Concetti Chiave
- Cedente e cessionario sono obbligati in solido per i crediti maturati dai lavoratori al momento del trasferimento, inclusi debiti della precedente gestione.
- La Corte di cassazione nel 2011 ha stabilito che il cedente è responsabile anche per il TFR maturato prima del trasferimento, che si accumula anno dopo anno.
- Se l'azienda ha più di 15 dipendenti, cedente e cessionario devono attivare una procedura di informazione e consultazione prima del trasferimento.
- La procedura richiede che il cedente comunichi ai sindacati la data e le motivazioni del trasferimento almeno 25 giorni prima dell'evento.
- I sindacati possono richiedere un esame congiunto della situazione, che deve avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione, prima che il trasferimento abbia luogo.
Obblighi solidali tra cedente e cessionario
Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva concretamente maturato al tempo del trasferimento. Il cessionario, quindi, deve accollarsi anche i debiti della precedente gestione nei confronti dei dipendenti, in seguito, però, egli potrà rivalersi internamente sul cedente. In realtà, il lavoratore può consentire la liberazione del cedente o del cessionario mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo in sede sindacale o davanti ha un giudice.
Evoluzione della responsabilità solidale
In passato, nella responsabilità solidale non rientrava il TFR poiché, giungendo a maturazione solo con la cessazione del rapporto di lavoro, ne restava responsabile il solo cessionario anche per la parte maturata prima del trasferimento, salvo rivalsa interna nei confronti del cedente.
Nel 2011, però, la Corte di cassazione ha mutato la disciplina: il cedente rimane obbligato, in solido con il cessionario, a pagare al lavoratore la parte di TFR maturata da questi prima del trasferimento; la quota esigibile soltanto alla cessazione finale del rapporto di lavoro. Secondo questa nuova prospettiva, la maturazione del TFR avviene anno dopo anno.
Garanzie e procedure sindacali
La legge dispone un’ultima garanzia in fase di cessione: se occupano più di 15 dipendenti, cedente e cessionario sono tenuti ad attivare, prima del trasferimento, una procedura di informazione e consultazione. Ciò consente ai sindacati di tenere sotto controllo la vicenda per ciò che riguarda le conseguenze per i lavoratori. La procedura prevede due fasi:
1) almeno 25 giorni prima del trasferimento, il cedente invia una comunicazione informativa alle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali. L'informazione deve riguardare la presunta data del trasferimento d'azienda, le motivazioni che lo giustificano e le conseguenze economico-giuridiche;
2) ricevuta la comunicazione, i sindacati possono richiedere alle due imprese (quella del cedente e del cessionario) un esame congiunto della situazione, il quale può protrarsi al massimo per 10 giorni. Dopodiché il trasferimento può aver luogo.
La violazione di tale procedura costituisce comportamento antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Domande da interrogazione
- Quali sono le responsabilità del cedente e del cessionario in caso di trasferimento di azienda?
- Come è cambiata la responsabilità solidale riguardo al TFR dopo la sentenza della Corte di cassazione del 2011?
- Quali sono le procedure sindacali da seguire in caso di cessione di azienda con più di 15 dipendenti?
Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti maturati dal lavoratore al momento del trasferimento, inclusi i debiti verso i dipendenti. Tuttavia, il cessionario può rivalersi sul cedente per tali debiti (testo).
Prima del 2011, il TFR non rientrava nella responsabilità solidale, ma dopo la sentenza, il cedente è obbligato a pagare anche la parte di TFR maturata prima del trasferimento, rimanendo solidalmente responsabile con il cessionario (testo).
È obbligatorio attivare una procedura di informazione e consultazione, che prevede una comunicazione informativa almeno 25 giorni prima del trasferimento e la possibilità per i sindacati di richiedere un esame congiunto della situazione, che può durare fino a 10 giorni (testo).