sono soggetti se hanno una struttura funzionale ai propri obiettivi e possono entrare in relazione con altri soggetti (non confondere con ONG).

Soggetti atipici

  • Santa Sede = lo Stato della Città del Vaticano è distinto, ma costituisce il territorio su cui la SS esplica potere (esempio: potere di concludere accordi).
  • Ordine di Malta = ordine che svolge attività di tipo sanitario/assistenziale e attività diplomatica (soggettività dubbia).

Fonti del diritto internazionale

La consuetudine

La consuetudine = fonte non scritta a portata generale. Ha due elementi costitutivi:

  • 1. Prassi/ diuturnitas = comportamento ripetuto nel tempo.
  • 2. Opinio iuris sive necessitatis = convincimento della obbligatorietà e doverosità sociale. Esso fa una differenza fra una norma e un atto di cortesia, permette di capire se un trattato conferma una consuetudine esistente oppure contribuisce a crearla, se un comportamento viola una norma esistente oppure se la norma sta cambiando:
  • Non esiste un tempo di formazione predefinito, ma le consuetudini ‘‘istantanee’’ sono da escludersi perché manca la stabilità.
  • Tutti gli atti di Stato contribuiscono a formare la consuetudine, soprattutto la giurisprudenza interna (immunità, rapporti di lavoro etc).
  • La consuetudine si applica a tutti gli Stati, anche quelli che non hanno contribuito a formarlo, ma il numero degli obiettori è rilevante.
  • La rilevanza delle Dichiarazioni dell’Assemblea Generale delle NU ai fini della formazione della consuetudine è limitata > tuttavia gli atti delle OI possono contribuire a questo processo.
  • Le consuetudini particolari vincolano una cerchia ristretta di stati (es. prassi che modificano le disposizioni di un trattato di cooperazione regionale) > in questi casi è sufficiente che la maggior parte degli Stati di quel gruppo segua la norma.
  • Applicazione per analogia (es. norme sulla navigazione marittima applicate alla navigazione aerea).

>>> proprio perché è così difficile rilevare la consuetudine la Commissione di diritto internazionale ha adottato della ‘‘conclusioni’’ (testo su moodle) = lo scopo è quello di guidare colui che deve applicare la consuetudine al processo tramite cui capisco se una data norma esiste. 2

  • Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili > utili ad affermare nuove norme consuetudinarie in materia di diritti umani, in questo caso il ruolo va al di là del colmare le lacune. Molto usati dai tribunali penali internazionali.
  • Principi costituzionali > es. libertà nei mari. Secondo alcuni sarebbero al di sopra della consuetudine perché imposti dalle ‘‘forze prevalenti’’ nella comunità internazionale. Conforti non accetta la teoria perché può dare luogo ad abusi. La prassi nella maggior parte degli Stati deve essere sempre presente.
  • Equità > comune sentimento del giusto e dell’ingiusto. Due ipotesi accettate: 1- equità come ausilio interpretativo / 2- un tribunale internazionale giudica secondo equità. Due ipotesi respinte: 1- equità contro la legge / 2- equità come strumento per colmare le lacune di diritto internazionale. Secondo Conforti l’equità rileva soprattutto nella fase della formazione della norma, è sorta di opinio iuris (es. delimitazione territorio).
  • La codificazione della consuetudine > codificare significa fissa in forma scritta la consuetudine. Art 13 carta ONU: è compito dell’Assemblea Generale, che lo ha delegato alla Commissione del diritto internazionale (CDI) (es. diritto dei trattati, diritto del mare). Molta cautela nell’applicare le convenzioni di codifica a Stati che non la ratificano, soprattutto perché c’è anche una parte di sviluppo progressivo. L’interprete dovrà sempre verificare se le norme corrispondono davvero alla consuetudine vigente in quel momento. Ma cosa succede se la consuetudine muta? = avviene il ‘‘ricambio della norma’’ ovvero si applica la nuova norma consuetudinaria. Ma questo vale solo per gli stati che hanno ratificato la convenzione perché per gli altri il problema non si pone.
  • Dichiarazione dell’Assemblea Generale delle NU > non sono vincolanti. Questo vale anche per le dichiarazioni importanti (es. dichiarazione universale dei diritti dell’uomo). Ma esse sono importanti per ricostruire la prassi degli Stati, soprattutto se adottate ad ampia maggioranza. Sono vincolanti solo se il testo equipara l’osservanza della Dichiarazione a quella della Carta NU, oppure se si equipara la violazione della Dichiarazione a quella del diritto internazionale.

