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Diritto penale

Reati e pene

Codice penale: parte generale, parte speciale. I tetti massimali (durata della pena) non sono da sapere.

Articolo 1: Disposizione espressa di legge

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Pena

Pena: ha valenza polifunzionale e non va considerata come un semplice castigo né andare contro al senso di umanità.

  • Funzione retributiva: Più è grave il reato, più lo deve essere la pena.
  • Funzione generale-preventiva: Si dice che ha un’efficacia deterrente, cioè dissuade dal porre in essere un comportamento delittuoso.
  • Funzione speciale preventiva: Minimizzare le possibilità che il condannato ricada nel delitto.

In sintesi, si può dire che ha una finalità rieducativa che punta al reinserimento dell’individuo nella società.

La pena più alta è l’ergastolo, ma ci sono norme che permettono al soggetto di acquisire nuovamente la libertà.

Reato

  • Comune: riguarda chiunque.
  • Proprio: riguarda determinate categorie di persone.
  • Delitto: il reato più grave, prevede ergastolo, reclusione e multa; rappresenta sia la fattispecie dolosa che colposa.
  • Contravvenzione: reato meno grave, prevede l’arresto e l’ammenda; non esiste la differenza tra dolo e colpa.

Pene accessorie (art.19)

Le pene accessorie costituiscono uno degli effetti della condanna penale e hanno un carattere afflittivo e fortemente limitativo dei diritti.

  • Delitti:
    • Interdizione dai pubblici uffici
    • Interdizione da una professione o da un’arte
    • Interdizione legale
    • Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
    • Incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni
    • Decadenza dalla responsabilità genitoriale
  • Contravvenzioni:
    • Sospensione dall’esercizio di una professione o un’arte
    • Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Successione leggi penali

  • Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
  • Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
  • Se c'è stata una condanna a pena detentiva, ovvero in carcere, e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva si converte nella corrispondente pena pecuniaria (da detenzione a multa, gli anni convertiti in soldi).
  • Se la legge del tempo in cui è stato commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica la legge che prevede disposizioni più favorevoli alla persona accusata.

Obbligatorietà legge penale

Principio della territorialità e personalità

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

Principio di riserva del codice

Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

Cittadino italiano

Sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Territorio dello stato

È territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Ignoranza legge penale

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Delitto comune dello straniero all’estero

È punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Riconoscimento sentenze penali straniere

Può essere dato riconoscimento:

  • Per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
  • Quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
  • Quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
  • Quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, essere fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Materia regolata da più leggi penali o disposizioni della medesima legge penale

Principio di specialità

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. Ad esempio, abbiamo il reato A e il reato B, se stabiliamo che il reato B è speciale rispetto al reato A, applichiamo solo la sanzione in riferimento al B, altrimenti vanno applicate entrambe.

Leggi penali speciali

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

Pene principali

Specie:

  • La morte;
  • L’ergastolo;
  • La reclusione;
  • La multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

  • L'arresto;
  • L'ammenda.

Per i delitti: ergastolo, reclusione, multa; per le contravvenzioni: arresto e ammenda.

Pene accessorie

Costituiscono uno degli effetti della condanna penale e hanno un carattere afflittivo e limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti; generalmente sono applicate automaticamente, ma ci sono dei casi in cui la scelta spetta al giudice.

  • Le pene accessorie per i delitti sono:
    • L'interdizione dai pubblici uffici;
    • L'interdizione da una professione o da un'arte;
    • L'interdizione legale;
    • L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
    • L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
    • L'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
    • La decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
  • Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
    • La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
    • La sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Ergastolo

Perpetuo, anche se nella realtà non è vero perché il soggetto può fruire di misure premiali di fine pena. Si sconta con isolamento notturno e obbligo del lavoro.

Reclusione

Da un minimo di 15 giorni a un massimo di 24 anni.

Interdizione pubblici uffici

Perpetua o temporanea; è molto grave perché priva il soggetto di tutti i suoi diritti fondamentali: non può più diventare parlamentare, non può svolgere ruoli all'interno dello Stato, perde i titoli, le decorazioni e i riconoscimenti accademici, gli stipendi, le pensioni e gli assegni a carico dello Stato.

Interdizione da una professione o arte

Priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza. L’interdizione è solo apparentemente una misura lieve, ma in realtà può essere molto più dirompente e grave per il soggetto in questione rispetto alla reclusione.

Reato

Ogni fatto al quale l’ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena criminale.

