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I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI, NOZIONI BASE

cap 2: LE NORME E LA LORO APPLICAZIONE

​

Esistono norme non scritte, come quelle consuetudinarie, che sono la ripetizione dello

​

stesso comportamento che diventa giuridicamente doveroso​ . Ci sono poi norme scritte​ , da

cui ricavare i principi fondamentali, che nella loro prima formulazione non sono scritti. →

messaggio linguistico che costituisce il testo normativo, dal quale quindi si ricava il

significato della norma​ ; per questo vanno interpretate. La norma, in particolare, è formata

​ ​

dalla disposizione​ , che è il testo linguistico, e dalla norma​ , che è il significato attribuitogli;

tant’è che può cambiare negli anni. Una disposizione può contenere diverse norme →

interpretazione​ . Inoltre, la norma è formata da fattispecie astratta, l’immagine del fatto

disegnata dalle parole, e fattispecie concreta, che indica il fatto nella sua reale esistenza;

così che la fattispecie concreta realizzi i tratti essenziali della fattispecie astratta. Per far in

​

modo che valgano per tutti, devono entrare in vigore​ con la pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica (o Bollettino Ufficiale della Regione o albo pretorio comunale) una

​ ​

volta decorso il termine di vacatio legis​ (solitamente 15 gg); salvo abrogazione​ , deroga,

retroattività​ . ​

Interpretazione​ : operazione intellettuale mediante le quali si chiarisce il significato espresso

dalla norma, che sono​ :

● interpretazione letterale: parole e frasi impiegate; ​

● interpretazione logica: secondo logica (​ l’intento del legislatore

);

● interpretazione sistematica: collegamento alle altre norme;

● interpretazione dottrinale: data dagli specialisti, ma nessun valore legale;

● interpretazione giurisprudenziale/giudiziale: sentenza, nessun valore legale;

● interpretazione estensiva: il legislatore ha detto meno di ciò che ha voluto;

● interpretazione restrittiva: il legislatore ha scritto più di ciò che ha voluto;

● interpretazione autentica: chiarimento in un’altra norma.

Alcune volte le norme possono presentare lacune, ma comunque e sempre va risolta la

controversia che gli è sottoposta, attraverso l’​ analogia​ , che si applica trovando un caso

analogo e applicando lo stesso criterio. L’analogia non può essere usata in ambito penale e

alle regole generali. In extremis si può ricorrere ai principi orientatori dell’ordinamento

​

giuridico, analogia iuris​ .

cap 3: I RAPPORTI TRA NORME GIURIDICHE

Gli ordinamenti giuridici sono dinamici, quindi le norme giuridiche possono sorgere in diversi

modi e possono concepirne di nuove. Questo può creare diverse conseguenze:

abrogazione​ : venir meno di una norma a opera di una norma successiva e

➢ ​

incompatibile (​ criterio cronologico

). Cessa di applicarsi a casi futuri;

○ espressa

○ tacita

○ implicita (​ nuova disciplina dell’intera materia)

retroattività​ : la norma vale anche per i fatti accaduti precedentemente, che vengono

➢ ​

nuovamente valutati (​ leggi/atti aventi forza di legge derogano il principio

). Non si

​

applica alle leggi penali (​ irretroattività

);

illegalità​ : situazione che contrasta con le norme che disciplinano la formazione di

➢ norme giuridiche.

La gerarchia delle fonti: criterio gerarchico, di competenza, cronologico, di specialità +

​ ​

rapporto di competenza fra ordinamenti → come ordinamento dell’Unione Europea, una

norma legislativa nazionale che si trovasse a contrastare con una norma Europea

direttamente applicabile, non dovrebbe essere applicata da parte di nessun operatore

​

giuridico. Nel caso in cui una norma superi i limiti imposti da gerarchia o competenza, è

​

dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale​ .

cap. 5: LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, I BENI

​

Le situazioni giuridiche​ sono possibili relazioni relazioni giuridiche dei soggetti tra loro, in

relazione ai beni, e possono essere:

vantaggiose:

➔ ​

si ha un diritto soggettivo​ quando si ha pieno godimento di un bene, col

◆ riconoscimento di esso e la riparazione in caso venga leso. Lo sono

determinati beni della vita garantiti dalle norme di un certo ordinamento. Il

diritto soggettivo può essere assoluto, in relazione di ogni altro soggetto, o

​

relativi, in relazione di soggetti determinati con cui si ha un rapporto giuridico

