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Concetti Chiave

  • La Convenzione di Londra del 1976, ratificata da molti paesi, è stata recepita in Italia tramite un decreto legislativo del 2012, portando all'introduzione di norme sul sistema assicurativo degli armatori.
  • Il Codice della navigazione definisce l'armatore come una figura giuridica che non necessita di possedere la nave, a differenza della società di armamento che richiede comproprietà navale.
  • La società di armamento è disciplinata dall'articolo 278 del Codice della navigazione, ma gli studiosi suggeriscono l'applicazione degli articoli del Codice civile sulla comunione per una regolamentazione più dettagliata.
  • All'interno della società di armamento, le quote sociali sono espresse in carati, fissati a un numero totale di 24 per semplificare la determinazione della maggioranza nelle decisioni.
  • Tutti i soci della società di armamento sono comproprietari della nave nella sua interezza, ma la loro influenza sulle decisioni varia in base alla quantità di carati posseduti.

Convenzione di Londra e recepimento italiano

La Convenzione di Londra in materia di responsabilità dell’armatore è stata ratificata nel 1976 da moltissimi Paesi del mondo, con eccezione dell’Italia e di altri Stati che hanno rifiutato la ratifica per ragioni politiche. Tuttavia negli ultimi anni essa ha trovato applicazione anche in Italia in seguito all’emanazione di un decreto legislativo del 2012 mediante cui è stata recepita una direttiva dell’Unione europea del 2009 in materia di copertura assicurativa e assicurazione degli armatori: la direttiva ripropone numerose norme dettate dalla Convezione di Londra (soprattutto quelle riguardanti la somma limite). Di conseguenza, dunque, il recepimento della direttiva ha introdotto nell’ordinamento italiano molte disposizioni della Convenzione di Londra.

Figura giuridica dell'armatore

Dopo aver definito la figura giuridica dell’armatore, il Codice della navigazione introduce un istituto ad essa strettamente connesso: la società di armamento. Mentre per la qualifica di armatore risulta del tutto irrilevante essere proprietario della nave, la costituzione della società di armamento presuppone sempre una comproprietà navale: in questo caso vi sono più soggetti che risultano proprietari del mezzo e fra questi nasce una società di armamento.

Tale istituto è disciplinato dall’articolo 278 del Codice della navigazione, il quale però non fornisce una regolamentazione molto dettagliata. Per questo motivo gli studiosi ritengono che alla materia possano applicarsi anche gli articoli 1100 e successivi del Codice civile, inerenti alla comunione.

Società di armamento e caratisti

All’interno della società di armamento, le quote sociali di ogni comproprietario sono espresse in carati. Per questo motivo i soci comproprietari sono chiamati «caratisti». Il numero delle quote (carati) è predefinito: esso è sempre uguale a 24 e può essere frazionato liberamente. Il numero delle quote è stato fissato a 24 per questioni logistiche: in questo modo risulta estremamente semplice determinare la maggioranza (superiore a 12). A prescindere dalle quote sociali che si detengono tutti i soci sono considerati ugualmente comproprietari della nave nella sua interezza (comunione forzosa): dunque non si potrà dire che chi possiede un carato possa vantare un diritto sul timone, mentre chi ne ha due vanta un diritto sul timone e sulla nave. Tutti ne sono proprietari nella interezza ma ognuno incide in maniera diversa sulle attività societarie in base alla propria quota.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è l'importanza della Convenzione di Londra per l'ordinamento italiano?
  2. La Convenzione di Londra, ratificata nel 1976 da molti Paesi, è stata recepita in Italia tramite un decreto legislativo del 2012, che ha introdotto nel sistema giuridico italiano norme sulla copertura assicurativa degli armatori, in linea con la direttiva dell'Unione europea del 2009.

  3. Come viene definita la figura giuridica dell'armatore secondo il Codice della navigazione?
  4. La figura giuridica dell'armatore non richiede la proprietà della nave, mentre la società di armamento, che presuppone una comproprietà navale, è regolata dall'articolo 278 del Codice della navigazione, che rimanda anche agli articoli del Codice civile sulla comunione.

  5. Cosa sono i "caratisti" e come sono organizzate le quote all'interno di una società di armamento?
  6. I "caratisti" sono i soci comproprietari all'interno di una società di armamento, dove le quote sociali sono espresse in carati, fissati a 24 per facilitare la determinazione della maggioranza. Ogni socio è considerato comproprietario della nave nella sua interezza, ma il diritto di partecipazione alle decisioni varia in base alla propria quota.

Domande e risposte

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