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REATI IN MATERIA DI DOPING

Doping: assunzione di sostante in grado di migliorare le prestazioni atletiche. È un fenomeno che

genera un allarme sociale. L’idea del contrastare questo fenomeno nasce a livello internazionale a

Strasburgo nel 1969, ratificata in Italia con la l. 29 novembre 1995 n. 522. L’approccio scelto dal

nostro legislatore con la legge di attuazione interna è stata una scelta caratterizzata da un approccio

multidisciplinare, attraverso le esigenze di prevenzione con quelle di …

Art. 1 co. 2 legge 366 del 2000, che ha definito la somministrazione di sostante e l’adozione o

sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patto logiche e idonee a modificare

le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche

degli atleti.

D. Lgs. n. / I reati in materia di doping vengono ricondotti all’art 586 bis c.p.

Primo comma art. 586 bis: integra la condotta di doping alle condotte di etero-doping (altri che

procacciano sostanze all’atleta) ma anche le condotte di auto-doping (assunzione autonoma e

volontaria da parte dell’atleta).

Secondo comma: la rilevanza penale si prevede anche per le pratiche mediche, sia per chi

somministra sia per chi si sottopone. Queste norme sono strutturate come la norma penale in bianco:

detta la regola generale ma rinvia a norme subordinate per alcuni aspetti del precetto. La ratio della

disciplina è quella di promuovere la salute psicofisica degli atleti e al contempo assicurare il

corretto svolgimento delle competizioni. Quindi da un lato la salute dall’altro un bene oggettivo

attinente alla regolarità della competizione. Per questo il reato del doping è considerato un reato

plurioffensivo.

In particolare si riteneva in dottrina, che pur essendo presenti entrambi, fosse prevalente la lealtà

della competizione e solo in via collaterale la tutela dell’individuo. Ad es. il Coni è legittimato a

costituirsi parte civile nei reati di somministrazione di farmaci doping. Un ulteriore scopo,

implicito, è quello della tutela patrimoniale degli atleti: questo perché un soggetto dopato che si

qualifica in una certa posizione ha dei ritorni economici, anche in termini di immagine e visibilità.

Innescando il pericolo di una allocazione delle risorse.

CONDOTTE DELL’ART. 586 BIS: la condotta di somministrazione sembra coincidere con la

condotta di cui all’art. 453 rubricato “commercio somministrazione di medicinali guasti”; mentre il

procurare sembrerebbe includere oltre il semplice acquisto, anche qualsiasi attività di messa a

disposizione del prodotto; “favorire dunque” nonostante l’espressione gener

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Sintesi

Rati in materia di doping

Doping: assunzione di sostante in grado di migliorare le prestazioni atletiche. È un fenomeno che genera un allarme sociale. L’idea del contrastare questo fenomeno nasce a livello internazionale a Strasburgo nel 1969, ratificata in Italia con la l. 29 novembre 1995 n. 522. L’approccio scelto dal nostro legislatore con la legge di attuazione interna è stata una scelta caratterizzata da un approccio multidisciplinare, attraverso le esigenze di prevenzione con quelle di … Art. 1 co. 2 legge 366 del 2000, che ha definito la somministrazione di sostante e l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patto logiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. D. Lgs. n. / I reati in materia di doping vengono ricondotti all’art 586 bis c.p. Primo comma art. 586 bis: integra la condotta di doping alle condotte di etero-doping (altri che procacciano sostanze all’atleta) ma anche le condotte di auto-doping (assunzione autonoma e volontaria da parte dell’atleta). Secondo comma: la rilevanza penale si prevede anche per le pratiche mediche, sia per chi somministra sia per chi si sottopone. Queste norme sono strutturate come la norma penale in bianco: detta la regola generale ma rinvia a norme subordinate per alcuni aspetti del precetto. La ratio della disciplina è quella di promuovere la salute psicofisica degli atleti e al contempo assicurare il corretto svolgimento delle competizioni. Quindi da un lato la salute dall’altro un bene oggettivo attinente alla regolarità della competizione. Per questo il reato del doping è considerato un reato plurioffensivo. In particolare si riteneva in dottrina, che pur essendo presenti entrambi, fosse prevalente la lealtà della competizione e solo in via collaterale la tutela dell’individuo. Ad es. il Coni è legittimato a costituirsi parte civile nei reati di somministrazione di farmaci doping. Un ulteriore scopo, implicito, è quello della tutela patrimoniale degli atleti: questo perché un soggetto dopato che si qualifica in una certa posizione ha dei ritorni economici, anche in termini di immagine e visibilità. Innescando il pericolo di una allocazione delle risorse.

Condotte dell'articolo 586 BIS

La condotta di somministrazione sembra coincidere con la condotta di cui all’art. 453 rubricato “commercio somministrazione di medicinali guasti”; mentre il procurare sembrerebbe includere oltre il semplice acquisto, anche qualsiasi attività di messa a disposizione del prodotto; “favorire dunque” nonostante l’espressione generica, la dottrina preferisce schiudere all’interno della condotta l’osservanza di quei contributi che si risolvono in un apporto psicologico, come rassicurazione di assunzione di un certo farmaco. Sia nell’etero-doping che auto-doping, si richiede che le sostanze modifichino le prestazioni: si richiede la dimostrazione dell’idoneità lesiva cioè, dell’idoneità dopante. Questa è la lettura più conforme al principio di offensività: non c’è reato se non c’è offesa al bene giuridico tutelato. Ai fini dell’esatto momento consumativo del reato è sorto un dubbio, se si dovesse far riferimento al momento in cui la sostanza entra nell’organismo o quando fa effetto. Secondo la giurisprudenza, il reato avrebbe natura istantanea; quindi, il reato si perfezione nel momento dell’assunzione. Sent. Cass. 39482/2019. La competenza cambia; è competente il giudice territoriale del luogo dove è avvenuta l’assunzione.
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