(diritto-obbligo); i diritti relativi sono soggetti a venir meno se non vengono

​ ​

esercitati per lungo periodo (​ prescrizione dei diritti

).​ E

sistono diritti assoluti

​

reali, aventi oggetto le cose. Si chiama facoltà​ ciò che il titolare del diritto può

​

fare rispetto il bene cui godimento gli è garantito. Il potere giuridico è la

possibilità data a un soggetto di produrre volontariamente effetti giuridici​ , non

di garanzia di un godimento, ma di possibilità di mutarne la condizione

​

giuridica, con propri atti a ciò rivolti​ . Possono esistere poteri ad esercizio

​

unilaterale, come la procura​ (attribuzione di propri poteri ad altri), o ad

esercizio bilaterale. I massimi poteri unilaterali sono dati alle autorità con la

​

potestà​ normativa, giurisdizionale e amministrativa. Mentre la capacità di

agire​ è la capacità di esercitare i poteri giuridici;

L’​ interesse legittimo​ è la situazione di vantaggio che si ha di fronte al potere

◆ delle pubbliche amministrazioni di impugnare l’atto, in caso non ci fosse la

garanzia di legittimità dell’atto stesso.

o svantaggiose:

➔ obbligo​ : colui verso il quale si esercita la pretesa di diritto soggettivo →

◆ ​

obbligazione​ : se rapporto economico (​ creditore e debitore)

;

onere​ : un obbligo accompagna un beneficio;

◆ dovere​ : un comportamento prescritto, e che quindi deve essere tenuto, ma

◆ non diventa una pretesa verso un altro soggetto determinato;

soggezione​ : situazione di colui che si trova esposto alle conseguenze del

◆ ​

potere altrui (​ diritto potestativo

).

Talvolta possono nascere controversie, arginabili con il potere d’azione/potere di chiamare in

giudizio (contraddittorio con giudice terzo, imparziale ed estraneo + onere della prova).

Bisogna avere però, oltre la titolarità del diritto, anche un interesse ad agire per arrivare alla

​

sentenza di merito. I beni sono le cose che possono formare oggetto di diritti​ , possono

essere: mobili/immobili, privati/pubblici, demaniali/patrimoniali indisponibili, ma anche servizi.

II IL DIRITTO PUBBLICO

cap. 9: LO STATO

Lo Stato è un ente/comunità organizzata che esercita le massime funzioni di governo, in

modo indipendente ed efficace, rispetto a un determinato territorio​ e costituisce un

ordinamento giuridico (​ può essere considerato in senso ampio come un insieme di istituzioni

​

o in senso ristretto come un delle istituzioni

)

. Lo Stato è formato da tre elementi:

IL TERRITORIO​ : qualcosa entro la quale e in relazione della quale lo Stato opera

❖ come Stato (​ /qualcosa che lo Stato ha/qualcosa che lo Stato è/luogo di radicamento

​

del popolo

). Rispetto agli altri Stati, il territorio statale, è delimitato dai confini

​

naturali/artificiali (​ linea di spartiacque, linea mediana o linea navigabile

) e dal mare

​

(​ mare territoriale e mare libero

);

IL POPOLO​ : è formato da tutti coloro che godono della cittadinanza (diritti/doveri).

❖ ​

Diversa è la concezione di popolazione​

, che è l’insieme dei residenti, che siano

​

cittadini, stranieri o apolidi. Ancora diversa è la nazione​ , a cui appartengono coloro

che sono legati da lingua, religione, costumi e simili. Esistono stati Plurinazionali e

comunità di minoranze etniche o linguistiche. Nella Costituzione, il termine Nazione

rappresenta tutti coloro che fanno parte della Repubblica italiana. Ogni Stato può

​ ​

darsi regole per la cittadinanza secondo lo ius soli​ , luogo di nascita,o lo ius

sanguinis​ , cittadinanza dei genitori. Questo può creare casi di pluripolidia o apolidia,

​

ma si cerca di evitarli. La cittadinanza italiana viene disciplinata dalla legge 5

febbraio 1992 n°91​ :

per filiazione → da genitori italiani, apolidi, ignoti o stranieri senza

➢ cittadinanza per il figlio;

adozione;

➢ matrimonio;

➢ naturalizzazione.

➢

La cittadinanza può anche essere perduta o rinunciata;

LA SOVRANITÀ​ : uno Stato è sovrano quando non c’è nessun altro organo a lui

❖ superiore, che possa porgli dei limiti giuridici, ma non in assoluto. È sovrano nel

senso che ha la supremazia nei confronti di ogni altro soggetto interno, nei confronti

degli altri Stati questo si manifesta, invece, come indipendenza (​ tranne nel caso sia

​

vincolato, ma c’è la denuncia del trattato

) → rappresentatività.

