LE REGIONI
Le regioni sono l’ente territoriale più ampio previsto dalla costituzione e può essere a
statuto speciale o ordinario.
Le regioni a statuto speciale sono state create per contrastare la diffusione di forze
separatiste e per tutelare la minoranza linguistica, sono 5 regioni:
- Friuli-Venezia Giulia
- Sardegna
- Sicilia
- Trentino-Alto Adige
- Valle d’Aosta
X queste regioni la costituzione riconosce forme e condizioni particolari di autonomia e
una competenza legislativa esclusiva nelle materie indicate negli statuti.
Il trentino si divide in 2 regioni autonome: Trento e Bolzano alla quali è attribuita una
potestà anche in materia legislativa.
Le regioni autonome sono regolate da uno statuto speciale che deve essere essere
adottato dal Parlamento con una legge costituzionale. Le disposizioni contenute in
questo tipo di statuti sono norme costituzionali che prevalgono sulle leggi ordinarie e
sugli atti forza di legge e possono derogare le disposizioni costituzionali che
riguardano le Regioni ordinarie.
Anche alle R. ordinarie viene riconosciuta un’autonomia statutaria che deve essere
approvata da una legge regionale che deve essere deliberata a maggioranza assoluta
dei componenti del consiglio regionale.
GLI ORGANI REGIONALI
Gli organi politici della regione sono:
- Il Consiglio regionale
- La Giunta regionale
- Il presidente della giunta regionale
CONSIGLIO REGIONALE è un organo legislativo pk approva le leggi regionali e può
fare proposte di legge alle camere e svolge una funzione di indirizzo e controllo in
quanto delibera gli obiettivi dell’attività della Regione e vigila sugli altri organi
regionali.
è un organo collegiale composto dai consiglieri eletti dai cittadini, il numero è
stabilito dalla legge ed è variabile in base alla popolazione. I consiglieri regionali vanno
da 20 a 80 per le regioni a statuto ordinario invece per le regioni a statuto speciale è
da 35 a 90.
Elezioni del consiglio i consiglieri regionali vengono eletti direttamente dagli
elettori e rimangono x 5 anni.
Art.122 dice che ogni regione è tenuta a dotarsi di una propria legge elettorale e Art.
123 prevede che le regioni possano determinare la propria forma di governo
attraverso norme statutarie.
X evitare i conflitti di interesse la costituzione prevede l’incompatibilità tra la carica
di membro di un consiglio o di una giunta e quella di membro del parlamento ai
consiglieri regionali inoltre viene riconosciuta l’insindacabilità cioè che non sono
perseguibili x le opinioni espresse ma non l’inviolabilità in quanto a differenza dei
parlamentari possono essere arrestati.
ORGANIZZAZIONE
Il Consiglio regionale deve approvare a maggioranza assoluta dei suoi membri un
regolamento interno e deve eleggere al suo interno un presidente e un ufficio di
presidenza che è incaricato di assistere il presidente nell’attività di direzione
coordinamento dei lavori del consiglio.
All’interno operano alcuni gruppi consiliari che sono costituiti da consiglieri dello
stesso partito e alcune commissioni consiliari suddivise per materia. Le leggi regionali
devono essere approvate in assemblea cioè dall’interno consiglio e non possono
essere deliberate in commissione.
FUNZIONE DEL CONSIGLIO : consiste nell’esercizio della potestà legislativa regionale
cioè nella discussione e nell’