I trattati

  • Carta o statuto = per i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali.
  • Scambio di note = scambio di note diplomatiche.
  • Fanno parte del diritto particolare.
  • Trattati normativi unici accordi produttivi di vere norme giuridiche hanno un contenuto che regolano la condotta di un numero rilevante di stati (accordi di codificazione, accordi istitutivi, rinuncia di guerra..).
  • Trattati legge fonti di diritti e di obblighi, ovvero rapporti giuridici e non norme (accordi commerciali, trattati di alleanza).
  • Norme materiali disciplinano direttamente i rapporti tra destinatari imponendo obblighi o attribuendo diritti VS norme strumentali si limitano ad istituire fonti per la creazione di ulteriori norme come i trattati di organizzazioni internazionali.

Convenzione di Vienna e il diritto dei trattati

I diritti dei trattati nascono alla Convenzione di Vienna nel 1969 che si occupa degli accordi stipulati tra stati.

Il trattato può essere realizzato all’istante oppure può avere procedure complicate, può essere scritto o orale, può essere consegnato in un documento ad hoc oppure può essere un processo verbale è necessario però che emerga la volontà di obbligarsi e che la volontà degli stati sia unanime.

Procedimento: 3

  • Negoziazione 1. viene condotta dai plenipotenziari, che sono organi del potere esecutivo (capo di stato, capo del governo, ministri degli esteri, capi delle missioni diplomatiche). Questa fase è più complessa più sono numerosi gli stati che partecipano e più è importante la materia da trattare (trattati di pace). La votazione avviene per unanimità o a maggioranza (2/3) a volte però si possono combinare.
  • Firma 2. la chiusura del trattato avviene con la firma dei plenipotenziari e diventa definitivo (si potrà modificare solo con l’apertura di altri trattati).
  • Ratifica 3. aspetta ad ogni singolo stato con le proprie norme costituzionali. Art. 87 della costituzione IT dice che il CsS può ratificare i trattati previa autorizzazione delle due camere + art 89 dice che nessun atto del CdS è valido se non è controfirmato dai ministri = una volta che le Camere hanno autorizzato la ratifica non è dichiarato quanto tempo l’esecutivo possa attendere prima di procedere. A volte viene usata l’adesione che si ha quando lo stato non ha partecipato ai negoziati di un trattato aperto.
  • Scambio o deposito 4. nel primo caso l’accordo si perfeziona istantaneamente mentre nel secondo caso l’accordo si forma tra gli stati che depositano le ratifiche.
  • Registrazione dei trattati 5. viene registrato presso il segretario delle nazioni unite che lo pubblica.
  • Accordi negoziati presso organizzazioni internazionali alla negoziazione diretta si sostituisce la discussione e l’approvazione da parte dell’organo assembleare.
  • Firma differita nel caso di accordi multilaterali il testo una volta redatto è ‘‘aperto’’ alla firma e ratifica dei trattati in modo tale che questi possano firmare e poi depositare la ratifica.
  • Accordi in forma semplificata è l’accordo che si è concluso con la sola sottoscrizione del testo da parte del rappresentate dello Stato e dunque la firma sostituisce la ratifica.

Art. 12 Convenzione di Vienna ‘‘Il consenso di uno stato ad essere vincolato da un trattato è espresso dalla firma del rappresentate di questo stato: a) quando il trattato prevede che la firma avrà questo effetto, b) quando gli stati partecipanti abbiano deciso di attribuire tale effetto alla firma, c) quando l’intenzione dello stato di dare tale effetto alla firma.