Gli Stati che conosciamo oggi sono frutto di un lungo percorso storico e difficilmente ora

assisteremo a fenomeni di smembramento, fusione o incorporazione di Stati. Questi

fenomeno furono eclatanti soprattutto dopo il secondo dopoguerra, con la decolonizzazione.

Lo Stato ha diverse funzioni: ​

la funzione normativa: c

reare e modificare norme giuridiche;

★ ​

la funzione giurisdizionale: a

ssicurare che la vita sociale si svolga secondo giustizia

★ attraverso l’attuazione di norme giuridiche garantite da appositi organi chiamati a

​ ​

giudicare (​ giudici → terzi, estranei, indipendenti

) e ad applicare sentenze​ : civili,

penali, amministrative; dichiarative, sostitutive, di condanna + d’appello + in giudicato

​

(​ immutabile

)

; ​

la funzione esecutiva: p

ropria del potere esecutivo degli apparati del governo;

★ ​

la funzione amministrativa: t

utte le attività con cui lo Stato e l’amministrazione

★ pubblica perseguono interessi pubblici →​ principio di legalità delle PA: è nelle legge

che traggono le proprie azioni e i propri poteri giuridici.

​

la funzione di indirizzo politico: f

ormare ed esprimere le scelte di fondo e le priorità a

★ cui si affiderà l’azione statale attraverso il programma del Governo e gli atti del

Parlamento, manifestandosi anche nell’attività normativa e amministrativa.

→ principio di separazione dei poteri, ora regola tendenziale piuttosto che criterio assoluto.

​

Gli Stati, complessivamente considerati, formano la comunità degli Stati → ordinamento

internazionale​ , a cui è sottoposto ogni Stato, ma senza l’esistenza di autorità organizzate e

concentrate. È un ordinamento paritario, formato da consuetudini e accordi. Talvolta

possono nascere controversie, e la sanzione è di difficile attribuzione, ma solo in ultima

istanza si arriva alla guerra.

cap. 10: LO SVILUPPO DEGLI ORDINAMENTI STATALI

Forme organizzative di tipo statale si possono trovare fin dall’antichità, ma lo Stato moderno

​

come lo conosciamo noi oggi, nacque solo nel Medioevo sotto l’influsso della Chiesa​ che si

rese completamente indipendente creando un proprio ordinamento. Questo fu d’ispirazione

​

per ogni potere (​ imperi, regni, comuni…

) che si creò un ordinamento proprio, e la relazione

tra tutti questi diversi ordinamenti è alla base della formazione dello Stato moderno, anche

grazie alla formazione di eserciti permanenti e corpi di funzionari civili. Nel corso della storia

​ ​

le diverse forme di Stato si differenziarono per il rapporto tra governanti e governati, per la

funzione e i fini che le autorità si attribuivano, e il rapporto tra la collettività e il territorio:

​ ​

I. Stato assoluto

: concentrazione dell’autorità statale nel sovrano​ , assenza di garanzie

giuridiche, assenza della divisione dei poteri;

​ ​

II. Stato di polizia

: sovranità statale come governo della collettività​ , per il benessere e

la felicità dei sudditi;

​

III. Stato legale

: con la rivoluzione francese nascono le garanzie giuridiche, è uno Stato

​

fondato sulla supremazia della legge​ ;

​ ​

IV. Stato di diritto

: si afferma la separazione dei poteri, grazie alla quale si possono

difendere i propri diritti,​ nascono anche i principi rappresentativi;

​

V. Stato democratico

: nasce nel ‘900, sulla base dello Stato liberale garantendo i diritti

​

non solo ai ceti privilegiati, ma a tutti. Si basa sul suffragio universale​ , ed è per

​ ​

definizione interventista​ (in economia) e sociale​ (classi svantaggiate);

​ ​

VI. Stato socialista

: basato sulla teoria di Marx, sosteneva la statalizzazione o

socializzazione dei mezzi di produzione, sopprimendo libertà politiche e civili dei

cittadini​ . Si rivelò spesso uno Stato dittatoriale, con un’economia disastrosa. Resiste

ancora in Cina, in Corea del Nord e nel Vietnam con riforme radicali;

Riguardo, invece, la struttura distinguiamo: Stati federali (​ Stato composto di Stati, non

