REATI IN MATERIA DI DOPING
Doping: assunzione di sostante in grado di migliorare le prestazioni atletiche. È un fenomeno che
genera un allarme sociale. L’idea del contrastare questo fenomeno nasce a livello internazionale a
Strasburgo nel 1969, ratificata in Italia con la l. 29 novembre 1995 n. 522. L’approccio scelto dal
nostro legislatore con la legge di attuazione interna è stata una scelta caratterizzata da un approccio
multidisciplinare, attraverso le esigenze di prevenzione con quelle di …
Art. 1 co. 2 legge 366 del 2000, che ha definito la somministrazione di sostante e l’adozione o
sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patto logiche e idonee a modificare
le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche
degli atleti.
D. Lgs. n. / I reati in materia di doping vengono ricondotti all’art 586 bis c.p.
Primo comma art. 586 bis: integra la condotta di doping alle condotte di etero-doping (altri che
procacciano sostanze all’atleta) ma anche le condotte di auto-doping (assunzione autonoma e
volontaria da parte dell’atleta).
Secondo comma: la rilevanza penale si prevede anche per le pratiche mediche, sia per chi
somministra sia per chi si sottopone. Queste norme sono strutturate come la norma penale in bianco:
detta la regola generale ma rinvia a norme subordinate per alcuni aspetti del precetto. La ratio della
disciplina è quella di promuovere la salute psicofisica degli atleti e al contempo assicurare il
corretto svolgimento delle competizioni. Quindi da un lato la salute dall’altro un bene oggettivo
attinente alla regolarità della competizione. Per questo il reato del doping è considerato un reato
plurioffensivo.
In particolare si riteneva in dottrina, che pur essendo presenti entrambi, fosse prevalente la lealtà
della competizione e solo in via collaterale la tutela dell’individuo. Ad es. il Coni è legittimato a
costituirsi parte civile nei reati di somministrazione di farmaci doping. Un ulteriore scopo,
implicito, è quello della tutela patrimoniale degli atleti: questo perché un soggetto dopato che si
qualifica in una certa posizione ha dei ritorni economici, anche in termini di immagine e visibilità.
Innescando il pericolo di una allocazione delle risorse.
CONDOTTE DELL’ART. 586 BIS: la condotta di somministrazione sembra coincidere con la
condotta di cui all’art. 453 rubricato “commercio somministrazione di medicinali guasti”; mentre il
procurare sembrerebbe includere oltre il semplice acquisto, anche qualsiasi attività di messa a
disposizione del prodotto; “favorire dunque” nonostante l’espressione gener