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Concetti Chiave

  • Il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 ha creato il testo unico ambientale, con reati prevalentemente contravvenzionali per la protezione dell'ambiente.
  • Esistono tre livelli di tutela: generica, specifica e contravvenzionale, per affrontare diverse fattispecie di reato ambientale.
  • La prevenzione è al centro della legislazione, con la collaborazione tra enti e pubblica amministrazione per evitare la criminalità ambientale.
  • La tutela penale è concepita come rimedio residuale, con sanzioni principalmente pecuniarie e la possibilità di estinzione del reato per contravvenzioni.
  • La giurisprudenza ha ampliato l'area di rilevanza penale per coprire fenomeni di inquinamento e danno ambientale, rispondendo all'inerzia legislativa.

Indice

  1. Reati in materia ambientale
  2. Come mai sono stati previsti tre diversi livelli di tutela

Reati in materia ambientale

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 ha introdotto il testo unico ambientale. Le fattispecie di reato sono quasi tutte contravenzioni. Abbiamo una tutela generica che è rappresentata da alcuni delitti a tutela della comunità pubblica inseriti nel titolo sesto del codice penale. Terzo tipo di tutela rappresentato dalla tutela specifica, è quella rappresentata dai reati contenuti nel titolo sesto bis del codice penale agli artt. 452 bis e ss. Introdotta con la legge 225/2015 n. 68, riforma degli eco delitti.

Come mai sono stati previsti tre diversi livelli di tutela

Il primo livello è quello previsto dal testo unico ambientale che prevede una serie di ipotesi di tipo contravenzionale; es. art. 29 quater gestione illegale di rifiuti; art. 256 bis combustione illecita di rifiuti; art. 159 traffico illecito di rifiuti. Cosa accumuna queste fattispecie? La linea politica adottata dal nostro legislatore e quella di concentrare gli sforzi in un tipo di legislazione preventiva, da adottare tra gli enti e la pubblica amministrazione; l’idea è che prevenire la criminalità ambientale si debbano realizzare collaborazione tra enti e P.A. La tutela dell’ambiente è fondata sui principi di prevenzione e correzione dei danni causati all’ambiente, cioè il principio stabilisce che chi cagiona il danno è colui che per primo deve essere chiamato a riparare il danno: chi inquina paga. Nel testo unico ambientale, il rimedio penale è concepito come un rimedio residuale, extrema ratio. Un altro aspetto riguarda la tutela delle funzioni amministrative poste a tutela; non si punisce chi causa un danno ma chi viola le regole amministrative; il fine prioritario e se si sono rispettate o no le regole amministrative. È sufficiente che si dimostri la violazione delle regolare cautelari non tanto la prova del danno; la prova che si abbia reato anche un danno ambientale è irrilevante. Alle volte sfuggono dalle contravenzioni casi in cui un’attività imprenditoriale abbia causato dei danni ambientali significativi, se si sia attenuta alle regole cautelari; sulla base delle fattispecie del testo unico non è possibile muovere alcun rimprovero all’ente. Quindi aspetto di questo modello basico è quello di concepire la tutela penale come accessorio di quella amministrativa; le fattispecie si contraddistinguono perché si tratta di pena pecuniaria (ammenda), solo in alcuni casi si prevede la pena dell’arresto ma contenuta entro i limiti edittali di due anni. In molti casi è possibile ricorrere alla causa di estinzione del reato, quale l’oblazione, tipica per le contravenzioni. Questo assetto normativo si è rilevato nel tempo, inadeguato per fronteggiare fenomenologie di danno tipiche dell’attuale società del rischio; emerge la necessità di adeguare l’assetto normativo in qualche maniera.
La giurisprudenza ha iniziato a intervenire in maniera suppletiva all’inerzia del legislatore; ha quindi iniziato ad estendere l’aera di rilevanza penale al fine di assicurare una copertura penale a varie fenomenologie di danno e pericolo, soprattutto in materia di inquinamento ambientale e di presentazione a sostante tossiche.
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Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali livelli di tutela previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152?
  2. Il Decreto ha introdotto tre livelli di tutela: una tutela generica tramite delitti a tutela della comunità, una tutela specifica con reati nel titolo sesto bis del codice penale, e un approccio preventivo per la criminalità ambientale, evidenziando il principio "chi inquina paga".

  3. Qual è l'approccio legislativo alla prevenzione della criminalità ambientale?
  4. L'approccio legislativo si basa sulla collaborazione tra enti e pubblica amministrazione, puntando sulla prevenzione e correzione dei danni ambientali, piuttosto che sulla punizione di chi causa danni, come indicato nel testo unico ambientale.

  5. Come viene concepita la tutela penale nel contesto della legislazione ambientale?
  6. La tutela penale è vista come un rimedio residuale, accessorio rispetto a quella amministrativa, con pene prevalentemente pecuniarie e la possibilità di estinzione del reato tramite oblazione, come previsto per le contravvenzioni.

  7. Quali sono le limitazioni del modello normativo attuale in materia di reati ambientali?
  8. Il modello normativo attuale si è rivelato inadeguato per affrontare i danni ambientali significativi, poiché si concentra sulle violazioni delle regole amministrative piuttosto che sui danni effettivi, portando la giurisprudenza a intervenire per estendere la rilevanza penale in caso di inquinamento e sostanze tossiche.

Domande e risposte

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