​

pienamente sovrani

) e Stati unitari (​ ci sono altre istituzioni territoriali, ma non godono dello

​

stesso potere dello Stato

)

. Parlando del modo in cui i massimi poteri statali sono distribuiti

​

tra gli organi di vertice dello Stato, ci si riferisce alle forme di governo​ : la prima distinzione è

​

tra monarchia​ (​ organo al vertice non ha carattere rappresentativo, oggi sono però sempre

​ ​

​ ​ ​

più unicamente funzioni simboliche

) e repubblica (

ha carattere rappresentativo

). Si

distingue tra monarchia​ assoluta, costituzionale​ (​ riduzione potere sovrano, che perde il

​ ​

potere legislativo

) e parlamentare​ (​

affida gli incarichi al governo, che godranno della fiducia

​ ​

del Parlamento

). Si distingue tra repubblica parlamentare​ (​ il Capo dello Stato individua e

​

nomina i componenti del Governo, che devono ricevere la fiducia dal parlamento

)

,

presidenziale​ (​ potere di governo ed esecutivo spetta al presidente, eletto dal popolo, al

Parlamento spetta la funzione legislativa, ma non ha influenze sui ministri che sono

​

collaboratori del presidente

) e​ semipresidenziale​ (​ il presidente è eletto dal popolo, è parte

dell’esecutivo e del potere di indirizzo politico, ma il governo deve ottenere la fiducia delle

​

camere

). Le regole di funzionamento della forma di Stato e della forma di governo sono

scritte nella​ Costituzione​ di ciascuno Stato, anche se non tutti ne hanno una scritta. Si può

avere una costituzione rigida (​ ha la superiorità rispetto alla legge, che non può né abrogarla

​

né modificarla, se non con procedimento aggravato

) o flessibile (​ lo sono tutte quelle non

​

scritte, modificabile e abrogabile da qualsiasi legge del Parlamento

). Si distingue poi tra

formale, unione dei testi scritti, e materiale, esito dei rapporti tra le forze dominanti. In ogni

Stato, soprattutto democratico, abbiamo i partiti politici, che sono il tramite tra la società e lo

Stato poichè portatori di valori comuni → pluripartitismo o monopartitismo.

Leggere capitoli 12 e 13

III IL PARLAMENTO, IL GOVERNO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

cap. 14: IL PARLAMENTO

Il Parlamento italiano è composto da due Camere: la camera dei deputati e il senato.

​

Siccome le due camere sono eguali per compiti e poteri, si parla di bicameralismo perfetto​ , e

si scelse di creare due camere distinte per differenziare i gruppi sociali. In Italia le camere

vengono elette dai cittadini (deputati e senatori), e comunque presentano delle differenze:

​ ​

la COMPOSIZIONE: i deputati sono 630​ solo elettivi, mentre i senatori sono 315

➔ ​

elettivi + non elettivi (​ exPdR e 5 membri illustri della patria

);

​ ​

ELETTORATO: attivo, deputati 18 senatori 25​ , e passivo, deputati 25 senatori 40​ . Si

➔ può dire che la camera dei deputati sia più giovane, mentre il senato più anziano e

riflessivo. Nonostante ciò sono i partiti politici a influenzare per lo più le decisioni

​

(​ vengono eletti in partiti politici e gruppi parlamentari

). Modifica del Titolo V →

possibile senato a base regionale.

​

sistemi elettorali​ : modi mediante i quali attraverso la procedura elettorale si determinano i

​

componenti delle camere​ . I sistemi elettorali si distinguono tra proporzionale, posti ripartiti in

​

proporzione ai voti​ , e maggioritario, premiano coloro che hanno ricevuto più voti o una

maggioranza di voti​ .

1) Nei primi decenni dopo la Costituzione, il voto per entrambe le camere avveniva con

​

metodo proporzionale​ , anche se con quale differenza; ​

2) Nel 1997 fu approvato un referendum popolare per sostituirlo con un sistema misto​ ,

con prevalenza dell'uninominale maggioritario, per evitare la corruzione;

​

3) legge n. 270 del 2005​ → liste concorrenti, con soglie di sbarramento e premi di

maggioranza​ , a base nazionale per i deputati e regionale per il senato; individuando

un Capo della Coalizione per facilitare l’individuazione del Presidente del cdm ←

dichiarato incostituzionale nel 2014;

4) legge n. 52 del 2015​ → riforma solo della camera dei deputati con un sistema di tipo

proporzionale corretto in direzione maggioritaria​ ← dichiarato incostituzionale nel

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rikama di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bonetti Paolo.

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