Tutti i reati sono costituiti da un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo. Elementi del reato:

Elemento oggettivo

  • La condotta: Si sostanzia in un’azione o in un’omissione tipizzati dalla norma che disciplina il reato.
  • L’evento: È l’effetto naturale della condotta umana rilevante per il diritto. Esso, inoltre, non sempre è necessario poiché la legge prevede anche reati privi di evento (detti di pura condotta).
  • Il rapporto di causalità: Affinché sussista il rapporto di causalità (art. 40 c.p.), infine, è necessario che la condotta abbia determinato l’evento.

Elemento soggettivo

  • Il dolo: Si ha quando un soggetto compie un'azione o un'omissione che rappresenta un reato con la consapevolezza di commettere l'illecito. Si pensi, ad esempio, all'omicidio doloso, che si configura quando un soggetto cagiona la morte di un uomo intenzionalmente e con il preciso obiettivo di porre fine alla vita altrui.
  • La colpa: Quando il fatto che integra reato è commesso da un soggetto per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Manca, in sostanza, l'intenzionalità, mentre a nulla rileva la circostanza che l'evento sia stato o meno previsto. Si pensi, ad esempio, all'omicidio colposo cagionato dal chirurgo che abbia compiuto un'operazione con imperizia.
  • La preterintenzione: Si verifica quando un soggetto pone in essere una condotta con l'intenzione di compiere un determinato reato, ma, nei fatti, il reato che si verifica è differente rispetto a quello voluto.

Distinzione fra delitti e contravvenzioni

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Deve esserci un nesso di causalità:

  • Causalità omissiva (rimanere inerti di fronte a situazione es. medico che analizza una radiografia in modo superficiale e provoca morte del paziente): azione non commessa e provoco una conseguenza.
  • Causalità commissiva (porre in essere un fatto): azione commessa e provoco una conseguenza.

Concorso di cause

Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. In presenza di una pluralità di cause tutte idonee a produrre l'evento, esse vengono considerate di pari valenza.

Esempio: io do un pugno a qualcuno in modo lieve, ma questa persona ha dei problemi fisici particolari, per cui il pugno causa conseguenze gravi allora io ne rispondo per nesso causale.

  • Delitto doloso: quando la conseguenza di un'azione è voluta.
  • Delitto preterintenzionale: quando dall'azione deriva un evento doloso più grave di quello voluto dal soggetto (es. durante una rissa si dà un pugno a una persona e quella muore).
  • Delitto colposo: quando la conseguenza di un'azione non è voluta.
  • Colpa cosciente: si ha la coscienza di ciò che potrebbe succedere e lo si fa mettendo da parte le conseguenze ritenendo erroneamente con certezza che esse non si verificheranno.
  • Dolo eventuale: si conoscono le conseguenze, si accettano perché sia la volontà di fare del male e si è coscienti.

Responsabilità per dolo o colpa o per delitto preterintenzionale

  • Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà (es. sonnambulo).
  • Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
  • La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
  • Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.

Elemento psicologico del reato

Il delitto:

  • È doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
  • È preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.
  • È colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogniqualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

La colpa si verifica sulla base di tre elementi:

  1. Negligenza: mancanza di impegno e attenzione (es. il chirurgo che per fretta omette i vari controlli preventivi).
  2. Imprudenza: mancanza di prudenza (es. Guido veloce e investo una persona).
  3. Imperizia: mancanza di abilità e di esperienza (es. durante un'operazione chirurgica il chirurgo alle prime armi opera e determina il decesso del paziente, risponderà per omicidio colposo perché non aveva sufficienti conoscenze).

Punibilità

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

Caso fortuito o forza maggiore

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Non punibilità. Esempio: titolare di un albergo che viene imputato di omicidio colposo perché in una giornata particolarmente ventosa fa volare degli ombrelloni che colpiscono e uccidono un soggetto.

Costringimento fisico

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o non poteva comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

Non punibilità. Esempio: soggetto che mette una pistola in mano ad un altro soggetto e lo costringe a sparare con la forza.

Errore di fatto

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Errore determinato da inganno altrui

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Reato supposto erroneamente e reato impossibile

  • Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.
  • La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

"Quasi reato"

Un fatto che non costituisce reato ovvero non è previsto dalla legge come reato ma può costituire presupposto per l'applicazione di una misura di sicurezza poiché il soggetto viene considerato come socialmente pericoloso.

Consenso dell’avente diritto

Non è punibile chi...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia.galfre.29 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Rivello Pierpaolo.
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