Concetti Chiave
- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 ha creato il testo unico ambientale, con reati prevalentemente contravvenzionali per la protezione dell'ambiente.
- Esistono tre livelli di tutela: generica, specifica e contravvenzionale, per affrontare diverse fattispecie di reato ambientale.
- La prevenzione è al centro della legislazione, con la collaborazione tra enti e pubblica amministrazione per evitare la criminalità ambientale.
- La tutela penale è concepita come rimedio residuale, con sanzioni principalmente pecuniarie e la possibilità di estinzione del reato per contravvenzioni.
- La giurisprudenza ha ampliato l'area di rilevanza penale per coprire fenomeni di inquinamento e danno ambientale, rispondendo all'inerzia legislativa.
Reati in materia ambientale
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 ha introdotto il testo unico ambientale. Le fattispecie di reato sono quasi tutte contravenzioni. Abbiamo una tutela generica che è rappresentata da alcuni delitti a tutela della comunità pubblica inseriti nel titolo sesto del codice penale. Terzo tipo di tutela rappresentato dalla tutela specifica, è quella rappresentata dai reati contenuti nel titolo sesto bis del codice penale agli artt. 452 bis e ss. Introdotta con la legge 225/2015 n. 68, riforma degli eco delitti.
Come mai sono stati previsti tre diversi livelli di tutela
Il primo livello è quello previsto dal testo unico ambientale che prevede una serie di ipotesi di tipo contravenzionale; es. art. 29 quater gestione illegale di rifiuti; art. 256 bis combustione illecita di rifiuti; art. 159 traffico illecito di rifiuti. Cosa accumuna queste fattispecie? La linea politica adottata dal nostro legislatore e quella di concentrare gli sforzi in un tipo di legislazione preventiva, da adottare tra gli enti e la pubblica amministrazione; l’idea è che prevenire la criminalità ambientale si debbano realizzare collaborazione tra enti e P.A. La tutela dell’ambiente è fondata sui principi di prevenzione e correzione dei danni causati all’ambiente, cioè il principio stabilisce che chi cagiona il danno è colui che per primo deve essere chiamato a riparare il danno: chi inquina paga. Nel testo unico ambientale, il rimedio penale è concepito come un rimedio residuale, extrema ratio. Un altro aspetto riguarda la tutela delle funzioni amministrative poste a tutela; non si punisce chi causa un danno ma chi viola le regole amministrative; il fine prioritario e se si sono rispettate o no le regole amministrative. È sufficiente che si dimostri la violazione delle regolare cautelari non tanto la prova del danno; la prova che si abbia reato anche un danno ambientale è irrilevante. Alle volte sfuggono dalle contravenzioni casi in cui un’attività imprenditoriale abbia causato dei danni ambientali significativi, se si sia attenuta alle regole cautelari; sulla base delle fattispecie del testo unico non è possibile muovere alcun rimprovero all’ente. Quindi aspetto di questo modello basico è quello di concepire la tutela penale come accessorio di quella amministrativa; le fattispecie si contraddistinguono perché si tratta di pena pecuniaria (ammenda), solo in alcuni casi si prevede la pena dell’arresto ma contenuta entro i limiti edittali di due anni. In molti casi è possibile ricorrere alla causa di estinzione del reato, quale l’oblazione, tipica per le contravenzioni. Questo assetto normativo si è rilevato nel tempo, inadeguato per fronteggiare fenomenologie di danno tipiche dell’attuale società del rischio; emerge la necessità di adeguare l’assetto normativo in qualche maniera.La giurisprudenza ha iniziato a intervenire in maniera suppletiva all’inerzia del legislatore; ha quindi iniziato ad estendere l’aera di rilevanza penale al fine di assicurare una copertura penale a varie fenomenologie di danno e pericolo, soprattutto in materia di inquinamento ambientale e di presentazione a sostante tossiche.
Domande da interrogazione
- Quali sono i principali livelli di tutela previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152?
- Qual è l'approccio legislativo alla prevenzione della criminalità ambientale?
- Come viene concepita la tutela penale nel contesto della legislazione ambientale?
- Quali sono le limitazioni del modello normativo attuale in materia di reati ambientali?
Il Decreto ha introdotto tre livelli di tutela: una tutela generica tramite delitti a tutela della comunità, una tutela specifica con reati nel titolo sesto bis del codice penale, e un approccio preventivo per la criminalità ambientale, evidenziando il principio "chi inquina paga".
L'approccio legislativo si basa sulla collaborazione tra enti e pubblica amministrazione, puntando sulla prevenzione e correzione dei danni ambientali, piuttosto che sulla punizione di chi causa danni, come indicato nel testo unico ambientale.
La tutela penale è vista come un rimedio residuale, accessorio rispetto a quella amministrativa, con pene prevalentemente pecuniarie e la possibilità di estinzione del reato tramite oblazione, come previsto per le contravvenzioni.
Il modello normativo attuale si è rivelato inadeguato per affrontare i danni ambientali significativi, poiché si concentra sulle violazioni delle regole amministrative piuttosto che sui danni effettivi, portando la giurisprudenza a intervenire per estendere la rilevanza penale in caso di inquinamento e sostanze tossiche.