In questa categoria ci sono anche le note diplomatiche dove si ha l’intenzione delle parti di vincolarsi immediatamente. Per aversi un accordo in f.s non è sufficiente che la fase della ratifica sia saltata ma è anche necessario che dal testo dell’accordo o dalle circostanze risulti una sicura volontà di obbligarsi.

Le memorande di intesa non sono dei veri accordi e non hanno natura giuridica, valgo fino a quando valgono. La competenza a concludere gli accordi in f.s. è regolata da ciascuno stato in base alle proprie norme costituzionali. Questo tipo di stipulazione è da escludere quando appartiene alle categorie dell’art. 80: trattati di natura politica con arbitrati, variazioni del territorio, oneri delle finanze. La prassi di questi accordi trova la giustificazione in motivi di speditezza e praticità e infatti sono sempre più frequenti.

  • Applicazione provvisoria dei trattati per alcuni sono privi di carattere giuridico mentre per altri vincolanti. Essi sono revocabili unilateralmente.
  • Trattati segreti sono vincolati dal diritto interno che stabilisce se sono vincolanti o no e se sono validi.

Cosa succede se il potere esecutivo stipula un trattato in forma fs ma non è competente nella materia? violando le norme della propria costituzione. Es: domanda di ammissione dell’Italia alle Nazioni Unite che è avvenuta con un atto del ministro degli esteri, gli accordi per le concessioni delle basi militari non hanno bisogno di ratifica. L’articolo 46 della convenzione di Vienna dice che i trattati stipulati in violazione di una norme interna sulla competenza a stipulare di importanza fondamentale sono invalidi, la violazione deve essere manifesta ovvero evidente ad un altro stato in buona fede. Per Conforti però il criterio della buona fede è impreciso e l’intesa diventa giuridica se l’organo ‘‘messo da parte’’(parlamento) da il proprio assenso con lo stesso strumento formale con cui avrebbe dovuto pronunciarsi 4.

Art. 117 co. 3 dice che le regioni possono stipulare accordi nelle materie di loro competenza secondo quanto stabilito dalla legge dello stato. La legge del 2003 il governo conferisce previamente i poteri alle regioni ovvero la regione stipula accordi internazionali per conto dello stato. Però le iniziative regionali di cooperazione con altre regioni non sono accordi internazionali, stessa cosa per i gemellaggi tra città.

Norme pattizie

Norme pattizie. Le si distinguono dalle norme di diritto internazionale generale perché valgono solo per gli stati che le pongono in essere. Diritti e obblighi per terzi stati non possono derivare da un trattato se non attraverso una forma di partecipazione dei terzi stati al trattato stesso, infatti il trattato può essere aperto (contiene la clausola di adesione o accessione). Un trattato può prevedere vantaggi a favore di terzi, revocabili in qualsiasi momento dagli altri stati, questi però, fino a quando non si trasformano in diritti attraverso la partecipazione del terzo possono sempre essere revocati dalle parti contraenti trattati sulla libera navigazione. L’articolo 34 della CdV dice che un trattato non crea obblighi o diritti per un terzo stato senza il suo consenso. L’articolo 37 invece autorizza i contraenti originari a revocare quando vogliono il diritto accettato dal terzo, a meno che non ne abbiano previamente stabilita l’irrevocabilità per Conforti però se si tratta di un diritto esso non è revocabile.

Incompatibilità fra norme convenzionali

Incompatibilità fra norme convenzionali cosa succede se in un trattato tra A, B e C solo A e B modificano gli obblighi con un trattato successivo incompatibile? Che cosa deve fare C? è possibile che uno stato si impegni tramite un accordo ad seguire un determinato comportamento e poi con un altro accordo fatto con stati diversi si obblighi a tenere il comportamento contrario. Tra A e B si applica il trattato successivo (lex posterior) mentre nei rapporti con C, A e B dovranno scegliere a quale trattato aderire, in ogni caso saranno responsabili della violazione di uno o dell’altro trattato. Se due trattati ricevono attuazioni nell0ordinamento interno con fonti dello stesso rango, vale la lex posterior. La Corte europea dei diritti umani e la CEDU si rifiutano di giustificare la violazione della convenzione europea dei dirit

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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